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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 431 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Enna, via Libertà n. 38, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. LUCA MARIO BRANCIFORTE (C.F.
[...]
, pec: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende giusta procura in atti;
attrice -
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale C.F._3
Sicilia n. 126, presso lo studio legale dell'Avv. SALVATORE BUTTIGLIERI
(C.F. , pec C.F._4 [...]
che la rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Rizzo
( , pec: CodiceFiscale_5 Email_3
convenuta –
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 431/2023
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.9.2025 riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirla condannare al ri- Controparte_1
sarcimento dei danni dalla stessa subìti a causa dell'atto illecito posto in essere dall'odierna convenuta.
L'attrice, commercialista e consulente del lavoro, ha dedotto, in parti-
colare: che il giorno 19.8.2019, mentre si trovava in Trentino Alto Adige e tentava di accedere da remoto ai propri server dello studio di Enna, al fine di inserire i dati relativi all'assunzione di un apprendista di una società
cliente, la GR AL si era accorta che i dati della predetta CP_2
azienda erano stati totalmente cancellati dagli Archivi Paghe BZ, Archivi
dei Tributi e Archivi DIRED 2019; che, contattati i propri dipendenti e ac-
Part certato che nessuna attività era stata posta in essere dallo studio di
[...
chiuso per ferie dal 14.8.2019, si era premurata di far interpellare da una dipendente il referente di KLUO s.r.l., azienda fornitrice dei pro-
grammi con la quale l'attrice gestiva i dati dei propri clienti, il quale le aveva comunicato che i dati erano stati, di certo, cancellati volontaria-
mente; che il 20.8.2019 l'attrice aveva proceduto a formalizzare, innanzi alla Polizia Postale di Enna, denuncia-querela contro ignoti, alla quale aveva fatto seguito integrazione di querela per un secondo accesso datato
12.9.2019 che aveva provocato nuovamente la cancellazione dei dati della
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 431/2023
che le indagini avevano portato Parte_3
all'identificazione di indirizzi IP associati all'odierna convenuta per en-
trambi gli accesi e, nei confronti della era stato instaurato il CP_1
procedimento penale iscritto al n. 250/2021 R.G. GIP e n. 1916/2020
R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Caltanissetta, per il reato di cui agli artt.
615-ter co. 2, lett. 1) e 3) c.p., che si era concluso con la sentenza n.
98/2021 di applicazione della pena di otto mesi di reclusione su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.
L'attrice ha lamentato che la condotta di controparte le aveva causato un danno patrimoniale quantificato in € 8.722,55 per il pagamento dei collaboratori di studio, richiamati dalle ferie, per l'attività lavorativa straordinaria prestata nell'attività di recupero dei dati mancanti e di rico-
struzione dell'archivio e in ulteriori € 115.430,40 a titolo di danno emer-
gente, pari al valore del lavoro svolto dallo studio della ammontante Pt_1
ad € 19.238,40 all'anno per ciascuna delle due società i cui dati erano stati cancellati (la e la Samatec s.r.l.) e moltiplicato Parte_3
per tre annualità.
Parte attrice ha dedotto, infatti, che i dati sottratti agli archivi dei due clienti costituivano la base di partenza per lo sviluppo dell'attività profes-
sionale delle tre annualità successive (2020-2021-2022).
Ha quindi chiesto la condanna della al risarcimento del dan- CP_1
no patrimoniale pari ad € 124.152,95 e/o comunque nella cifra ritenuta congrua, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa, e ha chie-
sto, infine, che la convenuta venisse obbligata alla distruzione dei dati per cui è causa.
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 431/2023
Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente ec- Controparte_1
cepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 comma IV
c.p.c., per incertezza dell'oggetto della domanda;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza per assenza di prova del danno su-
bito, con riferimento sia all'an sia al quantum, sottolineando l'irrilevanza agli effetti civili della sentenza penale di patteggiamento e rappresentan-
do, sul punto, che la aveva optato, in sede penale, per il predet- CP_1
to rito alternativo, al solo fine di definire la vicenda in tempi brevi, alla lu-
ce del fatto che doveva dimostrare l'assenza di carichi pendenti per il mantenimento del proprio incarico professionale presso il
[...]
. Controparte_3
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025, dopo il deposito delle note di preci-
sazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda attorea
In via preliminare, si osserva che l'odierna convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione, invocando la violazione dell'art. 163, comma IV c.p.c. e deducendo, sul punto, che il quantum della prete-
sa risarcitoria risulterebbe generico, atteso che non si rinverrebbero, nelle prospettazioni avversarie, allegazioni (nemmeno in punto di fatto) che consentono di risalire ai presupposti degli importi richiesti.
Secondo l'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici la declarato-
ria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod.
proc. civ. deve tener conto del fatto che la ragione ispiratrice della norma
Tribunale di Caltanissetta
- 4 - R.G. n. 431/2023
risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizio-
ni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può
prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del re-
lativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di com-
prendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 27670 del 21.11.2008;
Cass. Sez. III, Sentenza n. 11751 del 15.5.2013).
Nell'odierna vicenda, l'atto introduttivo del giudizio contiene le ragioni della domanda, avendo l'attrice esposto sia i motivi di doglianza sia le norme di legge violate (art. 2043 c.c.) e allegato documentazione a corre-
do, consentendo alla convenuta di prendere posizione e adottare la pro-
pria linea difensiva rispetto alle richieste formulate da Controparte_4
[..
L'eccezione, pertanto, è infondata e va rigettata.
3. la responsabilità della convenuta.
Nel merito, va osservato che il Tribunale Penale di Caltanissetta, nella sentenza GUP n. 98/2021 del 24/6/2021, ha disposto l'applicazione della pena di otto mesi di reclusione, su richiesta delle parti ai sensi degli artt.
444 e seguenti c.p.p., nei confronti dell'odierna convenuta.
A tal riguardo deve evidenziarsi che “La sentenza penale di patteggia-
mento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad
altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445,
Tribunale di Caltanissetta
- 5 - R.G. n. 431/2023
comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere as-
sunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato
in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio ci-
vile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti ac-
certati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024;
Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018).” (Cassazione civile sez. III, 4.8.2025, n. 22456).
Ad ogni modo, deve osservarsi che le risultanze istruttorie di questo giudizio riscontrano pienamente il fatto storico relativo alla condotta lesi-
va tenuta da secondo la prospettazione attorea. Controparte_1
A tanto si perviene sulla scorta dell'esame degli esiti delle indagini svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Enna, dai quali si evince che entrambi gli accessi denunciati dalla erano avvenuti da Pt_1
ricollegabili alla convenuta. CP_5
Più precisamente, la connessione del 16.8.2019 era avvenuta dall'utenza telefonica fissa n. 0934/572522 intestata proprio alla Pt_4
[...
priva di titolo a collegarsi - dalla propria utenza domestica - ai sistemi di gestione aziendale di parte attrice.
La connessione del 12.9.2019, invece, pur riconducibile alla figlia del-
la collegatasi apparentemente dallo studio professionale ove lavora- Pt_1
va, era in realtà stata eseguita dalla gli accertamenti compiuti CP_1
dalla Polizia postale hanno consentito di individuare un altro indirizzo IP
sospetto dal quale era stato fatto accesso sempre in data 12.9.2019, tra-
mite la tecnica denominata “NAT” che consente di occultare l'utenza tele-
fonica (389/1612273) - e, conseguentemente, di eludere il rintracciamen-
Tribunale di Caltanissetta
- 6 - R.G. n. 431/2023
to- utenza poi ricondotta alla convenuta dagli inquirenti (cfr. pag. 2 all. n.
3).
A ciò si aggiunga poi che nella sentenza del GUP di Caltanissetta sono riportate le conclusioni del difensore il quale, nel sostenere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarò: “l'imputata
è…soprattutto una persona grandemente pentita di avere commesso il fatto
reato oggetto dell'attuale procedimento”.
Può dunque ritenersi provata la responsabilità della convenuta.
4. Il danno patrimoniale.
Passando alla verifica dei danni risarcibili, può ritenersi provata la cir-
costanza dell'avvenuta cancellazione dei dati relativi alla società
[...]
come confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni Parte_5 [...]
e collaboratori dello studio professionale Testimone_1 Testimone_2
dell'attrice, i quali - escussi all'udienza del 28.2.2024 – hanno dichiarato di aver rilevato, nel mese di agosto 2019, la cancellazione dagli Archivi
Paghe BZ, Archivi dei Tributi e Archivi DIRED 2019 dei dati della predetta società, di essere stati richiamati dalle ferie dall'odierna attrice e di aver lavorato, nei giorni immediatamente successivi alla cancellazione, al ripri-
stino degli archivi rimossi.
Quanto all'esistenza del danno ed al nesso di derivazione causale tra la condotta della convenuta e i danni lamentati dall'odierna attrice si osser-
va quanto segue.
ha agito in giudizio per il risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo la re-
sponsabilità extracontrattuale di con la conseguenza Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 7 - R.G. n. 431/2023
che – come noto in questo tipo di responsabilità - è chi agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pre-
tesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del con-
venuto (ossia il nesso causale), nonché la sussistenza e la quantificazione del danno.
Deve, al riguardo, rilevarsi che parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova circa l'esistenza del danno patrimoniale lamentato.
Con riferimento alla prima voce di danno patrimoniale richiesto,
[...]
richiede un importo di € 8.722,55 complessivi per “gli straor- Parte_1
dinari dei dipendenti” (cfr. pag. 7 atto di citazione) e arriva a tale cifra sommando i costi che avrebbe sostenuto per retribuire i collaboratori che l'hanno aiutata al ripristino dei dati nei giorni successivi alla cancellazio-
ne, al controllo periodico dei dati relativi agli archivi dei clienti (dei quali temeva manomissioni, in ragione dell'accesso abusivo subito), nonché per la retribuzione del costo per il lavoro straordinario dei dipendenti.
L'attrice, a pag.
5-6 dell'atto introduttivo del giudizio, effettua una quantificazione suddivisa per giorni e ore di lavoro svolti dai collaboratori,
arrivando all'importo totale di € 8.722,55.
Non fornisce, tuttavia, alcuna prova documentale dell'esborso sostenu-
to, non avendo prodotto alcuna busta paga a comprovare l'orario di lavoro straordinario svolto dai collaboratori (nonostante a pag. 6 dell'atto di cita-
zione si fosse espressamente riservata di produrre le buste paga entro i limiti istruttori), né alcun contratto di lavoro attestante l'assunzione di personale per le esigenze specifiche sorte a seguito della condotta di
[...]
o documentazione comprovante il pagamento di tali spe- Persona_1
Tribunale di Caltanissetta
- 8 - R.G. n. 431/2023
se.
Né le testimonianze assunte nel corso del giudizio consentono di rite-
nere provato il numero delle ore impiegate per il ripristino dei dati o l'importo della retribuzione oraria spettante a ciascun dipendente.
La richiesta di ristoro di tale voce di danno, pertanto, va rigettata.
L'attrice, sempre a titolo di danno patrimoniale, chiede il risarcimento,
a titolo di danno emergente, dell'importo di € 115.430,40.
Sostiene, sul punto, che i file cancellati dalla fossero relativi CP_1
agli archivi di due società, la e la che Parte_3 Controparte_6
il valore della cancellazione sia pari ad € 19.238,40 per ciascuna delle due clienti per ogni singola annualità, come da fatture emesse nei con-
fronti delle predette clienti per l'anno 2019 e che andasse risarcito il dan-
no cagionato per tre annualità, atteso che gli archivi cancellati, pur risa-
lendo a dati dell'anno 2019, “erano la base di partenza per lo sviluppo (la-
voratore per lavoratore di entrambe le società suindicate nonché tutti i dati
aziendali per redazione bilanci etc.) dell'attività professionale delle tre an-
nualità successive (2020-2021-2022) anche con riferimento ai dati relativi
agli F24 cancellati” (cfr. pag. 6 atto di citazione).
Anche tale voce di danno non può essere risarcita. Ed invero, in tal ca-
so manca del tutto un danno in senso proprio dal momento che i file sono stati almeno in gran parte ripristinati;
neppure attraverso le prove orali è
stata fornita la dimostrazione della dedotta rilevanza dei dati cancellati ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa per il triennio successivo
(2020-2022) alla data della perdita datata 2019.
Sul punto, la testimone ha affermato di non ricordare Testimone_3
Tribunale di Caltanissetta
- 9 - R.G. n. 431/2023
(cfr. verbale udienza del 28.2.2024) se la cancellazione avesse riguardato i dati caricati per i tre anni successivi né se i dati riferiti alle società clienti dello studio professionale di presso il quale lavorava, Parte_1
fossero stati integralmente recuperati.
A far propendere, inoltre, per il mancato protrarsi delle conseguenze della cancellazione per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono le testimonianze rese da , anch'egli collaboratore di parte attrice, il quale Testimone_4
ha ricordato di aver effettuato il salvataggio dei dati circa un mese prima della cancellazione e dal teste , rappresentante della Kluo Testimone_5
s.r.l., società che fornisce i programmi di gestione dati allo studio profes-
sionale della il quale ha riferito che la predetta aveva sempre effet- Pt_1
tuato il periodico back-up dei dati e che, in occasione della cancellazione,
aveva effettuato immediatamente il ripristino consentendo la fruizione e lavorazione degli stessi.
In ogni caso, il danno non potrebbe consistere nel corrispettivo perce-
pito dall'attrice per i tre anni di lavoro dal momento che la suddetta somma non costituisce una diminuzione del patrimonio dell'attrice - che ha comunque percepito le somme e non ha ricevuto alcuna richiesta di restituzione da parte dei clienti che, del resto, non sono stati neppure messi a conoscenza dell'accaduto (cfr. pag. 4 atto di citazione)-; né
l'attrice ha dedotto di avere perduto l'incarico per gli anni successivi o di non averlo potuto svolgere per la mancanza dei dati.
5. Il danno non patrimoniale.
Per contro, può ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale patito dalla a causa della condotta lesiva perpetrata da Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta
- 10 - R.G. n. 431/2023
da liquidare in via equitativa.
Più precisamente, va riconosciuto il danno non patrimoniale scaturen-
te dall'interruzione improvvisa delle ferie e dallo stato d'ansia e di stress disceso dalla necessità di dover ricostruire gli archivi in breve tempo.
La prova può considerarsi raggiunta in via presuntiva (“le presunzioni
semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può
attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del pro-
prio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente
demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e
la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al
suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della do- manda o dell'eccezione”, cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza 19 febbraio
2019, n. 4815), anche in considerazione del fatto che gli accessi abusivi sono stati effettuati in un periodo di ferie e a ridosso delle scadenze del mese di settembre;
può dunque ragionevolmente ritenersi provato il dan-
no derivante dall'interruzione del riposo nonché quello connesso allo stato di ansia e preoccupazione derivante dalla necessità di provvedere in breve tempo al recupero dei dati mancanti e dal timore delle ripercussioni sui rapporti con i clienti.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene equo liquidare la somma di €
6.000,00, anche in ragione del fatto che il lavoro di ripristino si è svolto in breve tempo e, da quanto risulta, senza ulteriori ripercussioni sull'attività
dell'attrice.
Sulla somma così liquidata andranno riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Tribunale di Caltanissetta
- 11 - R.G. n. 431/2023
6. la domanda di condanna alla distruzione dei file.
La domanda di condanna alla distruzione dei file non può trovare ac-
coglimento; ed invero, risultano provati unicamente l'accesso abusivo al sistema informatico e la cancellazione dei dati, mentre non è stato dimo-
strato che la convenuta abbia sottratto i dati e li abbia copiati.
La stessa detenzione di copie dei dati viene prospettata da parte attrice in termini meramente eventuali e la circostanza è stata espressamente contestata dalla convenuta.
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite posso-
no essere compensate per 1/3; la restante quota, in ossequio al principio della soccombenza, va posta a carico della convenuta e liquidata riducen-
do i valori medi dello scaglione individuato ai sensi dell'art. 5 d.m. n.
55/2014 in ragione della somma riconosciuta, considerata la tipologia di questioni trattate.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nel soggetto convenuto la parte nei cui confronti deve essere recu-
perata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa do-
manda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali dalla presente de-
[...]
cisione al soddisfo;
Tribunale di Caltanissetta
- 12 - R.G. n. 431/2023
rigetta ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna CP_1
alla refusione, in favore di , della restante
[...] Parte_1
quota liquidata in complessivi € 2.576,00, di cui € 2.400,00 per compensi ed € 176,00 per spese (con limitazione del rimborso del contributo unifi-
cato a quello dovuto per lo scaglione nel quale è risultata all'esito compre-
sa la causa), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
indica in il soggetto obbligato al risarcimento del Controparte_1
danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Così deciso in Caltanissetta, il 5.12.2025.
Il Giudice
Alessandra RA
Tribunale di Caltanissetta
- 13 -
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 431 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Enna, via Libertà n. 38, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. LUCA MARIO BRANCIFORTE (C.F.
[...]
, pec: che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende giusta procura in atti;
attrice -
E
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale C.F._3
Sicilia n. 126, presso lo studio legale dell'Avv. SALVATORE BUTTIGLIERI
(C.F. , pec C.F._4 [...]
che la rappresenta e difende giusta Email_2
procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Rizzo
( , pec: CodiceFiscale_5 Email_3
convenuta –
Tribunale di Caltanissetta R.G. n. 431/2023
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.9.2025 riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio per sentirla condannare al ri- Controparte_1
sarcimento dei danni dalla stessa subìti a causa dell'atto illecito posto in essere dall'odierna convenuta.
L'attrice, commercialista e consulente del lavoro, ha dedotto, in parti-
colare: che il giorno 19.8.2019, mentre si trovava in Trentino Alto Adige e tentava di accedere da remoto ai propri server dello studio di Enna, al fine di inserire i dati relativi all'assunzione di un apprendista di una società
cliente, la GR AL si era accorta che i dati della predetta CP_2
azienda erano stati totalmente cancellati dagli Archivi Paghe BZ, Archivi
dei Tributi e Archivi DIRED 2019; che, contattati i propri dipendenti e ac-
Part certato che nessuna attività era stata posta in essere dallo studio di
[...
chiuso per ferie dal 14.8.2019, si era premurata di far interpellare da una dipendente il referente di KLUO s.r.l., azienda fornitrice dei pro-
grammi con la quale l'attrice gestiva i dati dei propri clienti, il quale le aveva comunicato che i dati erano stati, di certo, cancellati volontaria-
mente; che il 20.8.2019 l'attrice aveva proceduto a formalizzare, innanzi alla Polizia Postale di Enna, denuncia-querela contro ignoti, alla quale aveva fatto seguito integrazione di querela per un secondo accesso datato
12.9.2019 che aveva provocato nuovamente la cancellazione dei dati della
Tribunale di Caltanissetta
- 2 - R.G. n. 431/2023
che le indagini avevano portato Parte_3
all'identificazione di indirizzi IP associati all'odierna convenuta per en-
trambi gli accesi e, nei confronti della era stato instaurato il CP_1
procedimento penale iscritto al n. 250/2021 R.G. GIP e n. 1916/2020
R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Caltanissetta, per il reato di cui agli artt.
615-ter co. 2, lett. 1) e 3) c.p., che si era concluso con la sentenza n.
98/2021 di applicazione della pena di otto mesi di reclusione su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.
L'attrice ha lamentato che la condotta di controparte le aveva causato un danno patrimoniale quantificato in € 8.722,55 per il pagamento dei collaboratori di studio, richiamati dalle ferie, per l'attività lavorativa straordinaria prestata nell'attività di recupero dei dati mancanti e di rico-
struzione dell'archivio e in ulteriori € 115.430,40 a titolo di danno emer-
gente, pari al valore del lavoro svolto dallo studio della ammontante Pt_1
ad € 19.238,40 all'anno per ciascuna delle due società i cui dati erano stati cancellati (la e la Samatec s.r.l.) e moltiplicato Parte_3
per tre annualità.
Parte attrice ha dedotto, infatti, che i dati sottratti agli archivi dei due clienti costituivano la base di partenza per lo sviluppo dell'attività profes-
sionale delle tre annualità successive (2020-2021-2022).
Ha quindi chiesto la condanna della al risarcimento del dan- CP_1
no patrimoniale pari ad € 124.152,95 e/o comunque nella cifra ritenuta congrua, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa, e ha chie-
sto, infine, che la convenuta venisse obbligata alla distruzione dei dati per cui è causa.
Tribunale di Caltanissetta
- 3 - R.G. n. 431/2023
Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente ec- Controparte_1
cepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 comma IV
c.p.c., per incertezza dell'oggetto della domanda;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto, deducendone l'infondatezza per assenza di prova del danno su-
bito, con riferimento sia all'an sia al quantum, sottolineando l'irrilevanza agli effetti civili della sentenza penale di patteggiamento e rappresentan-
do, sul punto, che la aveva optato, in sede penale, per il predet- CP_1
to rito alternativo, al solo fine di definire la vicenda in tempi brevi, alla lu-
ce del fatto che doveva dimostrare l'assenza di carichi pendenti per il mantenimento del proprio incarico professionale presso il
[...]
. Controparte_3
La causa, istruita mediante prove orali e documentali, è stata rimessa in decisione all'udienza del 17.9.2025, dopo il deposito delle note di preci-
sazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sull'eccezione di inammissibilità della domanda attorea
In via preliminare, si osserva che l'odierna convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione, invocando la violazione dell'art. 163, comma IV c.p.c. e deducendo, sul punto, che il quantum della prete-
sa risarcitoria risulterebbe generico, atteso che non si rinverrebbero, nelle prospettazioni avversarie, allegazioni (nemmeno in punto di fatto) che consentono di risalire ai presupposti degli importi richiesti.
Secondo l'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici la declarato-
ria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod.
proc. civ. deve tener conto del fatto che la ragione ispiratrice della norma
Tribunale di Caltanissetta
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risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizio-
ni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può
prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del re-
lativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di com-
prendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 27670 del 21.11.2008;
Cass. Sez. III, Sentenza n. 11751 del 15.5.2013).
Nell'odierna vicenda, l'atto introduttivo del giudizio contiene le ragioni della domanda, avendo l'attrice esposto sia i motivi di doglianza sia le norme di legge violate (art. 2043 c.c.) e allegato documentazione a corre-
do, consentendo alla convenuta di prendere posizione e adottare la pro-
pria linea difensiva rispetto alle richieste formulate da Controparte_4
[..
L'eccezione, pertanto, è infondata e va rigettata.
3. la responsabilità della convenuta.
Nel merito, va osservato che il Tribunale Penale di Caltanissetta, nella sentenza GUP n. 98/2021 del 24/6/2021, ha disposto l'applicazione della pena di otto mesi di reclusione, su richiesta delle parti ai sensi degli artt.
444 e seguenti c.p.p., nei confronti dell'odierna convenuta.
A tal riguardo deve evidenziarsi che “La sentenza penale di patteggia-
mento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad
altri indizi. Pertanto, la sentenza di patteggiamento – della quale l'art. 445,
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comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere as-
sunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato
in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio ci-
vile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti ac-
certati in sede penale (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024;
Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018).” (Cassazione civile sez. III, 4.8.2025, n. 22456).
Ad ogni modo, deve osservarsi che le risultanze istruttorie di questo giudizio riscontrano pienamente il fatto storico relativo alla condotta lesi-
va tenuta da secondo la prospettazione attorea. Controparte_1
A tanto si perviene sulla scorta dell'esame degli esiti delle indagini svolte dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Enna, dai quali si evince che entrambi gli accessi denunciati dalla erano avvenuti da Pt_1
ricollegabili alla convenuta. CP_5
Più precisamente, la connessione del 16.8.2019 era avvenuta dall'utenza telefonica fissa n. 0934/572522 intestata proprio alla Pt_4
[...
priva di titolo a collegarsi - dalla propria utenza domestica - ai sistemi di gestione aziendale di parte attrice.
La connessione del 12.9.2019, invece, pur riconducibile alla figlia del-
la collegatasi apparentemente dallo studio professionale ove lavora- Pt_1
va, era in realtà stata eseguita dalla gli accertamenti compiuti CP_1
dalla Polizia postale hanno consentito di individuare un altro indirizzo IP
sospetto dal quale era stato fatto accesso sempre in data 12.9.2019, tra-
mite la tecnica denominata “NAT” che consente di occultare l'utenza tele-
fonica (389/1612273) - e, conseguentemente, di eludere il rintracciamen-
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to- utenza poi ricondotta alla convenuta dagli inquirenti (cfr. pag. 2 all. n.
3).
A ciò si aggiunga poi che nella sentenza del GUP di Caltanissetta sono riportate le conclusioni del difensore il quale, nel sostenere la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarò: “l'imputata
è…soprattutto una persona grandemente pentita di avere commesso il fatto
reato oggetto dell'attuale procedimento”.
Può dunque ritenersi provata la responsabilità della convenuta.
4. Il danno patrimoniale.
Passando alla verifica dei danni risarcibili, può ritenersi provata la cir-
costanza dell'avvenuta cancellazione dei dati relativi alla società
[...]
come confermato dalle dichiarazioni rese dai testimoni Parte_5 [...]
e collaboratori dello studio professionale Testimone_1 Testimone_2
dell'attrice, i quali - escussi all'udienza del 28.2.2024 – hanno dichiarato di aver rilevato, nel mese di agosto 2019, la cancellazione dagli Archivi
Paghe BZ, Archivi dei Tributi e Archivi DIRED 2019 dei dati della predetta società, di essere stati richiamati dalle ferie dall'odierna attrice e di aver lavorato, nei giorni immediatamente successivi alla cancellazione, al ripri-
stino degli archivi rimossi.
Quanto all'esistenza del danno ed al nesso di derivazione causale tra la condotta della convenuta e i danni lamentati dall'odierna attrice si osser-
va quanto segue.
ha agito in giudizio per il risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo la re-
sponsabilità extracontrattuale di con la conseguenza Controparte_1
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che – come noto in questo tipo di responsabilità - è chi agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pre-
tesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del con-
venuto (ossia il nesso causale), nonché la sussistenza e la quantificazione del danno.
Deve, al riguardo, rilevarsi che parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova circa l'esistenza del danno patrimoniale lamentato.
Con riferimento alla prima voce di danno patrimoniale richiesto,
[...]
richiede un importo di € 8.722,55 complessivi per “gli straor- Parte_1
dinari dei dipendenti” (cfr. pag. 7 atto di citazione) e arriva a tale cifra sommando i costi che avrebbe sostenuto per retribuire i collaboratori che l'hanno aiutata al ripristino dei dati nei giorni successivi alla cancellazio-
ne, al controllo periodico dei dati relativi agli archivi dei clienti (dei quali temeva manomissioni, in ragione dell'accesso abusivo subito), nonché per la retribuzione del costo per il lavoro straordinario dei dipendenti.
L'attrice, a pag.
5-6 dell'atto introduttivo del giudizio, effettua una quantificazione suddivisa per giorni e ore di lavoro svolti dai collaboratori,
arrivando all'importo totale di € 8.722,55.
Non fornisce, tuttavia, alcuna prova documentale dell'esborso sostenu-
to, non avendo prodotto alcuna busta paga a comprovare l'orario di lavoro straordinario svolto dai collaboratori (nonostante a pag. 6 dell'atto di cita-
zione si fosse espressamente riservata di produrre le buste paga entro i limiti istruttori), né alcun contratto di lavoro attestante l'assunzione di personale per le esigenze specifiche sorte a seguito della condotta di
[...]
o documentazione comprovante il pagamento di tali spe- Persona_1
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se.
Né le testimonianze assunte nel corso del giudizio consentono di rite-
nere provato il numero delle ore impiegate per il ripristino dei dati o l'importo della retribuzione oraria spettante a ciascun dipendente.
La richiesta di ristoro di tale voce di danno, pertanto, va rigettata.
L'attrice, sempre a titolo di danno patrimoniale, chiede il risarcimento,
a titolo di danno emergente, dell'importo di € 115.430,40.
Sostiene, sul punto, che i file cancellati dalla fossero relativi CP_1
agli archivi di due società, la e la che Parte_3 Controparte_6
il valore della cancellazione sia pari ad € 19.238,40 per ciascuna delle due clienti per ogni singola annualità, come da fatture emesse nei con-
fronti delle predette clienti per l'anno 2019 e che andasse risarcito il dan-
no cagionato per tre annualità, atteso che gli archivi cancellati, pur risa-
lendo a dati dell'anno 2019, “erano la base di partenza per lo sviluppo (la-
voratore per lavoratore di entrambe le società suindicate nonché tutti i dati
aziendali per redazione bilanci etc.) dell'attività professionale delle tre an-
nualità successive (2020-2021-2022) anche con riferimento ai dati relativi
agli F24 cancellati” (cfr. pag. 6 atto di citazione).
Anche tale voce di danno non può essere risarcita. Ed invero, in tal ca-
so manca del tutto un danno in senso proprio dal momento che i file sono stati almeno in gran parte ripristinati;
neppure attraverso le prove orali è
stata fornita la dimostrazione della dedotta rilevanza dei dati cancellati ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa per il triennio successivo
(2020-2022) alla data della perdita datata 2019.
Sul punto, la testimone ha affermato di non ricordare Testimone_3
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(cfr. verbale udienza del 28.2.2024) se la cancellazione avesse riguardato i dati caricati per i tre anni successivi né se i dati riferiti alle società clienti dello studio professionale di presso il quale lavorava, Parte_1
fossero stati integralmente recuperati.
A far propendere, inoltre, per il mancato protrarsi delle conseguenze della cancellazione per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono le testimonianze rese da , anch'egli collaboratore di parte attrice, il quale Testimone_4
ha ricordato di aver effettuato il salvataggio dei dati circa un mese prima della cancellazione e dal teste , rappresentante della Kluo Testimone_5
s.r.l., società che fornisce i programmi di gestione dati allo studio profes-
sionale della il quale ha riferito che la predetta aveva sempre effet- Pt_1
tuato il periodico back-up dei dati e che, in occasione della cancellazione,
aveva effettuato immediatamente il ripristino consentendo la fruizione e lavorazione degli stessi.
In ogni caso, il danno non potrebbe consistere nel corrispettivo perce-
pito dall'attrice per i tre anni di lavoro dal momento che la suddetta somma non costituisce una diminuzione del patrimonio dell'attrice - che ha comunque percepito le somme e non ha ricevuto alcuna richiesta di restituzione da parte dei clienti che, del resto, non sono stati neppure messi a conoscenza dell'accaduto (cfr. pag. 4 atto di citazione)-; né
l'attrice ha dedotto di avere perduto l'incarico per gli anni successivi o di non averlo potuto svolgere per la mancanza dei dati.
5. Il danno non patrimoniale.
Per contro, può ritenersi risarcibile il danno non patrimoniale patito dalla a causa della condotta lesiva perpetrata da Pt_1 Controparte_1
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da liquidare in via equitativa.
Più precisamente, va riconosciuto il danno non patrimoniale scaturen-
te dall'interruzione improvvisa delle ferie e dallo stato d'ansia e di stress disceso dalla necessità di dover ricostruire gli archivi in breve tempo.
La prova può considerarsi raggiunta in via presuntiva (“le presunzioni
semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può
attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del pro-
prio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente
demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e
la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al
suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della do- manda o dell'eccezione”, cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza 19 febbraio
2019, n. 4815), anche in considerazione del fatto che gli accessi abusivi sono stati effettuati in un periodo di ferie e a ridosso delle scadenze del mese di settembre;
può dunque ragionevolmente ritenersi provato il dan-
no derivante dall'interruzione del riposo nonché quello connesso allo stato di ansia e preoccupazione derivante dalla necessità di provvedere in breve tempo al recupero dei dati mancanti e dal timore delle ripercussioni sui rapporti con i clienti.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene equo liquidare la somma di €
6.000,00, anche in ragione del fatto che il lavoro di ripristino si è svolto in breve tempo e, da quanto risulta, senza ulteriori ripercussioni sull'attività
dell'attrice.
Sulla somma così liquidata andranno riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
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6. la domanda di condanna alla distruzione dei file.
La domanda di condanna alla distruzione dei file non può trovare ac-
coglimento; ed invero, risultano provati unicamente l'accesso abusivo al sistema informatico e la cancellazione dei dati, mentre non è stato dimo-
strato che la convenuta abbia sottratto i dati e li abbia copiati.
La stessa detenzione di copie dei dati viene prospettata da parte attrice in termini meramente eventuali e la circostanza è stata espressamente contestata dalla convenuta.
7. Spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite posso-
no essere compensate per 1/3; la restante quota, in ossequio al principio della soccombenza, va posta a carico della convenuta e liquidata riducen-
do i valori medi dello scaglione individuato ai sensi dell'art. 5 d.m. n.
55/2014 in ragione della somma riconosciuta, considerata la tipologia di questioni trattate.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U.
sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nel soggetto convenuto la parte nei cui confronti deve essere recu-
perata l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa do-
manda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 6.000,00 oltre interessi legali dalla presente de-
[...]
cisione al soddisfo;
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rigetta ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna CP_1
alla refusione, in favore di , della restante
[...] Parte_1
quota liquidata in complessivi € 2.576,00, di cui € 2.400,00 per compensi ed € 176,00 per spese (con limitazione del rimborso del contributo unifi-
cato a quello dovuto per lo scaglione nel quale è risultata all'esito compre-
sa la causa), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del
15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
indica in il soggetto obbligato al risarcimento del Controparte_1
danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Così deciso in Caltanissetta, il 5.12.2025.
Il Giudice
Alessandra RA
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