TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 894
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La pretesa azionata da parte ricorrente, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione dei beni di interesse rinvenuti nel corso degli scavi, ha infatti la natura di diritto soggettivo, in quanto rispetto ad essa l’amministrazione non dispone di discrezionalità né agisce come pubblico potere. Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La pretesa azionata da parte ricorrente, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione dei beni di interesse rinvenuti nel corso degli scavi, ha infatti la natura di diritto soggettivo, in quanto rispetto ad essa l’amministrazione non dispone di discrezionalità né agisce come pubblico potere. Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Né questo giudice può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, formulata nel ricorso introduttivo in via meramente subordinata rispetto a quella principale di rimborso delle spese.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi

    L’accoglimento è stato disposto solo con riferimento al premio spettante al proprietario dell’area ove è occorso il ritrovamento, mentre con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha negato all’istante la qualifica di scopritore. Si tratta di determinazioni tra loro compatibili e non contraddittorie.

  • Rigettato
    Qualifica di scopritore fortuito

    Il compendio immobiliare nel quale sono stati rinvenuti i beni di interesse è collocato in zona ad alto rischio archeologico. Il rinvenimento è avvenuto nell’ambito di un’attività di scavo previamente autorizzata dalla Soprintendenza che ha imposto specifiche attività di indagine archeologica. Fin dal 2019 la Soprintendenza ha comunicato alla società la possibile presenza di beni archeologici nel sottosuolo, circostanza che ha imposto la sorveglianza archeologica degli scavi. La scoperta pertanto non può qualificarsi come non prevista o non prevedibile.

  • Rigettato
    Carattere fortuito del ritrovamento

    L’indicazione evidenziata nella nota predetta costituiva infatti solo uno degli elementi di attenzione a sostegno della probabilità di rinvenimento di reperti storici, connaturata più in generale al fatto che la porzione urbana all’interno della quale ricade l’intervento costituisce una macro zona di interesse archeologico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 894
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 894
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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