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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 631/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SARTO CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. PERAZZOLO CARLO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: “affidamento dei figli minori , e in via condivisa, con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione prevalente presso la madre;
Parte_1
assegnazione della casa familiare, sita in sita in Rosolina (RO) Via Deserto n. 5, a;
Parte_1 salvi migliori accordi tra le parti, fermo l'impegno di a comunicare a Parte_1 [...]
dal 20 al 25 del mese i propri turni di lavoro riguardanti il mese successivo, il padre potrà CP_1
vedere e tenere con sé i figli:
1 -nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi nei giorni in cui la sarà impegnata nei turni lavorativi e, in Pt_1 caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alla mattina del giorno successivo e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21), quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
-nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi nei giorni in cui la sarà impegnata nei turni lavorativi e, in caso Pt_1 di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alla mattina del giorno successivo, quando il padre li accompagnerà a scuola oppure a casa della madre;
-a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del sabato alle ore 21:30 della domenica, quando il padre li riaccompagnerà a casa della madre;
-per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
-i minori, poi, trascorreranno con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
si impegna a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a CP_1 Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ,
[...] Per_1
e , la somma di euro 990,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre Per_3 Per_2
alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
2 -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f)mensa
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi;
spese di lite compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.4.2024 ha introdotto il Parte_1
presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti del marito . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio civile in CEREA in data 25.5.2002. Per_ Dalla loro unione sono nati il 17.6.2009, ed , il 31.10.2012. Per_1 Per_2
La ricorrente ha precisato che l'intestato Tribunale, con decreto del 2.3.2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nel costituirsi, il resistente ha dedotto di concordare nell'individuazione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, nonché con i nonni materni e paterni, evidenziando che, tuttavia, il supporto di questi ultimi non può esser inteso come occasione per i genitori per avere del tempo libero.
Il ha poi evidenziato che lo svolgimento di turni lavorativi notturni da parte della rende CP_1 Pt_1
particolarmente difficoltosa la gestione del diritto di visita paterno, in quanto sovente detti turni vengono comunicati con scarso preavviso sia ai figli sia al padre.
Dunque, il resistente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Le parti hanno poi svolto ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Con ordinanza del 31.10.2024 sono stati pronunciati i provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1,
c.p.c..
Alla successiva udienza del giorno 18.2.2025, le difese delle parti hanno formulato conclusioni conformi.
3 In particolare, queste hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e riportate in epigrafe.
Dunque, il giudice designato ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4,
c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità alle condizioni riportate in epigrafe.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
2. Nel merito
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 22.2.2022 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa di questo Tribunale pronunziato in data 1.3.2025 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CEREA in data 25.5.2002 tra e , come sopra generalizzati (atto n.° 15, parte II, Parte_1 CP_1
serie A, reg. atti matrimonio anno 2002);
4 ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2025
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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