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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/11/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ER
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 12 e ss. c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FRIGOTTO ALBERTO, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GINI SARA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 20/11/25, le parti hanno precisato conclusioni concordi per la pronuncia immediata di scioglimento del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Parte_1
ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
con , formulando ulteriori domande;
Controparte_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato le deduzioni e le domande avversarie, formulando proprie deduzioni e domande;
osservato che all'udienza del 20/11/25 le parti hanno chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di scioglimento del matrimonio, precisando le conclusioni in tal senso;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ER (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa: i) la separazione è stata omologata in data 17/11/23
(cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente); ii) dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (cfr. sentenza di separazione, cit.) all'introduzione della presente domanda sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai pagina 2 di 3 interrotta e, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può
essere pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle domande delle parti;
rilevato che la decisione sulle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ER il
07/03/2013 tra e , regolarmente Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di ER, n. 44, PARTE I -
SERIE / Anno 2013;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/11/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ER
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis 12 e ss. c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. FRIGOTTO ALBERTO, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
GINI SARA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 20/11/25, le parti hanno precisato conclusioni concordi per la pronuncia immediata di scioglimento del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale Parte_1
ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto
[...]
con , formulando ulteriori domande;
Controparte_1
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma ha contestato le deduzioni e le domande avversarie, formulando proprie deduzioni e domande;
osservato che all'udienza del 20/11/25 le parti hanno chiesto la pronuncia immediata sulla domanda di scioglimento del matrimonio, precisando le conclusioni in tal senso;
osservato che sussistono i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n.
898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ER (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa: i) la separazione è stata omologata in data 17/11/23
(cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente); ii) dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (cfr. sentenza di separazione, cit.) all'introduzione della presente domanda sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai pagina 2 di 3 interrotta e, come allegato dalle parti e ricavabile dalla condotta delle stesse,
è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse;
osservato che, ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, può
essere pronunciata sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio;
osservato che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle domande delle parti;
rilevato che la decisione sulle spese di lite è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ER il
07/03/2013 tra e , regolarmente Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di ER, n. 44, PARTE I -
SERIE / Anno 2013;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24/11/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3