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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/10/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Sezione prima famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio instaurato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ylenia Parte_1 C.F._1 Zeqireya ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Luciano Alberini, Andrea Pontecorvo e Isabella Giampaoli Pontecorvo resistente con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.4.2024 a modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 stabilite nella sentenza definitiva n. 587/2019 del Tribunale di Velletri, ha chiesto la revoca dell'assegnazione alla ex coniuge della casa coniugale, con cancellazione della relativa trascrizione ad opera della stessa, e il versamento diretto alla figlia maggiorenne, dell'assegno di Per_1 mantenimento e delle spese straordinarie. Con memoria depositata in data 11.10.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale ha contestato la ricostruzione dei fatti avversaria, senza opporsi, tuttavia, alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, avendo già rilasciata l'immobile spontaneamente. In ogni caso, ha chiesto che le relative spese siano poste a carico del ricorrente;
si è opposta alla domanda di versamento diretto alla figlia dell'assegno di mantenimento del quale, in via riconvenzionale, ha chiesto l'aumento in misura non inferiore a 900,00 mensili, tenuto conto che l'importo, concordato dalle parti in euro 450,00 mensili, era stato determinato anche in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale. In proposito, ha precisato che tale assegnazione ha un valore economico non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, trattandosi di villa unifamiliare, di circa 200 mq, con circa 300 mq di giardino, in zona residenziale a Ciampino, peraltro già messa in vendita dal ricorrente al prezzo di euro 389.000,00. La resistente ha, inoltre, evidenziato che le esigenze della figlia sono aumentate, avendo compiuto 21 anni di età e frequentando la stessa l'università. Per_1 In data 31.10.2024 la resistente ha depositato le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. alle quali il ha Pt_1 replicato, con memoria depositata il 6.11.2024, rilevandone, innanzitutto, l'inammissibilità; in tale sede il ricorrente ha, inoltre, contestato la domanda riconvenzionale articolata, rilevando che la ex casa pagina 1 di 3 coniugale è stata rilasciata in condizioni tali da aver fatto abbassare in modo sensibile il prezzo di vendita (pari ad euro 305.000,00); che egli ricorrente è impossibilitato a corrispondere l'aumento richiesto, essendo stato licenziato a decorrere dal 1.11.2024. All'udienza del 13.11.2024 sono comparse personalmente le parti;
i difensori si sono riportati ai rispettivi atti;
il Giudice ha disposto, in assenza di contrasto sul punto, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Ciampino Via Ariccia n. 1, ordinando la cancellazione della relativa trascrizione ed ha confermato i provvedimenti separatizi, rinviando per la decisione all'udienza del 2.4.2025. Depositati gli atti conclusionali, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025, il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, la conferma dell'assegno di euro 450,00 mensili per il mantenimento per la figlia la conferma della revoca dell'assegnazione della casa Per_1 coniugale con relativo ordine di cancellazione della trascrizione. La resistente, dal canto suo, ha chiesto che vengano poste a carico del ricorrente le spese relative alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione ed ha insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Tanto premesso, in difetto di contrasto tra le parti sul punto ed essendo pacifico che la resistente, unitamente alla figlia (nata il [...]), si sia trasferita in altro immobile in Ciampino, va Per_1 confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale precedentemente disposta in favore della
. CP_1 La domanda in ordine alle spese di cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione è inammissibile in questa sede. Con riferimento alla domanda riconvenzionale relativa all'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia si richiama, innanzitutto, il consolidato orientamento della Per_1 giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale" (cfr. Cass. Sez. Prima Civile Ord. 30 giugno 2021, n. 18608). Si osserva, inoltre, che l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari e allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario fornire la prova che le esigenze della prole siano aumentate con l'aumentare dell'età (cfr. Cass. Sent. del 4.6.2012 n. 8927). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale meriti accoglimento, in quanto deve ritenersi che le esigenze della figlia – la quale, attualmente, ha 22 anni di età e frequenta Per_1
l'università – siano, senz'altro, aumentate rispetto all'epoca del giudizio di divorzio (definito con sentenza n. 587 pubblicata il 26.3.2019), allorché le parti avevano concordato un assegno di mantenimento per la minore (all'epoca di anni 15) di euro 450,00 mensili. Con riferimento al quantum si osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente (ingegnere, vedi atto di compravendita immobiliare doc. 12 depositato il 1.10.2024) abbia avuto nel 2023 un reddito lordo di euro 35.135,00 (vedi Modello Unico 2024, riga RN1); nel 2022 un reddito lordo di euro 33.271,00 (vedi Modello Unico 2023, riga RN1); nel 2021 un reddito lordo di euro 29.807,00 (vedi Modello Unico 2022, riga RN1). Nell'anno 2024 la retribuzione erogata mensilmente, prima dell'intervenuto licenziamento, ammontava ad euro 1.750,00 circa (cfr. estratto conto in atti).
pagina 2 di 3 La resistente (professoressa) risulta aver percepito nel 2023 un reddito lordo di euro 31.337,00 (cfr. mod 730/2024, sezione riepilogo redditi, riga 11); nel 2022 un reddito lordo di euro 26.955 (cfr. mod. 730/2023, sezione riepilogo redditi, riga 11); nel 2021 un reddito lordo di euro 24.781,00 (cfr. mod. 730/2022 sezione riepilogo redditi, riga 11). E' da considerarsi, inoltre, che la ex casa coniugale – villino bifamiliare sito in Ciampino, di 191 mq, disposto su tre livelli, con giardino di 280 mq- è rientrata nella disponibilità del ricorrente, il quale ha già provveduto a metterla in vendita al prezzo di euro 389.000,00 (cfr. doc. depositato il 31.10.2024, annuncio immobiliare aggiornato alla data del 12.6.2024; ai fini del valore del villino il ricorrente ha prodotto l'accettazione di una proposta di acquisto al prezzo inferiore di euro 305.000,00, accettazione da ritenersi superata sia perché precedente (è datata 28.2.2024), sia perché nelle note di trattazione da ultimo depositate, il ricorrente ha rappresentato che l'immobile non era stato ancora venduto). Sulla base di tali elementi, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per la figlia debba Per_1 essere rideterminato in euro 600,00 mensili (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza), oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie. Non risultano ostative a tale decisione le circostanze allegate dal in ordine al sopravvenuto Pt_1 licenziamento, essendo lo stato di disoccupazione di natura transitoria, nonché in ordine all'impossibilità di fronteggiare un aumento di spesa, dovendo egli ricorrente provvedere anche ad un'altra figlia (Isabella, nata il [...]3 da una nuova relazione, come dedotto nella memoria conclusionale depositata il 3.3.2025), non trattandosi di circostanza sopravvenuta. Le spese di lite vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- conferma la revoca dell'assegnazione, in favore della resistente, della ex casa coniugale sita in Ciampino, Via Ariccia n. 1, (censita al catasto del Comune di Ciampino al foglio 16, particella n. 803 sub 1,2 e 3) e del conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione (nota di trascrizione reg. gen. 8255 e reg. particolare 5594, presentazione n. 56 del 23.02.2017);
- dichiara inammissibile la domanda della resistente in ordine alle spese per la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ridetermina in euro 600,00 mensili (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza) - oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie – l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente;
Per_1
- compensa le spese di lite. Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 15.10.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Sezione prima famiglia Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio instaurato da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ylenia Parte_1 C.F._1 Zeqireya ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli avv.ti Luciano Alberini, Andrea Pontecorvo e Isabella Giampaoli Pontecorvo resistente con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.4.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.4.2024 a modifica delle condizioni di divorzio Parte_1 stabilite nella sentenza definitiva n. 587/2019 del Tribunale di Velletri, ha chiesto la revoca dell'assegnazione alla ex coniuge della casa coniugale, con cancellazione della relativa trascrizione ad opera della stessa, e il versamento diretto alla figlia maggiorenne, dell'assegno di Per_1 mantenimento e delle spese straordinarie. Con memoria depositata in data 11.10.2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale ha contestato la ricostruzione dei fatti avversaria, senza opporsi, tuttavia, alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, avendo già rilasciata l'immobile spontaneamente. In ogni caso, ha chiesto che le relative spese siano poste a carico del ricorrente;
si è opposta alla domanda di versamento diretto alla figlia dell'assegno di mantenimento del quale, in via riconvenzionale, ha chiesto l'aumento in misura non inferiore a 900,00 mensili, tenuto conto che l'importo, concordato dalle parti in euro 450,00 mensili, era stato determinato anche in considerazione dell'assegnazione della casa coniugale. In proposito, ha precisato che tale assegnazione ha un valore economico non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, trattandosi di villa unifamiliare, di circa 200 mq, con circa 300 mq di giardino, in zona residenziale a Ciampino, peraltro già messa in vendita dal ricorrente al prezzo di euro 389.000,00. La resistente ha, inoltre, evidenziato che le esigenze della figlia sono aumentate, avendo compiuto 21 anni di età e frequentando la stessa l'università. Per_1 In data 31.10.2024 la resistente ha depositato le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. alle quali il ha Pt_1 replicato, con memoria depositata il 6.11.2024, rilevandone, innanzitutto, l'inammissibilità; in tale sede il ricorrente ha, inoltre, contestato la domanda riconvenzionale articolata, rilevando che la ex casa pagina 1 di 3 coniugale è stata rilasciata in condizioni tali da aver fatto abbassare in modo sensibile il prezzo di vendita (pari ad euro 305.000,00); che egli ricorrente è impossibilitato a corrispondere l'aumento richiesto, essendo stato licenziato a decorrere dal 1.11.2024. All'udienza del 13.11.2024 sono comparse personalmente le parti;
i difensori si sono riportati ai rispettivi atti;
il Giudice ha disposto, in assenza di contrasto sul punto, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Ciampino Via Ariccia n. 1, ordinando la cancellazione della relativa trascrizione ed ha confermato i provvedimenti separatizi, rinviando per la decisione all'udienza del 2.4.2025. Depositati gli atti conclusionali, nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025, il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, la conferma dell'assegno di euro 450,00 mensili per il mantenimento per la figlia la conferma della revoca dell'assegnazione della casa Per_1 coniugale con relativo ordine di cancellazione della trascrizione. La resistente, dal canto suo, ha chiesto che vengano poste a carico del ricorrente le spese relative alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione ed ha insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Tanto premesso, in difetto di contrasto tra le parti sul punto ed essendo pacifico che la resistente, unitamente alla figlia (nata il [...]), si sia trasferita in altro immobile in Ciampino, va Per_1 confermata la revoca dell'assegnazione della casa coniugale precedentemente disposta in favore della
. CP_1 La domanda in ordine alle spese di cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione è inammissibile in questa sede. Con riferimento alla domanda riconvenzionale relativa all'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento per la figlia si richiama, innanzitutto, il consolidato orientamento della Per_1 giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui "Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale" (cfr. Cass. Sez. Prima Civile Ord. 30 giugno 2021, n. 18608). Si osserva, inoltre, che l'aumento delle esigenze dei figli è notoriamente legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari e allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale senza che sia necessario fornire la prova che le esigenze della prole siano aumentate con l'aumentare dell'età (cfr. Cass. Sent. del 4.6.2012 n. 8927). Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda riconvenzionale meriti accoglimento, in quanto deve ritenersi che le esigenze della figlia – la quale, attualmente, ha 22 anni di età e frequenta Per_1
l'università – siano, senz'altro, aumentate rispetto all'epoca del giudizio di divorzio (definito con sentenza n. 587 pubblicata il 26.3.2019), allorché le parti avevano concordato un assegno di mantenimento per la minore (all'epoca di anni 15) di euro 450,00 mensili. Con riferimento al quantum si osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente (ingegnere, vedi atto di compravendita immobiliare doc. 12 depositato il 1.10.2024) abbia avuto nel 2023 un reddito lordo di euro 35.135,00 (vedi Modello Unico 2024, riga RN1); nel 2022 un reddito lordo di euro 33.271,00 (vedi Modello Unico 2023, riga RN1); nel 2021 un reddito lordo di euro 29.807,00 (vedi Modello Unico 2022, riga RN1). Nell'anno 2024 la retribuzione erogata mensilmente, prima dell'intervenuto licenziamento, ammontava ad euro 1.750,00 circa (cfr. estratto conto in atti).
pagina 2 di 3 La resistente (professoressa) risulta aver percepito nel 2023 un reddito lordo di euro 31.337,00 (cfr. mod 730/2024, sezione riepilogo redditi, riga 11); nel 2022 un reddito lordo di euro 26.955 (cfr. mod. 730/2023, sezione riepilogo redditi, riga 11); nel 2021 un reddito lordo di euro 24.781,00 (cfr. mod. 730/2022 sezione riepilogo redditi, riga 11). E' da considerarsi, inoltre, che la ex casa coniugale – villino bifamiliare sito in Ciampino, di 191 mq, disposto su tre livelli, con giardino di 280 mq- è rientrata nella disponibilità del ricorrente, il quale ha già provveduto a metterla in vendita al prezzo di euro 389.000,00 (cfr. doc. depositato il 31.10.2024, annuncio immobiliare aggiornato alla data del 12.6.2024; ai fini del valore del villino il ricorrente ha prodotto l'accettazione di una proposta di acquisto al prezzo inferiore di euro 305.000,00, accettazione da ritenersi superata sia perché precedente (è datata 28.2.2024), sia perché nelle note di trattazione da ultimo depositate, il ricorrente ha rappresentato che l'immobile non era stato ancora venduto). Sulla base di tali elementi, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento per la figlia debba Per_1 essere rideterminato in euro 600,00 mensili (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza), oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie. Non risultano ostative a tale decisione le circostanze allegate dal in ordine al sopravvenuto Pt_1 licenziamento, essendo lo stato di disoccupazione di natura transitoria, nonché in ordine all'impossibilità di fronteggiare un aumento di spesa, dovendo egli ricorrente provvedere anche ad un'altra figlia (Isabella, nata il [...]3 da una nuova relazione, come dedotto nella memoria conclusionale depositata il 3.3.2025), non trattandosi di circostanza sopravvenuta. Le spese di lite vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
- conferma la revoca dell'assegnazione, in favore della resistente, della ex casa coniugale sita in Ciampino, Via Ariccia n. 1, (censita al catasto del Comune di Ciampino al foglio 16, particella n. 803 sub 1,2 e 3) e del conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione (nota di trascrizione reg. gen. 8255 e reg. particolare 5594, presentazione n. 56 del 23.02.2017);
- dichiara inammissibile la domanda della resistente in ordine alle spese per la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ridetermina in euro 600,00 mensili (a far data dalla pubblicazione della presente sentenza) - oltre alla rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie – l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per la figlia assegno da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese alla resistente;
Per_1
- compensa le spese di lite. Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 15.10.2025. Il Giudice estensore Dott. Angelo Baffa Il Presidente Dott. Riccardo Massera
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