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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'udienza del 04.11.2025 all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella controversia iscritta al n. 5351/24 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Parte_1
- ricorrente -
E
- in Controparte_1
CP_2
-resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.09.2024, la ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. N. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la
1 “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 per la ricorrente e conseguentemente Parte_1 condannarsi il , in persona Controparte_1 del o, così come CP_3 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) Condannare altresì, il resistente , alla rifusione delle CP_1 spese e competenze di lite, oltre IV rimborso forfetario come per legge, con attribuzione separata al sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno del ricorso deduceva di essere attualmente in servizio con contratto annuale – di cui in prosieguo – e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in forza di plurimi CP_1 contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni: 1) as 2019/2020: contratto dal 24/09/2019 al 30/06/2020, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Stato
“L. Caetani” di Cisterna di Latina (LT), Cod. scuola: ; C.F._1
2) as 2020/2021: contratto dal 30/09/2020 al 30/06/2021, per n. 15 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo
“Vitruvio Pollione” di Formia (LT) plesso Castagneto “G.Pascoli”; 3) a.s. 2021/2022: contratto dal 08/09/2021 al 30/06/2022, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo Ibsen di Casamicciola Terme (NA) Cod. Scuola: NAIC8AR00E; 4) a.s. 2023/2024: contratto dall'11/09/2023 al 30/06/2024, per n. 24 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo di Stato “Giampietro - Romano” di Torre del Greco (NA), Cod. scuola: NAIC8BK00T. Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”. Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a
2 sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che CP_4 nonostante la regolarità delle notifiche non si è costituito.
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa. Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice e ordinario e giudice amministrativo rileva il criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018). Nel caso in esame, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine “unionale”, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Controparte_1 preliminare, va affermata la legittimazione passiva del solo , atteso che, da un Controparte_1 lato, ai ompetono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni limitate all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, dall'altro, l l' CP_5 [...]
c ar Controparte_6 del predetto , in rapporto di immedesimazione organica CP_1 con lo stesso . 6460/2009; Cass. n.32166/2021).
3 Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato. Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità». Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
4 professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di Controparte_7 co, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo. In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio della Carta Docenti il p on contratto a tempo determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea
5 di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. CP_4
15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 2 re 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa 450/2021, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale CP_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_1
La Corte ì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono
6 risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato». Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità; tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Di contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Pertanto, la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto
7 con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della
8 responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. È evidente che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. Si richiamano alcuni significativi passaggi della pronuncia in oggetto:
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre- ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
9 Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir
10 meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
….. è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
17.2 decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere
11 del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”
Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi sopra richiamati, nella fattispecie in esame dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente è emerso che la docente è tuttora nel sistema scolastico in quanto è inserita nelle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026, avendo depositato un contratto a termine per l'annualità 2024/2025 (contratto a termine dal 13 settembre 2024 al 30 giugno 2025 per 24 ore settimanali)
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica. E' emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 , con un impegno orario settimanale a tempo pieno o comunque sufficiente per essere valutato al 50 % dell'orario di cattedra (24 ore settimanali per gli anni scolastici 2019/2020, 15 ore settimanali per gli anni scolastici 2020/2021, 12 ore settimanali per gli anni scolastici 2021/2022, 24 ore settimanali per gli anni scolastici 2023/2024 e 24 ore settimanali per gli anni scolastici 2024/2025 come da contratti in atti allegati). Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni indicati ed il dovrà essere condannato a costituire in favore CP_4 della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma dovuta;
somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione. In definitiva, per le argomentazioni esposte, va accolta la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica e per l'effetto, il
12 convenuto va condannato ad erogare in favore della CP_1 ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 pari alla complessiva somma di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata nella persona della dott.ssa Paola Galdo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025;
• per l'effetto condanna il convenuto all'erogazione CP_1 in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari alla complessiva somma di €. 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 199, dalla data del diritto all'accredito, alla concreta attribuzione;
• condanna il convenuto al pagamento delle spese di CP_1 lite che liquida in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi Così deciso in Torre Annunziata, il 19 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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