Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per la riassunzione
del giudizio avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. -OMISSIS-, deceduto in data 30.5.1990, per “-OMISSIS-”, già riconosciuto per causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere, anche in sede giudiziaria, con giudicato formale e sostanziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa RA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con il ricorso in epigrafe indicato (ritualmente riassunto dopo la dichiarazione di incompetenza da parte del T.A.R. Lazio con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 20.6.2024, T.A.R. presso il quale era stato iscritto al numero di R.G. -OMISSIS-) i ricorrenti, in qualità di eredi legittimi di -OMISSIS-, hanno proposto iure hereditatis azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., per i danni subiti dal loro congiunto, deceduto in data 30.5.1990, per “-OMISSIS-”.
In particolare, i ricorrenti, in qualità eredi del maresciallo di prima classe dell’Aeronautica militare -OMISSIS-, agiscono per ottenere l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa per l’infermità contratta dal de cuius e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti dal predetto defunto militare.
Deducono che il maresciallo -OMISSIS- ha svolto servizio presso l’Aeronautica Militare, quale meccanico, con mansioni di riparazione e manutenzione dei veicoli volanti, dal 2.10.1967 al 21.12.1989, data nella quale è stato posto in congedo obbligatorio a causa dei problemi di salute legati alla neoplasia vescicale, causata da esposizione ad amianto e altri cancerogeni, come risulta dal parere del 30.10.1991, emesso dall’Istituto medico legale di -OMISSIS-, riportato nella sentenza della Corte dei Conti di riconoscimento del trattamento privilegiato, nonché dal riconoscimento di vittima del dovere.
Rilevano che il defunto militare fu esposto per ben 22 anni a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni, senza ricevere informazione e/o formazione sui rischi, e quindi con violazione delle disposizioni di cui all’art. 17 del R.D. 530/27 e poi degli artt. 4, 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 303/1956 (norme di prevenzione tecnica) e degli artt. 377 e 387 del D.P.R. n. 547/1955 (norme di protezione individuale), oltre che dell’art. 2087 c.c.
Ritengono sussistente, in capo al Ministero della Difesa, prima di tutto una responsabilità contrattuale, ex artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., e poi quella extracontrattuale, ex artt. 2050 e/o 2051 c.c. e/o 2043 e 2059 c.c. e/o 589 c.p., in ragione degli artt. 2043 e 2059 c.c., diretta e vicaria.
Ribadiscono che il riconoscimento della causa di servizio è stato ottenuto post mortem , per effetto della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, resa in data 25.3.2004.
Aggiungono che, con decreto del 30.7.2019, l’amministrazione resistente ha riconosciuto lo status di vittima del dovere e che il Tribunale di -OMISSIS-, sezione lavoro, con sentenza n. -OMISSIS-, ha confermato lo status di vittima del dovere e condannato la controparte al versamento degli ulteriori importi dovuti.
Quanto ai danni, espongono che il defunto ha subito danni non patrimoniali (ivi compresi, il danno biologico, biologico terminale e/o danno morale catastrofale, nonché i danni morali ed esistenziali) per l’insorgenza della -OMISSIS-, con danno biologico del 100%, con conseguenze economico-patrimoniali per il fatto di essere deceduto all’età di 42 anni, con aspettativa di vita di almeno 85 anni, anche con il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, compresi quelli futuri.
Concludono, quindi, chiedendo all’adito Tribunale di “ accogliere le domande tutte, come formulate in atti, che si intendono riportate, reiterate e riscritte, e condannare il Ministero della Difesa al risarcimento di tutti i danni subiti dalla vittima primaria, come quantificati equitativamente in atti, ovvero l’importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo in corso di causa e/o dal TAR adito, nella formulazione del giudizio e/o ex artt. 432 c.p.c. e/o 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni, e liquidazione di tutti gli importi dovuti alla vittima primaria, in favore della vedova e dei due orfani, pro quota, nei termini della successione legittima, per tutte le ragioni in fatto e in
diritto, riportate in atti ”.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato, in quanto sussistevano sin dall’inizio degli anni ‘90 (al momento della presentazione dell’istanza di concessione della pensione privilegiata di reversibilità) o, al più tardi, dagli inizi degli anni 2000 (in virtù della sentenza della Corte dei Conti n. 7304, pubblicata in data 23.4.2004) tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto al risarcimento del danno azionato dai ricorrenti iure hereditario nel presente giudizio, ossia l’esistenza di una patologia, da cui è derivato il decesso del -OMISSIS- nel 1990 e la sua eziologia professionale.
Nel merito, ha eccepito che non è stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno e in particolare delle cautele omesse da parte del datore di lavoro e, soprattutto, del nesso causale che dovrebbe avvincere l’attività di servizio svolta dal defunto -OMISSIS- alle dipendenze dell’Amministrazione intimata e l’insorgenza della patologia sofferta.
Ha contestato la quantificazione dei danni operata da controparte “in via equitativa” nella complessiva misura di euro 2.238.774,00 e, nel dettaglio, ha contestato le singole voci di danno, nonché richiesto lo scomputo degli importi percepiti e percipiendi dagli odierni ricorrenti calcolati come segue:- già corrisposti complessivi € 2.057.534,96 fino al mese di ottobre 2023; - da corrispondere ulteriori € 2.817.104,32 secondo le attuali aspettative di vita dei ricorrenti, per un importo complessivo della valorizzazione dei benefici ammontante a complessivi € 4.874.639,28.
Con memoria depositata in data 11.3.2026 i ricorrenti hanno affermato di aver acquisito la necessaria certezza tecnico-scientifica in relazione alla reale portata giuridica dell’evento e alla colpa della P.A. solo a seguito della pronuncia del Tribunale di -OMISSIS-, Sez. Lav., n. -OMISSIS-.
Hanno dedotto, poi, che il pagamento parziale o la liquidazione di benefici collegati all’esistenza di un medesimo fatto generatore costituiscono riconoscimento del debito e hanno effetto interruttivo della prescrizione e che il riconoscimento della causa di servizio ha valore confessorio ed è equipollente al nesso di causalità.
Il Ministero ha replicato che lo status di vittima del dovere e dei diversi diritti di natura assistenziale a tale status correlati sono ben distinti dal diritto al risarcimento del danno e ha evidenziato, trattandosi di circostanza sopravvenuta, che la presunta derivazione causale della sofferta neoplasia vescicale rispetto all’attività lavorativa svolta dal -OMISSIS- è stata esclusa dalla CTU disposta nel parallelo giudizio civile introdotto dagli odierni ricorrenti per il risarcimento del danno patito iure proprio in relazione ai medesimi fatti di causa.
Con memoria di replica i ricorrenti hanno insistito nei motivi di gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 aprile 2026 e sulle conclusioni delle parti è stata trattenuta in decisione.
IT
In via preliminare di merito, va esaminata l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente.
L’eccezione è fondata.
Osserva, in primo luogo, il Collegio come, nella fattispecie in esame, la responsabilità invocata in giudizio dagli eredi per ottenere il risarcimento dei danni iure hereditatis sia da qualificarsi ai sensi dell’art. 2087 c.c. quale responsabilità di natura contrattuale, che contempla l’inadempimento degli obblighi di salvaguardia gravanti sul datore di lavoro in forza del contratto di lavoro stipulato con i propri dipendenti, con conseguente operatività dell’ordinario termine prescrizionale decennale.
La giurisprudenza ha oramai da tempo chiarito come “ la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l’ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all’art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all’inversione dell’onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) ” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 24/08/2023, n. 25217).
Avuto riguardo al dies a quo al quale ancorare l’avvio del predetto termine prescrizionale, costante giurisprudenza ha evidenziato che questo decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (si veda tra le più recenti Sez. L -, Ordinanza n. 31919 del 28/10/2022, che ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l’eziologia professionale della malattia, rilevando che, anche in presenza del venir meno della permanenza dell’illecita condotta datoriale, la decorrenza del termine prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell’origine professionale della patologia; nonché Cass. n. 1263/2012, Cass, n. 19022/2007).
Ancor più di recente, si è precisato (Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 13806 del 19/05/2023) che, in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro dal “ de cuius ” da cui sia derivato il decesso di quest’ultimo, la prescrizione del diritto dei superstiti al risarcimento del danno, sia “ iure hereditatis ” che “ iure proprio ”, decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte dei medesimi, della malattia - secondo il metro dell’ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche -, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell’agente nocivo nell’ambito del processo lavorativo e dell’esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa. (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/10/2024, n. 26456).
Ancora, si è osservato che “ qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile ” (Cass. civ., 29 agosto 2003, n. 12666).
In particolare, in materia di malattia professionale contratta nel corso del rapporto di lavoro, la prescrizione decorre dal momento della conoscenza o conoscibilità - secondo il metro dell’ordinaria diligenza, tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - della malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa (Cass. Sez. Lav. n. 13806/2023).
Sulla scorta della sopra richiamata cornice ermeneutica, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la conoscenza certa della malattia e della causalità della stessa, a cui ancorare la decorrenza del dies a quo , ben possa farsi coincidere con la sentenza della Corte dei Conti n. 7304, pubblicata in data 23.4.2004, con cui è stata accertata la malattia stessa e la causa di servizio.
Il ricorso di cui si discute è stato invece depositato avanti al T.A.R. Lazio nel 2019, quindi oltre il termine decennale fissato dalla giurisprudenza per l’azione risarcitoria.
Tra il 2004 e il 2019 non risultano atti interruttivi ai fini del decorso del termine (il decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere è del 30.7.2019 e il ricorso innanzi al Tribunale di -OMISSIS- per la perequazione dell’assegno vitalizio risulta depositato in data 7.4.2021), né, del resto, i ricorrenti allegano l’esistenza di alcun atto interruttivo (limitandosi nella memoria dell’11.3.2026 a sostenere che la reale portata giuridica dell’evento e la colpa dell’Amministrazione sarebbero emerse solo in epoca recente e nella replica del 24.3.2026 ad affermare, testualmente, che: “ il primo atto di messa in mora con richiesta risarcitoria risale al 21.3.2019, e solo a tale data può farsi risalire la piena conoscenza della reale portata giuridica dell’evento ”, un atto asseritamente interruttivo che interveniva a termine prescrizionale ampiamente scaduto avuto riguardo alla patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio), sicché la prescrizione deve ritenersi compiutamente maturata al 23.4.2014, con il che il diritto per cui oggi agiscono i ricorrenti deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Nel caso di specie, pertanto, il manifestarsi della patologia, la sua diagnosi e la sua affermata riconducibilità a causa di servizio, con i correlati riconoscimenti di legge, sono tutti fatti avvenuti entro la prima metà degli anni 2000 e il termine per rivendicare ora la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione è ampiamente spirato.
Per le superiori ragioni il ricorso deve essere rigettato per intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio iure hereditatis , oggetto del petitum sostanziale.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione del complessivo assetto degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
RA ZO, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RA ZO | GI US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.