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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2860/2025 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Diogene Franzoso del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bruino (TO) alla via Valgioie n. 2/3 parte ricorrente
e
ditta individuale Controparte_1
(p. i.v.a. P.IVA_1
in persona del suo titolare (c.f. Controparte_1
) con sede in Cigliano (VC) al corso Gabriele C.F._2
D'Annunzio n. 5 parte resistente contumace
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
inadempimento contrattuale;
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 del cod. civ.; risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI: la sola parte ricorrente costituita in giudizio
[...]
ha precisato le conclusioni che seguono Parte_1
Parte attrice Parte_1
“In via principale, Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, In via principale
- accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per l'inadempimento della impresa appaltatrice ed il maggior importo versato dalla ricorrente rispetto ai lavori effettivamente eseguiti
- condannare l'Impresa al pagamento in Parte_2 favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 37.724,68, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'odierno ricorrente ha esposto nel ricorso ex art. Parte_1
281 undecies del c.p.c. introduttivo del presente procedimento, tra l'altro, quanto segue:
1) in data 29 novembre 2023, esso ricorrente ha stipulato un contratto di appalto con l'impresa resistente avente Controparte_1
ad oggetto l'intervento di ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio unifamiliare di sua proprietà sito in Orbassano (TO) alla via Garibaldi n.
10;
2) una volta effettuato il computo metrico relativo ai lavori da eseguirsi, esso ricorrente ha quindi versato a favore dell'impresa resistente un acconto di € 30.210,84, così come portato dalle fatture n. 54 del 4 dicembre 2023 e n. 2 del 2 gennaio 2024;
2 3) a causa di alcune problematiche sorte nella fase iniziale di ristrutturazione, il direttore dei lavori arch. ha eseguito un CP_2
sopralluogo in data 8 gennaio 2024 e 15 gennaio 2024, a seguito del quale ha redatto relativo verbale del 18 gennaio 2024;
4) nel suddetto verbale è stata accertata l'esecuzione dei seguenti lavori:
(v. pag. 2 del ricorso ex art. 281 undecies del c.p.c.);
5) oltre a ciò è stato rilevato che la cappa sovrastante gli igloo non era stata eseguita a regola d'arte con la conseguente necessità di essere immediatamente smontata;
6) l'arch. - dopo aver consigliato una soluzione per CP_2
rendere le suddette lavorazioni idonee a quanto commissionato - ha pertanto chiesto all'impresa resistente di impegnarsi nella realizzazione di quanto proposto o, in alternativa, in contraddittorio con la Direzione lavori, la rendicontazione sul computo metrico estimativo delle opere effettivamente realizzate rispetto ai pagamenti effettuati sino a quel momento;
7) sono seguite poi ulteriori comunicazioni tra le parti a fronte delle quali, però, nessuno degli interventi richiesti è stato eseguito dalla ditta resistente la quale ha abbandonato il cantiere dopo aver scritto “ritengo necessario attuare un nuovo piano di pagamento altrimenti non ho nessuna intenzione di proseguire con le condizioni scritte sul contratto che in effetti non avevo visto bene già dall'inizio”; 3 8) a fronte dell'avvenuto abbandono del cantiere, essendo necessario accertare se i lavori fino qual momento svolti fossero stati eseguiti a regola d'arte e quali interventi fossero ancora necessari per l'ultimazione delle opere, esso ricorrente ha presentato Parte_1
dinnanzi al Tribunale Ordinadio di Torino un ricorso per accertamento tecnico preventivo (iscritto al R.G. al n. 4450/2024);
9) nel suddetto procedimento si è regolarmente costituita l'impresa convenuta;
10) in risposta ad uno dei quesiti peritali formulati dal giudice designato (“accerti la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata da parte ricorrente con particolare riguardo agli esiti del sopralluogo eseguito dal direttore dei lavori arch. il 18.1.2024”), il CP_2
c.t.u. incaricato, dopo aver effettuato un sopralluogo del cantiere in data
21 maggio 2024, ha fra l'altro accertato la correttezza di quanto indicato dal Direttore dei lavori nel proprio verbale del 18 gennaio 2024 e che “la situazione lamentata da parte ricorrente” era stata “correttamente rappresentata”;
11) per quanto concerne il quesito peritale n. 4 “accerti se il avori siano stati eseguiti a regola d'arte e in caso di riscontrati vizi o difetti, nel individue cause concause”, il c.t.u. ha rilevato che non tutti i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sono stati realizzati a regola d'arte;
12) per porre rimedio ai vizi riscontrati e per l'ultimazione delle opere, il c.t.u. nominato ha pertanto affermato che sarebbe stato necessario “procedere con la rimozione dell'intero solaio aerato del piano seminterrato, alla verifica dei piani di posa del getto di livellamento, alla nuova realizzazione del solaio aerato con sistema ad igloo e soprastante getto di calcestruzzo per uso strutturale con rete elettrosaldata (meglio se preconfezionato e gettato in opera per mezzo di autopompa)” e “porre rimedio all'assenza di fondazioni con la realizzazione di un sistema di cordolature armate lungo il perimetro del piano seminterrato e trasversali di collegamento di pilastri esistenti”, nonché “terminare la demolizione del
4 foro scala con rimozione delle parti non calpestabili od instabili (arrivando cioè fino al travetto longitudinale presente) e con la fornitura e posa di adeguate mantenne di protezione onde evitare le cadute accidentali durante la prosecuzione dei lavori”;
13) in merito all'ultimazione dei lavori, invece, è stata evidenziata la necessità di:
- rimuovere il solaio aerato e procedere con la sua nuova realizzazione oltre ai lavori di carattere strutturale fondazionale;
- completare il collegamento verticale interno del piano seminterrato con il piano di abitazione per mezzo della costruzione relativa scala;
- completare la diversa distribuzione degli spazi interni al piano seminterrato per mezzo della ricostruzione delle pareti interne, realizzare le
contro
-pareti interne sul perimetro del piano seminterrato;
- demolire la scaletta esterna di accesso e costruire l'ampiamento volumetrico sulla fronte sud dell'edificio e del nuovo accesso attraverso la terrazza di nuova formazione;
rifare i pavimenti, i rivestimenti i sottofondi ed i davanzali interi;
ripristinare gli intonaci ed il loro nuovo rifacimento;
- fornire e posare i controtelai dei serramenti esterni;
sostituire l'impianto di riscaldamento con una nuova caldaia a gas e nuovo impianto radiante a pavimento;
- realizzare il nuovo impianto idro-sanitario ed elettrico;
- realizzare il collegamento alla rete fognaria;
- realizzare lavori di carattere strutturale eventualmente necessari al consolidamento generale dell'edificio;
14) per eliminare i difetti riscontrati il c.t.u. ha stimato un danno patito pari ad € 8.050,00 oltre i.v.a.;
15) in merito, invece, alla quantificazione dei lavori di completamento generale, è stata determinata la somma di € 120.150,00 comprensiva di materiali ed opere;
5 16) l'importo totale dei lavori eseguiti dall'impresa oggi convenuta ammonta pertanto ad € 9.984,50;
17) alla luce di quanto occorso, esso ricorrente, ritenuto risolto di diritto il contratto di appalto stipulato con l'impresa individuale CP_1
, e stante il maggior importo versato (€ 30.210,84) rispetto a CP_1 quello dei lavori effettivamente eseguiti (€ 9.984,50), ha dunque diritto alla restituzione della somma di € 20.226,34;
18) a ciò va aggiunto che, a causa della mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito, esso ricorrente si è visto Parte_1
costretto a stipulare un contratto di locazione abitativa della durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° giugno al 31 dicembre 2024 e canone semestrale € 2.400,00, oltre ad € 200,00 mensili per le spese accessorie e deposito cauzionale di € 400,00;
19) il suddetto contratto di locazione è stato rinnovato per ulteriori sei mesi dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giungo 2025, alle stesse condizioni sopra riportate;
20) ad oggi l'odierno ricorrente ha versato, a titolo di canoni di locazione, l'importo complessivo € 5.400,00;
21) attesa l'inutilizzabilità dell'immobile, esso ricorrente
[...]
ha, inoltre, concluso un contratto di deposito per il ricovero Parte_1
dei propri arredi, con decorrenza dal 28 febbraio 2024, al costo mensile di
€ 150,00 oltre i.v.a. così versando, per il periodo da marzo 2024 a ottobre
2024, una somma complessiva pari a € 1.464,00, così come portato dalla fattura n. 140/2024 emessa in data 22 ottobre 2024;
22) esso ricorrente ha altresì sostenuto, nell'ambito del sopramenzionato a.t.p., un esborso di € 2.049,60 a titolo di compenso per l'opera prestata dal proprio c.t.p., nonché di € 2.584,34 in favore del c.t.u. nominato arch. . Persona_1
6 La parte ricorrente rivendica quindi le seguenti poste monetarie:
→ € 20.226,34 a titolo di restituzione somme versate in eccedenza;
→ € 8.050,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento danno così come stabilito dal CTU;
→ € 2.049,60 a titolo di rimborso spese per il c.t.p.;
→ € 2.584,34 a titolo di rimborso spese per il c.t.u.;
→ € 5.400,00 a titolo di canoni di locazione per la mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito, a far data da giugno 2024 ad oggi;
→ € 1.464,00 a titolo di spese per il deposito del mobilio e degli arredi.
In ragione di tali deduzioni, l'odierno ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte nonché al fine di sentir condannata la resistente impresa individuale al Controparte_1
pagamento della somma di € 37.724,60 oltre accessori a titolo di restituzione prezzo e risarcimento del danno.
Peraltro, all'udienza di trattazione e comparizione del 29 ottobre
2025 la parte ricorrente ha precisato che ad oggi il danno conseguente alla necessità di reperimento di abitazione a titolo di locazione non è più €
5.400,00, bensì € 7.200,00, in quanto medio tempore il contratto di locazione si è prorogato sino al 30 giugno 2025, data in cui è cessato, con versamento di € 600,00 mensili sino alla predetta data.
L'impresa resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
7
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, pertanto, devono essere accolte, e ciò per le seguenti dirimenti ragioni:
1) la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
Sez. Un. 13533/2001);
2) nel caso in esame il ricorrente ha provato la fonte legale del proprio diritto mediante il deposito in atti del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 21 novembre 2023 nel quale sono descritte le opere oggetto dell'obbligo di fare assunto dalla parte resistente nonché indicato il termine per l'adempimento fissato entro cinque mesi dalla data di inizio dei lavori coincidenti con il giorno della stipula del contratto (ovverosia, come sopra detto, il 21 novembre 2023) (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
3) parte ricorrente ha altresì allegato e dimostrato Parte_1
l'intervenuto pagamento di acconti per € 30.210,84 (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente recante fatture e contabile di bonifico);
4) parte resistente impresa individuale , dal Controparte_1
canto suo, rimanendo contumace nel presente processo, ha omesso di provare di aver adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, ovverosia di aver correttamente eseguito le opere commissionate da parte resistente entro il termine previsto in contratto;
5) parte ricorrente ha altresì depositato l'elaborato di c.t.u. ex art. 696 del c.p.c. redatto nell'ambito del procedimento per a.t.p. R.G. n.
4450/2024, svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario di Torino e nel quale
8 l'odierna parte resistente si è ritualmente costituita sostenendo le proprie ragioni e partecipando alle relative operazioni peritali mediante nomina di un proprio c.t.p.;
6) al c.t.u. sono stati in allora sottoposti i seguenti quesiti:
“1) descriva analiticamente lo stato dei luoghi, corredando l'elaborato con gli opportuni rilievi grafici e fotografici;
2) descriva la natura e l'entità dei lavori eseguiti e ne verifichi la corrispondenza rispetto al contratto di appalto, indicando le opere i lavori mancanti e/o incompleti;
3) accerti la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata da parte ricorrente con particolare riguardo agli esiti del sopralluogo eseguito dal direttore dei lavori arch. l 18.1.2024”; CP_2
4) accerti se i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e in caso di riscontrati vizi o difetti, ne individue cause concause;
5) descriva quali siano in dettaglio gli interventi provvisori e definitivi da adottare per l'eliminazione degli eventuali vizi e difetti riscontrati e/o per l'ultimazione delle opere;
6) determini quali siano la spesa ed il tempo necessari per effettuare ciascuno dei predetti interventi;
7) determini l'ammontare dei danni lamentati da parte ricorrente;
8) ogni altro elemento utile ai fini della conciliazione”
7) all'esito degli accertamenti compiuti il c.t.u. ha analiticamente descritto lo stato dei luoghi ed ha rassegnato, fra l'altro, le seguenti conclusioni:
(…)
9 (…)
(…)
(…)
10 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
8) il c.t.u. ha stimato i seguenti importi:
→ € 9.984,50 quale valore dei lavori eseguito dall'impresa individuale resistente;
→ € 8.050,00 oltre i.v.a. quale costo necessario per eliminare i difetti e vizi riscontrati;
→ € 120.050,00 quale importo necessario per il completamento dei lavori oggetto di contratto;
11 9) tali risultanze risultano pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, nonché emesse a seguito di contraddittorio tecnico, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che la parte resistente, al riguardo, rimanendo contumace, non ha espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994);
10) la domanda di risoluzione del contratto come avanzata da parte ricorrente deve dunque essere accolta in quanto la parte convenuta
è risultata gravemente inadempiente;
in particolare, è emerso che la parte convenuta non ha completato le opere oggetto dell'appalto, non ha quindi terminato i lavori entro il termine pattuito, ha abbandonato il cantiere, ha realizzato opere affette da vizi e difformità non avendo correttamente completato i lavori, ciò che ha comportato la necessità dell'intervento di altra ditta;
ricorre certamente il requisito della gravità dell'inadempimento come anche apprezzabile dalla documentazione in atti e dagli esiti della c.t.u. svolta ante causam, attesa la solo parziale realizzazione del programma contrattuale e l'abbandono del cantiere;
11) in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e seguenti del cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso (che qui ricorre) di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e seguenti del cod. civ. (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 10255/1998; cfr. anche
Cass., Sez. 2, sent. n. 3302/2006);
12 12) alla parte ricorrente spetta pertanto la restituzione del corrispettivo versato in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente realizzate;
invero, la disposizione dell'art.1458 comma 1 del cod. civ. - secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate, ma l'obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva, e dalla correlata efficacia ex nunc; pertanto, risoluto un contratto di appalto, il committente, nell'impossibilità di restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore, è tenuto, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest'ultimo, a corrispondergli o riconoscergli il valore venale dell'opus predetto con riferimento al momento della pronunzia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n.
2456/1968 e Cass., Sez. 1, sent. n. 12162/2007);
13) al ricorrente spetta, pertanto, in primo luogo, il seguente importo:
→ € 20.226,34 (€ 30.210,84 - € 9.984,50 = € 20.226,34) a titolo di restituzione (dovendosi sottrarre dall'importo versato da parte attrice il valore delle opere realizzate dalla parte convenuta come quantificate dal c.t.u.);
14) al ricorrente spetta, inoltre, l'importo a titolo di risarcimento del danno emergente patito pari ad € 9.000,00 omnicomprensivo (posta monetaria da ritenersi congrua all'attualità) quale importo necessario per rimuovere i lavori non eseguiti a regola d'arte, come stimato dal c.t.u.;
15) parimenti spetta al ricorrente il rimborso delle spese di c.t.p. come documentate in atti pari ad € 2.049,60 (v. il doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente recante contabile di bonifico) e quelle di c.t.u. pari ad €
2.584,34 (v. il doc. n. 14 recante proposta di specifica giudiziale);
13 16) parte ricorrente ha in effetti pieno diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (v. Cass. n. 83/2013 che ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate;
cfr. anche
Cass. 4357/2003 secondo cui la condanna al rimborso presuppone la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione e non necessariamente la prova dell'avvenuto pagamento).
17) quanto alle richieste spese sostenute per il pagamento del compenso al c.t.u., va evidenziato che le spese per l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass.,
Sez. 3, ord. n. 30854/2023; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n.
34540/2024);
18) da ultimo, il ricorrente ha anche diritto al rimborso per quanto speso per reperire altro alloggio e per allocare il mobilio;
gli importi da rimborsare vanno individuati in € 7.200,00 a titolo di canoni di locazione per la mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito a far data da giugno 2024 ad oggi (v. il doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente recante contratto di locazioni e contabili di bonifico) ed € 1.464,00 a titolo di spese per il deposito della mobilia e degli arredi (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente recante contratto di deposito e fattura n. 140 del 22 ottobre 2024); si tratta invero di esborsi collegati direttamente all'inadempimento di parte resistente, costituente antecedente causale chiaro ed evidente di essi.
14 In conclusione, la parte resistente deve corrispondere alla parte ricorrente, per i titoli sopra menzionati, le seguenti somme:
→ € 20.226,34 a titolo di restituzione;
→ € 9.000,00 a titolo di danno emergente;
→ € 2.049,60 per spese di c.t.p.;
→ € 2.584,34 per spese di c.t.u.;
→ € 7.200,00 per spese di locazione;
→ € 1.464,00 per spese di deposito. il tutto per complessivi € 42.524,28.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, deve pertanto dichiararsi ex art. 1453 del codice civile la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte resistente.
La parte resistente impresa individuale deve Controparte_1 altresì essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente
[...]
, della somma di € 42.524,28 omnicomprensiva oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati
15 all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.800,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte resistente impresa individuale . Controparte_1
2) Condanna la parte resistente impresa individuale CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente , della
[...] Parte_1 somma di € 42.524,28 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte resistente Controparte_3
alla rifusione, in favore del ricorrente , delle spese
[...] Parte_1
di giudizio che liquida in € 545,00 per esposti ed € 5.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2860/2025 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Diogene Franzoso del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bruino (TO) alla via Valgioie n. 2/3 parte ricorrente
e
ditta individuale Controparte_1
(p. i.v.a. P.IVA_1
in persona del suo titolare (c.f. Controparte_1
) con sede in Cigliano (VC) al corso Gabriele C.F._2
D'Annunzio n. 5 parte resistente contumace
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
inadempimento contrattuale;
domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 del cod. civ.; risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI: la sola parte ricorrente costituita in giudizio
[...]
ha precisato le conclusioni che seguono Parte_1
Parte attrice Parte_1
“In via principale, Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, In via principale
- accertata e dichiarata la risoluzione del contratto per l'inadempimento della impresa appaltatrice ed il maggior importo versato dalla ricorrente rispetto ai lavori effettivamente eseguiti
- condannare l'Impresa al pagamento in Parte_2 favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 37.724,68, o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
L'odierno ricorrente ha esposto nel ricorso ex art. Parte_1
281 undecies del c.p.c. introduttivo del presente procedimento, tra l'altro, quanto segue:
1) in data 29 novembre 2023, esso ricorrente ha stipulato un contratto di appalto con l'impresa resistente avente Controparte_1
ad oggetto l'intervento di ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio unifamiliare di sua proprietà sito in Orbassano (TO) alla via Garibaldi n.
10;
2) una volta effettuato il computo metrico relativo ai lavori da eseguirsi, esso ricorrente ha quindi versato a favore dell'impresa resistente un acconto di € 30.210,84, così come portato dalle fatture n. 54 del 4 dicembre 2023 e n. 2 del 2 gennaio 2024;
2 3) a causa di alcune problematiche sorte nella fase iniziale di ristrutturazione, il direttore dei lavori arch. ha eseguito un CP_2
sopralluogo in data 8 gennaio 2024 e 15 gennaio 2024, a seguito del quale ha redatto relativo verbale del 18 gennaio 2024;
4) nel suddetto verbale è stata accertata l'esecuzione dei seguenti lavori:
(v. pag. 2 del ricorso ex art. 281 undecies del c.p.c.);
5) oltre a ciò è stato rilevato che la cappa sovrastante gli igloo non era stata eseguita a regola d'arte con la conseguente necessità di essere immediatamente smontata;
6) l'arch. - dopo aver consigliato una soluzione per CP_2
rendere le suddette lavorazioni idonee a quanto commissionato - ha pertanto chiesto all'impresa resistente di impegnarsi nella realizzazione di quanto proposto o, in alternativa, in contraddittorio con la Direzione lavori, la rendicontazione sul computo metrico estimativo delle opere effettivamente realizzate rispetto ai pagamenti effettuati sino a quel momento;
7) sono seguite poi ulteriori comunicazioni tra le parti a fronte delle quali, però, nessuno degli interventi richiesti è stato eseguito dalla ditta resistente la quale ha abbandonato il cantiere dopo aver scritto “ritengo necessario attuare un nuovo piano di pagamento altrimenti non ho nessuna intenzione di proseguire con le condizioni scritte sul contratto che in effetti non avevo visto bene già dall'inizio”; 3 8) a fronte dell'avvenuto abbandono del cantiere, essendo necessario accertare se i lavori fino qual momento svolti fossero stati eseguiti a regola d'arte e quali interventi fossero ancora necessari per l'ultimazione delle opere, esso ricorrente ha presentato Parte_1
dinnanzi al Tribunale Ordinadio di Torino un ricorso per accertamento tecnico preventivo (iscritto al R.G. al n. 4450/2024);
9) nel suddetto procedimento si è regolarmente costituita l'impresa convenuta;
10) in risposta ad uno dei quesiti peritali formulati dal giudice designato (“accerti la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata da parte ricorrente con particolare riguardo agli esiti del sopralluogo eseguito dal direttore dei lavori arch. il 18.1.2024”), il CP_2
c.t.u. incaricato, dopo aver effettuato un sopralluogo del cantiere in data
21 maggio 2024, ha fra l'altro accertato la correttezza di quanto indicato dal Direttore dei lavori nel proprio verbale del 18 gennaio 2024 e che “la situazione lamentata da parte ricorrente” era stata “correttamente rappresentata”;
11) per quanto concerne il quesito peritale n. 4 “accerti se il avori siano stati eseguiti a regola d'arte e in caso di riscontrati vizi o difetti, nel individue cause concause”, il c.t.u. ha rilevato che non tutti i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice sono stati realizzati a regola d'arte;
12) per porre rimedio ai vizi riscontrati e per l'ultimazione delle opere, il c.t.u. nominato ha pertanto affermato che sarebbe stato necessario “procedere con la rimozione dell'intero solaio aerato del piano seminterrato, alla verifica dei piani di posa del getto di livellamento, alla nuova realizzazione del solaio aerato con sistema ad igloo e soprastante getto di calcestruzzo per uso strutturale con rete elettrosaldata (meglio se preconfezionato e gettato in opera per mezzo di autopompa)” e “porre rimedio all'assenza di fondazioni con la realizzazione di un sistema di cordolature armate lungo il perimetro del piano seminterrato e trasversali di collegamento di pilastri esistenti”, nonché “terminare la demolizione del
4 foro scala con rimozione delle parti non calpestabili od instabili (arrivando cioè fino al travetto longitudinale presente) e con la fornitura e posa di adeguate mantenne di protezione onde evitare le cadute accidentali durante la prosecuzione dei lavori”;
13) in merito all'ultimazione dei lavori, invece, è stata evidenziata la necessità di:
- rimuovere il solaio aerato e procedere con la sua nuova realizzazione oltre ai lavori di carattere strutturale fondazionale;
- completare il collegamento verticale interno del piano seminterrato con il piano di abitazione per mezzo della costruzione relativa scala;
- completare la diversa distribuzione degli spazi interni al piano seminterrato per mezzo della ricostruzione delle pareti interne, realizzare le
contro
-pareti interne sul perimetro del piano seminterrato;
- demolire la scaletta esterna di accesso e costruire l'ampiamento volumetrico sulla fronte sud dell'edificio e del nuovo accesso attraverso la terrazza di nuova formazione;
rifare i pavimenti, i rivestimenti i sottofondi ed i davanzali interi;
ripristinare gli intonaci ed il loro nuovo rifacimento;
- fornire e posare i controtelai dei serramenti esterni;
sostituire l'impianto di riscaldamento con una nuova caldaia a gas e nuovo impianto radiante a pavimento;
- realizzare il nuovo impianto idro-sanitario ed elettrico;
- realizzare il collegamento alla rete fognaria;
- realizzare lavori di carattere strutturale eventualmente necessari al consolidamento generale dell'edificio;
14) per eliminare i difetti riscontrati il c.t.u. ha stimato un danno patito pari ad € 8.050,00 oltre i.v.a.;
15) in merito, invece, alla quantificazione dei lavori di completamento generale, è stata determinata la somma di € 120.150,00 comprensiva di materiali ed opere;
5 16) l'importo totale dei lavori eseguiti dall'impresa oggi convenuta ammonta pertanto ad € 9.984,50;
17) alla luce di quanto occorso, esso ricorrente, ritenuto risolto di diritto il contratto di appalto stipulato con l'impresa individuale CP_1
, e stante il maggior importo versato (€ 30.210,84) rispetto a CP_1 quello dei lavori effettivamente eseguiti (€ 9.984,50), ha dunque diritto alla restituzione della somma di € 20.226,34;
18) a ciò va aggiunto che, a causa della mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito, esso ricorrente si è visto Parte_1
costretto a stipulare un contratto di locazione abitativa della durata di sei mesi, con decorrenza dal 1° giugno al 31 dicembre 2024 e canone semestrale € 2.400,00, oltre ad € 200,00 mensili per le spese accessorie e deposito cauzionale di € 400,00;
19) il suddetto contratto di locazione è stato rinnovato per ulteriori sei mesi dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giungo 2025, alle stesse condizioni sopra riportate;
20) ad oggi l'odierno ricorrente ha versato, a titolo di canoni di locazione, l'importo complessivo € 5.400,00;
21) attesa l'inutilizzabilità dell'immobile, esso ricorrente
[...]
ha, inoltre, concluso un contratto di deposito per il ricovero Parte_1
dei propri arredi, con decorrenza dal 28 febbraio 2024, al costo mensile di
€ 150,00 oltre i.v.a. così versando, per il periodo da marzo 2024 a ottobre
2024, una somma complessiva pari a € 1.464,00, così come portato dalla fattura n. 140/2024 emessa in data 22 ottobre 2024;
22) esso ricorrente ha altresì sostenuto, nell'ambito del sopramenzionato a.t.p., un esborso di € 2.049,60 a titolo di compenso per l'opera prestata dal proprio c.t.p., nonché di € 2.584,34 in favore del c.t.u. nominato arch. . Persona_1
6 La parte ricorrente rivendica quindi le seguenti poste monetarie:
→ € 20.226,34 a titolo di restituzione somme versate in eccedenza;
→ € 8.050,00 oltre Iva, a titolo di risarcimento danno così come stabilito dal CTU;
→ € 2.049,60 a titolo di rimborso spese per il c.t.p.;
→ € 2.584,34 a titolo di rimborso spese per il c.t.u.;
→ € 5.400,00 a titolo di canoni di locazione per la mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito, a far data da giugno 2024 ad oggi;
→ € 1.464,00 a titolo di spese per il deposito del mobilio e degli arredi.
In ragione di tali deduzioni, l'odierno ricorrente ha quindi promosso il presente giudizio al fine di far accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte nonché al fine di sentir condannata la resistente impresa individuale al Controparte_1
pagamento della somma di € 37.724,60 oltre accessori a titolo di restituzione prezzo e risarcimento del danno.
Peraltro, all'udienza di trattazione e comparizione del 29 ottobre
2025 la parte ricorrente ha precisato che ad oggi il danno conseguente alla necessità di reperimento di abitazione a titolo di locazione non è più €
5.400,00, bensì € 7.200,00, in quanto medio tempore il contratto di locazione si è prorogato sino al 30 giugno 2025, data in cui è cessato, con versamento di € 600,00 mensili sino alla predetta data.
L'impresa resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali di parte ricorrente.
7
3. Sul merito della causa.
Le domande di parte ricorrente sono fondate e, pertanto, devono essere accolte, e ciò per le seguenti dirimenti ragioni:
1) la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.
Sez. Un. 13533/2001);
2) nel caso in esame il ricorrente ha provato la fonte legale del proprio diritto mediante il deposito in atti del contratto di appalto stipulato fra le parti in data 21 novembre 2023 nel quale sono descritte le opere oggetto dell'obbligo di fare assunto dalla parte resistente nonché indicato il termine per l'adempimento fissato entro cinque mesi dalla data di inizio dei lavori coincidenti con il giorno della stipula del contratto (ovverosia, come sopra detto, il 21 novembre 2023) (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente);
3) parte ricorrente ha altresì allegato e dimostrato Parte_1
l'intervenuto pagamento di acconti per € 30.210,84 (v. il doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente recante fatture e contabile di bonifico);
4) parte resistente impresa individuale , dal Controparte_1
canto suo, rimanendo contumace nel presente processo, ha omesso di provare di aver adempiuto alle obbligazioni su di essa gravanti, ovverosia di aver correttamente eseguito le opere commissionate da parte resistente entro il termine previsto in contratto;
5) parte ricorrente ha altresì depositato l'elaborato di c.t.u. ex art. 696 del c.p.c. redatto nell'ambito del procedimento per a.t.p. R.G. n.
4450/2024, svoltosi innanzi al Tribunale Ordinario di Torino e nel quale
8 l'odierna parte resistente si è ritualmente costituita sostenendo le proprie ragioni e partecipando alle relative operazioni peritali mediante nomina di un proprio c.t.p.;
6) al c.t.u. sono stati in allora sottoposti i seguenti quesiti:
“1) descriva analiticamente lo stato dei luoghi, corredando l'elaborato con gli opportuni rilievi grafici e fotografici;
2) descriva la natura e l'entità dei lavori eseguiti e ne verifichi la corrispondenza rispetto al contratto di appalto, indicando le opere i lavori mancanti e/o incompleti;
3) accerti la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata da parte ricorrente con particolare riguardo agli esiti del sopralluogo eseguito dal direttore dei lavori arch. l 18.1.2024”; CP_2
4) accerti se i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e in caso di riscontrati vizi o difetti, ne individue cause concause;
5) descriva quali siano in dettaglio gli interventi provvisori e definitivi da adottare per l'eliminazione degli eventuali vizi e difetti riscontrati e/o per l'ultimazione delle opere;
6) determini quali siano la spesa ed il tempo necessari per effettuare ciascuno dei predetti interventi;
7) determini l'ammontare dei danni lamentati da parte ricorrente;
8) ogni altro elemento utile ai fini della conciliazione”
7) all'esito degli accertamenti compiuti il c.t.u. ha analiticamente descritto lo stato dei luoghi ed ha rassegnato, fra l'altro, le seguenti conclusioni:
(…)
9 (…)
(…)
(…)
10 (v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte ricorrente);
8) il c.t.u. ha stimato i seguenti importi:
→ € 9.984,50 quale valore dei lavori eseguito dall'impresa individuale resistente;
→ € 8.050,00 oltre i.v.a. quale costo necessario per eliminare i difetti e vizi riscontrati;
→ € 120.050,00 quale importo necessario per il completamento dei lavori oggetto di contratto;
11 9) tali risultanze risultano pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, nonché emesse a seguito di contraddittorio tecnico, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che la parte resistente, al riguardo, rimanendo contumace, non ha espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994);
10) la domanda di risoluzione del contratto come avanzata da parte ricorrente deve dunque essere accolta in quanto la parte convenuta
è risultata gravemente inadempiente;
in particolare, è emerso che la parte convenuta non ha completato le opere oggetto dell'appalto, non ha quindi terminato i lavori entro il termine pattuito, ha abbandonato il cantiere, ha realizzato opere affette da vizi e difformità non avendo correttamente completato i lavori, ciò che ha comportato la necessità dell'intervento di altra ditta;
ricorre certamente il requisito della gravità dell'inadempimento come anche apprezzabile dalla documentazione in atti e dagli esiti della c.t.u. svolta ante causam, attesa la solo parziale realizzazione del programma contrattuale e l'abbandono del cantiere;
11) in tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e seguenti del cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso (che qui ricorre) di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e seguenti del cod. civ. (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 10255/1998; cfr. anche
Cass., Sez. 2, sent. n. 3302/2006);
12 12) alla parte ricorrente spetta pertanto la restituzione del corrispettivo versato in eccesso rispetto al valore delle opere effettivamente realizzate;
invero, la disposizione dell'art.1458 comma 1 del cod. civ. - secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica - significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate, ma l'obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva, e dalla correlata efficacia ex nunc; pertanto, risoluto un contratto di appalto, il committente, nell'impossibilità di restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore, è tenuto, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest'ultimo, a corrispondergli o riconoscergli il valore venale dell'opus predetto con riferimento al momento della pronunzia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sent. n.
2456/1968 e Cass., Sez. 1, sent. n. 12162/2007);
13) al ricorrente spetta, pertanto, in primo luogo, il seguente importo:
→ € 20.226,34 (€ 30.210,84 - € 9.984,50 = € 20.226,34) a titolo di restituzione (dovendosi sottrarre dall'importo versato da parte attrice il valore delle opere realizzate dalla parte convenuta come quantificate dal c.t.u.);
14) al ricorrente spetta, inoltre, l'importo a titolo di risarcimento del danno emergente patito pari ad € 9.000,00 omnicomprensivo (posta monetaria da ritenersi congrua all'attualità) quale importo necessario per rimuovere i lavori non eseguiti a regola d'arte, come stimato dal c.t.u.;
15) parimenti spetta al ricorrente il rimborso delle spese di c.t.p. come documentate in atti pari ad € 2.049,60 (v. il doc. n. 13 del fascicolo di parte ricorrente recante contabile di bonifico) e quelle di c.t.u. pari ad €
2.584,34 (v. il doc. n. 14 recante proposta di specifica giudiziale);
13 16) parte ricorrente ha in effetti pieno diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (v. Cass. n. 83/2013 che ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate;
cfr. anche
Cass. 4357/2003 secondo cui la condanna al rimborso presuppone la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione e non necessariamente la prova dell'avvenuto pagamento).
17) quanto alle richieste spese sostenute per il pagamento del compenso al c.t.u., va evidenziato che le spese per l'accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica preventiva ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (Cass.,
Sez. 3, ord. n. 30854/2023; cfr. anche Cass., Sez. 2, sent. n.
34540/2024);
18) da ultimo, il ricorrente ha anche diritto al rimborso per quanto speso per reperire altro alloggio e per allocare il mobilio;
gli importi da rimborsare vanno individuati in € 7.200,00 a titolo di canoni di locazione per la mancata conclusione dei lavori entro il termine stabilito a far data da giugno 2024 ad oggi (v. il doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente recante contratto di locazioni e contabili di bonifico) ed € 1.464,00 a titolo di spese per il deposito della mobilia e degli arredi (v. il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente recante contratto di deposito e fattura n. 140 del 22 ottobre 2024); si tratta invero di esborsi collegati direttamente all'inadempimento di parte resistente, costituente antecedente causale chiaro ed evidente di essi.
14 In conclusione, la parte resistente deve corrispondere alla parte ricorrente, per i titoli sopra menzionati, le seguenti somme:
→ € 20.226,34 a titolo di restituzione;
→ € 9.000,00 a titolo di danno emergente;
→ € 2.049,60 per spese di c.t.p.;
→ € 2.584,34 per spese di c.t.u.;
→ € 7.200,00 per spese di locazione;
→ € 1.464,00 per spese di deposito. il tutto per complessivi € 42.524,28.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, deve pertanto dichiararsi ex art. 1453 del codice civile la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte resistente.
La parte resistente impresa individuale deve Controparte_1 altresì essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente
[...]
, della somma di € 42.524,28 omnicomprensiva oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Non sussiste alcuna delle ipotesi previste dalla legge all'articolo 92 del c.p.c. per poter procedere alla compensazione delle spese di lite.
Le spese pertanto devono seguire la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati
15 all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente modulati in ragione della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale senza assunzione di prove), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.800,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto intervenuto fra le parti per grave e colposo inadempimento della parte resistente impresa individuale . Controparte_1
2) Condanna la parte resistente impresa individuale CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente , della
[...] Parte_1 somma di € 42.524,28 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 del cod. civ. dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte resistente Controparte_3
alla rifusione, in favore del ricorrente , delle spese
[...] Parte_1
di giudizio che liquida in € 545,00 per esposti ed € 5.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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