Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04511/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10644 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA NZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio di Martino, Alfredo Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
ID NI SC AL, AN di NN, TO NC, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
a. del verbale n. 502 dell’8 maggio 2024 (mattina) relativo alla procedura di concorso a 400 posti di notaio indetto dal Ministero della giustizia con decreto del direttore generale degli affari interni, ufficio II - reparto notariato del 13.12.2022 (G.U.R.I. n. 99 del 16.12.2022), con cui la commissione esaminatrice, in seguito alla lettura del primo e del secondo elaborato scritto (contenuti nella busta con identificativo 1325), ha dichiarato «non idoneo il candidato senza procedere alla lettura dell’elaborato successivo» ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 166/06;
b. della scheda di valutazione, acclusa al verbale dell’8 maggio 2024, a formulazione standard, contenente i rilievi della commissione;
c. dell’elenco alfabetico contenente i risultati prove scritte candidati idonei, ammessi alla prova orale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia il 3 luglio 2024, nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente;
d. dell’ulteriore elenco alfabetico contenenti i risultati prove scritte ove al n. 790 sono indicate come «non idonee» le prove scritte di civile e mortis causa ;
e. per quanto possa occorrere, dei verbali nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della commissione d’esame, recanti i resoconti delle riunioni propedeutiche alla definizione dei criteri di valutazione delle prove scritte, con i relativi allegati;
f. di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui, per quanto possa occorrere e nella misura in cui siano lesivi per la ricorrente: 1) i risultati delle prove orali, al momento sconosciuti; 2) la graduatoria generale dei vincitori di concorso e degli altri candidati dichiarati idonei, ed il decreto del Ministero della giustizia di approvazione, al momento sconosciuti; 3) i decreti di nomina, al momento sconosciuti;
e per la condanna
dell’amministrazione resistente a riammettere la ricorrente alla procedura, a procedere (con commissione in diversa composizione) alla rivalutazione degli elaborati della candidata e ad assumere ogni conseguente atto della procedura concorsuale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti :
a. del decreto ministeriale del 15 maggio 2025, recante approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio indetto con decreto del direttore generale degli affari interni, ufficio II - reparto notariato del 13.12.2022;
b. del decreto ministeriale del 15 maggio 2025 di pubblicazione delle sedi disponibili;
c. del verbale del 14 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, con acclusa la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove del concorso;
d. dell’avviso del direttore generale degli affari interni del 16 maggio 2025 che dispone la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dell’elenco delle sedi sul sito web del Ministero della giustizia;
e. delle dichiarazioni dei vincitori contenenti l’indicazione delle sedi cui hanno richiesto di essere destinati e delle rispettive preferenze;
f. di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, tra cui, per quanto possa occorrere e nella misura in cui siano lesivi per la ricorrente, i risultati delle prove orali e i decreti di nomina,
e per la condanna
dell’amministrazione resistente a riammettere la ricorrente alla procedura, a procedere (con commissione in diversa composizione) alla rivalutazione degli elaborati della candidata e ad assumere ogni conseguente atto della procedura concorsuale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TT VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava gli atti che determinavano la sua non ammissione alle prove orali del concorso notarile, in ragione dell’avvenuto riscontro di due errori ostativi alla prosecuzione della correzione, ai sensi dell’art. 11, comma 7 d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166 nel secondo elaborato scritto, concernente la prova di diritto civile (atto mortis causa ).
2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.
3. Parte ricorrente presentava successivamente motivi aggiunti con i quali impugnava la graduatoria conclusiva della procedura concorsuale; la trattazione fissata per il 9 luglio 2025 veniva quindi rinviata e all’esito della pubblica udienza del 19 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, può passarsi all’illustrazione delle doglianze spiegate nell’impugnazione introduttiva, osservando come non si ripeteranno le censure formulate con l’atto di motivi aggiunti, atteso che quest’ultimo si limita a denunciare l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del concorso.
5. Con il primo motivo si evidenzia come il non aver rilevato l’alterità della proprietà della cosa legata non inficerebbe il testamento: difatti, dalla traccia emergerebbe come il testatore avesse usucapito il bene, in forza del suo godimento quali usufruttario per oltre trent’anni. Similmente, il «diritto a non essere licenziato» costituirebbe una tipica fattispecie atipica che può essere creata dall’autonomia privata. Per di piú, altri candidati che avrebbero proposto soluzioni simili sarebbero stati ammessi alle prove orali, segno evidente della disparità di trattamento.
6. Tramite la seconda doglianza si evidenzia come l’utilizzo dei puntini di sospensione non sarebbe vietato. Per altro, l’aver letto il secondo elaborato sarebbe in contraddizione con il giudizio di non idoneità riservato anche al primo.
7. Per mezzo della terza censura, invece, viene sottolineato come la mancanza di una garanzia per la servitú e il meccanismo della condizione risolutiva sia stata frutto dell’osservazione dell’esistenza di una garanzia ex lege e della predisposizione di un meccanismo di verifica dell’avveramento o meno dell’evento dedotto in condizione.
8. I motivi sono tutti strettamente connessi e quindi possono essere affrontati congiuntamente.
9. Preliminarmente, però occorre chiarire lo scrutinio cui è chiamato questo Tribunale: come noto, nel campo delle valutazioni concorsuali il sindacato del giudice amministrativo è di tipo confutatorio e non sostituivo, essendo il compito demandato alla commissione esaminatrice caratterizzato da un margine incomprimibile di discrezionalità, il che rende le sue decisioni illegittime solamente ove si riscontrino vizî procedurali (se non neutralizzati dall’art. 21- octies , comma 2 l. 7 agosto 1990, n. 241) ovvero nei casi di violazione dei generali principî di proporzionalità e ragionevolezza.
10. Ciò chiarito, va precisato che in linea generale non possono essere accolte le plurime doglianze con le quali si fa valere una disparità di trattamento tra i candidati: sul punto, infatti, va osservato come quello della commissione sia un giudizio singolo e non comparativo, sicché la valutazione di legittimità è per cosí dire «interna», ossia deve investire la valutazione espressa sul particolare elaborato della candidata, non potendo desumersi l’erroneità di questa da circostanze ad essa esterne (salvo i già rammentati errori procedurali non dedotti nel caso in esame).
11. Peraltro, mentre le censure spese si attagliano su una frazione dell’elaborato, enfatizzando l’asserita differente valutazione dello stesso per due diversi candidati, va precisato che l’idoneità dell’elaborato è frutto di una valutazione globale dello stesso: in tal modo, torna in evidenza il valore della costante massima della giurisprudenza amministrativa secondo cui il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità delle situazioni prese in esame, circostanza quest’ultima non inferibile dalle allegazioni della parte ricorrente (e quasi mai verificabile in una procedura di valutazione senza risposta esatta certa), fermo restando che « quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723). Invero, è indiscusso che l’esponente non possa invocare a sostegno delle proprie ragioni l’applicazione di un trattamento maggiormente favorevole riservato illegittimamente ad altri (v. Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2015, n. 4452).
12. Ciò chiarito, va rilevato come tutte le doglianze spiegate si riducano, in ultima analisi, a criticare le scelte della commissione esaminatrice, reputando maggiormente aderente al dato normativo la propria peculiare interpretazione: in tal senso, è manifesto che l’intero ricorso si limiti ad una critica all’esercizio del potere discrezionale, senza però riuscire a dedurre effettivi vizî di legittimità della decisione di non ammettere all’orale il ricorrente. D’altronde, la valutazione effettuata, come si avrà modo di illustrare infra , è pienamente ragionevole e non mostra profili di illogicità o incongruenza.
13. Chiarito questo punto, va osservato, in primo luogo come la traccia chiarisse l’alterità della proprietà dell’immobile legato. All’uopo è opportuno trascrivere la parte d’interesse della traccia: « considerato che IZ ha ricevuto in legato da oltre trent’anni il diritto di usufrutto vitalizio sull’appartamento in Roma, via Flaminia n. 10, ove attualmente abita, la cui nuda proprietà è stata attribuita all’Istituto Confraternita “I fratelli dell’utopia” la quale ha rinunciato all’eredità, intende ora lasciare la suddetta abitazione a Marco, affinché questi continui a godere, indisturbato, l’appartamento, cosí come goduto da esso IZ ». Orbene, appare manifesto che la consegna non permettesse di reputare il testatore IZ proprietario del bene.
14. Ma ancor piú grave è il ragionamento sviluppato al fine di sostenere tale conclusione: difatti, secondo la ricorrente, IZ, avendo posseduto quale usufruttuario l’immobile per oltre trent’anni, avrebbe cosí acquistato per usucapione la proprietà del bene. In tal modo, oltre all’errore nel diritto successorio, l’esponente ha dimostrato di non aver compreso il funzionamento degli istituti inerenti ai varî modi di acquisto della proprietà e degli altri iura in re aliena : difatti, in assenza di un idoneo atto di interversione del possesso, a mezzo del quale il soggetto smette di possedere quale usufruttuario e inizia un possesso uti dominus , non può mai maturare il termine utile per l’usucapione.
15. Ciò chiarito, va allo stesso modo escluso che il «diritto a non essere licenziato» costituisca perifrastica giuridicamente corretta: difatti, riferendo il licenziamento unicamente alle vicende giuslavoristiche, è evidente che questo particolare contratto goda di regole sue proprie nell’esercizio dell’autonomia privata per la disciplina e la cessazione del rapporto giuridico esistente tra le parti. In tal senso – senza indagare sull’esatta natura della situazione giuridica soggettiva del lavoratore nei confronti dell’esercizio del potere del datore di lavoro – va ribadito che non esiste, nell’ordinamento, un «diritto a non essere licenziato», quanto piuttosto una pretesa giuridicamente rilevante all’impiego legittimo dei poteri contrattuali, nonché la possibilità di modularne l’esercizio.
16. Passando agli errori non ostativi (fermo restando che essi non sono di per sé indicatori di idoneità del compito), va rilevato come l’utilizzo dei punti di sospensione è stato censurato dalla commissione atteso che ad essi la candidata ha fatto ricorso non per omettere dati di cui non disponeva (come le dichiarazioni fiscali o le spese), ma per elementi (come la rinunzia all’ipoteca legale e alle garanzie della vendita), che avrebbero dovuto essere replicati secondo il loro contenuto tipico.
17. Similmente, quanto alla problematica inerente alla servitú, va puntualizzato come la particolare richiesta del compratore si riferisse principalmente alla necessità di individuare una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente (dato che in forza dell’art. 2825 c.c. ciò avrebbe determinato l’estinzione dello ius in re aliena ): in tal senso, la candidata avrebbe dovuto individuare qualche soluzione idonea a soddisfarlo (ad es. procurando la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine, ovvero ampliando i diritti che già spettano al compratore in base alla disciplina legale).
18. In relazione invece all’istituto del deposito del prezzo e alla vicenda della condizione risolutiva è evidente che la parte abbia dettato una disciplina che si è discostata notevolmente rispetto alla traccia: difatti, come riconosciuto in ricorso, invece di limitarsi ad individuare la soluzione piú confacente agli interessi della parti, la candidata ha descritto un diverso meccanismo giuridico, determinante lo svincolo delle somme depositate come conseguenza di un ulteriore atto da stipulare. Manifesta è dunque la deviazione dalla traccia che imponeva di predisporre un atto avente come condizione risolutiva (che determina cioè la perdita di efficacia del negozio) la scoperta di formalità pregiudizievoli prima della trascrizione e la successiva restituzione del prezzo depositato.
19. L’impossibilità di accogliere alcuno dei motivi di ricorso, determina l’infondatezza anche della denunciata illegittimità derivata avanzata con l’atto di motivi aggiunti.
20. Alla luce di quanto esposto, pertanto, le impugnazioni sono da rigettare.
21. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
TT VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT VI | RO PO |
IL SEGRETARIO