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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 548/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]– Igea Parte_1 C.F._1
Marina, in via Giacomo Leopardi n. 8, difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Milano, alla via Benedetto Marcello n. 48, presso il proprio studio
APPELLANTE Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
RC GI del foro di Forlì – Cesena, presso il cui studio in Forlì, alla via G. Regnoli n. 78, è elettivamente domiciliato. APPELLATO
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE DA INGIURIA
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 8.04.2025:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 163/2023 emessa dal Tribunale di Forlì, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Vecchietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3823/2020, depositata in cancelleria in data 20/02/2023, notificata il 23/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
I. “Rigettare la domanda dell'odierno convenuto perchè inammissibile, improcedibile ed infondata e in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierno attore;
II. condannare l'odierno convenuto al risarcimento per fatto illecito di euro 12.600,00 o nella misura che il giudice adito con valutazione equitativa, vorrà disporre.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, del doppio grado del giudizio, come da Decreto Ministeriale, ex art. 9 comma 2, D.L. 24.01.2012 n. 1”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
a) Si impugnano le prove testimoniali articolate dall'odierno appellato perché inconferenti e in caso di sua ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi.
b) Si chiede altresì che vengano ammessi i capitoli alla prova diretta dell'appellante sulle seguenti circostanze:
b1) su quale base stipendiale deve essere calcolato la ritenuta obbligatoria del quinto?
b2) Se nel calcolo della ritenuta obbligatoria del quinto dello stipendio dell'appellante è stato superato il predetto limite del pignoramento? Si indica a teste: Dr. Tes_1
Giudice dell'Esecuzione Mobiliare presso il Tribunale di Rimini, RGEM n. 336 /2016. Nonché sugli ulteriori seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 16 b3) "Vero che l'appellante ha presentato specifica istanza per la trasformazione del part time da tempo pieno in data 07.03.2018, nell'ambito del contratto a tempo indeterminato c /o IPSSEO "S. P. Malatesta di Rimini"?
b4) "Vero che l'appellante ha ribadito tale specifica istanza in data 01.09.2018, in occasione della presa del servizio, per l'anno scolastico 2018/2019?"
bS) "Vero che all'appellante è stato corrisposto lo stipendio da parte della
[...]
nella persona dell'appellato, (il Direttore Controparte_2 CP_1 della , nel mese di
[...] Controparte_3 dicembre 2018, anziché nel mese di settembre 2018"? Si indicano a testi: Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale pro tempore, Rimini, Corso D'Augusto n. 231. Dirigente
pro tempore, Bologna, Via de' Castagnoli n. 1. >>. Controparte_4
APPELLATO << Voglia l'ecc. ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta: preliminarmente:
- respingere e disattendere in toto le istanze istruttorie avanzate dall'appellante nell'atto di citazione in appello, poiché manifestamente inammissibili e/o irrilevanti;
nel merito:
- dichiarare inammissibili e, comunque, respingere e disattendere in toto le domande e le eccezioni avanzate dall'appellante, Prof. Avv. nell'atto di citazione Parte_1 in appello, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, n. 163/2023 R. Sent., pronunciata dal Tribunale di Forlì, nella causa inter partes n. 3823/2020 R.G., depositata in cancelleria e pubblicata il 23 febbraio 2023, rep. n. 387/2023 del 23 febbraio 2023;
- con vittoria di spese e compensi di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge, anche per il presente grado di giudizio>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 24.03.2023,
[...]
hiedeva la riforma della sentenza in atti affidandosi a tre distinti motivi di Parte_1
appello.
1.1 Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la conferma della sentenza di primo grado. pagina 3 di 16 1.2 La causa, respinte le istanze istruttorie e di sospensione dell'esecutività della sentenza, assegnati i termini ex art. 352 cpc e depositate le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
2. L'appello principale va parzialmente accolto.
2.1. L'appello è infondato in relazione ai primi due motivi, che riguardano rispettivamente l'eccezione di incompetenza territoriale e la responsabilità civile dell'appellato per i danni conseguenti, da un lato, alla ritenuta obbligatoria dello stipendio in misura superiore al limite legale di pignoramento per un errore di calcolo, dall'altro lato, al ritardo nella corresponsione da parte della Controparte_5
nella corresponsione dello stipendio dovuto per la
[...]
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno tra i mesi di settembre e dicembre 2018.
2.2. L'appello è fondato in relazione al terzo motivo, che lamenta l'insussistenza dell'illecito di ingiuria.
3. Va premesso che con la sentenza n° 163/2023, depositata il 20.02.2023 e notificata in data 23.02.2023, il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda di accertava e dichiarava la responsabilità CP_1
di per l'illecito di ingiuria cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d. lgs. 7/2016 e, Parte_1
pertanto, lo condannava a risarcire i conseguenti danni e dunque al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 2.000,00, nonché al pagamento della sanzione a norma dell'art. 4, comma 1, d. lgs. 7/2016 nella misura di 500,00 euro e, inoltre, alla integrale refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge, oltre euro 125,00 per anticipazioni. Al contempo, la sentenza di primo grado rigettava le domande riconvenzionali, ritualmente riproposte, poi, con l'odierno appello principale, di
[...]
volte a ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito e la refusione delle Parte_1
spese processuali, oltre a interessi e rivalutazione.
pagina 4 di 16 3.1 Il fatto qualificato come ingiuria dalla sentenza di primo grado riguarda una frase contenuta in un messaggio pervenuto all'indirizzo p.e.c. della
[...]
t, in data Controparte_6 Email_1
13.11.2018. Il messaggio, intestato e, quindi, indirizzato alla “cortese attenzione del
Dr. , conteneva la seguente affermazione: “sulla stessa questione, la CP_1
S.V. è stata oggetto di esposto o di contestuale denuncia – querela, per cui la medesima ha tenuto reiteratamente una condotta illecita, integrante le fattispecie penali ex art. 323 c.p., 328 c.p. e 81 c.p.”.
4. A seguito della suddetta frase, ritenuta ingiuriosa, veniva esperita l'azione risarcitoria nel giudizio di primo grado da che in data 13.7.2020, CP_1
citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Forlì, lamentando Parte_1
l'illecito di ingiuria nell'affermazione in oggetto, nella parte in cui attribuiva alla sua persona la commissione di condotte illecite anche penalmente rilevanti, e chiedendo, pertanto, il risarcimento dei danni patiti, indicati nella somma di 5.000 euro (v. p. 11 atto di citazione).
4.1 Si costitutiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto Parte_1
della domanda e, con domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al compimento di atti illegittimi ai suoi danni, relativi all'asserito erroneo calcolo delle somme oggetto di trattenuta stipendiale per pignoramento e all'asserita omessa corresponsione del pagamento dello stipendio relativo alla trasformazione da part time a full time, dal 01.09.2018.
4.1.1. si difendeva dalla domanda risarcitoria invocando il Parte_1
diritto di critica o, comunque, una legittima reazione ad un atto ingiusto.
4.1.2. Il risarcimento del danno veniva quantificato da nella Parte_1
somma di euro 7.600,00 per il danno patrimoniale e nell'importo di euro 5.000,00 per il danno non patrimoniale.
4.1.3. Il Giudice di Pace di Forlì, in data 13.11.2020, accertata la connessione della domanda principale dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, dichiarava pagina 5 di 16 la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente per territorio.
4.2 citava allora in riassunzione per sentirlo Parte_1 CP_1
condannare, previo rigetto della domanda da quest'ultimo formulata, al risarcimento dei danni subiti. Il giudizio si incardinava così presso il Tribunale di Forlì. Il convenuto in riassunzione, a sua volta, riassumeva la causa e i due procedimenti, così incardinati, venivano riuniti.
4.2.1 Il Giudice Istruttore riteneva la causa matura per la decisione sulla scorta della sola istruttoria documentale e la decideva come già anticipato.
5. L'appellante, come premesso, affida le proprie censure a tre motivi.
5.1 Il primo motivo, indica come capo della decisione impugnata la
“RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ARTT. 351 CO. 2 E 283 C.P.C. PER
INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI FORLÌ IN FAVORE DEL
TRIBUNALE DI RIMINI”. In questo motivo, “si eccepisce la competenza del Tribunale di Forlì a favore del Tribunale di Rimini e per l'effetto si eccepisce la nullità della sentenza impugnata.”
Secondo la tesi della parte appellata, il giudice territorialmente competente non è il
Tribunale di Forlì, bensì il Tribunale di Rimini, ai sensi del criterio generale di cui all'art. 18, commi 1 e 2, c.p.c. Si osserva, a tal riguardo, che sia l'attore sia il convenuto hanno la residenza a Rimini.
5.1.1. La censura è infondata
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì avanzata dall'appellante è inammissibile e, in ogni caso, infondata.
5.1.2. L'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 38 c.p.c. perché tardiva.
Come condivisibilmente affermato dalla parte appellata nella sua comparsa di costituzione e risposta, l'incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere eccepita “al
pagina 6 di 16 più tardi nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 2605/2020
R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Forlì, promosso dal Dott. contro il CP_1
Prof. Avv. mentre, al contrario, nella comparsa di risposta Parte_1
depositata in tale giudizio, che si produce (doc. 15), la controparte si è limitata ad avanzare una eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Forlì (…).”
5.1.3. In ogni caso, l'eccezione in oggetto risulta inammissibile anche perché è stato proprio l'odierno appellante a riassumere il giudizio innanzi al Tribunale di Forlì mentre oggi vorrebbe “venire contra factum proprium”, dolendosi così di un vizio di competenza dallo stesso ingenerato.
5.1.4 In ultimo come ulteriore ratio subordinata se ne evidenzia l'infondatezza.
Infatti, l'art. 20 c.p.c. individua come foro facoltativo delle cause relative ai diritti di obbligazione “anche il giudice in cui l'obbligazione è sorta”. L'obbligazione risarcitoria era sorta a Forlì, perché in questa sede si trova il locus commissi delicti, ossia il luogo in cui è pervenuto l'invio del messaggio p.e.c. contenete le affermazioni offensive. Il destinatario del messaggio era la posta della
[...]
avente sede in Forlì, C.so Mazzini, 19. Il Dott. Controparte_6 CP_1
era all'epoca dei fatti il direttore in sede.
Anche il presunto illecito commesso dal dott. oggetto della domanda CP_1
riconvenzionale proposta dall'appellante in primo grado, sarebbe stato commesso in
Forlì, nella sede della . Controparte_3
5.2. Il secondo motivo indica come capo della sentenza impugnata la
“RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE (DIR. GIANLUCA DENTE, IN
QUALITÀ DI DIRETTORE DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI
FORLÌ E CESENA/RIMINI) PER COLPA GRAVE”.
In questo motivo, l'appellante insiste nell'azione risarcitoria per i danni causati dalle illegittime trattenute dello stipendio, in cui il quinto sarebbe stato calcolato sull'importo lordo anziché su quello netto. Inoltre l'appellante chiede il risarcimento del pagina 7 di 16 danno anche per l'omessa corresponsione degli stipendi relativi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dal 01.09.2018 al 31.12.2018.
5.2.1. La censura è infondata.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto “infondate” “le domande risarcitorie avanzate dal prof. . Tale assunto era stato motivato sotto tre distinti profili. Parte_1
In primo luogo, la sentenza aveva ritenuto che “le questioni attinenti all'importo e alle modalità di effettuazione del pignoramento presso terzi pertengono non già a questa sede, bensì alla sede esecutiva ovvero di opposizioni esecutive” (si veda p. 5 della sentenza).
In secondo luogo, il giudice di prime cure aveva ravvisato un difetto di puntuale e precisa allegazione e di prova degli elementi integrativi dell'illecito, in primis sotto il profilo dell'elemento soggettivo (cfr. p. 5 della sentenza).
Infine, la sentenza aveva ritenuto la domanda risarcitoria nei confronti Dr. nuova ed inammissibile, perché solo nella memoria ex art. 186, comma 6, c.p.c. CP_1
era stata formulata una domanda di accertamento della responsabilità penale (v. p. 6 della sentenza).
5.2.2. Occorre premettere che l'azione risarcitoria nei confronti del Dr. CP_1
era stata tempestivamente esercitata dall'Avv. Prof. nella comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata dinnanzi al Giudice di Pace di Forlì. In questo atto, si contestavano il conteggio della trattenuta del quinto dello stipendio in misura superiore ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c. L'errore era causato dalla considerazione dello stipendio lordo anziché di quello netto. Si contestava altresì l'omessa corresponsione del pagamento dello stipendio relativo alla trasformazione da part time a full time, a far data dal 01.09.2018. L'atto contemplava anche la precisa descrizione della corrispondenza telematica avuta con il Dr. nella quale il direttore confermava la CP_1
ritenuta legittimità degli atti della . Controparte_3
I danni conseguenza venivano quantificati dal convenuto nel seguente Parte_1
modo: “quanto al ritardo per la corresponsione degli stipendi full time, euro 4000”,
pagina 8 di 16 “quanto all'indebita corresponsione a terzi di importi eccedenti rispetto quelli effettivamente dovuti: euro 3.600,00”, “quanto al danno morale: euro 5.000” (cfr. pp. 6-
7 comparsa di costituzione e risposta dinnanzi al Giudice di Pace di Forlì).
Sebbene l'ordinamento offra rimedi ad hoc esperibili in altre sedi per reagire alle lesioni causate dal trattenimento dello stipendio pignorato oltre i limiti di legge e dall'omessa corresponsione del pagamento dello stipendio, tali questioni venivano in rilievo incidentalmente nel presente giudizio, essendo stati considerati nella domanda riconvenzionale come elementi oggettivi integrativi del fatto illecito imputato a CP_1
Il riferimento normativo è la norma generale dell'art. 2043 c.c.
[...]
5.2.3. L'appellato nega che la somma trattenuta a seguito del pignoramento del terzo sia stata il frutto di un calcolo errato dovuto alla considerazione dello stipendio lordo anziché di quello netto. Il conteggio, al contrario, sarebbe avvenuto in applicazione dell'art. 68, comma 2, D.P.R. 180/1950. La norma prevede che, se il sequestro o il pignoramento dello stipendio di un dipendente delle Pubbliche
Amministrazioni sono successivi a una cessione volontaria dello stipendio, può essere pignorata la differenza fra la metà dello stipendio netto e la quota dello stipendio ceduta volontariamente. Tale norma aveva trovato applicazione in ragione della cessione volontaria all dello stipendio percepito per l'importo di 132,82 euro mensili, CP_7
operata da a titolo di riscatto della sua indennità di buonuscita. Il Prof. Parte_1
aveva effettuato tale cessione prima della notifica dell'atto di pignoramento Parte_1
presso terzi, (cfr. p. 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello di CP_1
e doc. 11, in cui sono allegati i cedolini).
[...]
In ogni caso, la somma dello stipendio complessivamente trattenuta dalla era stata quella necessaria Controparte_6
per la soddisfazione del credito. Non risultano specificamente allegati, al di là della generica quantificazione, i danni concretamente subiti da il quale non Parte_1
lamenta trattenute superiori ai propri debiti, ma il superamento dei limiti legali di pignoramento.
pagina 9 di 16 5.2.3.2. Per quanto riguarda l'omessa corresponsione degli stipendi relativi alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, dal 01.09.2018 al 31.12.2018, si rileva che la Controparte_6
corrispose al Prof. gli arretrati a lui spettanti nel mese di dicembre
[...] Parte_1
2018 (cfr. il citato doc. 11). nella comparsa di costituzione e risposta Parte_1
davanti al Giudice di Pace, chiedeva con allegazione generica il risarcimento “quanto al ritardo per la corresponsione degli stipendi full time” (p. 6).
5.2.4. Dal quadro fattuale così delineatosi, emerge che la stima dei danni patrimoniali quantificati in primo grado dall'appellante in euro 4000,00 per il ritardo nella corresponsione degli stipendi full time e in euro 3.600,00 per la corresponsione a terzi di importi ritenuti eccedenti i limiti legali, risulterebbe comunque infondata, perché non erano state allegate in modo specifico, né provate, le conseguenze dannose dei presunti illeciti sul patrimonio dell'appellante.
L'appellante, dunque, oltre ad aver formulato una domanda carente di puntuale e precisa allegazione degli elementi integrativi dell'illecito commesso da CP_1
aveva, in ogni caso, avanzato delle pretese risarcitorie di danni in re ipsa. Tali danni non sono risarcibili poiché il combinato disposto tra artt. 1223 c.c. e 2697 c.c. consente il risarcimento dei soli danni effettivamente patiti e specificamente allegati e provati dal danneggiato.
Parimenti non sono risarcibili i danni non patrimoniali, pretesi dall'appellante nella misura di 5.000 euro a titolo di danno morale. Oltre ad essere privi di allegazione specifica e di prova, non sono risarcibili in punto di diritto, poiché l'art. 2059 c.c. limita il risarcimento ai soli casi previsti dalla legge e, data l'assenza di rilevanza penale nelle condotte di non può trovare applicazione l'art. 185 c.p. CP_1
pagina 10 di 16 5.3 Il terzo motivo indica come capo della sentenza impugnata l'“INSUSSISTENZA DEL REATO DI INGIURIA A CARICO DELL'ATTORE IN
RIASSUNZIONE”. L'appellante contesta la sussistenza dell'illecito di ingiuria, ritenendo la sua condotta una legittima manifestazione del diritto di critica.
5.3.1. La censura è fondata
Nell'atto di citazione notificato nel primo grado di giudizio, il dott. CP_1
lamentava di essere stato vittima di un'ingiuria in relazione alle seguenti
[...]
affermazioni, contenute nell'istanza di autotutela del 12.11.2018: “sulla stessa questione, la S.V. è stata oggetto di esposto o di contestuale denuncia – querela, per cui la medesima ha tenuto reiteratamente una condotta illecita, integrante le fattispecie penali ex art. 323 c.p., 328 c.p. e 81 c.p.”.
Come messo in luce nella sentenza di primo grado, il dr. “………lamenta CP_1
la natura lesiva della comunicazione ricevuta, nella parte in cui essa attribuisce al dr. la commissione di condotte illecite, penalmente rilevanti” (p. 7 della sentenza) ed CP_1
il giudizio di illiceità del fatto, pertanto, ha avuto ad oggetto l'illecito di ingiuria, unico aspetto preso in considerazione dalle parti e dal Tribunale.
5.3.2. L'illecito di ingiuria, in passato tipizzato come delitto contro l'onore nell'art. 594 c.p., è oggi contemplato come illecito civile nell'art. 4, comma 1, lett. a), D.
Lgs. 7/2016, ove è sottoposto a sanzione pecuniaria. Secondo tale norma commette ingiuria “chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
L'ingiuria continua ancora oggi a esprimere un bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e l'onore della persona offesa, che costituisce il bene giuridico protetto dalla norma.
La compressione della libertà di manifestazione del pensiero e delle sue declinazioni, come il diritto di critica, presidiate dagli artt. 21 Cost, 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cd Cedu), 10 e 11 Carta dei diritti fondamentali pagina 11 di 16 dell'Unione europea (cd CDFUE), si giustifica solo in presenza di un'effettiva e concreta esigenza di tutelare beni giuridici contrapposti. Ne consegue che, in assenza di accertamento del concreto ed effettivo pregiudizio all'onore, l'ingiuria deve essere ritenuta insussistente. L'applicazione della sanzione a fatti solo astrattamente ingiuriosi si risolverebbe in un'autoritaria compressione della libertà di manifestazione del pensiero, in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, espressi dall'art. 3 Cost.
“Onore” e “decoro” sono, insieme alla reputazione, declinazioni del diritto all'integrità morale, che indicano il sentimento che il soggetto ha del proprio valore, in relazione alle sue doti morali (onore) o a quelle concretamente rilevanti nel suo ambiente, come quelle fisiche o intellettuali (decoro). La “reputazione” rappresenta la proiezione all'esterno di questi valori, perché attiene all'opinione che gli altri hanno di una persona. Onore e decoro sono protetti dall'illecito di ingiuria, la reputazione dal delitto di diffamazione, di cui all'art. 595 c.p.
5.3.3. Prima di proseguire nell'analisi del fatto concreto, occorre altresì premettere, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo il diritto all'onore come diritto fondamentale, ha tuttavia riconosciuto il valore preminente del diritto di critica (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021 (Rv.
663339 - 01) Pr. , rel. est. Rossetti RC: “(…) la lesione Controparte_8
dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa”).
5.3.4. Orbene, alla luce delle sopra esposte considerazioni in diritto, non si rinviene in fatto un'offesa concreta ed effettiva al diritto all'integrità morale della pagina 12 di 16 persona del dott. e, in ogni caso, l'espressione utilizzata da risulta CP_1 Parte_1
un legittimo esercizio del diritto di critica.
Nelle parole di non c'era un attacco diretto alla persona. Parte_1
L'istante, infatti, si era limitato a richiamare la presentazione di una mera denuncia, di per sé coerente con le sue convinzioni relative al pagamento dello stipendio.
Il contesto concreto e la funzione della presunta frase ingiuriosa consentono di escludere un pregiudizio giuridicamente rilevante all'onore e al decoro di CP_1
[...]
La costante giurisprudenza di legittimità individua tre limiti all'esercizio del diritto di critica: il rispetto della continenza verbale, la verità anche solo putativa dei fatti e, nel caso in cui lo scritto sia rivolto a una platea indeterminata di persone, l'utilità sociale (cfr. ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021).
Nessuno dei predetti limiti all'esercizio del diritto di critica è stato violato.
Il primo limite, della continenza formale, risulta rispettato. La Corte di cassazione, in relazione al limite della continenza formale ha affermato che “Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 12522 del 17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del
27/01/2015, Rv. 634436 - 01)” L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta.” (ord. Cass., cit.). Orbene, nel caso di specie, le parole di non erano gratuite. Al contrario, esse Parte_1
erano pertinenti all'oggetto del messaggio inviato per posta elettronica. La frase lamentata, nel messaggio inviato, era immediatamente successiva e strettamente collegata all'esposizione della pretesa patrimoniale e della relativa tesi sostenuta.
Inoltre, nella sentenza citata, paradigmatica di un orientamento costante, la Corte di Cassazione ha precisato che “la "gratuità" dell'offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. argumentum ad hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l'indegnità
pagina 13 di 16 morale o personale (Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16613 del 19/06/2008)”. In base agli orientamenti della Corte di Cassazione va dunque esclusa la “gratuità” delle parole di perchè la denuncia non Parte_1
era stata evocata come mero pretesto per recare un'offesa gratuita e sproporzionata alla persona del dott. ma si era inscritta in una ferma e convinta critica su CP_1
presunti errori di calcolo nella gestione del pagamento del proprio stipendio.
Il secondo limite, quello della verità, risulta anch'esso osservato.
A tal riguardo occorre evidenziare che il requisito della verità non è da intendersi in senso assoluto, perché ciò porterebbe ad un'obliterazione del diritto di critica, il quale peraltro può riguardare anche questioni complesse. La sentenza citata della Corte di
Cassazione richiede che “quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante” (p. 8). Nel caso di specie, è indubbio che abbia agito nella ferma ma errata, convinzione delle Parte_1
proprie ragioni.
Il terzo limite, quello dell'utilità sociale, viene in rilievo solo quando la critica viene indirizzata ad una platea indeterminata di persone. Nel caso di specie, l'istanza di autotutela era stata inviata da alla posta elettronica della ragioneria Parte_1
territoriale dello Stato e alla cortese attenzione del direttore pro tempore. La critica mossa a al di là della sua oggettiva fondatezza, risultava coerente con CP_1
gli scopi sociali della posta elettronica certificata della Stato, tra i quali Controparte_3
si inscrive la corrispondenza con i cittadini, funzionale anche alla tutela dei diritti che si possono ritenere lesi e alla cura dei reciproci interessi pubblici e individuali.
[...]
non ha abusato della posta elettronica per scopi ultronei. I suoi messaggi, Parte_1
istanze e perfino denunce avevano come unico fine quello di tutelare il proprio diritto alla retribuzione, non di offendere il direttore della sede in modo CP_1
pretestuoso.
pagina 14 di 16 6. S'impone, quindi, l'accoglimento parziale dell'appello principale, in relazione al terzo motivo, riguardante l'insussistenza dell'illecito di ingiuria. L'appello va invece rigettato, con conferma della sentenza appellata per la parte residua, in relazione agli altri due motivi, per inammissibilità e comunque infondatezza, dell'eccezione di incompetenza territoriale e per l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
7. In ragione di tali conclusioni, si è verificata una soccombenza parziale, essendo state rigettate sia l'azione risarcitoria esperita da sia l'azione CP_1
risarcitoria esperita da Le spese di lite vanno pertanto compensate Parte_1
integralmente per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita così decide:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale limitatamente al terzo motivo, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria di e per l'effetto annulla la condanna dell'appellante CP_1
al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, nonché al pagamento di euro 500,00 a titolo di sanzione prevista per l'illecito civile di ingiuria a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) D.
Lgs. 7/2016;
2. rigetta i restanti motivi di appello;
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna il 21.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 15 di 16 Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 16 di 16
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 548/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]– Igea Parte_1 C.F._1
Marina, in via Giacomo Leopardi n. 8, difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Milano, alla via Benedetto Marcello n. 48, presso il proprio studio
APPELLANTE Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
RC GI del foro di Forlì – Cesena, presso il cui studio in Forlì, alla via G. Regnoli n. 78, è elettivamente domiciliato. APPELLATO
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE DA INGIURIA
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 8.04.2025:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 163/2023 emessa dal Tribunale di Forlì, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Vecchietti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3823/2020, depositata in cancelleria in data 20/02/2023, notificata il 23/03/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
I. “Rigettare la domanda dell'odierno convenuto perchè inammissibile, improcedibile ed infondata e in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'odierno attore;
II. condannare l'odierno convenuto al risarcimento per fatto illecito di euro 12.600,00 o nella misura che il giudice adito con valutazione equitativa, vorrà disporre.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, del doppio grado del giudizio, come da Decreto Ministeriale, ex art. 9 comma 2, D.L. 24.01.2012 n. 1”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
a) Si impugnano le prove testimoniali articolate dall'odierno appellato perché inconferenti e in caso di sua ammissione si chiede di essere ammessi alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi.
b) Si chiede altresì che vengano ammessi i capitoli alla prova diretta dell'appellante sulle seguenti circostanze:
b1) su quale base stipendiale deve essere calcolato la ritenuta obbligatoria del quinto?
b2) Se nel calcolo della ritenuta obbligatoria del quinto dello stipendio dell'appellante è stato superato il predetto limite del pignoramento? Si indica a teste: Dr. Tes_1
Giudice dell'Esecuzione Mobiliare presso il Tribunale di Rimini, RGEM n. 336 /2016. Nonché sugli ulteriori seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 16 b3) "Vero che l'appellante ha presentato specifica istanza per la trasformazione del part time da tempo pieno in data 07.03.2018, nell'ambito del contratto a tempo indeterminato c /o IPSSEO "S. P. Malatesta di Rimini"?
b4) "Vero che l'appellante ha ribadito tale specifica istanza in data 01.09.2018, in occasione della presa del servizio, per l'anno scolastico 2018/2019?"
bS) "Vero che all'appellante è stato corrisposto lo stipendio da parte della
[...]
nella persona dell'appellato, (il Direttore Controparte_2 CP_1 della , nel mese di
[...] Controparte_3 dicembre 2018, anziché nel mese di settembre 2018"? Si indicano a testi: Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale pro tempore, Rimini, Corso D'Augusto n. 231. Dirigente
pro tempore, Bologna, Via de' Castagnoli n. 1. >>. Controparte_4
APPELLATO << Voglia l'ecc. ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta: preliminarmente:
- respingere e disattendere in toto le istanze istruttorie avanzate dall'appellante nell'atto di citazione in appello, poiché manifestamente inammissibili e/o irrilevanti;
nel merito:
- dichiarare inammissibili e, comunque, respingere e disattendere in toto le domande e le eccezioni avanzate dall'appellante, Prof. Avv. nell'atto di citazione Parte_1 in appello, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza, n. 163/2023 R. Sent., pronunciata dal Tribunale di Forlì, nella causa inter partes n. 3823/2020 R.G., depositata in cancelleria e pubblicata il 23 febbraio 2023, rep. n. 387/2023 del 23 febbraio 2023;
- con vittoria di spese e compensi di lite, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rimborso forfettario 15% spese generali ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge, anche per il presente grado di giudizio>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 24.03.2023,
[...]
hiedeva la riforma della sentenza in atti affidandosi a tre distinti motivi di Parte_1
appello.
1.1 Si costituiva la parte appellata chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la conferma della sentenza di primo grado. pagina 3 di 16 1.2 La causa, respinte le istanze istruttorie e di sospensione dell'esecutività della sentenza, assegnati i termini ex art. 352 cpc e depositate le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
2. L'appello principale va parzialmente accolto.
2.1. L'appello è infondato in relazione ai primi due motivi, che riguardano rispettivamente l'eccezione di incompetenza territoriale e la responsabilità civile dell'appellato per i danni conseguenti, da un lato, alla ritenuta obbligatoria dello stipendio in misura superiore al limite legale di pignoramento per un errore di calcolo, dall'altro lato, al ritardo nella corresponsione da parte della Controparte_5
nella corresponsione dello stipendio dovuto per la
[...]
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno tra i mesi di settembre e dicembre 2018.
2.2. L'appello è fondato in relazione al terzo motivo, che lamenta l'insussistenza dell'illecito di ingiuria.
3. Va premesso che con la sentenza n° 163/2023, depositata il 20.02.2023 e notificata in data 23.02.2023, il Tribunale di Forlì, definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda di accertava e dichiarava la responsabilità CP_1
di per l'illecito di ingiuria cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d. lgs. 7/2016 e, Parte_1
pertanto, lo condannava a risarcire i conseguenti danni e dunque al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 2.000,00, nonché al pagamento della sanzione a norma dell'art. 4, comma 1, d. lgs. 7/2016 nella misura di 500,00 euro e, inoltre, alla integrale refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
1.700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge, oltre euro 125,00 per anticipazioni. Al contempo, la sentenza di primo grado rigettava le domande riconvenzionali, ritualmente riproposte, poi, con l'odierno appello principale, di
[...]
volte a ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito e la refusione delle Parte_1
spese processuali, oltre a interessi e rivalutazione.
pagina 4 di 16 3.1 Il fatto qualificato come ingiuria dalla sentenza di primo grado riguarda una frase contenuta in un messaggio pervenuto all'indirizzo p.e.c. della
[...]
t, in data Controparte_6 Email_1
13.11.2018. Il messaggio, intestato e, quindi, indirizzato alla “cortese attenzione del
Dr. , conteneva la seguente affermazione: “sulla stessa questione, la CP_1
S.V. è stata oggetto di esposto o di contestuale denuncia – querela, per cui la medesima ha tenuto reiteratamente una condotta illecita, integrante le fattispecie penali ex art. 323 c.p., 328 c.p. e 81 c.p.”.
4. A seguito della suddetta frase, ritenuta ingiuriosa, veniva esperita l'azione risarcitoria nel giudizio di primo grado da che in data 13.7.2020, CP_1
citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Forlì, lamentando Parte_1
l'illecito di ingiuria nell'affermazione in oggetto, nella parte in cui attribuiva alla sua persona la commissione di condotte illecite anche penalmente rilevanti, e chiedendo, pertanto, il risarcimento dei danni patiti, indicati nella somma di 5.000 euro (v. p. 11 atto di citazione).
4.1 Si costitutiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto Parte_1
della domanda e, con domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al compimento di atti illegittimi ai suoi danni, relativi all'asserito erroneo calcolo delle somme oggetto di trattenuta stipendiale per pignoramento e all'asserita omessa corresponsione del pagamento dello stipendio relativo alla trasformazione da part time a full time, dal 01.09.2018.
4.1.1. si difendeva dalla domanda risarcitoria invocando il Parte_1
diritto di critica o, comunque, una legittima reazione ad un atto ingiusto.
4.1.2. Il risarcimento del danno veniva quantificato da nella Parte_1
somma di euro 7.600,00 per il danno patrimoniale e nell'importo di euro 5.000,00 per il danno non patrimoniale.
4.1.3. Il Giudice di Pace di Forlì, in data 13.11.2020, accertata la connessione della domanda principale dell'attore e quella riconvenzionale del convenuto, dichiarava pagina 5 di 16 la propria incompetenza per valore a favore del Tribunale, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente per territorio.
4.2 citava allora in riassunzione per sentirlo Parte_1 CP_1
condannare, previo rigetto della domanda da quest'ultimo formulata, al risarcimento dei danni subiti. Il giudizio si incardinava così presso il Tribunale di Forlì. Il convenuto in riassunzione, a sua volta, riassumeva la causa e i due procedimenti, così incardinati, venivano riuniti.
4.2.1 Il Giudice Istruttore riteneva la causa matura per la decisione sulla scorta della sola istruttoria documentale e la decideva come già anticipato.
5. L'appellante, come premesso, affida le proprie censure a tre motivi.
5.1 Il primo motivo, indica come capo della decisione impugnata la
“RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO EX ARTT. 351 CO. 2 E 283 C.P.C. PER
INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI FORLÌ IN FAVORE DEL
TRIBUNALE DI RIMINI”. In questo motivo, “si eccepisce la competenza del Tribunale di Forlì a favore del Tribunale di Rimini e per l'effetto si eccepisce la nullità della sentenza impugnata.”
Secondo la tesi della parte appellata, il giudice territorialmente competente non è il
Tribunale di Forlì, bensì il Tribunale di Rimini, ai sensi del criterio generale di cui all'art. 18, commi 1 e 2, c.p.c. Si osserva, a tal riguardo, che sia l'attore sia il convenuto hanno la residenza a Rimini.
5.1.1. La censura è infondata
L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Forlì avanzata dall'appellante è inammissibile e, in ogni caso, infondata.
5.1.2. L'eccezione è inammissibile ai sensi dell'art. 38 c.p.c. perché tardiva.
Come condivisibilmente affermato dalla parte appellata nella sua comparsa di costituzione e risposta, l'incompetenza territoriale avrebbe dovuto essere eccepita “al
pagina 6 di 16 più tardi nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n. 2605/2020
R.G. dinanzi al Giudice di Pace di Forlì, promosso dal Dott. contro il CP_1
Prof. Avv. mentre, al contrario, nella comparsa di risposta Parte_1
depositata in tale giudizio, che si produce (doc. 15), la controparte si è limitata ad avanzare una eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Forlì (…).”
5.1.3. In ogni caso, l'eccezione in oggetto risulta inammissibile anche perché è stato proprio l'odierno appellante a riassumere il giudizio innanzi al Tribunale di Forlì mentre oggi vorrebbe “venire contra factum proprium”, dolendosi così di un vizio di competenza dallo stesso ingenerato.
5.1.4 In ultimo come ulteriore ratio subordinata se ne evidenzia l'infondatezza.
Infatti, l'art. 20 c.p.c. individua come foro facoltativo delle cause relative ai diritti di obbligazione “anche il giudice in cui l'obbligazione è sorta”. L'obbligazione risarcitoria era sorta a Forlì, perché in questa sede si trova il locus commissi delicti, ossia il luogo in cui è pervenuto l'invio del messaggio p.e.c. contenete le affermazioni offensive. Il destinatario del messaggio era la posta della
[...]
avente sede in Forlì, C.so Mazzini, 19. Il Dott. Controparte_6 CP_1
era all'epoca dei fatti il direttore in sede.
Anche il presunto illecito commesso dal dott. oggetto della domanda CP_1
riconvenzionale proposta dall'appellante in primo grado, sarebbe stato commesso in
Forlì, nella sede della . Controparte_3
5.2. Il secondo motivo indica come capo della sentenza impugnata la
“RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE (DIR. GIANLUCA DENTE, IN
QUALITÀ DI DIRETTORE DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI
FORLÌ E CESENA/RIMINI) PER COLPA GRAVE”.
In questo motivo, l'appellante insiste nell'azione risarcitoria per i danni causati dalle illegittime trattenute dello stipendio, in cui il quinto sarebbe stato calcolato sull'importo lordo anziché su quello netto. Inoltre l'appellante chiede il risarcimento del pagina 7 di 16 danno anche per l'omessa corresponsione degli stipendi relativi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dal 01.09.2018 al 31.12.2018.
5.2.1. La censura è infondata.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto “infondate” “le domande risarcitorie avanzate dal prof. . Tale assunto era stato motivato sotto tre distinti profili. Parte_1
In primo luogo, la sentenza aveva ritenuto che “le questioni attinenti all'importo e alle modalità di effettuazione del pignoramento presso terzi pertengono non già a questa sede, bensì alla sede esecutiva ovvero di opposizioni esecutive” (si veda p. 5 della sentenza).
In secondo luogo, il giudice di prime cure aveva ravvisato un difetto di puntuale e precisa allegazione e di prova degli elementi integrativi dell'illecito, in primis sotto il profilo dell'elemento soggettivo (cfr. p. 5 della sentenza).
Infine, la sentenza aveva ritenuto la domanda risarcitoria nei confronti Dr. nuova ed inammissibile, perché solo nella memoria ex art. 186, comma 6, c.p.c. CP_1
era stata formulata una domanda di accertamento della responsabilità penale (v. p. 6 della sentenza).
5.2.2. Occorre premettere che l'azione risarcitoria nei confronti del Dr. CP_1
era stata tempestivamente esercitata dall'Avv. Prof. nella comparsa di Parte_1
costituzione e risposta depositata dinnanzi al Giudice di Pace di Forlì. In questo atto, si contestavano il conteggio della trattenuta del quinto dello stipendio in misura superiore ai limiti di cui all'art. 545 c.p.c. L'errore era causato dalla considerazione dello stipendio lordo anziché di quello netto. Si contestava altresì l'omessa corresponsione del pagamento dello stipendio relativo alla trasformazione da part time a full time, a far data dal 01.09.2018. L'atto contemplava anche la precisa descrizione della corrispondenza telematica avuta con il Dr. nella quale il direttore confermava la CP_1
ritenuta legittimità degli atti della . Controparte_3
I danni conseguenza venivano quantificati dal convenuto nel seguente Parte_1
modo: “quanto al ritardo per la corresponsione degli stipendi full time, euro 4000”,
pagina 8 di 16 “quanto all'indebita corresponsione a terzi di importi eccedenti rispetto quelli effettivamente dovuti: euro 3.600,00”, “quanto al danno morale: euro 5.000” (cfr. pp. 6-
7 comparsa di costituzione e risposta dinnanzi al Giudice di Pace di Forlì).
Sebbene l'ordinamento offra rimedi ad hoc esperibili in altre sedi per reagire alle lesioni causate dal trattenimento dello stipendio pignorato oltre i limiti di legge e dall'omessa corresponsione del pagamento dello stipendio, tali questioni venivano in rilievo incidentalmente nel presente giudizio, essendo stati considerati nella domanda riconvenzionale come elementi oggettivi integrativi del fatto illecito imputato a CP_1
Il riferimento normativo è la norma generale dell'art. 2043 c.c.
[...]
5.2.3. L'appellato nega che la somma trattenuta a seguito del pignoramento del terzo sia stata il frutto di un calcolo errato dovuto alla considerazione dello stipendio lordo anziché di quello netto. Il conteggio, al contrario, sarebbe avvenuto in applicazione dell'art. 68, comma 2, D.P.R. 180/1950. La norma prevede che, se il sequestro o il pignoramento dello stipendio di un dipendente delle Pubbliche
Amministrazioni sono successivi a una cessione volontaria dello stipendio, può essere pignorata la differenza fra la metà dello stipendio netto e la quota dello stipendio ceduta volontariamente. Tale norma aveva trovato applicazione in ragione della cessione volontaria all dello stipendio percepito per l'importo di 132,82 euro mensili, CP_7
operata da a titolo di riscatto della sua indennità di buonuscita. Il Prof. Parte_1
aveva effettuato tale cessione prima della notifica dell'atto di pignoramento Parte_1
presso terzi, (cfr. p. 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello di CP_1
e doc. 11, in cui sono allegati i cedolini).
[...]
In ogni caso, la somma dello stipendio complessivamente trattenuta dalla era stata quella necessaria Controparte_6
per la soddisfazione del credito. Non risultano specificamente allegati, al di là della generica quantificazione, i danni concretamente subiti da il quale non Parte_1
lamenta trattenute superiori ai propri debiti, ma il superamento dei limiti legali di pignoramento.
pagina 9 di 16 5.2.3.2. Per quanto riguarda l'omessa corresponsione degli stipendi relativi alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, dal 01.09.2018 al 31.12.2018, si rileva che la Controparte_6
corrispose al Prof. gli arretrati a lui spettanti nel mese di dicembre
[...] Parte_1
2018 (cfr. il citato doc. 11). nella comparsa di costituzione e risposta Parte_1
davanti al Giudice di Pace, chiedeva con allegazione generica il risarcimento “quanto al ritardo per la corresponsione degli stipendi full time” (p. 6).
5.2.4. Dal quadro fattuale così delineatosi, emerge che la stima dei danni patrimoniali quantificati in primo grado dall'appellante in euro 4000,00 per il ritardo nella corresponsione degli stipendi full time e in euro 3.600,00 per la corresponsione a terzi di importi ritenuti eccedenti i limiti legali, risulterebbe comunque infondata, perché non erano state allegate in modo specifico, né provate, le conseguenze dannose dei presunti illeciti sul patrimonio dell'appellante.
L'appellante, dunque, oltre ad aver formulato una domanda carente di puntuale e precisa allegazione degli elementi integrativi dell'illecito commesso da CP_1
aveva, in ogni caso, avanzato delle pretese risarcitorie di danni in re ipsa. Tali danni non sono risarcibili poiché il combinato disposto tra artt. 1223 c.c. e 2697 c.c. consente il risarcimento dei soli danni effettivamente patiti e specificamente allegati e provati dal danneggiato.
Parimenti non sono risarcibili i danni non patrimoniali, pretesi dall'appellante nella misura di 5.000 euro a titolo di danno morale. Oltre ad essere privi di allegazione specifica e di prova, non sono risarcibili in punto di diritto, poiché l'art. 2059 c.c. limita il risarcimento ai soli casi previsti dalla legge e, data l'assenza di rilevanza penale nelle condotte di non può trovare applicazione l'art. 185 c.p. CP_1
pagina 10 di 16 5.3 Il terzo motivo indica come capo della sentenza impugnata l'“INSUSSISTENZA DEL REATO DI INGIURIA A CARICO DELL'ATTORE IN
RIASSUNZIONE”. L'appellante contesta la sussistenza dell'illecito di ingiuria, ritenendo la sua condotta una legittima manifestazione del diritto di critica.
5.3.1. La censura è fondata
Nell'atto di citazione notificato nel primo grado di giudizio, il dott. CP_1
lamentava di essere stato vittima di un'ingiuria in relazione alle seguenti
[...]
affermazioni, contenute nell'istanza di autotutela del 12.11.2018: “sulla stessa questione, la S.V. è stata oggetto di esposto o di contestuale denuncia – querela, per cui la medesima ha tenuto reiteratamente una condotta illecita, integrante le fattispecie penali ex art. 323 c.p., 328 c.p. e 81 c.p.”.
Come messo in luce nella sentenza di primo grado, il dr. “………lamenta CP_1
la natura lesiva della comunicazione ricevuta, nella parte in cui essa attribuisce al dr. la commissione di condotte illecite, penalmente rilevanti” (p. 7 della sentenza) ed CP_1
il giudizio di illiceità del fatto, pertanto, ha avuto ad oggetto l'illecito di ingiuria, unico aspetto preso in considerazione dalle parti e dal Tribunale.
5.3.2. L'illecito di ingiuria, in passato tipizzato come delitto contro l'onore nell'art. 594 c.p., è oggi contemplato come illecito civile nell'art. 4, comma 1, lett. a), D.
Lgs. 7/2016, ove è sottoposto a sanzione pecuniaria. Secondo tale norma commette ingiuria “chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
L'ingiuria continua ancora oggi a esprimere un bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e l'onore della persona offesa, che costituisce il bene giuridico protetto dalla norma.
La compressione della libertà di manifestazione del pensiero e delle sue declinazioni, come il diritto di critica, presidiate dagli artt. 21 Cost, 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cd Cedu), 10 e 11 Carta dei diritti fondamentali pagina 11 di 16 dell'Unione europea (cd CDFUE), si giustifica solo in presenza di un'effettiva e concreta esigenza di tutelare beni giuridici contrapposti. Ne consegue che, in assenza di accertamento del concreto ed effettivo pregiudizio all'onore, l'ingiuria deve essere ritenuta insussistente. L'applicazione della sanzione a fatti solo astrattamente ingiuriosi si risolverebbe in un'autoritaria compressione della libertà di manifestazione del pensiero, in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, espressi dall'art. 3 Cost.
“Onore” e “decoro” sono, insieme alla reputazione, declinazioni del diritto all'integrità morale, che indicano il sentimento che il soggetto ha del proprio valore, in relazione alle sue doti morali (onore) o a quelle concretamente rilevanti nel suo ambiente, come quelle fisiche o intellettuali (decoro). La “reputazione” rappresenta la proiezione all'esterno di questi valori, perché attiene all'opinione che gli altri hanno di una persona. Onore e decoro sono protetti dall'illecito di ingiuria, la reputazione dal delitto di diffamazione, di cui all'art. 595 c.p.
5.3.3. Prima di proseguire nell'analisi del fatto concreto, occorre altresì premettere, in punto di diritto, che la giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo il diritto all'onore come diritto fondamentale, ha tuttavia riconosciuto il valore preminente del diritto di critica (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021 (Rv.
663339 - 01) Pr. , rel. est. Rossetti RC: “(…) la lesione Controparte_8
dell'onore altrui può essere giustificata - alle condizioni di cui si dirà - quando sia provocata da una libera manifestazione del pensiero. E nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero rientra la facoltà di biasimare l'operato altrui, o diritto di critica che dir si voglia. Esprimere giudizi critici sull'operato altrui, dunque, è pur esso un diritto fondamentale della persona, al pari del diritto all'onore, ed allorché tali diritti vengano in conflitto, per principio generale è il diritto all'onore ad essere recessivo rispetto al diritto di critica, e non viceversa”).
5.3.4. Orbene, alla luce delle sopra esposte considerazioni in diritto, non si rinviene in fatto un'offesa concreta ed effettiva al diritto all'integrità morale della pagina 12 di 16 persona del dott. e, in ogni caso, l'espressione utilizzata da risulta CP_1 Parte_1
un legittimo esercizio del diritto di critica.
Nelle parole di non c'era un attacco diretto alla persona. Parte_1
L'istante, infatti, si era limitato a richiamare la presentazione di una mera denuncia, di per sé coerente con le sue convinzioni relative al pagamento dello stipendio.
Il contesto concreto e la funzione della presunta frase ingiuriosa consentono di escludere un pregiudizio giuridicamente rilevante all'onore e al decoro di CP_1
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La costante giurisprudenza di legittimità individua tre limiti all'esercizio del diritto di critica: il rispetto della continenza verbale, la verità anche solo putativa dei fatti e, nel caso in cui lo scritto sia rivolto a una platea indeterminata di persone, l'utilità sociale (cfr. ex multis, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021).
Nessuno dei predetti limiti all'esercizio del diritto di critica è stato violato.
Il primo limite, della continenza formale, risulta rispettato. La Corte di cassazione, in relazione al limite della continenza formale ha affermato che “Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti (ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 12522 del 17/06/2016, Rv. 640275 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del
27/01/2015, Rv. 634436 - 01)” L'offesa, in particolare, è "gratuita" quando non sia pertinente rispetto allo scopo dello scritto in cui è contenuta.” (ord. Cass., cit.). Orbene, nel caso di specie, le parole di non erano gratuite. Al contrario, esse Parte_1
erano pertinenti all'oggetto del messaggio inviato per posta elettronica. La frase lamentata, nel messaggio inviato, era immediatamente successiva e strettamente collegata all'esposizione della pretesa patrimoniale e della relativa tesi sostenuta.
Inoltre, nella sentenza citata, paradigmatica di un orientamento costante, la Corte di Cassazione ha precisato che “la "gratuità" dell'offesa, poi, va apprezzata non in astratto, ma in base al c.d. argumentum ad hominem: e cioè valutando se la critica non abbia altro scopo che screditare la persona criticata, rappresentandone l'indegnità
pagina 13 di 16 morale o personale (Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 05/04/2016, Rv. 639521 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 16613 del 19/06/2008)”. In base agli orientamenti della Corte di Cassazione va dunque esclusa la “gratuità” delle parole di perchè la denuncia non Parte_1
era stata evocata come mero pretesto per recare un'offesa gratuita e sproporzionata alla persona del dott. ma si era inscritta in una ferma e convinta critica su CP_1
presunti errori di calcolo nella gestione del pagamento del proprio stipendio.
Il secondo limite, quello della verità, risulta anch'esso osservato.
A tal riguardo occorre evidenziare che il requisito della verità non è da intendersi in senso assoluto, perché ciò porterebbe ad un'obliterazione del diritto di critica, il quale peraltro può riguardare anche questioni complesse. La sentenza citata della Corte di
Cassazione richiede che “quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante” (p. 8). Nel caso di specie, è indubbio che abbia agito nella ferma ma errata, convinzione delle Parte_1
proprie ragioni.
Il terzo limite, quello dell'utilità sociale, viene in rilievo solo quando la critica viene indirizzata ad una platea indeterminata di persone. Nel caso di specie, l'istanza di autotutela era stata inviata da alla posta elettronica della ragioneria Parte_1
territoriale dello Stato e alla cortese attenzione del direttore pro tempore. La critica mossa a al di là della sua oggettiva fondatezza, risultava coerente con CP_1
gli scopi sociali della posta elettronica certificata della Stato, tra i quali Controparte_3
si inscrive la corrispondenza con i cittadini, funzionale anche alla tutela dei diritti che si possono ritenere lesi e alla cura dei reciproci interessi pubblici e individuali.
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non ha abusato della posta elettronica per scopi ultronei. I suoi messaggi, Parte_1
istanze e perfino denunce avevano come unico fine quello di tutelare il proprio diritto alla retribuzione, non di offendere il direttore della sede in modo CP_1
pretestuoso.
pagina 14 di 16 6. S'impone, quindi, l'accoglimento parziale dell'appello principale, in relazione al terzo motivo, riguardante l'insussistenza dell'illecito di ingiuria. L'appello va invece rigettato, con conferma della sentenza appellata per la parte residua, in relazione agli altri due motivi, per inammissibilità e comunque infondatezza, dell'eccezione di incompetenza territoriale e per l'infondatezza della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1
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7. In ragione di tali conclusioni, si è verificata una soccombenza parziale, essendo state rigettate sia l'azione risarcitoria esperita da sia l'azione CP_1
risarcitoria esperita da Le spese di lite vanno pertanto compensate Parte_1
integralmente per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita così decide:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale limitatamente al terzo motivo, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria di e per l'effetto annulla la condanna dell'appellante CP_1
al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, nonché al pagamento di euro 500,00 a titolo di sanzione prevista per l'illecito civile di ingiuria a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) D.
Lgs. 7/2016;
2. rigetta i restanti motivi di appello;
3. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna il 21.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 15 di 16 Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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