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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4270 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha reso ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2773 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
(C.F. ; Parte_8 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GIOVANNI BONATO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Colleferro n. 15;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 6.3.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendenti diretti di cittadino italiano. Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. Nel caso in esame, si rileva che il cittadino italiano nel 1899, ha Persona_1 avuto una figlia, la quale, nel 1916, ha contratto matrimonio con il cittadino Persona_2 straniero . Poiché il matrimonio avveniva prima dell'entrata in Parte_9 vigore della Costituzione italiana nel 1948, ella perdeva la cittadinanza italiana, in forza di una legge poi dichiarata incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 87 del 1975. In conformità con quanto statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, i discendenti che intendano ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per via materna devono instaurare un'azione diretta dinanzi all'Autorità Giudiziaria nei confronti del , senza Controparte_1
l'obbligo di preliminare esperimento della procedura amministrativa, per accertare l'eventuale riacquisto della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Sussiste dunque interesse ad agire dei ricorrenti.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
pagina 2 di 6 2.2. In forza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge del 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, va affermato che la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
2.3. Inoltre, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, co. 3, della legge n. 555/1912 cit., nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
2.4. Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU. sentenza n. 4466 del 2009).
2.5. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
2.6. Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite cittadino italiano: Persona_1
• dalla unione di e nacque Persona_1 Persona_3
Persona_2
• dalla unione di e QU Persona_2 Parte_9
e Persona_4 Controparte_3
;
[...]
• dalla unione di e Persona_4 [...]
nacque , odierna ricorrente;
Parte_10 Persona_5
• dalla unione di e QU Parte_3 Persona_6 [...]
e odierni ricorrenti;
Persona_7 Parte_4
pagina 3 di 6 • dalla unione e Parte_11 Parte_6
QU , odierna
[...] Parte_7 ricorrente, e;
Persona_8
Parte
• dalla unione di e Parte_7 Persona_9
[...
QU , Parte_1 [...]
e , Parte_6 Parte_2 odierni ricorrenti;
• dalla unione di e nacque Persona_8 Persona_10 [...]
, odierna ricorrente. Parte_8
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante diagramma genealogico:
2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 4 di 6 2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto, CP_1 altresì, della necessità per i ricorrenti di proporre la presente azione al fine di ottenere l'accertamento richiesto e vedere dichiarato inesistente l'effetto interruttivo nella linea di trasmissione per la donna che ha sposato un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha reso ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2773 del Registro Generale Contenzioso dell'anno 2024 introdotta da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ); Parte_4 C.F._4
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Parte_6 C.F._6
(C.F. ); Parte_7 C.F._7
(C.F. ; Parte_8 C.F._8 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. GIOVANNI BONATO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Colleferro n. 15;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa. pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 6.3.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, per Controparte_1 essere discendenti diretti di cittadino italiano. Persona_1
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. Nel caso in esame, si rileva che il cittadino italiano nel 1899, ha Persona_1 avuto una figlia, la quale, nel 1916, ha contratto matrimonio con il cittadino Persona_2 straniero . Poiché il matrimonio avveniva prima dell'entrata in Parte_9 vigore della Costituzione italiana nel 1948, ella perdeva la cittadinanza italiana, in forza di una legge poi dichiarata incostituzionale con sentenza Corte cost. n. 87 del 1975. In conformità con quanto statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, i discendenti che intendano ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per via materna devono instaurare un'azione diretta dinanzi all'Autorità Giudiziaria nei confronti del , senza Controparte_1
l'obbligo di preliminare esperimento della procedura amministrativa, per accertare l'eventuale riacquisto della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Sussiste dunque interesse ad agire dei ricorrenti.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
pagina 2 di 6 2.2. In forza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge del 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, va affermato che la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
2.3. Inoltre, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, co. 3, della legge n. 555/1912 cit., nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
2.4. Infine, va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU. sentenza n. 4466 del 2009).
2.5. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
2.6. Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite cittadino italiano: Persona_1
• dalla unione di e nacque Persona_1 Persona_3
Persona_2
• dalla unione di e QU Persona_2 Parte_9
e Persona_4 Controparte_3
;
[...]
• dalla unione di e Persona_4 [...]
nacque , odierna ricorrente;
Parte_10 Persona_5
• dalla unione di e QU Parte_3 Persona_6 [...]
e odierni ricorrenti;
Persona_7 Parte_4
pagina 3 di 6 • dalla unione e Parte_11 Parte_6
QU , odierna
[...] Parte_7 ricorrente, e;
Persona_8
Parte
• dalla unione di e Parte_7 Persona_9
[...
QU , Parte_1 [...]
e , Parte_6 Parte_2 odierni ricorrenti;
• dalla unione di e nacque Persona_8 Persona_10 [...]
, odierna ricorrente. Parte_8
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante diagramma genealogico:
2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 4 di 6 2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto conto, CP_1 altresì, della necessità per i ricorrenti di proporre la presente azione al fine di ottenere l'accertamento richiesto e vedere dichiarato inesistente l'effetto interruttivo nella linea di trasmissione per la donna che ha sposato un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 6 di 6