Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Rigo e Marco Biagioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Biagioli in Venezia, via Mestrina 69;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Venezia, S. Marco, n. 63;
nei confronti
Comune di Venezia, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
Con il ricorso introduttivo :
- del provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio II del 4.10.2023 prot. 32880, notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 4.10.2023 con il quale si dispone che “ la richiesta di rimborso delle spese sostenute da codesta Società è infondata in fatto e in diritto e, pertanto, non accoglibile ”;
e per l’accertamento del diritto di LI S.r.l. al rimborso delle spese sostenute per le attività di custodia e rimozione dei beni culturali rinvenuti, ex art. 90 del d.lgs. 42/2004;
e per la condanna al pagamento della relativa indennità, con riserva di determinazione.
Con i motivi aggiunti depositati il 7 gennaio 2025 :
dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo,
nonché del provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio II del 30.10.2024 prot. 35394, notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 4.11.2024 con il quale si dispone “il diniego dell’istanza acquisita per il tramite del Segretariato generale di questo Ministero con prot. n. 9851-A del 19.03.2024, per la parte tesa al riconoscimento del premio per i ritrovamenti ex art. 92, c. 2”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa LE AR e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
LI S.r.l., società che esercita attività immobiliare, con provvedimento del Comune di Venezia datato 8 marzo 2017 ha ottenuto la volturazione a suo nome del permesso di costruire ai sensi della l.r. del Veneto 14/2009 per l’edificazione di un complesso residenziale composto da due edifici a più piani con annessi vani interrati adibiti a parcheggio autovetture e sottoservizi in località Alberoni (zona Lido), rilasciato ai precedenti proprietari dell’area identificata catastalmente dai mappali 384 e 451 del foglio 44.
Espone la ricorrente che i lavori sono stati avviati nel febbraio 2018; tra il 2018 e il 2019 sono state eseguite alcune attività preparatorie allo scavo, in particolare la demolizione del manufatto preesistente e l’installazione di un impianto di depurazione delle acque di falda.
Per l’Isola del Lido di Venezia gli strumenti urbanistici vigenti (art. 1, comma 6 delle norme tecniche di attuazione della VPRG Lido) dispongono che tutte le opere che prevedono scavi devono essere previamente comunicate alla Soprintendenza, che può opporsi entro 30 giorni.
Con nota prot. 3176 del 28 febbraio 2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ha espresso parere favorevole all’intervento edilizio descritto (quindi non ha esercitato il menzionato potere di opposizione), prescrivendo però che gli interventi di manomissione del suolo previsti per la realizzazione degli edifici e dei vani interrati fossero condotti con l’assistenza di un professionista archeologo incaricato, con oneri a carico dei privati.
La ricorrente soggiunge che a causa dell’intervenuta emergenza sanitaria per Covid-19 le operazioni di scavo vere e proprie sono iniziate solo il 29 marzo 2022, per interrompersi però dopo pochi mesi allorché il 17 maggio 2022, nel corso degli scavi, sono state rinvenute alcune strutture ritenute di interesse dall’archeologo incaricato della sorveglianza dei lavori. Il giorno successivo un funzionario della Soprintendenza, subito informata del ritrovamento, ha effettuato un sopralluogo, cui è seguito un ulteriore sopralluogo in data 13 giugno 2022.
Il 20 giugno 2022 la Soprintendenza ha autorizzato ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 la prosecuzione dei lavori di edili finalizzati alla costruzione della prima palazzina, ove l’assistenza archeologica aveva già restituito esito negativo, subordinandoli alla realizzazione di uno scavo archeologico con smontaggio stratigrafico delle evidenze rinvenute “ per la sola porzione concordata per le vie brevi in sede di sopralluogo con la DL e la committenza e dunque per la sola porzione necessaria al raggiungimento del giunto e all’approntamento dello spazio di manovra ”, in quanto il giunto di fondazione tra il primo e il secondo edificio cadeva in corrispondenza di una delle strutture di interesse rinvenute.
L’esponente lamenta che tale prescrizione avrebbe comportato rallentamenti enormi nell’avanzamento dei lavori, imponendo alla società di effettuare scavi manuali sotto la supervisione dell’archeologo anziché con l’uso di escavatori e macchine operatrici e avrebbe richiesto l’assunzione di operai qualificati per tali operazioni. Inoltre sarebbero stati effettuati ripetuti accessi di personale esterno al cantiere su invio della Soprintendenza (personale incaricato di eseguire nuovi rilievi, dottorandi, consulenti), circostanza che avrebbe imposto l’interruzione dei lavori per motivi di sicurezza.
Ulteriori ritardi nella realizzazione delle opere sarebbero discesi poi dalla richiesta della Soprintendenza (previo parere della Commissione Regionale per il Patrimonio culturale del Veneto) di data 1 agosto 2022 di effettuare un scavo archeologico integrale di quanto rinvenuto, con smontaggio stratigrafico delle strutture, stoccaggio e conservazione delle porzioni rimosse, nonché dalla richiesta (di data 4 novembre 2022) di garantire lo stoccaggio in sicurezza dei reperti fino alla presa in carico da parte dell’Amministrazione. Solo ad aprile 2023 il cantiere avrebbe ripreso la sua attività a ritmi normali. Il tutto, peraltro, a fronte del rinvenimento di un esiguo numero di reperti di limitato valore archeologico.
Con missiva del 30 giugno 2023 LI, per il tramite dei suoi procuratori, ha chiesto all’Amministrazione di rimborsarla per i danni subiti in ragione delle plurime prescrizioni impartite durante le operazioni di scavo, implicanti spese dirette per personale, utilizzo di macchinari specifici, allungamento dei tempi delle opere, e ha quantificato la somma dovuta in 201.574,62 euro.
Con nota del 4 ottobre 2023 il Ministero della Cultura – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha respinto la richiesta di rimborso, evidenziando che parte dei costi esposti non sono in alcun modo imputabili alle prescrizioni archeologiche (in quanto connessi alla realizzazione del sistema di drenaggio verticale della falda superficiale e all’impianto di desalinizzazione prescritti dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche) e che per le residue non trova applicazione l’art. 90 del d.lgs. 42/2004, atteso che le spese sostenute dalla società non sono collegate a “scoperte fortuite”, derivando da attività programmata e già conosciuta dal privato alla luce delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e del provvedimento di autorizzazione della Soprintendenza rilasciato in data 28 febbraio 2019, che ha imposto l’assistenza archeologica continuativa alle operazioni di manomissione del sedime.
Con il ricorso introduttivo del giudizio LI S.r.l. ha impugnato la nota della Soprintendenza, sostenendone la natura provvedimentale e ritenendo conseguentemente sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento; in via subordinata – nel caso di ritenuta natura non provvedimentale dell’atto impugnato - la ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 90 del d.lgs. 42/2004 e la condanna del Ministero della Cultura al pagamento di quanto le è dovuto a tale titolo o, in via ulteriormente subordinata, la condanna della medesima Amministrazione al risarcimento del danno patito.
La domanda di annullamento è fondata sulle seguenti censure:
I. Violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990;
II. Violazione dell’art. 90 del d.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di presupposto: non applicabilità alla fattispecie in argomento delle disposizioni invocate in riferimento alla debenza del premio. Il Ministero sostiene erroneamente che la scoperta non sarebbe fortuita, ma in qualche modo prevedibile e quindi programmabile. Si tratta di un manifesto errore, perché la distinzione tra ritrovamento (a seguito di ricerca mirata) e scoperta fortuita sussiste solo con riferimento al premio disciplinato dall’art. 92 del codice dei beni culturali.
III. Eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti dell’amministrazione – errore nell’applicazione della nota 3176/2019 della Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – mancata considerazione delle finalità per cui era stata disposta la sorveglianza archeologica. Nel provvedimento di autorizzazione allo scavo il cd. “rischio archeologico” era collegato alla prossimità dell’area al Forte Alberoni. Invece i ritrovamenti sono stati poi qualificati come un’antica riva o darsena collegata al porto di Malamocco, quindi non sono connessi dalle previsioni della Soprintendenza, confermando così l’assoluta fortuità del ritrovamento.
IV. Eccesso di potere per manifesta irrazionalità: sproporzione tra il sacrificio richiesto e il bene conseguito dall’amministrazione – responsabilità ex art. 2043 c.c. e conseguente risarcimento del danno. I danni per i ritardi ai lavori di edificazione sono stati causati da un uso irrazionale e sproporzionato del potere amministrativo: i beni rinvenuti non sono mai stati dichiarati beni di interesse culturale e quindi hanno ridotto valore, a fronte del grave pregiudizio patito dal privato.
Si è costituito per resistere al ricorso, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale, il Ministero della Cultura.
In data 7 maggio 2025 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha impugnato il provvedimento del Ministero della Cultura – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 30 ottobre 2024 che ha disposto il diniego dell’istanza del 19 marzo 2024, tesa al riconoscimento del premio per ritrovamenti ai sensi dell’art. 92, comma 2 del d.lgs. 42/2004.
Precisa la ricorrente che a seguito dell’avvio del procedimento e di una prima sospensione dei termini, l’Amministrazione, con nota del 16 ottobre 2024 ha comunicato che la stima del valore dei beni rinvenuti è complessivamente di 141.791,94 euro e che la Soprintendenza ha fissato il premio spettante alla società in qualità di proprietario dell’area ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. a) del codice nella misura del 9,25% sulla suddetta somma e dunque in 11.615,98 euro, al lordo degli oneri fiscali. L’amministrazione ha chiesto alla società l’espressa accettazione della somma, che la società ha fornito.
Sostiene la ricorrente che nonostante ciò cinque giorni dopo, ossia il 4 novembre 2024, le è pervenuta una seconda missiva di segno diametralmente opposto, con la quale il Ministero ha risposto il dinego dell’istanza per la parte tesa al riconoscimento del premio per i ritrovamenti ex art. 92, comma 2.
Tale determinazione è stata assunta senza annullare o revocare la precedente. Il premio concordato è stato poi liquidato.
La società deduce l’illegittimità del diniego per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere– manifesta contraddittorietà con precedenti provvedimenti dell’Amministrazione – illogicità manifesta. I due provvedimenti assunti dall’amministrazione rispetto all’istanza di riconoscimento del premio ex art. 92 del codice sono tra loro opposti e incompatibili, ancorché siano stati assunti sulla medesima istanza e sulla base della medesima istruttoria. Il secondo provvedimento è illegittimo per contraddittorietà con il primo.
II. Violazione dell’art. 92 del d.lgs. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di presupposto: non applicabilità alla fattispecie delle disposizioni invocate in riferimento alla debenza del premio. Il motivo del diniego è che permarrebbero i motivi ostativi al riconoscimento della qualità di “scopritore fortuito”. L’amministrazione ribadisce la medesima argomentazione posta a fondamento del diniego del rimborso spese oggetto del ricorso principale, sostenendo che la scoperta dei manufatti non sarebbe fortuita ma prevedibile e quindi programmabile. Tale ricostruzione è erronea, perché il privato non stava effettuando alcuna ricerca mirata di beni culturali e il rinvenimento è stato quindi fortuito e del tutto occasionale.
III. Eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti dell’amministrazione – errore nell’applicazione della nota 3176/2019 della Soprintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – mancata considerazione delle finalità per cui era stata disposta la sorveglianza archeologica. La fortuità del ritrovamento è confermata dal fatto che la sorveglianza archeologica è stata imposta in ragione della prossimità dell’area al Forte Alberoni, mentre i reperti rinvenuti sono stati invece collegati dall’Amministrazione al Porto di Malamocco.
La Soprintendenza ha contestato la ricostruzione fattuale di parte ricorrente ed eccepito l’inammissibilità del ricorso principale in ragione del carattere non provvedimentale della nota prot. 32880 del 4 ottobre 2023, costituente mero riscontro all’atto di diffida trasmesso dal legale della ricorrente, che a tale data non aveva presentato istanza di indennizzo ex art. 90 del codice.
Alla Camera di consiglio del 19 marzo 2026 il Presidente ha dato avviso di una possibile causa di inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’istanza ex art. 90 azionata con il ricorso principale. Il ricorrente nulla ha osservato.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
TO
Oggetto di impugnazione sono i provvedimenti con i quali il Ministero della Cultura ha respinto l’istanza di rimborso delle spese ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 42/2004 (ricorso introduttivo) e l’istanza di riconoscimento del premio per il ritrovamento ai sensi dell’art. 92 del medesimo decreto legislativo.
Tali norme rispettivamente dispongono:
“ Art. 90 Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero .”
“ Art. 92 Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .”
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso introduttivo, confermando il rilievo sollevato d’ufficio nel corso dell’udienza di discussione del ricorso.
La pretesa azionata da parte ricorrente, avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la custodia e la rimozione dei beni di interesse rinvenuti nel corso degli scavi, ha infatti la natura di diritto soggettivo, in quanto rispetto ad essa l’amministrazione non dispone di discrezionalità né agisce come pubblico potere. (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 21 dicembre 2023, n. 19364).
Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della posizione giuridica azionata in giudizio, la cognizione della domanda spetta al giudice ordinario.
Né questo giudice può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, formulata nel ricorso introduttivo in via meramente subordinata rispetto a quella principale di rimborso delle spese.
Per quanto riguarda il premio disciplinato dall’art. 92 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, oggetto dei motivi aggiunti, è invece demandata al giudice amministrativo la valutazione in merito al diniego dei presupposti di legge, trattandosi di provvedimenti basati sulla valutazione discrezionale dell’ an del riconoscimento, mentre è declinata a favore del giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda relativa alla misura del premio e alle modalità di riscossione (Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2302). Pertanto la pretesa in specie azionata dalla società ricorrente rientra nella cognizione di questo TAR.
La ricorrente ha presentato l’istanza di premio nella duplice veste di proprietario e di scopritore dei beni. La Soprintendenza ha riconosciuto il premio corrispondente alla mera qualità di proprietario, che la ricorrente ha accettato. L’atto di diniego impugnato riguarda invece il mancato riconoscimento del premio in qualità di scopritore.
Va quindi in primo luogo disatteso il primo motivo, che si fonda sull’erroneo convincimento della ricorrente che l’Amministrazione abbia al contempo accolto e respinto la sua istanza, con due atti tra loro incompatibili e contraddittori.
Come già evidenziato, infatti, l’accoglimento è stato disposto solo con riferimento al premio spettante al proprietario dell’area ove è occorso il ritrovamento, mentre con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha negato all’istante la qualifica di scopritore. Si tratta di determinazioni tra loro compatibili e non contraddittorie.
Anche le residue censure sollevate con i motivi aggiunti vanno respinte.
Il compendio immobiliare nel quale sono stati rinvenuti i beni di interesse è collocato in zona ad alto rischio archeologico, tanto da ricadere all’interno della macro-zona di interesse archeologico della Laguna di Venezia, tutelata per legge ai sensi dell’art. 142, lett. m), del d.lgs. 42/2004, la cui perimetrazione coincide con quella definita dal DM 1 agosto 1985, recante “Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ecosistema della laguna Veneziana sito nel territorio dei comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo”.
Il rinvenimento, inoltre, è avvenuto nell’ambito di un’attività di scavo previamente autorizzata dalla Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e 28, comma 4 del Codice, che ha imposto specifiche attività di indagine archeologica, descritte anche nel ricorso. Fin dal 2019 la Soprintendenza ha del resto comunicato alla società la possibile presenza di beni archeologici nel sottosuolo, circostanza che ha imposto la sorveglianza archeologica degli scavi e che ha giustificato le successive prescrizioni impartite rispetto all’esecuzione dei lavori.
La scoperta pertanto non può qualificarsi come non prevista o non prevedibile. (cfr. Conforme TAR Marche, Sez. I, 5 luglio 2025, n. 577).
Tale ricostruzione appare anche in linea con le indicazioni impartite agli uffici con circolare n. 21 del 18 giugno 2021 con la quale il Ministero della cultura, recependo gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in tema di premio per i ritrovamenti, ha dettato i seguenti chiarimenti:
“ Occorre innanzitutto chiarire la distinzione tra “ritrovamento” e “scoperta fortuita” dei beni culturali per ricostruire gli elementi costitutivi delle due diverse fattispecie.
Il ritrovamento è il risultato di una ricerca preordinata e organizzata, che presuppone il compimento di una serie di atti consapevoli, nonché, di regola, un atto di autorizzazione o concessione, mentre la scoperta è fortuita, ovvero non prevista né prevedibile, come ribadito anche nella citata sentenza del Consiglio di Stato 7 maggio 2015 n. 23025.
Lo scopritore fortuito si caratterizza per l’“occasionalità” del ritrovamento, avulso, cioè, da ogni
programma di ricerca e scevro da ogni intenzionalità.
In sintesi, ciò che caratterizza la scoperta fortuita è l’assenza di ogni attività di ricerca e la mancanza di intenzionalità del ritrovamento; non è quindi l’attività di ricerca a determinare la titolarità del beneficio del premio, ma l’accidentalità della scoperta.
Sono pertanto esclusi dall’ipotesi in esame i ritrovamenti in esito alle attività archeologiche condotte in:
- aree indagate in regime di Concessione di ricerche e scavi archeologici, ivi comprese le indagini non invasive (ricognizioni di superficie, indagini geofisiche e realizzate tramite strumentazione, riprese da drone, rilievo indiretto tramite stazione totale/laser scanner);
- aree archeologiche soggette a vincoli e tutele ope legis ai sensi della parte II e III del Codice dei beni culturali;
- aree soggette a vincoli e previsioni derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero altri strumenti di pianificazione relativi all’individuazione e tutela di beni archeologici;
- aree attenzionate come di interesse archeologico, già oggetto di segnalazioni, ricerche di superficie e scavi, quand’anche non recepite all’interno dei suddetti strumenti.
Sono quindi da escludere dalla categoria delle scoperte fortuite gli eventuali ritrovamenti emersi nel corso di indagini prescritte e finalizzate al rilascio delle autorizzazioni ex art. 21 del Codice, in applicazione dell’art. 28, comma 4, e le indagini di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 del d.lgs. n. 50 del 2016.”
Né può assumere rilievo a sostegno dell’asserito carattere fortuito del ritrovamento, come dedotto con il terzo motivo dei motivi aggiunti, la circostanza che la nota del febbraio 2019 (prot. n. 3176) evidenziasse la probabilità del ritrovamento di beni di interesse architettonico in ragione della prossimità con le strutture difensive del Forte degli Alberoni, laddove i reperti sono stati poi diversamente classificati come pertinenti al Porto di Malamocco. L’indicazione evidenziata nella nota predetta costituiva infatti solo uno degli elementi di attenzione a sostegno della probabilità di rinvenimento di reperti storici, connaturata più in generale al fatto che la porzione urbana all’interno della quale ricade l’intervento costituisce una macro zona di interesse archeologico.
In conclusione il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; va individuato come giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, avanti al quale la causa può essere riassunta nei termini indicati dall’art. 11 c.p.a. I motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
La peculiarità del caso controverso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo, indicando come giudice competente il giudice ordinario, avanti al quale la domanda potrà essere riassunta nei termini indicati dall’art. 11 c.p.a. Respinge i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LE AR, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LE AR | IA AI |
IL SEGRETARIO