TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11352 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4643/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4643/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in San OR a Parte_1 C.F._1
CR (NA) alla Via G. Di Vittorio n. 9, presso lo studio dell'Avv. DE MARTINO ALES-
AN (c.f.: ) dalla quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
- FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to in Napoli, Centro Direzionale, Is. A/3, presso lo studio dell'Avv. LAURO PASQUALE
(c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto citazione in appello ritualmente notificato in data 26 febbraio 2024, la sig.ra ha impugnato la sentenza n. 5011/2023 (R.G. n. 14129/19), del Parte_1
Giudice di Pace di Barra in persona del Giudice Dott.ssa Angela Fiorenza, depositata in cancelleria in data 25.08.2023, che ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata nei
1
confronti della F.G.V.S. per le lesioni personali patite a causa Controparte_2
del sinistro asseritamente verificatosi, in data 12.07.2018 alle ore 19.00 circa in San
OR a CR, alla Via Pittore.
Più precisamente, l'attrice ha dedotto che, mentre attraversava la strada sulle stri- sce pedonali, veniva investita da un motociclo non identificato, il cui conducente soprag- giungeva ad elevata velocità e la collideva sul lato sinistro del corpo, facendola cadere al suolo sul lato destro.
In seguito, si recava per le cure presso il P.S. dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove i sanitari di turno le diagnosticavano una “frattura del polso destro”, che avrebbe comportato una ITP di 30 giorni al 75%, ITP di 20 giorni al 50%, ITP di 20 giorni al 25% e dei postumi residui che avrebbero determinano un danno biologico permanente quantiz- zabile nella misura del 4%.
Pertanto, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento della somma contenuta entro il limite di € 5.200,00.
La domanda veniva rigettata dal giudice di prime cure, decisione fondata sull'affermata inattendibilità del teste escusso e sull'elevata sinistrosità dell'istante; ha, inoltre, ritenuto la denuncia sporta dall'istante non idonea all'identificazione del veicolo investitore, né a fornire prova dell'incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione dello stesso;
ha valutato, infine, le lesioni subite non compatibili con la dinamica del sinistro.
L'appellante ha lamentato il carente ed erroneo esame degli elementi di fatto, del- le norme di diritto e delle prove poste a base della domanda, oltre all'omessa/erronea motivazione sugli elementi di fatto e norme di diritto poste alla base della decisione.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse doglianze, ritenu- Controparte_1
te infondate, ed ha rilevato la correttezza della sentenza di prime cure, evidenziando come l'odierna appellante non abbia offerto adeguata prova in ordine alla legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non avendo dimostrato non solo la circostanza dell'investimento ad opera di un motociclo “pirata”, ma soprattutto la non colpevole impossibilità di identificare il detto motociclo.
La compagnia ha poi ritenuto non sufficientemente provata la verificazione del fat-
2
to storico e la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni lamentate dall'istante.
Inoltre, ha evidenziato la sussistenza di numerosi precedenti che hanno visto coin- volta l'appellante in vari sinistri stradali, nel periodo 2009 – 2018, quali emergenti dalle risultanze della banca dati Ivass.
Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda dell'appellante ed, in via meramente subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c. del pedone nella causazione dell'incidente.
Con ordinanza del 24.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 1.12.2025, da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., per la decisione della causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre individuare i punti quali- ficanti della motivazione adottata dal Giudice di Pace nell'affermare l'inattendibilità del teste escusso ed il conseguente difetto di prova del fatto storico posto a base della domanda indennitaria avanzata in sede giudiziale;
tali punti sono:
a. la tardiva presentazione di una denunzia-querela da parte dell'attrice, ossia
18 giorni dopo l'evento lesivo, verificatosi in data 12.07.2018, mentre la que- rela sarebbe stata sporta il 30.07.2018;
b. la genericità delle dichiarazioni dell'unica teste, , e Testimone_1
l'implausibilità dell'assunto secondo cui nessuno sarebbe stato in grado di ri- levare la targa dell'autoveicolo investitore, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo in cui il sinistro si sarebbe verificato;
c. l'incoerenza tra la dinamica del sinistro, come descritta in citazione e dal te- ste, e le lesioni accertate in sede di accesso al P.S., attesa l'assenza di lesioni sulla parte sinistra del corpo, dove sarebbe stata colpita.
d. La mancata indicazione del referto del pronto soccorso dell'avvenuto inve- stimento da parte di un veicolo pirata.
L'appellante si duole, dunque, sotto vari profili, dell'impianto motivazionale adottato, ed ha, inoltre, richiamato i contenuti della ctu medico legale che, a suo dire, confermerebbe-
3
ro la compatibilità delle lesioni con la prospettata dinamica.
Sicuramente condivisibili appaiono le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla non decisività della proposizione di una denunzia/querela solo dopo 18 giorni, seppure nel termine previsto, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed obietti- vamente noti.
Ciò non esime, tuttavia, dal compiere un'approfondita analisi del compendio pro- batorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, per verificare se esso possa adeguatamente supportare la prova del fatto storico come descritto in citazione e, pertanto, risulti sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si rinviene la laconica affermazione che la sig.ra , in qualità di pedone veniva Parte_1
investita da un motociclo pirata, senza specificare l'esatto punto della via Pittore in San
OR a CR, ove ebbe a verificarsi il sinistro.
La parte riferisce che, mentre attraversava la Via Pittore sulle strisce pedonali, ve- niva investita da un ciclomotore che giungeva a velocità sostenuta e senza rallentare colpiva la signora che, per effetto dell'urto, rovinava al suolo; non vengono chiariti i punti d'urto, in quanto viene solo riferito che la sig.ra veniva colpita sul lato Pt_1
sinistro del corpo. L'attrice ha, inoltre, sostenuto di aver subito lesioni come da referto di
Pronto Soccorso allegato;
tale ultimo documento documenta che la stessa è ricorsa alle cure dell'Ospedale Cardarelli (con accesso autonomo alle ore 22:24 della data del sinistro indicata, riferendo di essere stata investita da un motociclo in pari data e lamentando dolore all'arto superiore dx con ematoma alla spalla dx ed al polso dx.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inattendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 27 marzo 2019 ovvero a distanza di 8 mesi dal verificarsi del sinistro) ed in atto di citazione, notificato in data
22 ottobre 2019, non viene indicato il nominativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già pre-
4
cedentemente identificata dall'appellante; orbene l'omessa indicazione delle genera- lità del teste, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dina- mica ed in assenza di intervento di autorità di polizia), avrebbe sicuramente incre- mentato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria.
Tale omissione appare, pertanto, assolutamente irragionevole ed assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizzato, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
➢ occorre poi considerare la circostanza che la vittima, solo in data 30 luglio 2018 (18 giorni dopo il sinistro) ebbe a sporgere querela presso il Commissariato di P.S. di San
OR a CR (NA), senza fornire nessuna indicazione in ordine alla presenza di testimoni oculari, salvo, poi, solo nel corso del giudizio di primo grado indicare detto nominativo per escuterlo come teste. Orbene già di per sè irragionevole, ingiustifica- to ed ingiustificabile appare il ritardo con cui l'appellante abbia provveduto a denun- ziare l'accaduto alle Forze di Polizia, in tal modo pregiudicando la concreta possibilità di procedere all'eventuale identificazione del veicolo investitore a mezzo del, consen- tito, accesso a sistemi di videosorveglianza (in titolarità del Controparte_3
ovvero nella disponibilità degli esercenti commerciali presenti sulla strada);
[...]
ancor più grave ed ingiustificata è l'omessa indicazione del nominativo del teste ocu- lare in sede di querela. Tali gravi ritardi ed omissioni, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione della prova o una condizione di proponibili- tà della domanda risarcitoria, si traducono in ulteriori elementi atti a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragione- vole che l'appellante abbiano omesso di tempestivamente segnalare l'accaduto alle
5
Forze di Polizie per avviare le, pur possibili, indagini, e che, pur a conoscenza dei dati identificativi del testimone, abbia omesso di fornirli alla Polizia di Stato in sede di querela;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, "il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2
da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rima- sto sconosciuto" (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass.
1234/05; Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicu- rative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'a- zione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di ga- ranzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto re- sponsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso.
Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non co- stituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testi- moni stessi (in tal senso Cass. 9939/12);
➢ non occorrono, poi, approfondite conoscenze e valutazioni medico legali per affermare l'obiettiva implausibilità del quadro clinico emergente dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, in occa-
6
sione dell'accesso del 12 luglio 2018, e la dinamica descritta in citazione, ove si as- sume il violento impatto contro il fianco sinistro dell'appellante da parte di un ciclo- motore che procedeva ad elevata velocità, impatto tale da determinare una rovino- sa caduta al suolo sul lato destro;
orbene la dinamica del sinistro appena descritta appare ictu oculi incompatibile con le lesioni concretamente accertate presso l'indicato nosocomio nel corso del limitatissimo tempo (circa 2 ore) in cui la paziente ricevette le cure;
invero i sanitari di turno le diagnosticavano esclusivamente una
“frattura del polso destro” ed, in sede di anamnesi, si limitano a rilevare riferiti dolori all'arto superiore dx con ematoma spalla dx in assenza di limitazione funzionale;
tale quadro clinico, proprio in assenza dell'evidenziazione di qualsivoglia escoriazione e/o edema, contusione sul lato sinistro che inevitabilmente avrebbero accompagnato l'investimento, ove verificatosi secondo le modalità descritte, integra, a parere di questo Giudice, condizione obiettivamente incompatibile con un violento urto ad opera di un'autovettura pirata e con la conseguente caduta al suolo. Ciò dicasi, in particolare, avuto riguardo alla totale assenza di danni riportati sul lato sinistro del corpo, ove, secondo la narrazione attorea, sarebbe avvenuto il violento impatto con- tro il ciclomotore procedente ad elevata velocità, impatto che avrebbe, poi, determi- nato la caduta al suolo sul fianco destro (il solo coinvolto dalle lesioni). Né rileva, in- vero, la prodotta ctu medico legale, a firma del dottor che si palesa, CP_4
sotto il profilo della valutazione della specifica compatibilità delle lesioni con la dina- mica appena descritta, obiettivamente neutra e lacunosa, atteso che, ad esser chiari, le incertezze ricostruttive non investono la circostanza che l'attrice abbia subito la frattura al polso destro a seguito di un impatto traumatico, ma, piuttosto, la circo- stanza che tali lesioni siano state determinate dall'impatto di un ciclomotore contro il fianco sinistro mentre era intenta ad attraversare la strada e secondo la dinamica de- scritta;
➢ obiettivamente ambigua ed irragionevole appare la circostanza che, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, l'attrice abbia omesso di riferire che l'urto avvenne con un ciclomotore rimasto non identificato il cui conducente ebbe, poi, ad allonta- narsi, senza prestare soccorsi, limitandosi a dichiarare l'investimento da parte di un
7
motociclo, in assenza di ulteriori specificazioni;
invero tale puntualizzazione ben avrebbe potuto avviare le indagini in via officiosa da parte delle Autorità di Polizia, nei termini sopra individuati;
➢ infine, non trascurabile risulta la circostanza per cui, dai risultanze IVASS prodotti in giudizio dalla convenuta compagnia, l'appellante risulti coinvolta in un numero obiet- tivamente elevato di ricorrenze di sinistri dal 2009 al 2018, circostanza assolutamen- te anomala sul piano statistico, ancor più ove correlata all'età della signora Pt_1
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito del- la motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancan- za del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5011/2023, R.G. n. 14129/19, del Giudice di Pace di Barra, depositata il
25.08.2023;
➢ condanna , alla refusione delle spese di lite del giudizio di ap- Parte_1
pello in favore dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in eu- CP_1
ro 1.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 3.12.2025
Il Giudice
8
(dott. Marcello Amura)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai di- fensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4643/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in San OR a Parte_1 C.F._1
CR (NA) alla Via G. Di Vittorio n. 9, presso lo studio dell'Avv. DE MARTINO ALES-
AN (c.f.: ) dalla quale è rappr.ta e difesa giusta procura in atti. C.F._2
- Appellante
E
- FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to in Napoli, Centro Direzionale, Is. A/3, presso lo studio dell'Avv. LAURO PASQUALE
(c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto citazione in appello ritualmente notificato in data 26 febbraio 2024, la sig.ra ha impugnato la sentenza n. 5011/2023 (R.G. n. 14129/19), del Parte_1
Giudice di Pace di Barra in persona del Giudice Dott.ssa Angela Fiorenza, depositata in cancelleria in data 25.08.2023, che ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata nei
1
confronti della F.G.V.S. per le lesioni personali patite a causa Controparte_2
del sinistro asseritamente verificatosi, in data 12.07.2018 alle ore 19.00 circa in San
OR a CR, alla Via Pittore.
Più precisamente, l'attrice ha dedotto che, mentre attraversava la strada sulle stri- sce pedonali, veniva investita da un motociclo non identificato, il cui conducente soprag- giungeva ad elevata velocità e la collideva sul lato sinistro del corpo, facendola cadere al suolo sul lato destro.
In seguito, si recava per le cure presso il P.S. dell'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove i sanitari di turno le diagnosticavano una “frattura del polso destro”, che avrebbe comportato una ITP di 30 giorni al 75%, ITP di 20 giorni al 50%, ITP di 20 giorni al 25% e dei postumi residui che avrebbero determinano un danno biologico permanente quantiz- zabile nella misura del 4%.
Pertanto, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento della somma contenuta entro il limite di € 5.200,00.
La domanda veniva rigettata dal giudice di prime cure, decisione fondata sull'affermata inattendibilità del teste escusso e sull'elevata sinistrosità dell'istante; ha, inoltre, ritenuto la denuncia sporta dall'istante non idonea all'identificazione del veicolo investitore, né a fornire prova dell'incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione dello stesso;
ha valutato, infine, le lesioni subite non compatibili con la dinamica del sinistro.
L'appellante ha lamentato il carente ed erroneo esame degli elementi di fatto, del- le norme di diritto e delle prove poste a base della domanda, oltre all'omessa/erronea motivazione sugli elementi di fatto e norme di diritto poste alla base della decisione.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse doglianze, ritenu- Controparte_1
te infondate, ed ha rilevato la correttezza della sentenza di prime cure, evidenziando come l'odierna appellante non abbia offerto adeguata prova in ordine alla legittimazione passiva del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non avendo dimostrato non solo la circostanza dell'investimento ad opera di un motociclo “pirata”, ma soprattutto la non colpevole impossibilità di identificare il detto motociclo.
La compagnia ha poi ritenuto non sufficientemente provata la verificazione del fat-
2
to storico e la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso e le lesioni lamentate dall'istante.
Inoltre, ha evidenziato la sussistenza di numerosi precedenti che hanno visto coin- volta l'appellante in vari sinistri stradali, nel periodo 2009 – 2018, quali emergenti dalle risultanze della banca dati Ivass.
Pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda dell'appellante ed, in via meramente subordinata, il riconoscimento del concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c. del pedone nella causazione dell'incidente.
Con ordinanza del 24.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 1.12.2025, da celebrarsi mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., per la decisione della causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
********
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre individuare i punti quali- ficanti della motivazione adottata dal Giudice di Pace nell'affermare l'inattendibilità del teste escusso ed il conseguente difetto di prova del fatto storico posto a base della domanda indennitaria avanzata in sede giudiziale;
tali punti sono:
a. la tardiva presentazione di una denunzia-querela da parte dell'attrice, ossia
18 giorni dopo l'evento lesivo, verificatosi in data 12.07.2018, mentre la que- rela sarebbe stata sporta il 30.07.2018;
b. la genericità delle dichiarazioni dell'unica teste, , e Testimone_1
l'implausibilità dell'assunto secondo cui nessuno sarebbe stato in grado di ri- levare la targa dell'autoveicolo investitore, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo in cui il sinistro si sarebbe verificato;
c. l'incoerenza tra la dinamica del sinistro, come descritta in citazione e dal te- ste, e le lesioni accertate in sede di accesso al P.S., attesa l'assenza di lesioni sulla parte sinistra del corpo, dove sarebbe stata colpita.
d. La mancata indicazione del referto del pronto soccorso dell'avvenuto inve- stimento da parte di un veicolo pirata.
L'appellante si duole, dunque, sotto vari profili, dell'impianto motivazionale adottato, ed ha, inoltre, richiamato i contenuti della ctu medico legale che, a suo dire, confermerebbe-
3
ro la compatibilità delle lesioni con la prospettata dinamica.
Sicuramente condivisibili appaiono le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla non decisività della proposizione di una denunzia/querela solo dopo 18 giorni, seppure nel termine previsto, in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed obietti- vamente noti.
Ciò non esime, tuttavia, dal compiere un'approfondita analisi del compendio pro- batorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, per verificare se esso possa adeguatamente supportare la prova del fatto storico come descritto in citazione e, pertanto, risulti sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si rinviene la laconica affermazione che la sig.ra , in qualità di pedone veniva Parte_1
investita da un motociclo pirata, senza specificare l'esatto punto della via Pittore in San
OR a CR, ove ebbe a verificarsi il sinistro.
La parte riferisce che, mentre attraversava la Via Pittore sulle strisce pedonali, ve- niva investita da un ciclomotore che giungeva a velocità sostenuta e senza rallentare colpiva la signora che, per effetto dell'urto, rovinava al suolo; non vengono chiariti i punti d'urto, in quanto viene solo riferito che la sig.ra veniva colpita sul lato Pt_1
sinistro del corpo. L'attrice ha, inoltre, sostenuto di aver subito lesioni come da referto di
Pronto Soccorso allegato;
tale ultimo documento documenta che la stessa è ricorsa alle cure dell'Ospedale Cardarelli (con accesso autonomo alle ore 22:24 della data del sinistro indicata, riferendo di essere stata investita da un motociclo in pari data e lamentando dolore all'arto superiore dx con ematoma alla spalla dx ed al polso dx.
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inattendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 27 marzo 2019 ovvero a distanza di 8 mesi dal verificarsi del sinistro) ed in atto di citazione, notificato in data
22 ottobre 2019, non viene indicato il nominativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già pre-
4
cedentemente identificata dall'appellante; orbene l'omessa indicazione delle genera- lità del teste, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (seppur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di detti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmente additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dina- mica ed in assenza di intervento di autorità di polizia), avrebbe sicuramente incre- mentato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria.
Tale omissione appare, pertanto, assolutamente irragionevole ed assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizzato, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di inidoneità ai fini probatori;
➢ occorre poi considerare la circostanza che la vittima, solo in data 30 luglio 2018 (18 giorni dopo il sinistro) ebbe a sporgere querela presso il Commissariato di P.S. di San
OR a CR (NA), senza fornire nessuna indicazione in ordine alla presenza di testimoni oculari, salvo, poi, solo nel corso del giudizio di primo grado indicare detto nominativo per escuterlo come teste. Orbene già di per sè irragionevole, ingiustifica- to ed ingiustificabile appare il ritardo con cui l'appellante abbia provveduto a denun- ziare l'accaduto alle Forze di Polizia, in tal modo pregiudicando la concreta possibilità di procedere all'eventuale identificazione del veicolo investitore a mezzo del, consen- tito, accesso a sistemi di videosorveglianza (in titolarità del Controparte_3
ovvero nella disponibilità degli esercenti commerciali presenti sulla strada);
[...]
ancor più grave ed ingiustificata è l'omessa indicazione del nominativo del teste ocu- lare in sede di querela. Tali gravi ritardi ed omissioni, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione della prova o una condizione di proponibili- tà della domanda risarcitoria, si traducono in ulteriori elementi atti a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragione- vole che l'appellante abbiano omesso di tempestivamente segnalare l'accaduto alle
5
Forze di Polizie per avviare le, pur possibili, indagini, e che, pur a conoscenza dei dati identificativi del testimone, abbia omesso di fornirli alla Polizia di Stato in sede di querela;
in ordine alla valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giuri- sprudenza di legittimità, "il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2
da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rima- sto sconosciuto" (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass.
1234/05; Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicu- rative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'a- zione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di ga- ranzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto re- sponsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso.
Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non co- stituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testi- moni stessi (in tal senso Cass. 9939/12);
➢ non occorrono, poi, approfondite conoscenze e valutazioni medico legali per affermare l'obiettiva implausibilità del quadro clinico emergente dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, in occa-
6
sione dell'accesso del 12 luglio 2018, e la dinamica descritta in citazione, ove si as- sume il violento impatto contro il fianco sinistro dell'appellante da parte di un ciclo- motore che procedeva ad elevata velocità, impatto tale da determinare una rovino- sa caduta al suolo sul lato destro;
orbene la dinamica del sinistro appena descritta appare ictu oculi incompatibile con le lesioni concretamente accertate presso l'indicato nosocomio nel corso del limitatissimo tempo (circa 2 ore) in cui la paziente ricevette le cure;
invero i sanitari di turno le diagnosticavano esclusivamente una
“frattura del polso destro” ed, in sede di anamnesi, si limitano a rilevare riferiti dolori all'arto superiore dx con ematoma spalla dx in assenza di limitazione funzionale;
tale quadro clinico, proprio in assenza dell'evidenziazione di qualsivoglia escoriazione e/o edema, contusione sul lato sinistro che inevitabilmente avrebbero accompagnato l'investimento, ove verificatosi secondo le modalità descritte, integra, a parere di questo Giudice, condizione obiettivamente incompatibile con un violento urto ad opera di un'autovettura pirata e con la conseguente caduta al suolo. Ciò dicasi, in particolare, avuto riguardo alla totale assenza di danni riportati sul lato sinistro del corpo, ove, secondo la narrazione attorea, sarebbe avvenuto il violento impatto con- tro il ciclomotore procedente ad elevata velocità, impatto che avrebbe, poi, determi- nato la caduta al suolo sul fianco destro (il solo coinvolto dalle lesioni). Né rileva, in- vero, la prodotta ctu medico legale, a firma del dottor che si palesa, CP_4
sotto il profilo della valutazione della specifica compatibilità delle lesioni con la dina- mica appena descritta, obiettivamente neutra e lacunosa, atteso che, ad esser chiari, le incertezze ricostruttive non investono la circostanza che l'attrice abbia subito la frattura al polso destro a seguito di un impatto traumatico, ma, piuttosto, la circo- stanza che tali lesioni siano state determinate dall'impatto di un ciclomotore contro il fianco sinistro mentre era intenta ad attraversare la strada e secondo la dinamica de- scritta;
➢ obiettivamente ambigua ed irragionevole appare la circostanza che, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, l'attrice abbia omesso di riferire che l'urto avvenne con un ciclomotore rimasto non identificato il cui conducente ebbe, poi, ad allonta- narsi, senza prestare soccorsi, limitandosi a dichiarare l'investimento da parte di un
7
motociclo, in assenza di ulteriori specificazioni;
invero tale puntualizzazione ben avrebbe potuto avviare le indagini in via officiosa da parte delle Autorità di Polizia, nei termini sopra individuati;
➢ infine, non trascurabile risulta la circostanza per cui, dai risultanze IVASS prodotti in giudizio dalla convenuta compagnia, l'appellante risulti coinvolta in un numero obiet- tivamente elevato di ricorrenze di sinistri dal 2009 al 2018, circostanza assolutamen- te anomala sul piano statistico, ancor più ove correlata all'età della signora Pt_1
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito del- la motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancan- za del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5011/2023, R.G. n. 14129/19, del Giudice di Pace di Barra, depositata il
25.08.2023;
➢ condanna , alla refusione delle spese di lite del giudizio di ap- Parte_1
pello in favore dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in eu- CP_1
ro 1.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 3.12.2025
Il Giudice
8
(dott. Marcello Amura)
9