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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10277/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Lara Burtone;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Lucia
Orsingher;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
REGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECOSIONE
Con ricorso depositato in data 1 novembre 2024, esponeva: che con Parte_1 provvedimento di rigetto NaspI n. 6038976000017 (2023/980352), notificato a mezzo raccomandata a/r n. 664915993282, ricevuta dal ricorrente in data 24.10.2023, l' CP_2 rigettava la domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione Naspi,
[...]
1 presentata in data 20.09.2023 (Cfr doc 2)con la presente succinta motivazione : “La domanda è stata respinta in quanto la S.V. non ha presentato la domanda entro il
16.08.2023”; che con ricorso amministrativo presentato in data 09.03.2024 mediante la piattaforma on line, il sig per il tramite del suo procuratore, faceva Parte_1 valere le proprie ragioni, insistendo nel riconoscimento della domanda di anticipazione
Naspi ed esponendone le ragioni giustificative per il dovuto riconoscimento del diritto;
che in data 19.06.2023, veniva presentata la domanda di anticipazione NaspI;
che in data 19.07.2023 veniva inoltrata alla Camera di Commercio la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese della Ditta individuale Messina Gianluca, nella cui visura si evince che la data dell'inizio attività corrisponde al 17.07.2023; che in data 19.09.2023, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, evade il protocollo n. 69508/2023, provvedendo a comunicare al titolare dell'azienda l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, solo nella suddetta data e tutto ciò si desume dalla visura camerale che si allega agli atti e dalla consultazione da remoto del dettaglio pratica della ditta;
che in data 10.10.2024, l'Ente previdenziale, con lettera raccomandata a/r comunica che la domanda di anticipazione NaspI è stata respinta con la seguente motivazione : “LA SV.
NON HA PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL 16.08.2023”; che in realtà, CP_ l' erra nel respingere la domanda che in un primo momento era stata accolta, in quanto il ritardo nella integrazione documentale, non è dovuta a colpa del sig Pt_1 ma bensì è dipeso dalla Camera di Commercio che ha provveduto solo in data
19.09.2023 ad evadere il protocollo della richiesta che era stata già effettuata in data
19.07.2023 (data comunque anteriore al 16.08.2023!); che l'Ente previdenziale, in questo modo, non fa altro che disconoscere il diritto alla anticipazione Naspi per un mero ritardo, non certamente imputabile al ricorrente, nella integrazione documentale e non già nella presentazione della domanda;
che, nel caso di specie, si ribadisce che la domanda è stata presentata in data 19.06.2023, l'inizio dell'attività è del 17.07.2023 e la richiesta avanzata alla Camera di Commercio è del 19.07.2023 e l'integrazione documentale è stata fatta in data 20.09.2023 e, pertanto, la domanda è stata effettuata entro i 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:
1. accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità mensile di disoccupazione, prevista dall'art.8 del D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 19.06.2023; 2. condannare l' al pagamento in CP_1
2 favore del ricorrente della prestazione di cui al capo 1), oltre interessi legali decorrenti dalla domanda amministrativa.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' , svolgendo ampie Controparte_3
CP_ ed articolate difese e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare l' evidenziava che: a) La liquidazione anticipata può essere effettuata solo se il beneficiario non ha già percepito il normale trattamento Naspi e che nel presente caso al sig. alla data Pt_1 della domanda del 20.9.23 era già stato liquidato quasi tutto il trattamento Naspi, che decorreva dal 7.6.2023; b) La domanda di liquidazione anticipata del 19.6.23 è tamquam non esset, in quanto lo stesso ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, accordatogli (doc.5 e 6) ed, inoltre, era relativa ad un'attività autonoma non ancora iniziata ed agli atti inesistente;
pertanto la domanda non aveva la “causa petendi” prevista dall'art.8 sopracitato;
c) La domanda del 20.9.23, oltre a non poter essere accolta per quanto visto al punto a), è palesemente stata presentata ben oltre i 30 gg. dall'inizio dell'attività imprenditoriale del sig. avvenuta il 17.7.23 (doc.3) e, Pt_1 pertanto, il ricorrente era decaduto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 30.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto della domanda è l'accertamento del diritto a percepire la liquidazione anticipata della NASPI ex art. 8 d. lgs. n. 22/2015.
Giova richiamare brevemente la normativa di riferimento. L'art. 8 del D. Lgs. 22/2015 così dispone : “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. 2.
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare
3 all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta CP_1 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.” Il comma 3 del summenzionato articolo, è chiaro nel prevedere una ipotesi di decadenza qualora l'avente diritto ometta di presentare la domanda di anticipazione del sussidio in via telematica nei 30 giorni successivi alla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
CP_ Orbene, rileva il decidente che l' sostiene correttamente che la domanda di liquidazione anticipata del 19.06.23 è tamquam non esset, in quanto lo stesso ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, accordatogli (doc.5 e 6) ed, inoltre, era relativa ad un'attività autonoma non ancora iniziata ed agli atti inesistente;
pertanto la domanda non aveva la “causa petendi” prevista dall'art.8.
Pertanto, la domanda amministrativa del 19.06.2023 presentata dal ricorrente, contrariamente a quanto dal ricorrente sostenuto, deve ritenersi inesistente.
Tuttavia, occorre individuare il momento dal quale decorre il termine dei trenta giorni previsto dalla normativa in esame per la presentazione della domanda tendente ad ottenere la liquidazione anticipata della Naspi.
Osserva il decidente che, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente nel caso di specie l'iscrizione all'albo delle imprese è avvenuta in data
19.09.2023, questa è infatti la data riportata a pag. 3 (ultimo foglio) del documento recante l'intestazione Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Registro Imprese – archivio Ufficiale della CCIA, prodotto da parte ricorrente in allegato al ricorso dub doc. n. 4. Occorre evidenziare che per ottenere l'iscrizione all'albo artigiani devono sussistere determinati requisiti professionali. Infatti, la Legge Quadro n. 443 del
1985 prevede che l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali. Rilevante è pertanto sia il possesso dei requisiti tecnico-professionali, sia il possesso in capo all'impresa di licenze o autorizzazioni
4 previste dalla legge per l'esercizio dell'attività, nonché, l'insussistenza di condizioni ostative all'iscrizione (fallimenti, provvedimenti antimafia, ecc.). Altro requisito è
l'autonomia aziendale (possesso di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti ecc.), il numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano a seconda del tipo di contratto o di settore, ecc. In mancanza dei suddetti requisiti viene meno la delibera da parte della Camera di Commercio e, di conseguenza, senza la delibera nessuna attività può essere esercitata dall'impresa, altrimenti si verificherebbe un esercizio abusivo della professione (vedi in tal senso Tribunale di
Sassari – sez. lavoro Sentenza n. 109/2019 pubbl. il 09/09/2019 RG n. 1332/2017).
Occorre precisare che la data inizio attività è il 17/07/2023, mentre la data di iscrizione al registro delle imprese è il 19/09/2023 con qualifica: piccolo imprenditore.
CP_ Come prima evidenziato, l' ha correttamente sostenuto che la domanda di anticipazione indennità Naspi presentata dal ricorrente in data che 19.06.23 deve ritenersi inesistente e che deve considerarsi solo la domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 20.09.2023.
CP_ Orbene, l'unica domanda che lo stesso ritiene valida, contrariamente a quanto CP_ sostenuto dall' non può essere considerata fuori termine dovendosi prendere in considerazione quale termine da cui decorrono i trenta giorni per la presentazione della domanda, per le ragioni sopra evidenziate, la data di iscrizione al registro delle imprese che è il 19/09/2023 con qualifica: piccolo imprenditore
Pertanto, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di decadenza ab origine del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità Naspi.
Il ricorrente ha evidentemente diritto unicamente alla corresponsione della indennità
Naspi già liquidata che non risultava ancora corrisposta al momento della presentazione della domanda di anticipazione in via amministrativa.
In definitiva, il ricorso merita solo parziale limitato accoglimento.
Le spese di lite in conseguenza della parziale reciproca soccombenza possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla percezione in via anticipata dell'indennità di disoccupazione Naspi già liquidata non ancora corrisposta al momento della presentazione della domanda di anticipazione in via amministrativa (20.09.2023) e, per l'effetto,
2) dichiara illegittimo il provvedimento dell'Ente resistente notificato a mezzo raccomandata a/r n. 664915993282, ricevuta dal ricorrente in data 24.10.2023, con il CP_ quale l' rigettava la domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione
Naspi;
3) rigetta nel resto;
4) compensa le spese.
Catania, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10277/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Lara Burtone;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Lucia
Orsingher;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
REGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECOSIONE
Con ricorso depositato in data 1 novembre 2024, esponeva: che con Parte_1 provvedimento di rigetto NaspI n. 6038976000017 (2023/980352), notificato a mezzo raccomandata a/r n. 664915993282, ricevuta dal ricorrente in data 24.10.2023, l' CP_2 rigettava la domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione Naspi,
[...]
1 presentata in data 20.09.2023 (Cfr doc 2)con la presente succinta motivazione : “La domanda è stata respinta in quanto la S.V. non ha presentato la domanda entro il
16.08.2023”; che con ricorso amministrativo presentato in data 09.03.2024 mediante la piattaforma on line, il sig per il tramite del suo procuratore, faceva Parte_1 valere le proprie ragioni, insistendo nel riconoscimento della domanda di anticipazione
Naspi ed esponendone le ragioni giustificative per il dovuto riconoscimento del diritto;
che in data 19.06.2023, veniva presentata la domanda di anticipazione NaspI;
che in data 19.07.2023 veniva inoltrata alla Camera di Commercio la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese della Ditta individuale Messina Gianluca, nella cui visura si evince che la data dell'inizio attività corrisponde al 17.07.2023; che in data 19.09.2023, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, evade il protocollo n. 69508/2023, provvedendo a comunicare al titolare dell'azienda l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese, solo nella suddetta data e tutto ciò si desume dalla visura camerale che si allega agli atti e dalla consultazione da remoto del dettaglio pratica della ditta;
che in data 10.10.2024, l'Ente previdenziale, con lettera raccomandata a/r comunica che la domanda di anticipazione NaspI è stata respinta con la seguente motivazione : “LA SV.
NON HA PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL 16.08.2023”; che in realtà, CP_ l' erra nel respingere la domanda che in un primo momento era stata accolta, in quanto il ritardo nella integrazione documentale, non è dovuta a colpa del sig Pt_1 ma bensì è dipeso dalla Camera di Commercio che ha provveduto solo in data
19.09.2023 ad evadere il protocollo della richiesta che era stata già effettuata in data
19.07.2023 (data comunque anteriore al 16.08.2023!); che l'Ente previdenziale, in questo modo, non fa altro che disconoscere il diritto alla anticipazione Naspi per un mero ritardo, non certamente imputabile al ricorrente, nella integrazione documentale e non già nella presentazione della domanda;
che, nel caso di specie, si ribadisce che la domanda è stata presentata in data 19.06.2023, l'inizio dell'attività è del 17.07.2023 e la richiesta avanzata alla Camera di Commercio è del 19.07.2023 e l'integrazione documentale è stata fatta in data 20.09.2023 e, pertanto, la domanda è stata effettuata entro i 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse:
1. accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'indennità mensile di disoccupazione, prevista dall'art.8 del D.Lgs. n.22/2015, richiesta con domanda amministrativa del 19.06.2023; 2. condannare l' al pagamento in CP_1
2 favore del ricorrente della prestazione di cui al capo 1), oltre interessi legali decorrenti dalla domanda amministrativa.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' , svolgendo ampie Controparte_3
CP_ ed articolate difese e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare l' evidenziava che: a) La liquidazione anticipata può essere effettuata solo se il beneficiario non ha già percepito il normale trattamento Naspi e che nel presente caso al sig. alla data Pt_1 della domanda del 20.9.23 era già stato liquidato quasi tutto il trattamento Naspi, che decorreva dal 7.6.2023; b) La domanda di liquidazione anticipata del 19.6.23 è tamquam non esset, in quanto lo stesso ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, accordatogli (doc.5 e 6) ed, inoltre, era relativa ad un'attività autonoma non ancora iniziata ed agli atti inesistente;
pertanto la domanda non aveva la “causa petendi” prevista dall'art.8 sopracitato;
c) La domanda del 20.9.23, oltre a non poter essere accolta per quanto visto al punto a), è palesemente stata presentata ben oltre i 30 gg. dall'inizio dell'attività imprenditoriale del sig. avvenuta il 17.7.23 (doc.3) e, Pt_1 pertanto, il ricorrente era decaduto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 30.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che oggetto della domanda è l'accertamento del diritto a percepire la liquidazione anticipata della NASPI ex art. 8 d. lgs. n. 22/2015.
Giova richiamare brevemente la normativa di riferimento. L'art. 8 del D. Lgs. 22/2015 così dispone : “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. 2.
L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare
3 all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta CP_1 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.” Il comma 3 del summenzionato articolo, è chiaro nel prevedere una ipotesi di decadenza qualora l'avente diritto ometta di presentare la domanda di anticipazione del sussidio in via telematica nei 30 giorni successivi alla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
CP_ Orbene, rileva il decidente che l' sostiene correttamente che la domanda di liquidazione anticipata del 19.06.23 è tamquam non esset, in quanto lo stesso ricorrente ne ha chiesto l'annullamento, accordatogli (doc.5 e 6) ed, inoltre, era relativa ad un'attività autonoma non ancora iniziata ed agli atti inesistente;
pertanto la domanda non aveva la “causa petendi” prevista dall'art.8.
Pertanto, la domanda amministrativa del 19.06.2023 presentata dal ricorrente, contrariamente a quanto dal ricorrente sostenuto, deve ritenersi inesistente.
Tuttavia, occorre individuare il momento dal quale decorre il termine dei trenta giorni previsto dalla normativa in esame per la presentazione della domanda tendente ad ottenere la liquidazione anticipata della Naspi.
Osserva il decidente che, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente nel caso di specie l'iscrizione all'albo delle imprese è avvenuta in data
19.09.2023, questa è infatti la data riportata a pag. 3 (ultimo foglio) del documento recante l'intestazione Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Registro Imprese – archivio Ufficiale della CCIA, prodotto da parte ricorrente in allegato al ricorso dub doc. n. 4. Occorre evidenziare che per ottenere l'iscrizione all'albo artigiani devono sussistere determinati requisiti professionali. Infatti, la Legge Quadro n. 443 del
1985 prevede che l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali. Rilevante è pertanto sia il possesso dei requisiti tecnico-professionali, sia il possesso in capo all'impresa di licenze o autorizzazioni
4 previste dalla legge per l'esercizio dell'attività, nonché, l'insussistenza di condizioni ostative all'iscrizione (fallimenti, provvedimenti antimafia, ecc.). Altro requisito è
l'autonomia aziendale (possesso di attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti ecc.), il numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano a seconda del tipo di contratto o di settore, ecc. In mancanza dei suddetti requisiti viene meno la delibera da parte della Camera di Commercio e, di conseguenza, senza la delibera nessuna attività può essere esercitata dall'impresa, altrimenti si verificherebbe un esercizio abusivo della professione (vedi in tal senso Tribunale di
Sassari – sez. lavoro Sentenza n. 109/2019 pubbl. il 09/09/2019 RG n. 1332/2017).
Occorre precisare che la data inizio attività è il 17/07/2023, mentre la data di iscrizione al registro delle imprese è il 19/09/2023 con qualifica: piccolo imprenditore.
CP_ Come prima evidenziato, l' ha correttamente sostenuto che la domanda di anticipazione indennità Naspi presentata dal ricorrente in data che 19.06.23 deve ritenersi inesistente e che deve considerarsi solo la domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 20.09.2023.
CP_ Orbene, l'unica domanda che lo stesso ritiene valida, contrariamente a quanto CP_ sostenuto dall' non può essere considerata fuori termine dovendosi prendere in considerazione quale termine da cui decorrono i trenta giorni per la presentazione della domanda, per le ragioni sopra evidenziate, la data di iscrizione al registro delle imprese che è il 19/09/2023 con qualifica: piccolo imprenditore
Pertanto, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di decadenza ab origine del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità Naspi.
Il ricorrente ha evidentemente diritto unicamente alla corresponsione della indennità
Naspi già liquidata che non risultava ancora corrisposta al momento della presentazione della domanda di anticipazione in via amministrativa.
In definitiva, il ricorso merita solo parziale limitato accoglimento.
Le spese di lite in conseguenza della parziale reciproca soccombenza possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1) dichiara il diritto del ricorrente alla percezione in via anticipata dell'indennità di disoccupazione Naspi già liquidata non ancora corrisposta al momento della presentazione della domanda di anticipazione in via amministrativa (20.09.2023) e, per l'effetto,
2) dichiara illegittimo il provvedimento dell'Ente resistente notificato a mezzo raccomandata a/r n. 664915993282, ricevuta dal ricorrente in data 24.10.2023, con il CP_ quale l' rigettava la domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione
Naspi;
3) rigetta nel resto;
4) compensa le spese.
Catania, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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