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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - CF Resistente
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF Consorzio 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 23977891 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 23977891, notificato da Resistente e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per l'anno 2020 pretesi dal Consorzio_1, chiedendone la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica dell'atto presupposto ivi richiamato nonchè il presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria.
Resistente ed il Consorzio_1, benché citati, non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio ed i convenuti - rimanendo contumaci – non hanno assolto l'onere della prova relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva.
A tanto non può che conseguire l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 218/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente - CF Resistente
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - CF Consorzio 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 23977891 QUOTA CONSORTIL 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 23977891, notificato da Resistente e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per l'anno 2020 pretesi dal Consorzio_1, chiedendone la declaratoria di nullità e di non debenza delle somme pretese.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica dell'atto presupposto ivi richiamato nonchè il presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria.
Resistente ed il Consorzio_1, benché citati, non si costituivano in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio ed i convenuti - rimanendo contumaci – non hanno assolto l'onere della prova relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva.
A tanto non può che conseguire l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo amministrativo impugnato;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.