Art. 2.
Sui generi soggetti a monopolio fiscale, che vengono importati nel territorio nazionale, oltre alle imposte fiscali interne, sono dovuti dazi doganali nelle seguenti misure:
sigari, sigarette, trinciati, voce t. d. 215-b, lire 10.000 al chilogrammo lordo;
tabacchi da fiuto e da mastico, voce t. d. 215-b, lire 2000 al chilogrammo lordo;
estratti e derivati dal tabacco, voce t. d. 217-b, lire 15 per ogni 1 per cento di nicotina;
sali per uso alimentare, voce t. d. 218-b), lire 2000 al quintale lordo;
sali per uso industriale, voce t. d. 218-b, lire 100 al quintale lordo;
sali per altri usi, voce t. d. 218-b, lire 1000 al quintale lordo;
sali contenuti in prodotti commestibili, voce t. d. 218-b, lire 2000 al quintale lordo;
sali contenuti in prodotti non commestibili, voce t. d. 218-b, lire 1000 al quintale lordo.
Sui generi soggetti a monopolio fiscale, che vengono importati nel territorio nazionale, oltre alle imposte fiscali interne, sono dovuti dazi doganali nelle seguenti misure:
sigari, sigarette, trinciati, voce t. d. 215-b, lire 10.000 al chilogrammo lordo;
tabacchi da fiuto e da mastico, voce t. d. 215-b, lire 2000 al chilogrammo lordo;
estratti e derivati dal tabacco, voce t. d. 217-b, lire 15 per ogni 1 per cento di nicotina;
sali per uso alimentare, voce t. d. 218-b), lire 2000 al quintale lordo;
sali per uso industriale, voce t. d. 218-b, lire 100 al quintale lordo;
sali per altri usi, voce t. d. 218-b, lire 1000 al quintale lordo;
sali contenuti in prodotti commestibili, voce t. d. 218-b, lire 2000 al quintale lordo;
sali contenuti in prodotti non commestibili, voce t. d. 218-b, lire 1000 al quintale lordo.