Articolo 64 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 63Articolo 65
Versione
15 dicembre 1981
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Versione
30 dicembre 2022
Art. 64. (( (Modifica delle modalita' di esecuzione delle pene sostitutive). )) ((Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.
Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilita', su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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