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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU ER Presidente relatrice
RA NA UD
EA SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14286/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FRUSCA ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MATTEI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia, alle seguenti CONDIZIONI
1. La dimora coniugale sita in Brescia Via Tirandi n.13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, fatta eccezione per quanto già concordato tra i coniugi, resteranno in proprietà del sig. Parte_1
2. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la quota di mutuo di cui alla lettera e) della signora sarà a carico del sig. CP_1 Parte_1
3. I coniugi sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie per il cane, previo accordo.
1 4. Fatta eccezione per quanto al punto 2 e 3, i ricorrenti non avanzano alcuna pretesa economica reciproca, dichiarandosi economicamente autosufficienti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 14.12.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 157, parte II, serie A, anno 2019.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 233/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
AU ER
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU ER Presidente relatrice
RA NA UD
EA SI UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14286/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. FRUSCA ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. MATTEI PAOLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia, alle seguenti CONDIZIONI
1. La dimora coniugale sita in Brescia Via Tirandi n.13 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, fatta eccezione per quanto già concordato tra i coniugi, resteranno in proprietà del sig. Parte_1
2. A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la quota di mutuo di cui alla lettera e) della signora sarà a carico del sig. CP_1 Parte_1
3. I coniugi sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie per il cane, previo accordo.
1 4. Fatta eccezione per quanto al punto 2 e 3, i ricorrenti non avanzano alcuna pretesa economica reciproca, dichiarandosi economicamente autosufficienti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 14.12.2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di BRESCIA al n. 157, parte II, serie A, anno 2019.
Dall'unione non sono nati figli.
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 233/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 30.10.2025.
La Presidente estensora
AU ER
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