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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/02/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 07/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1469/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210004141360000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1469/2023 R.G.R. depositato il 15.05.2023, l'Avv. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, difesa in proprio, impugna la cartella di pagamento n.297202100041411360000 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Ragusa in data 16.11.2022 in relazione all'omesso pagamento della somma di € 294,11 dovuta a titolo di tassa auto e oneri accessori per l'annualità 2015.
La ricorrente, nel contestare la legittimità della cartella opposta, rileva:
1.la prescrizione del credito azionato;
2.intervenuta decadenza;
3.mancata notifica del presupposto avviso di accertamento;
4.nullità della cartella opposta per mancata sottoscrizione.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e la refusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le di Ragusa – Uff. Legale – presso cui il ricorso è stato notificato mediante pec consegnata in data 13.01.2023, si costituiva in giudizio in data 12.06.2023 e così deduceva:
1.il propedeutico avviso di accertamento è stato regolarmente notificato;
2.nessuna prescrizione risulta maturata poiché i termini di notifica delle cartelle sono stati sospesi per l'emergenza COVID 19;
3.nssuna carenza di motivazione inficia la cartella impugnata.
Concludeva l'AdE per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della ricorrente.
Con memorie illustrative depositate in data 26.01.2024, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e contestava le deduzioni dell'Ente creditore.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – presso cui il ricorso è stato notificato mediante pec consegnata in data 13.01.2023, non risulta costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 7.02.2024 il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: l'intervenuta prescrizione del credito erariale, così come eccepita dalla ricorrente, è da ritenere fondata. Ciò in quanto ad essere iscritta a ruolo e portata in riscossione con la cartella qui impugnata è la tassa auto dovuta dalla contribuente per l'anno 2015, mentre la cartella è stata notificata in data 16.11.2022.
Al riguardo, va rilevato che, così come confermato dalle Sez. Unite della Corte di Cassazione con
Sentenza n.23397/2016, il bollo auto è soggetto al termine di prescrizione triennale giusto quanto stabilito dall'art.5, comma 51 del D.L. n.953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n.53/1983 e modificato dall'art.3 del D.L. n.2/1986 convertito con modificazioni nella Legge n.60/1986, che così dispone:
“L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Orbene, parte ricorrente sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di liquidazione e/o accertamento relativo al tributo intimato, mentre l'AdE, in sede di costituzione in giudizio e controdeduzioni produce copia dell'avviso di liquidazione della tassa auto contestata spedita alla ricorrente a mezzo raccomandata con corriere privato Società_1, la cui notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza entro il 31.12.2018, quindi nel rispetto del termine triennale di prescrizione e/o decadenza previsto dalla legge. Tuttavia, va rilevato che, la Pubblica Amministrazione, per la notifica di atti giudiziari e tributari, si può avvalere di “agenzie private” qualora queste siano in possesso dell'apposita “licenza individuale speciale” rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Ma poiché la società Società_1 Srl è divenuta licenziataria per la notifica di atti giudiziari e amministrativi nel corso del 2019, per i periodi antecedenti non era legittimata a farlo.
Peraltro, la liberalizzazione dei servizi postali non ha effetto sanante per il passato poiché: “fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM)ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass.23887/75). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate nell'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass sez. un. N.14916/16.”(cfr. Cass. civ. ord.234/2018).
Quindi, ritornando alla fattispecie, atteso che il debito erariale è stato portato a conoscenza della ricorrente per la prima volta con la notifica della cartella di che trattasi, poiché non può ritenersi validamente provata la notifica dell'avviso prodromico richiamato nella medesima cartella, il termine prescrizionale triennale risulta abbondantemente spirato, posto che la cartella e/o altro atto interruttivo andavano notificati entro e non oltre il 31.12.2019.
Per cui, in assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e considerato che le norme che hanno introdotto la sospensione dei termini prescrizionali, emanate nel 2020, non possono avere efficacia retroattiva, per l'annualità 2015 la pretesa erariale è da ritenere prescritta.
La Corte pertanto, ritenute assorbite le altre eccezioni di cui al gravame, non può che accogliere il ricorso della contribuente e annullare la cartella di pagamento impugnata.
In considerazione delle ragioni che hanno determinato l'esito della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci che si registrano in tema di validità delle notificazioni a mezzo agenzie private, si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 07.02.2024
IL GIUDICE
MONOCRATICO dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/02/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 07/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1469/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210004141360000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1469/2023 R.G.R. depositato il 15.05.2023, l'Avv. Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, difesa in proprio, impugna la cartella di pagamento n.297202100041411360000 notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Ragusa in data 16.11.2022 in relazione all'omesso pagamento della somma di € 294,11 dovuta a titolo di tassa auto e oneri accessori per l'annualità 2015.
La ricorrente, nel contestare la legittimità della cartella opposta, rileva:
1.la prescrizione del credito azionato;
2.intervenuta decadenza;
3.mancata notifica del presupposto avviso di accertamento;
4.nullità della cartella opposta per mancata sottoscrizione.
Conclude la difesa per l'accoglimento del ricorso e la refusione delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le di Ragusa – Uff. Legale – presso cui il ricorso è stato notificato mediante pec consegnata in data 13.01.2023, si costituiva in giudizio in data 12.06.2023 e così deduceva:
1.il propedeutico avviso di accertamento è stato regolarmente notificato;
2.nessuna prescrizione risulta maturata poiché i termini di notifica delle cartelle sono stati sospesi per l'emergenza COVID 19;
3.nssuna carenza di motivazione inficia la cartella impugnata.
Concludeva l'AdE per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della ricorrente.
Con memorie illustrative depositate in data 26.01.2024, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e contestava le deduzioni dell'Ente creditore.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione – presso cui il ricorso è stato notificato mediante pec consegnata in data 13.01.2023, non risulta costituita nel presente giudizio.
All'udienza del 7.02.2024 il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: l'intervenuta prescrizione del credito erariale, così come eccepita dalla ricorrente, è da ritenere fondata. Ciò in quanto ad essere iscritta a ruolo e portata in riscossione con la cartella qui impugnata è la tassa auto dovuta dalla contribuente per l'anno 2015, mentre la cartella è stata notificata in data 16.11.2022.
Al riguardo, va rilevato che, così come confermato dalle Sez. Unite della Corte di Cassazione con
Sentenza n.23397/2016, il bollo auto è soggetto al termine di prescrizione triennale giusto quanto stabilito dall'art.5, comma 51 del D.L. n.953/1982, convertito con modificazioni dalla L. n.53/1983 e modificato dall'art.3 del D.L. n.2/1986 convertito con modificazioni nella Legge n.60/1986, che così dispone:
“L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Orbene, parte ricorrente sostiene di non avere ricevuto alcun avviso di liquidazione e/o accertamento relativo al tributo intimato, mentre l'AdE, in sede di costituzione in giudizio e controdeduzioni produce copia dell'avviso di liquidazione della tassa auto contestata spedita alla ricorrente a mezzo raccomandata con corriere privato Società_1, la cui notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza entro il 31.12.2018, quindi nel rispetto del termine triennale di prescrizione e/o decadenza previsto dalla legge. Tuttavia, va rilevato che, la Pubblica Amministrazione, per la notifica di atti giudiziari e tributari, si può avvalere di “agenzie private” qualora queste siano in possesso dell'apposita “licenza individuale speciale” rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Ma poiché la società Società_1 Srl è divenuta licenziataria per la notifica di atti giudiziari e amministrativi nel corso del 2019, per i periodi antecedenti non era legittimata a farlo.
Peraltro, la liberalizzazione dei servizi postali non ha effetto sanante per il passato poiché: “fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM)ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass.23887/75). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate nell'ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass sez. un. N.14916/16.”(cfr. Cass. civ. ord.234/2018).
Quindi, ritornando alla fattispecie, atteso che il debito erariale è stato portato a conoscenza della ricorrente per la prima volta con la notifica della cartella di che trattasi, poiché non può ritenersi validamente provata la notifica dell'avviso prodromico richiamato nella medesima cartella, il termine prescrizionale triennale risulta abbondantemente spirato, posto che la cartella e/o altro atto interruttivo andavano notificati entro e non oltre il 31.12.2019.
Per cui, in assenza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione e considerato che le norme che hanno introdotto la sospensione dei termini prescrizionali, emanate nel 2020, non possono avere efficacia retroattiva, per l'annualità 2015 la pretesa erariale è da ritenere prescritta.
La Corte pertanto, ritenute assorbite le altre eccezioni di cui al gravame, non può che accogliere il ricorso della contribuente e annullare la cartella di pagamento impugnata.
In considerazione delle ragioni che hanno determinato l'esito della controversia e degli orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci che si registrano in tema di validità delle notificazioni a mezzo agenzie private, si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 07.02.2024
IL GIUDICE
MONOCRATICO dr. Emanuele Migliorisi