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Articolo 4 della Legge 11 luglio 2002, n. 151
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Legge 11 luglio 2002, n. 151
Articolo 4 della Legge 11 luglio 2002, n. 151
Versione
27 luglio 2002
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 27 luglio 2002
Vedi fonte istituzionale
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