Art. 1.
Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell' art. 4 , dell' art. 12 e del 3° e 4° comma dell' art. 13 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198 , sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
L'art. 2 del suindicato decreto-legge e' soppresso.
Le disposizioni degli articoli 1 e 3, del 2° comma dell' art. 4 , dell' art. 12 e del 3° e 4° comma dell' art. 13 del decreto-legge 1 marzo 1938, n. 416 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198 , sono sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
L'art. 2 del suindicato decreto-legge e' soppresso.