Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 598
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Valutazione elementi probatori forniti dall'Ufficio

    La Corte ritiene che il quadro probatorio presuntivo offerto dall'Ufficio non sia sufficiente a integrare l'attività fraudolenta della contribuente in relazione ai fornitori Associazione_2 e Società_2, ma fondato per la ditta Società_3.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato e mancata integrale allegazione atti di indagine fiscale

    La Corte ritiene che l'allegazione degli atti non sia necessaria quando il loro contenuto sia stato riprodotto nella motivazione dell'avviso di accertamento, garantendo il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Mancata emissione del PVC e violazione contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati, mentre nel caso di istruttoria meramente documentale non è previsto.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione e/o delega del funzionario

    La Corte afferma che l'ordinamento tutela l'eliminazione del pregiudizio subito dalla parte in dipendenza del vizio, ma non l'astratta regolarità del procedimento, e che il pregiudizio non risulta né allegato né dedotto. Inoltre, la firma risulta apposta su legittima delega.

  • Rigettato
    Sussistenza dei presupposti di fatto per l'avviso di accertamento

    La Corte conferma la valutazione del giudice di prime cure, distinguendo tra fornitori (Associazione_2 e Società_2) per cui le presunzioni non sono sufficienti, e ditta Società_3 per cui l'accertamento è fondato e legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 598
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 598
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo