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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/10/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 802/2025 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 il cui Belgrano n. 4 è eletto domicilio
– attrice opponente – contro
in persona del curatore fallimentare dott. Controparte_1
, non costituita Controparte_2
– convenuto opposto –
Ragioni della decisione Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 citava in giudizio la società chiedendo Controparte_1 la revoca del decreto ingiu vile/Ufficio Proc. Concorsuali il 02.03.2025. La società n liquidazione giudiziale, in persona del curatore Controparte_1 dr. 3.05.2025, depositata da in Controparte_2 Parte_1 ragione della mancata costituzione in giudizio della , comunicava alla CP_1 opponente di rinunciare al decreto ingiuntivo, a spes La rinuncia al decreto ingiuntivo opposto nonché la rinuncia anche al credito che ne costituiva l'oggetto, come documentato da atto di rinuncia depositato telematicamente, ha determinato una situazione sostanziale o concreta nuova o quantomeno diversa da quella presente al momento della citazione in opposizione, situazione che soddisfa l'attore-opponente rendendo inutile la sua azione. Si impone, dunque, la declaratoria di
“cessazione della materia del contendere”.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, rilevabile d'ufficio dal Giudice (cass.
7.3.2006 n.4883), creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado di giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per
1 dott. Pasquale LONGARINI il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Trattasi di definizione della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire. Il principio di economia processuale comporta che le fattispecie astratte determinative della cessazione della materia del contendere possano essere allegate e documentate in tutto il corso del giudizio. L'intervenuta cessazione della materia del contendere non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché essa può rilevarsi anche d'ufficio, purché emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite. Per quanto concerne la disciplina delle spese relative all'ipotesi della cessazione della materia del contendere, il Giudice è tenuto in ogni caso a liquidarle – anche compensandole, se ricorrono i presupposti di legge – in virtù del principio della cd. soccombenza virtuale, «laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito». Nella specie, le parti hanno concordato la compensazione delle spese processuali
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 802/2025 RG: (a) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Imperia/sezione Civile/Ufficio Proc. Concorsuali il 02.03.2025 nei confronti di Parte_1 (b) spese compensate In Imperia, 15.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI
2 dott. Pasquale LONGARINI