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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/08/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 751/2024, promossa da:
(c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanna Sammartano,
ricorrente
Contro
(c.f.: nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 12.06.1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Santoro, resistente e con l'intervento di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Rizzo Antonino,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.5.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo l'attribuzione di una quota di pensione di reversibilità del defunto coniuge
, deceduto il 19.2.2024, in considerazione della durata del matrimonio Persona_1
e delle proprie condizioni economiche e di salute.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il de cuius in data 13.6.1981, e di aver condiviso con lui trentacinque anni di vita matrimoniale fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.
116/2016 del Tribunale di Trapani, nella quale era stato statuito un assegno divorzile di euro 250,00 oltre rivalutazione Istat.
La resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato la richiesta della ricorrente, sostenendo comunque la necessità di una ripartizione equa della pensione di reversibilità secondo i criteri normativi e giurisprudenziali. Ha sottolineato che il proprio matrimonio con il de cuius è durato 5 anni fino al decesso del coniuge ma che vi è stato un consistente periodo di convivenza prematrimoniale e ha chiesto pure di tenere in considerazione la sua situazione reddituale.
L' costituitosi in giudizio, ha ribadito che andava effettuata la ripartizione CP_2 della pensione di reversibilità stabilendo due distinte quote.
*****
La disciplina in materia di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge trova fondamento nei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che impone una valutazione congiunta di diversi criteri, tra cui la durata del matrimonio, l'entità dell'assegno divorzile, la situazione economico-patrimoniale delle parti e l'eventuale instaurazione di una nuova convivenza more uxorio.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che il criterio della durata del matrimonio, pur rivestendo un ruolo primario, non può essere l'unico parametro da considerare, dovendosi altresì valutare le condizioni economiche e personali delle parti coinvolte (Cass. civ., n. 16602/2017; Cass. civ., n. 14793/2014). Tra le condizioni personali da valutare assume rilievo anche la convivenza di fatto, che può incidere sulla ripartizione della pensione di reversibilità (v. Cass.civ. n. 282 del 2001).
Da ultimo, in Cass. n. 58391 del 2025 si è ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, ove l'ex coniuge e il coniuge superstite abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, la determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizioni economiche di entrambi e l'eventuale convivenza prematrimoniale, e si è chiarito che il «principio secondo il quale l'entità dell'assegno non costituisce un limite alla determinazione della quota di pensione di reversibilità non comporta che l'entità di tale assegno non debba essere in alcun modo valutato, essendo, anzi, la considerazione dello stesso fondamentale per consentire l'esplicazione, nella concreta fattispecie, della funzione solidaristica propria dell'istituto, volto a sopperire alla perdita del sostegno economico dato in vita dal lavoratore deceduto da parte di tutti gli aventi diritto». Si è quindi affermato il seguente principio: «In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto».
Nel caso di specie, il matrimonio tra la e il de cuius ha avuto una Parte_1
durata di circa 26 anni (considerando la separazione intervenuta nel 2007) rispetto alla notevole minor durata del secondo matrimonio del defunto con Controparte_1
(2019-2024). Deve però poi prendersi in considerazione, oltre alla durata del matrimonio tra e , anche il periodo di convivenza more uxorio Controparte_1 Persona_1
tra gli stessi risalente al 2012 e documentato in giudizio (stato di famiglia storico alla data del 18.10.2012, doc. n. 05). Alla convivenza prematrimoniale dal 2012 si è poi aggiunta una convivenza matrimoniale dal 2019 al 2024. Il periodo di convivenza complessiva è stato, quindi, di circa 12 anni.
Inoltre, l'importo dell'assegno divorzile della era di 250,00 euro e la Parte_1
pensione percepita all'epoca del decesso dal era di € 1.779,72 netti al mese (v. Per_1 cedolino in atti). È noto, poi, che l'importo della reversibilità è in linea di principio pari al 60% (che corrisponde, nel caso di specie, a circa 1.067 euro, somma da dividere tra il coniuge divorziato e quello superstite).
Deve poi considerarsi che non risulta contestato la circostanza, dedotta dalla resistente, circa il fatto che ella non percepisca alcun reddito.
Pertanto, tenuto conto della durata dei matrimoni, della convivenza prematrimoniale e della situazione patrimoniale delle parti, si ritiene equo attribuire a Parte_1 il 50% della pensione di reversibilità e a il restante 50%. Controparte_1
Infatti, nonostante la durata del matrimonio e della convivenza effettiva sia notevolmente a favore della non può assegnarsi alla stessa una somma Parte_1
maggiore rispetto al doppio dell'assegno divorzile dalla stessa già percepito.
Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio, stante il tenore delle statuizioni e la mancanza di effettiva soccombenza, le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
A) dichiara il diritto di alla percezione del 50% della pensione Parte_1
di reversibilità del defunto;
Persona_1
B) dichiara il diritto di alla percezione del 50% della pensione Controparte_1
di reversibilità del defunto;
Persona_1
C) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani il 25.8.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 751/2024, promossa da:
(c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanna Sammartano,
ricorrente
Contro
(c.f.: nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Germania) il 12.06.1966, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Santoro, resistente e con l'intervento di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. Rizzo Antonino,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.5.2024, ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo l'attribuzione di una quota di pensione di reversibilità del defunto coniuge
, deceduto il 19.2.2024, in considerazione della durata del matrimonio Persona_1
e delle proprie condizioni economiche e di salute.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio con il de cuius in data 13.6.1981, e di aver condiviso con lui trentacinque anni di vita matrimoniale fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n.
116/2016 del Tribunale di Trapani, nella quale era stato statuito un assegno divorzile di euro 250,00 oltre rivalutazione Istat.
La resistente, costituendosi in giudizio, non ha contestato la richiesta della ricorrente, sostenendo comunque la necessità di una ripartizione equa della pensione di reversibilità secondo i criteri normativi e giurisprudenziali. Ha sottolineato che il proprio matrimonio con il de cuius è durato 5 anni fino al decesso del coniuge ma che vi è stato un consistente periodo di convivenza prematrimoniale e ha chiesto pure di tenere in considerazione la sua situazione reddituale.
L' costituitosi in giudizio, ha ribadito che andava effettuata la ripartizione CP_2 della pensione di reversibilità stabilendo due distinte quote.
*****
La disciplina in materia di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge trova fondamento nei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che impone una valutazione congiunta di diversi criteri, tra cui la durata del matrimonio, l'entità dell'assegno divorzile, la situazione economico-patrimoniale delle parti e l'eventuale instaurazione di una nuova convivenza more uxorio.
La Suprema Corte ha costantemente ribadito che il criterio della durata del matrimonio, pur rivestendo un ruolo primario, non può essere l'unico parametro da considerare, dovendosi altresì valutare le condizioni economiche e personali delle parti coinvolte (Cass. civ., n. 16602/2017; Cass. civ., n. 14793/2014). Tra le condizioni personali da valutare assume rilievo anche la convivenza di fatto, che può incidere sulla ripartizione della pensione di reversibilità (v. Cass.civ. n. 282 del 2001).
Da ultimo, in Cass. n. 58391 del 2025 si è ribadito l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, ove l'ex coniuge e il coniuge superstite abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, la determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizioni economiche di entrambi e l'eventuale convivenza prematrimoniale, e si è chiarito che il «principio secondo il quale l'entità dell'assegno non costituisce un limite alla determinazione della quota di pensione di reversibilità non comporta che l'entità di tale assegno non debba essere in alcun modo valutato, essendo, anzi, la considerazione dello stesso fondamentale per consentire l'esplicazione, nella concreta fattispecie, della funzione solidaristica propria dell'istituto, volto a sopperire alla perdita del sostegno economico dato in vita dal lavoratore deceduto da parte di tutti gli aventi diritto». Si è quindi affermato il seguente principio: «In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto».
Nel caso di specie, il matrimonio tra la e il de cuius ha avuto una Parte_1
durata di circa 26 anni (considerando la separazione intervenuta nel 2007) rispetto alla notevole minor durata del secondo matrimonio del defunto con Controparte_1
(2019-2024). Deve però poi prendersi in considerazione, oltre alla durata del matrimonio tra e , anche il periodo di convivenza more uxorio Controparte_1 Persona_1
tra gli stessi risalente al 2012 e documentato in giudizio (stato di famiglia storico alla data del 18.10.2012, doc. n. 05). Alla convivenza prematrimoniale dal 2012 si è poi aggiunta una convivenza matrimoniale dal 2019 al 2024. Il periodo di convivenza complessiva è stato, quindi, di circa 12 anni.
Inoltre, l'importo dell'assegno divorzile della era di 250,00 euro e la Parte_1
pensione percepita all'epoca del decesso dal era di € 1.779,72 netti al mese (v. Per_1 cedolino in atti). È noto, poi, che l'importo della reversibilità è in linea di principio pari al 60% (che corrisponde, nel caso di specie, a circa 1.067 euro, somma da dividere tra il coniuge divorziato e quello superstite).
Deve poi considerarsi che non risulta contestato la circostanza, dedotta dalla resistente, circa il fatto che ella non percepisca alcun reddito.
Pertanto, tenuto conto della durata dei matrimoni, della convivenza prematrimoniale e della situazione patrimoniale delle parti, si ritiene equo attribuire a Parte_1 il 50% della pensione di reversibilità e a il restante 50%. Controparte_1
Infatti, nonostante la durata del matrimonio e della convivenza effettiva sia notevolmente a favore della non può assegnarsi alla stessa una somma Parte_1
maggiore rispetto al doppio dell'assegno divorzile dalla stessa già percepito.
Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio, stante il tenore delle statuizioni e la mancanza di effettiva soccombenza, le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
A) dichiara il diritto di alla percezione del 50% della pensione Parte_1
di reversibilità del defunto;
Persona_1
B) dichiara il diritto di alla percezione del 50% della pensione Controparte_1
di reversibilità del defunto;
Persona_1
C) compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani il 25.8.2025.
Il Presidente est.
Michele Ruvolo