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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di NA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.86/2025
@-Rig.AD - intermediazione illecita e appalto(Poste) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 02.04.2025, e vertente tra
(appellante) e (appellata), avente ad oggetto: appello avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n°513/2024 emessa dal Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, in data
03.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di NA ha accolto il ricorso con cui CP_1
(già ), premesso di essere stata dipendente a tempo determinato dal
[...] Parte_2
01/02/2020 al 15/10/2021 della società (appaltatrice dei servizi di Controparte_2 portierato/guardiania presso il Centro Di smistamento di in NA, via Parte_1
Cameranense) e che in data 15/10/2021 era scaduta l'ultima proroga del contratto a termine (con conseguente cessazione del rapporto di lavoro), aveva chiesto accertarsi la natura non genuina dell'appalto e la conseguente irregolare somministrazione di manodopera, in violazione dell'art.29 d.lgs.
276/2003 e dell'art.38 comma 2 d.lgs. 81/2015, con conseguente costituzione di un rapporto lavorativo, con effetto dall'inizio della somministrazione, alle dipendenze dell'utilizzatore con Parte_1
1 le correlate statuizioni di ordine retributivo e risarcitorio (avendo anche eccepito l'illegittimità del recesso datoriale). Più in dettaglio, il Tribunale di NA, sul presupposto della illegittimità del C termine apposto al contratto di lavoro con (ai sensi e per gli effetti di cui al Controparte_2 comma 1 bis dell'art.19 D. L.vo 81/15) e della sussistenza di una somministrazione di manodopera priva dei requisiti di legittimità richiesti dalla legge, ha dichiarato “costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dall'1/2/21 e inquadramento nel livello F CCNL ” e Parte_1 condannato l'appellante “a corrispondere le differenze retributive commisurate a tale inquadramento, con decorrenza 1/2/20, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed oltre all'indennità di cui all'art.
39 comma 2 d.lgs. 81/2015 nella misura di 12 mensilità”.
Avverso tale decisione ha proposto appello che ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata per i seguenti motivi: 1) vizio di ultrapetizione, per avere il primo giudice dichiarato la nullità del termine apposto a contratto di lavoro senza che la lavoratrice avesse mai impugnato il contratto a tempo determinato stipulato con la 2) erronea valutazione del rischio di impresa e Parte_3 dell'organizzazione dell'appaltatore; 3) erronea valutazione e interpretazione delle risultanze testimoniali;
4) violazione e falsa applicazione dell'art.29 dlgs. n.276/2003, per avere il Tribunale erroneamente qualificato come somministrazione irregolare di manodopera quello che invece era un legittimo contratto di appalto, in cui l'organizzazione e il potere direttivo erano chiaramente attribuiti e gestiti dalla come risulta espressamente dal Capitolato tecnico, dall'Accordo Controparte_2 quadro e dalle risultanze istruttorie;
5) erronea attribuzione dell'indennità ex art.39 comma 2 d.lgs.
81/2015, atteso che il Tribunale, una volta verificato che si trattava di un appalto non genuino (art.29
D.Lgs. 276/2003), non poteva contestualmente applicare anche le tutele previste dall'art.38 comma 2
D.Lgs. 81/2015 (e viceversa). Ha quindi concluso come segue: “In via principale: - riformare integralmente la sentenza impugnata respingendo le domande originariamente azionate ex adverso, con ogni consequenziale provvedimento compresa la condanna della sig.ra alla restituzione di quanto CP_1 percepito in esecuzione della sentenza di primo grado con bonifico postale domiciliato incassato in data
17.1.2025. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, IVA e CPA. In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma dell'eventuale somministrazione irregolare, limitare gli effetti della costituzione del rapporto di lavoro con al solo periodo dal 1°.2. 2020 al Parte_1
15.10.2021, escludendo la prosecuzione del rapporto oltre tale data in ragione dell'intervenuta cessazione del rapporto per naturale scadenza del termine apposto e non impugnato. Dichiarare in ogni caso non dovuta l'indennità ex art. 39 comma 2 D.Lgs. 81/2015 con condanna della sig.ra alla CP_1 restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti
e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
2 La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434 c.p.c.. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c., atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda.
Nella specie, trova, infatti, applicazione il nuovo testo dell'art. 434, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), che prevede che: “L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La novella legislativa, oltre a rendere chiara la mancanza di necessità della redazione di un c.d. progetto alternativo di sentenza, come, peraltro, già affermato in giurisprudenza, sul piano sostanziale, si pone nel solco della ormai consolidata acquisizione della natura dell'appello quale mezzo di impugnazione a critica libera, diretto non già ad introdurre un nuovo giudizio sul rapporto giuridico controverso esaminato dal primo giudice (c.d. novum judicium), bensì ad introdurre una impugnazione avverso la sentenza già resa, volta a correggere specifici errori e vizi della sentenza impugnata (secondo il modello della c.d. revisio prioris instantiae), in continuità con la riforma del 2012.
Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
***
2.- Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza impugnata per vizio di Parte_1 ultrapetizione, per avere il primo giudice dichiarato la nullità del termine apposto a contratto di lavoro senza che la lavoratrice avesse mai proposto una impugnazione del contratto a tempo determinato nei confronti della datrice di lavoro Parte_3
Il motivo non è fondato.
3 In punto di diritto, l'art.39, secondo comma, del D.Lgs. n.81/2015 stabilisce che “Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi
1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
Nel caso di specie, le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado hanno ad oggetto, per un verso, l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la e , per altro verso, all'accertamento della natura non Parte_3 genuina dell'appalto dei servizi di portierato/guardiania presso il Centro di Smistamento di
[...] in NA, via Cameranense, e della conseguente sussistenza di una fattispecie di Parte_1 irregolare somministrazione di manodopera, con le conseguenze di cui agli artt. 29 d.lgs. 276/2003 e 38 comma 2 d.lgs. 81/2015; le due domande sono entrambe tese alla costituzione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, con effetto dall'inizio della somministrazione, alle dipendenze dell'utilizzatore con le correlate statuizioni di ordine retributivo e risarcitorio. Parte_1
Ciò premesso, risulta per tabulas che il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha accolto entrambe le domande, avendo dichiarato costituito, ai sensi dell'art.38, secondo comma, D.Lgs. n.81/2015, un rapporto di lavoro subordinato tra e con decorrenza dal 01/02/2021 CP_1 Parte_1
e senza termine di durata. Anche le statuizioni di condanna rendono evidente come il giudice abbia statuito su entrambe le domande, avendo condannato la committente non solo a Parte_1 corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, ma anche a corrispondere l'indennità di cui all'art. 39 comma 2 d.lgs. 81/2015 nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto;
ciò sul prodromico presupposto della sussistenza di una fattispecie di somministrazione irregolare di manodopera, ai sensi dell'art.38, secondo comma, D.Lgs. n.81/2015.
Orbene, è pur vero che la società datrice di lavoro non è stata evocata nel giudizio Parte_3 di primo grado (per cui è fondato ciò che sostiene in ordine alla mancanza di una Parte_1 domanda di nullità del termine proposta contro detta società); tuttavia, è altrettanto vero che la citazione in giudizio della società somministratrice (o asserita tale) non è richiesta dal legislatore, il quale ha espressamente previsto che la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, in caso di somministrazione irregolare, può essere proposta anche nei soli confronti di quest'ultimo, senza coinvolgimento del somministratore.
Sulla scorta di tali considerazioni, il primo motivo di gravame va dunque disatteso.
***
4 3.- Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, che per la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base di una erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie ha erroneamente qualificato come somministrazione irregolare di manodopera quello che invece sarebbe un legittimo contratto di appalto, in cui l'organizzazione e il potere direttivo erano chiaramente attribuiti e gestiti dalla come risulta espressamente dal Capitolato tecnico, dall'Accordo quadro e dalle Controparte_2 risultanze istruttorie, orali e documentali.
I motivi non sono fondati.
In punto di fatto, richiama, a sostegno delle proprie difese, i contenuti generali ed Parte_1 astratti dell'Accordo Quadro per l'affidamento a dei servizi di portierato, con Parte_3
l'allegato capitolato tecnico. Nel concreto atteggiarsi del rapporto, tuttavia, è emerso dalla prova testimoniale che i dipendenti della erano tenuti ad effettuare prestazioni di controllo Parte_3 degli accessi sulla base di ordini e direttive provenienti direttamente da al pari di Parte_1 quanto avveniva con i dipendenti di che lavoravano al loro fianco, in una situazione Parte_1 di promiscuità assoluta di compiti e mansioni, come dimostrato dagli avvicendamenti nei turni di lavoro
(cfr. deposizioni testimoniali testi e , sulla cui attendibilità non vi è Testimone_1 Testimone_2 ragionevole motivo di dubitare). Trattasi di deposizioni testimoniali tra loro perfettamente compatibili, dotate di congrua logicità, rese da persone informate sui fatti ed indifferenti rispetto all'esito del giudizio e sicuramente più attendibili rispetto a quelle rese dai testi di parte datoriale, in quanto provenienti da Pt_ dipendenti di che si erano recati in qualche sporadica occasione presso il Parte_1
Centro di Smistamento di NA ( e , tutti poco Persona_1 Testimone_3 Persona_2 informati sui fatti di causa) ovvero da soggetti terzi aventi un presumibile interesse all'esito della controversia , amministratore unico di . Controparte_4 Parte_3
Alla luce del quadro istruttorio sopra delineato, può ritenersi provato che l'appalto di servizi intercorso tra la e ha avuto ad oggetto esclusivamente Parte_3 Parte_1
l'esecuzione di ordinarie prestazioni lavorative di portierato/guardiania all'interno di una struttura della committente. In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso chiaramente che, a prescindere dalla veste formale del rapporto, i dipendenti della sono stati inseriti negli ordinari Parte_3 turni orari della struttura e sono stati soggetti alle disposizioni organizzative provenienti da personale dipendente di In definitiva, gli esiti dell'istruttoria hanno sufficientemente Parte_1 dimostrato che il potere direttivo e di controllo era esercitato non dalla appaltatrice (che non aveva alcuna struttura in loco), ma direttamente dalla committente Parte_1
5 Da ultimo, la parte appellante non neanche allegato ed offerto di provare l'esistenza di una autonoma organizzazione della appaltatrice;
trattasi, d'altronde, dello svolgimento di ordinarie mansioni di portierato e controllo degli accessi, e quindi di prestazioni accessorie al servizio offerto ordinariamente da le quali non appaiono suscettibili di essere eseguite in autonomia all'interno Parte_1 della struttura, ed il cui svolgimento non poteva che avvenire su dirette o specifiche disposizioni dell'appaltante, all'interno della sua organizzazione aziendale e con assunzione del rischio d'impresa da parte di quest'ultimo.
In un simile contesto, ritiene la Corte che nel caso in esame debba trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, non è sufficiente verificare che l'appalto venga concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione, occorrendo accertare, in primo luogo, se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa debba essere resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, in quanto finalizzata ad un autonomo risultato produttivo e, all'esito positivo di tale indagine, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicata nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro” (Cass.Civ., sez. lav.,
09/03/2009 n.5648).
Nella fattispecie, a parere del Collegio, siamo sicuramente in presenza di un c.d. “appalto endoaziendale”, caratterizzato appunto dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, ove si consideri che la appaltatrice, che non è stato minimamente dimostrato fosse dotata di una effettiva organizzazione aziendale, si è limitata a mettere a disposizione della committente una serie di mere prestazioni lavorative, essendosi rimasti in capo all'appaltatore-datore di lavoro esclusivamente compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza che da parte sua fosse apprezzabile una sia pur minima organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.
In buona sostanza, dalle risultanze istruttorie sopra descritte è emerso chiaramente che i lavoratori, formalmente dipendenti della erano in realtà stabilmente occupati presso la Parte_3 committente (tanto è vero che si avvicendavano nei turni di lavoro con i dipendenti di Parte_1
, in esecuzione di mere prestazioni di manodopera, lavorando alle dirette dipendenze della predetta
[...] società, svolgendo le relative mansioni all'interno del ciclo produttivo aziendale, nonché avvalendosi dei mezzi e delle strutture di quest'ultima, con esclusivo rischio a carico dell'appaltante e senza che la appaltatrice avesse alcuna autonomia operativa o, comunque, alcuna organizzazione di mezzi propri.
Ritiene pertanto la Corte che è stata raggiunta sufficiente prova della sussistenza di una operazione coordinata di collaborazione e di comune agire tra committente e appaltatrice, comportante la sostanziale
6 costituzione di un rapporto trilaterale tra committente , l'intermediaria Parte_1 [...] ed i lavoratori dipendenti di quest'ultima addetti ai servizi di portierato, in cui la posizione Parte_3 apparente dell'intermediario era stata quella di datore di lavoro che assumeva e retribuiva i suddetti lavoratori, ma che, nella realtà, svolgeva la sua prestazione sostanzialmente nell'àmbito del potere discrezionale dell'imprenditore e nel suo esclusivo interesse. In altri termini, si reputa che, nel caso di specie, la abbia utilizzato manodopera fornita dalla sicché i Parte_1 Parte_3 lavoratori hanno eseguito mere prestazioni lavorative presso la struttura della committente, osservandone le direttive, a fronte del fatto che la società suddetta abbia fatto convergere su di sé gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera impegnata, senza mai assumere alcun rischio di impresa e limitandosi appunto alla semplice fornitura di manodopera.
Stando così le cose, deve correttamente trarsi il convincimento della insussistenza delle condizioni di legge per qualificare come genuino l'appalto tra la e la che ha Parte_1 Parte_3 formalmente assunto i dipendenti, in realtà stabilmente occupati presso la committente, realizzando in tal modo una fattispecie interpositoria vietata dalla legge. In definitiva, in un caso come quello di cui si tratta in giudizio, poteva solo rivolgersi ad un'impresa autorizzata a fornire lavoro, Parte_1 ma non poteva acquisire mera forza lavoro servendosi di un contratto di appalto di servizi mancante dei suoi requisiti costitutivi minimali.
In quest'ordine di concetti, deve dunque ritenersi che, una volta ritenuta incontrovertibile l'operatività della presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art.1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960, deve ritenersi provato che è stata occupata presso CP_1 il Centro di Smistamento di NA in violazione dell'art.1 della L.1360/60, per cui va considerato dipendente della società che ne ha utilizzato le prestazioni lavorative.
Ai sensi dell'art.39 D.Lgs. n.81/2015, è stata dunque legittimamente dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra con l'utilizzatrice con lo stesso CP_1 Parte_1 inquadramento e le medesime condizioni contrattuali già in atto con la Parte_3
In ordine alla durata del contratto, non risultano specificamente sottoposti a censura i capi della sentenza impugnata secondo cui “il rapporto di lavoro si presume a tempo indeterminato (cfr art.1 D.
L.vo 81/15) […]”, “non essendo stata dedotta (né tantomeno provata ) la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 1.1 del citato art.19 deve senz'altro dichiararsi considerarsi nulla la clausola di durata
e conseguentemente costituito un rapporto a tempo indeterminato dall'1/2/21”; né risulta specificamente contestata l'allegazione attorea secondo cui “il termine apposto al contratto era nullo in quanto le esigenze di sorveglianza di sono permanenti, e non temporanee, come confermato anche Parte_1 dal fatto che l'appalto per servizi di portierato è tutt'ora in essere e che altre unità di personale (tra cui un certo ) risultano essere state assunte al posto della ricorrente a partire da ottobre 2021. Per_3
7 Inoltre, dopo la cessazione del rapporto lavorativo de quo, l'odierna resistente risulta in ogni caso aver effettuato assunzioni di unità rientranti nella medesima categoria legale di inquadramento della ricorrente (ossia il livello F del CCNL applicato da , cfr. doc. 6)”. Ne segue che Parte_1 legittimamente il Tribunale ha dichiarato costituito, ai sensi dell'art.38, secondo comma, D.Lgs.
n.81/2015, un rapporto di lavoro subordinato tra e con decorrenza CP_1 Parte_1 dal 01/02/2021 e senza termine di durata.
In quest'ordine di concetti, anche i motivi di appello qui in disamina devono essere respinti.
***
4.- Le conclusioni sin qui raggiunte comportano, quale logico corollario, il rigetto del quinto motivo di gravame, non ravvisandosi la sovrapposizione di tutele denunciata da parte appellante. Infatti, l'art.29, comma 3 bis, del D.Lgs.276/2003 prevede che, quando il contratto di appalto sia stipulato in assenza dei requisiti necessari per distinguerlo dalla somministrazione di lavoro (e cioè della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”), il lavoratore interessato può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore. Trattasi, in tale ultimo caso, di una fattispecie che viene ad essere attratta nell'ambito della somministrazione irregolare ai sensi dell'art.38, secondo comma, del D.Lgs. n.81/2015, con conseguente applicabilità delle tutele, anche di ordine risarcitorio, previste dall'art.39 del D.Lgs.
n.81/2015. La predetta indennità, come previsto dalla legge, ristora il pregiudizio subito dalla lavoratrice, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui l'appellata ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia di primo grado.
è stata quindi legittimamente condannata al risarcimento del danno in favore Parte_1 della lavoratrice mediante corresponsione di un'indennità onnicomprensiva nella misura CP_1 massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, misura che appare congrua, avuto riguardo alle considerevoli dimensioni aziendali del datore di lavoro ed al lungo intervallo di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto di lavoro presso l'utilizzatore (15.10.2021) e la data della decisione di primo grado (03.10.2024).
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
***
5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8 Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°513/2024 emessa dal Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, in data 03.10.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI SA
(Atto sottoscritto digitalmente)
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