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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6481 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
allo scadere del termine assegnato per il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., ha pronunziato e curato il contestuale deposito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., equivalente alla lettura in udienza, della seguente:
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: contratto di appalto e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Benevento alla Via Colonnette n. 1 presso l'avv. Luca Cavuoto (c.f. ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 CP_2
nata a [...] il [...] (c.f. , entrambi elettivamente domiciliati in Maddaloni CodiceFiscale_4
alla via Aldo Moro n. 16 presso gli avv.ti Vincenza Desiato (c.f. ) e Raffaella Illiano CodiceFiscale_5
(c.f. ) da cui sono rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di CodiceFiscale_6
procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica in appello.
APPELLATI CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Tanto premesso la sig.ra come sopra rappresentata, domiciliata e Parte_1 difesa chiede all'On.le Corte di Appello adita, rigettata ogni altra istanza e richiesta, accogliere le seguenti
pagina 1 di 13 conclusioni: 1) In Via principale accogliere l'odierno atto di appello e riformare la sentenza impugnata di primo grado e dichiarare che la è priva di legittimazione passiva e di qualsiasi responsabilità in Parte_1 ordine ai vizi lamentati ex art 1667 c.c.; 2) Per lo effetto accertare e dichiarare che i vizi lamentati non sono attribuibili e riconducibili al contratto di Appalto intercorso tra le parti;
3) In Via gradata accertare e dichiarare prescritto il diritto fatto valere dagli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 cc per difetto dei presupposti di legge;
3) Nel merito rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e perché
NON provata;
4) In ogni caso condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio al sottoscritto avvocato per averne fatta anticipazione”.
PER GLI APPELLATI: “Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
; Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.10.2011 i coniugi e hanno riferito che in data Controparte_1 CP_2
07.02.2006 stipulavano un contratto di appalto con , titolare dell'omonima TA edile, avente Parte_1
per oggetto lavori di ristrutturazione del fabbricato di loro proprietà sito in Maddaloni alla via Sambuco n. 79,
pattuendo un corrispettivo di € 80.000,00 e fissando per il completamento delle opere un termine di 120 gg. con previsione di una penale giornaliera di € 100,00 in caso di ritardo. Hanno ancora riferito gli attori che, in data
11.05.2007, versavano nelle mani del sig. - padre di da lei incaricato per la Persona_1 Pt_1
riscossione - la somma di € 79.999,15 mentre i lavori erano ancora in corso e che, sin dall'inizio dell'intervento,
la TA appaltatrice non aveva rispettato i termini di ultimazione delle opere previsti dal contratto ricorrendo a modalità di realizzazione dei lavori non conformi alle regole dell'arte, impiegando materiali scadenti e violando le normative sulla sicurezza dei lavoratori.
In data 30.10.2009 veniva poi sottoscritto un verbale di consegna delle opere, contenente l'indicazione delle lavorazioni non eseguite a regola d'arte, con previsione di un termine di ulteriori 30 giorni per rimediare.
Anche tale termine non veniva però rispettato con la conseguenza che il fabbricato risultava tuttora interessato da una serie di difetti imputabili all'appaltatrice, puntualmente descritti in citazione e denunciati con racc. a.r. del
29.01.2011 e del 15.03.2011, da eliminare con una spesa di almeno € 90.000 come da perizia di parte allegata.
Sulla scorta di tali premesse in fatto gli attori hanno convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere la TA formulando le seguenti conclusioni:
1. accertare che i lavori effettuati dalla Parte_1
convenuta non sono stati eseguiti a regola d'arte e che i materiali utilizzati non sono stati idonei;
2. dichiarare pagina 2 di 13 l'esistenza di gravi difetti e vizi dell'opera;
3. condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, in misura pari al costo delle opere necessarie per eliminare i gravi vizi e difetti, stimato in € 90.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, entro il limite di € 260.000,00; 4. in via subordinata condannare la convenuta al pagamento di quella somma maggiore o minore da individuare in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u., sempre nei limiti di € 260.000,00.
In sede di prima udienza gli attori hanno chiesto ed ottenuto termine per la rinotifica dell'atto introduttivo della lite presso la residenza o il domicilio personale di essendo emerso che la TA Parte_1
individuale, già corrente in Maddaloni alla via Cancello n. 128, risultava aver cessato l'attività.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nella contumacia della convenuta è stata quindi istruita assumendo la prova testimoniale richiesta dagli attori ed espletando una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei vizi e l'individuazione dei costi da affrontare per la loro eliminazione.
È stato quindi disposto un supplemento d'indagine nel corso del quale, con comparsa depositata il
06.07.2016, si è tardivamente costituita la eccependo la decadenza avversaria dalla garanzia per vizi. Pt_1
La convenuta ha inoltre negato la ricorrenza dei vizi deducendo che i lavori erano stati realizzati a regola d'arte secondo le indicazioni fornite dal D.L. geom. Controparte_3
Depositata la consulenza tecnica suppletiva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.11.2018, la convenuta ha svolto ulteriori difese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che i lavori, iniziati dalla TA Parte_1
, erano stati proseguiti dalla TA e conclusi dalla con
[...] Parte_2 Parte_3
intervento sul cantiere anche di una quarta impresa, la quale aveva modificato lo stato dei luoghi. Ha inoltre ribadito l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. affermando che il c.t.u accertava l'esistenza di vizi differenti rispetto a quelle lamentati e denunciati dagli attori.
La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 524/2021, pubblicata il 03.03.2021 e notificata il
12.05.2021, la quale, accertata la responsabilità della convenuta per vizi dell'opera ex art 1667 c.c., ha condannato al pagamento in favore di e della somma di € Parte_1 Controparte_1 CP_2
38.654,00, oltre IVA al 22% e interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, compensando le spese processuali e ponendo quelle di c.t.u. a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Detta sentenza è stata in particolare così motivata: “Anzitutto deve rilevarsi che l'eccezione preliminare di
pagina 3 di 13 carenza di legittimazione passiva appare infondata. Dalla produzione documentale, infatti, emerge che il
contratto di appalto, la cui esecuzione è oggetto di causa, è stato sottoscritto dalla - titolare Parte_1
della omonima TA - in qualità di appaltatore. Ne consegue che la sua evocazione in giudizio risulta corretta
quale controparte contrattuale.
Nessun elemento consente di ricavare una cessione della posizione contrattuale di appaltatore a soggetti
diversi; anzi, nel verbale di consegna delle opere del 30.10.2009 figura ancora la TA in Parte_1
veste di appaltatore (seppure unitamente ad altra TA).
Quanto all'eccezione di decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista
dall'art. 1667 c.c., invece, deve osservarsi che questa non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dal
convenuto con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, mentre nel caso di specie la convenuta si
è costituita solo in data 06.07.2016 e dunque ben oltre il termine di venti giorni prima della prima udienza di
trattazione.
Ciò considerato, deve esaminarsi nel merito la fondatezza della pretesa attorea. Ebbene, alla luce delle
allegazioni documentali e dell'istruttoria svolta, la domanda risulta parzialmente fondata nei termini che
seguono.
Deve premettersi che l'indagine sulla fondatezza della domanda attorea deve partire dall'esame del
verbale di consegna delle opere del 30.10.2009, ove la stessa TA appaltatrice (o meglio il sig. Per_1
che espressamente è intervenuto nella scrittura anche quale delegato della TA convenuta) ha
[...]
riconosciuto che una serie di lavorazioni risultavano incomplete o non eseguite a regola d'arte. Di tali
interventi, nella specie, si fa menzione nell'allegato al verbale di consegna (n. 29 punti). La circostanza della
presenza di tali vizi e incompletezze è stata confermata dal direttore dei lavori geom. , sentito Controparte_3
quale teste all'udienza del 01.04.2015. Il teste, invero, ha confermato che l'elencazione allegata al verbale di
consegna del 30.10.2009 contiene le opere incomplete o difformi realizzate dalla convenuta appaltatrice, senza
poterne invece quantificare i danni in termini economici.
A supporto della propria prospettazione parte attrice ha depositato una perizia di parte, a firma di un
diverso tecnico e datata 30.12.2010, con la quale si dà atto di diversi vizi delle opere.
La parte attrice, inoltre, con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha allegato molteplici fotografie
dei luoghi stampate nel gennaio 2013, che, in assenza di data certa anteriore, devono ricondursi a quel
pagina 4 di 13 momento.
E quindi, alla luce di tali risultanze, occorre verificare quali dei danni lamentati siano stati riscontrati dal
consulente tecnico, a distanza di diversi anni, e se, nonostante il tempo trascorso, tali danni siano riconducibili
alla responsabilità della TA appaltatrice (e ora alla convenuta in proprio).
Ebbene, il CTU, nella prima perizia depositata “fa notare che i vizi lamentati da parte attorea (vedi
relazione tecnico-contabile del sig. ), non sono più in essere, in quanto i medesimi, sono stati Persona_2
quasi del tutto eliminati. Non si conosce né l'entità, né la consistenza, né la paternità di chi ha provveduto.
Pertanto, dai sopralluoghi effettuati sui luoghi di causa, lo scrivente CTU ha potuto accertare che i soli vizi e/o
difformità in essere presso l'immobile di parte attorea sono quelli di seguito esposti:
- Errata posa dei pavimenti al piano terra, soglie di marmo utilizzati scarsa qualità e non corretta posa”. Il
consulente, quindi, ha determinato le opere necessarie per la riparazione e i relativi costi per un importo pari ad
€. 10.500,54 + Iva al 22%.
Tuttavia, a seguito di quesito integrativo sollecitato da parte attrice, il consulente depositava un ulteriore
elaborato peritale, ove ampliava i vizi riconosciuti come segue: “i vizi e difformità ancora presenti
sull'immobile di parte ricorrente, sono:
1. Rimozione di pavimenti, massetto di sottofondo e posa in opera di
nuova pavimentazione nei vani posti al piano terra, quali, cucina, corridoio, camera (figlia), camera (figlio),
camera matrimoniale;
2. Rimozione di soglie, stipiti, o ornie in marmo e posizionamento di nuove soglie al
piano terra;
3. Spicconatura di intonaco, rifacimento intonaco, stuccatura, rasatura e preparazione del piano
per la tinteggiatura, fondo fissante e tinteggiatura, nel vano cucina, posto al piano terra, nel vano camera
(figlia), posto al piano terra, nel vano camera (figlio), posto al piano terra e camera matrimoniale;
4. Rimozione
di pavimenti, massetto di sottofondo e posa in opera di nuova pavimentazione su terrazzi, posti al piano terra e
secondo;
5. Spicconatura di intonaco, rifacimento intonaco, stuccatura, rasatura e preparazione del piano per
la tinteggiatura, fondo fissante e tinteggiatura sulle facciate esterne dell'immobile oggetto di causa, in ragione
del 40% del totale;
5. Rimozione della scossaline poste a protezione dei muri e dei solai sottostanti;
6.
Demolizione di muratura in laterizio, per realizzazione parapetto al piano primo e rifacimento della medesima
(comprensiva di intonaco e tinteggiatura);
7. Rimozione di manto impermeabile e rifacimento dello stesso. E che
per l'eliminazione degli stessi, occorrono interventi di ristrutturazione per un importo pari ad €. 51.882,50 +
Iva al 22%, come da allegato Computo metrico”.
pagina 5 di 13 Orbene, riguardo alla “Errata posa dei pavimenti al piano terra, soglie di marmo utilizzati scarsa qualità
e non corretta posa” che risulta dalla prima perizia e confermato nella seconda perizia al punto 1 e 2, non c'è
dubbio sulla riconducibilità del danno alla convenuta atteso che i vizi erano riconosciuti anche nel verbale di
consegna del 30.10.2009 ai punti 6, 9, 15, 28. Lo stesso deve dirsi per la sistemazione dell'intonaco interno al
piano terra ed esterno (punti 3 e 5 della CTU integrativa) in quanto vizi corrispondenti all'allegato al verbale di
consegna ove si parla di sistemazione intonaco ai punti 5 e 14.
Rispetto, invece, a tutti gli altri vizi evidenziati dal CTU, in mancanza di riscontro dell'esistenza degli
stessi nel verbale di consegna delle opere, non è possibile individuarne la causa nella realizzazione dei lavori da
parte della TA appaltatrice. In quest'ottica si rammenta che mentre il verbale di consegna delle opere è datato
30.10.2009, la consulenza integrativa che dà conto dei suddetti vizi è stata depositata in data 07.07.2018 e le
operazioni peritali si sono svolte tra l'anno 2017 e l'anno 2018.
Il notevole lasso di tempo trascorso tra la consegna dei lavori e le indagini peritali non consente
ragionevolmente di escludere che i danni individuati dal tecnico del Tribunale siano riconducibili ad altre
cause, diverse dalla mancata realizzazione delle opere a regola d'arte, né sul punto il perito individua nella
condotta dell'appaltatrice l'antecedente causale certo dei danni rilevati.
L'unico riscontro degli stessi deriverebbe, infatti, dalla consulenza di parte e dalle fotografie depositate
dall'attrice. Tuttavia, la consulenza di non può essere un idoneo mezzo di riscontro in Persona_2
quanto frutto dell'elaborazione di un tecnico di parte, mentre le fotografie devono essere datate al gennaio
2013, come anticipato, e quindi comunque risultano successive di oltre due anni rispetto al verbale di consegna
delle opere (ottobre 2009).
Si consideri, in questo senso, che gli attori avevano a disposizione un prezioso strumento di formazione e
conservazione della prova, quale l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 c.p.c., che avrebbe consentito di
documentare e cristallizzare in maniera certa ed obiettiva lo stato dei luoghi e dei beni ivi presenti, di effettuare
stime attendibili dei danni e di accertarne le cause. Ma tale strumento è rimasto inutilizzato e non sono state
addotte circostanze che ne abbiano impedito l'attivazione.
Deve ritenersi che nell'onus probandi che incombe su chi agisce per la tutela di un diritto è ricompreso
(per necessaria strumentalità) anche l'onere di assicurarsi le fonti e i mezzi di prova, tempestivamente e con le
modalità previste dalla legge;
e quando si tratta di fonti o mezzi suscettibili di alterazione o dispersione,
pagina 6 di 13 quest'onere include l'attivazione dello strumento processuale di cui all'art. 696 c.p.c. (sulla funzionalità
dell'ATP rispetto ai principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio dei diritti e la ragionevole
durata del processo, cfr. Cass. n. 27298/2013, n. 19563/2009).
Ciò considerato, deve ritenersi sussistente la responsabilità dell'appaltatrice per i vizi individuati nella
c.t.u. ai punti 1, 2. 3 e 5 con relativo ristoro economico, come da computo metrico allegato alla perizia (dal
punto 1 al punto 12), di euro 32.211,67. A tale somma deve essere aggiunta la percentuale del 10% per lavori
da realizzarsi in zona di difficile accesso a mezzi dove si richiede l'impiego della mano d'opera, e aggiungere
inoltre una percentuale stimata nell'ordine del 10% per le competenze tecniche, riconosciute dal c.t.u in replica
alle osservazioni di parte attrice, fino a giungere alla somma di euro 38.654,00, alla quale vanno applicati gli
interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo e l'Iva al 22%.
In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite possono essere integralmente
compensate e le spese di c.t.u. poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna”.
§§§§§§
Con atto notificato il 27.05.2021 ed iscritto a ruolo nello stesso giorno ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso tale sentenza con formulazione delle seguenti conclusioni: “In via principale
accogliere l'odierno atto di appello e riformare la sentenza impugnata di primo grado, dichiarando che la
[...]
è priva di legittimazione passiva e di qualsiasi responsabilità in ordine ai vizi lamentati ex art. Parte_1
1667 c.c.; per l'effetto, accertare e dichiarare che i vizi lamentati non sono attribuibili e riconducibili al
contratto di appalto intercorso tra le parti;
in via gradata, accertare e dichiarare prescritto il diritto fatto valere
dagli attori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c. per difetto dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare la
domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e perché non provata;
in ogni caso condannare gli attori
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio al sottoscritto avvocato per averne fatta
anticipazione”.
Con comparsa depositata il 05.01.2022 si sono costituiti e eccependo Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e chiedendone in ogni caso il rigetto.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine in sostituzione dell'udienza per il deposito telematico di note illustrative e conclusive ex art. 127-ter c.p.c., allo scadere del quale si provvede al deposito della presente sentenza da pagina 7 di 13 equipararsi alla sua lettura in udienza.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame l'appellante insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva rigettata dal tribunale deducendo di non poter essere considerata responsabile dei vizi dei lavori appaltati “in
quanto il cantiere per cui è causa è stato solo aperto dalla TA e poi proseguito dalla TA Parte_1
e concluso da quella di come confermato dal c.t.u. in entrambe le perizie”. Parte_2 Persona_1
Prosegue l'appellante osservando che, nella sentenza impugnata, si afferma che interveniva Persona_1
nel verbale di consegna dei lavori come delegato di ma tale circostanza non è provata in Parte_1
quanto al verbale in questione non è allegato alcuna delega.
Si deduce, inoltre, che nella data in cui veniva redatto il verbale di consegna la Parte_4
non esisteva più essendosi cancellata dal Registro delle Imprese il 26.02.2009, con cessazione di ogni attività in data 22.12.2008, come è stato dimostrato mediante la visura camerale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 21.11.2018.
Risulterebbe di conseguenza evidente l'irrilevanza del richiamo contenuto nel verbale di consegna del
30.10.2009 ad una presunta delega conferita a dalla TA in quanto Persona_1 Parte_1
quest'ultima era all'epoca inattiva ed impossibilitata ad operare. I vizi dei lavori indicati nel verbale di consegna in questione venivano dunque riconosciuti da una persona - - titolare di una TA diversa Persona_1
rispetto a quella facente capo a essendosi verificata una sostituzione del soggetto iniziale Parte_1
nella conduzione dei lavori. L'odierna appellante non poteva pertanto essere ritenuta responsabile dei vizi relativi a lavori mai effettuati e condannata al rimborso dei costi da sostenere per rimediare agli stessi.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Sul punto occorre in primo luogo osservare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio costituisce un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Ciò implica che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile anche di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni svolte al riguardo dal convenuto hanno la natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che la contumacia o la tardiva costituzione possano assumere valore di non contestazione o alterare la ripartizione degli oneri probatori.
pagina 8 di 13 Tali principi, affermati dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.02.2016,
incontrano tuttavia due importanti limiti posti in evidenza dal Supremo Collegio. Il primo di tali limiti è
rappresentato dal riconoscimento espresso o dallo svolgimento, in sede di costituzione, di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (cfr. nello stesso senso Cass. n. 10435 del 22.04.2025 che, in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa CP_4
di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
L'onere previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta infatti che, dopo tale momento, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (cfr.
in termini cass. n. 26859 del 29.11.2013).
Il secondo limite è poi rappresentato dalla maturazione delle preclusioni di legge per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto o dell'obbligo non rilevabili dagli atti di causa (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016 cit. e Cass. n. 16904 del 27.06.2018).
Ciò è proprio quanto si è verificato nella fattispecie in esame. costituendosi in giudizio Parte_1
in data 06.07.2016, ha infatti svolto delle difese incompatibili con la negazione dell'esecuzione delle opere appaltate affermando: “Si contesta quando assunto dagli attori in ordine alla cattiva esecuzione dei lavori, in
quanto gli stessi sono stati eseguiti secondo le indicazioni del direttore dei lavori, geom. , che ha CP_3
provveduto anche alla scelta dei materiali. Egli ha determinato i tempi, le modalità e le scelte tecniche per la
realizzazione degli stessi, mentre la TA si è limitata ad eseguire quanto indicato. Se vi è una Pt_1
responsabilità in ordine all'esecuzione dei lavori, essa non è certo addebitabile alla TA . Si contesta, Pt_1
nel merito, quanto assunto in ordine ai presunti danni, che risultano sproporzionati…Si contesta, altresì,
l'assunto della controparte circa la non esecuzione a regola d'arte dei lavori”.
All'esito della fase istruttoria, quando l'avv. Cavuoto si è costituito in sostituzione dell'originario pagina 9 di 13 difensore della convenuta con comparsa depositata il 21.11.2018, erano inoltre ampiamente maturate le preclusioni di legge per poter allegare e provare fatti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione, rappresentati dal subentro in corso d'opera di altre ditte nella conduzione e conclusione dei lavori, con conseguente impossibilità di tener conto, ai fini della decisione, tanto di tali deduzioni quanto della visura camerale allegata alla predetta comparsa.
Resta infine da evidenziare la non rilevabilità, sulla scorta dei documenti ritualmente acquisiti in giudizio nei termini di legge, di una carenza di titolarità passiva del rapporto controverso in capo alla che non Pt_1
può certo desumersi da affermazioni del c.t.u. chiamato a indagare su tutt'altre tematiche di natura tecnica
(esistenza di vizi e costi da sostenere per la loro eliminazione) e non di certo ad esprimersi in merito a questioni giuridiche quali la legittimazione.
Il contratto di appalto versato in atti, come rettamente evidenziato dal tribunale, risulta infatti sottoscritto da ed è a quest'ultima che il direttore dei lavori ha inviato in corso d'opera una serie di Parte_1
telegrammi e missive con cui la si invitava al rispetto delle norme di sicurezza a tutela dei lavoratori, le si preannunziava l'applicazione di penali per il mancato rispetto del termine di conclusione dei lavori, le si richiedeva la consegna del P.O.S. (piano operativo di sicurezza), dei DURC, etc. Allo stesso modo, dalla quietanza sottoscritta da in data 11.05.2007, risulta che egli incassava dai coniugi Persona_1 CP_1
e la somma di € 79.999,15 “come acconto sui lavori di ristrutturazione attualmente in
[...] CP_5
corso presso lo stabile di via Sambuco in Maddaloni in nome e per conto della sig.na Parte_1
(figlia)” impegnandosi, inoltre, “entro breve termine a far sottoscrivere anche dalla sig.na Parte_1
regolare ricevuta”. Anche il verbale di consegna dei lavori del 30.10.2009 è stato infine sottoscritto da Per_1
in qualità di “delegato…per le opere eseguite dalla TA ” né rileva in alcun modo
[...] Parte_1
che al verbale in questione non risulti allegato l'atto di delega stante la tardiva contestazione della sua esistenza.
§§§§§§
È invece inammissibile il secondo motivo di gravame con cui l'appellante semplicemente “insiste
nell'eccezione di improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza del diritto a far valere i vizi delle
opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 codice civile oltre il termine di 60 giorni così come stabilito dalla
norma”. E' infatti costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui nel giudizio di appello, che non costituisce un novum iudicium, la cognizione del giudice è circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante pagina 10 di 13 attraverso specifici motivi di gravame e tale specificità impone che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, attraverso cui si opera la consumazione del diritto potestativo di impugnazione, accanto alla parte volitiva deve essere sempre presente, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio e non sanabile per effetto dell'eventuale acquiescenza della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice per la qual cosa non è sufficiente che l'atto consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata (cfr.. da ultimo cass. n. 18932/2016 e cass. n. 21566/2017).
Tali requisiti dell'atto di appello, come chiarito dalla Suprema Corte con la pronunzia a Sezioni Unite n.
27199/2017, non sono stati modificati in seguito alla novellazione dell'art. 342 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del
2012 conv. in L. n. 134/2012 richiedendosi tuttora che l'impugnazione contenga, in aggiunta alla parte volitiva,
un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata attraverso l'enunciazione chiara, precisa e circostanziata degli errori commessi dal primo giudice in sede decisoria.
Delle caratteristiche sin qui evidenziate difetta senz'altro il motivo in esame con cui l'appellante nulla oppone a quanto affermato dal tribunale il quale ha così motivato il rigetto dell'eccezione in questione:
“Quanto all'eccezione di decadenza del committente dall'azione di garanzia per vizi dell'opera, prevista
dall'art. 1667 c.c., invece, deve osservarsi che questa non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dal
convenuto con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata, mentre nel caso di specie la convenuta si
è costituita solo in data 06.07.2016 e dunque ben oltre il termine di venti giorni prima della prima udienza di
trattazione”.
§§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame deduce che vi è contraddizione tra la c.t.u. Parte_1
originaria, la quale ha indicato un costo di circa 10.000,00 euro per l'eliminazione dei vizi, e la perizia integrativa che, per gli stessi interventi, ha invece quantificato una spesa di € 55.000,00.
L'indagine tecnica risulterebbe inoltre generica perché il consulente non ha indicato quali vizi risultano addebitabili alla TA e quali alla TA , alla TA o alla Parte_1 Parte_2 Persona_1
pagina 11 di 13 TA essendosi limitato a valutare detti vizi senza individuare il responsabile delle difformità. Anche Persona_2
la sentenza impugnata risulterebbe poi contraddittoria avendo quantificato i costi per l'eliminazione dei vizi in €
32.211,67, ancora una volta in contrasto con la prima c.t.u. che, per gli stessi vizi, preventivava una spesa di €
10.000,00 oltre iva. Le consulenze tecniche d'ufficio si baserebbero infine esclusivamente sulla relazione di parte della TA , e non già sulla verifica dello stato dei luoghi che sono stati irrimediabilmente Persona_2
modificati dall'intervento di altre imprese edili senza possibilità alcuna di individuare i vizi riferibili all'operato della TA a causa degli interventi di altre imprese succedutisi nel corso del tempo. Parte_1
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Nessuna di tali censure è fondata. Non vi è infatti alcuna contraddizione tra la prima e la seconda c.t.u. né
è vero che i costi da sostenere per l'eliminazione dei medesimi vizi sono stati dapprima stimati in circa
10.000,00 euro e poi in 50.000,00 euro. Con il primo elaborato il consulente ha infatti preso in esame un unico vizio tra quelli indicati nel verbale di consegna del 30.10.2009, ossia la non corretta posa in opera dei pavimenti al piano terra nonché l'utilizzo di soglie di marmo di scarsa qualità e non correttamente posate, mentre con il supplemento di c.t.u., sollecitato dall'attore lamentando la mancata considerazione di taluni dei difetti indicati nell'atto di citazione, l'ausiliare ha individuato e quantificato anche altri vizi per cui è del tutto naturale che le due valutazioni divergano e che la seconda sia più elevata. Allo stesso modo nessuna contraddizione è rilevabile tra la stima dei costi di riparazione operata dal consulente e quella effettuata dal tribunale il quale ha correttamente rilevato che taluni dei vizi denunziati in citazione e riscontrati dal c.t.u. non figurano tra quelli indicati nel verbale di consegna del 30.10.2009 e, di conseguenza, non ha tenuto in sede decisoria della spesa da sostenere per rimediare agli stessi. Esulava poi dal mandato conferito al c.t.u. distinguere i vizi imputabili alla
TA da quelli riferibili all'operato di altre imprese subentrate alla prima nell'esecuzione dei Parte_1
lavori trattandosi - come già chiarito - di una tematica che è del tutto estranea al thema decidendi ed al thema
probandi quale delineatosi al momento in cui sono maturate le preclusioni assertive ed istruttorie. Non è infine vero che le consulenze d'ufficio si sono basate esclusivamente su quanto affermato nella perizia di parte degli attori essendosi al contrario presi in esame i soli vizi emergenti dalla verifica dello stato dei luoghi.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti in relazione al valore della controversia dal D.M. n. 147 del
13.08.2022.
pagina 12 di 13 Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere n. 524/2021, pubblicata il 03.03.2021, condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da e che si liquidano in complessivi € 9.991,00 per compensi Controparte_1 CP_2
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 12.12.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello CP_6
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