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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3660/2025
proposto da
NT ED Di Gallo OR - CF_NT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Via Santagata 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2016 proposto da
NT ED Di Gallo OR - CF_NT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Carmina Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2020/1109 TARI
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/2648 TARI
- INTIMAZIONE n. 2022/141 TARI
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/9401836 TARI
- INGIUNZIONE n. 2022/939 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: copme da ricorso;
Resistente: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Villa di Briano e alla concessionaria SOGERT S.p.A. in data 3.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 1.9.2025, la parte ricorrente NT , quale erede di OR , impugnava il pignoramento presso terzi per euro 1.662,23 fondato, tra l'altro, su intimazione ad adempiere n. 6099/2024, notificata alla ricorrente in data 29.03.2024.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per inesistenza del titolo esecutivo perché notificato a persona deceduta , OR.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28.1.2026 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Napoli Nord del 4.6.2025 ( allegato agli atti) che ha dichiarato non luogo a provvedere sull' istanza di sospensione dell'esecuzione, per inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
DPR 602/1973 per omesso pagamento del terzo nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 72 cit., e ha fissato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito , ed in particolare, innanzi al G.O. in funzione di G.E. per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e innanzi al giudice tributario per l'opposizione di natura sostanziale, deducendosi l'illegittimità del titolo esecutivo relativo a tributi
Orbene, va rilevato che i tributi riportati nell'intimazione ad adempiere n. 6099/2024 posta a fondamento dell'atto di pignoramento sono la TARI – TARES relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 riportata nei seguenti titoli esecutivi:
- per l'anno 2013: ingiunzione numero atto 2020/1109, notificato il 06.10.2020;
- per l'anno 2015: accertamento esecutivo numero atto 2020/2648 notificato il
20.03.2021 e Intimazione n. 2022/141 notificata il 19.10.2022;
- per l'anno 2016: accertamento esecutivo n. 2020/9401836 notificato il
10.02.2021 e intimazione n. 2022/14 notificata il 19.10.2022;
- per l'anno 2014: ingiunzione n. 2022/939 notificata il 20.05.2022.
La ricorrente ha dedotto che gli atti sopra riportati (che costituiscono il titolo su cui si fonda il pignoramento di cui si discorre) sono stati emessi ed indirizzati nei confronti del deceduto OR, in epoca successiva al decesso avvenuto in data 28.10.2016.
Va tuttavia rilevato che la SOGERT ha provato di aver regolarmente notificato dopo tali atti contestati,
l'intimazione n. 6099/2024 che è stata regolarmente indirizzata a NT, allegando la relata di notifica della intimazione effettuata a familiare convivente il 29.3.2024.
Orbene non avendo la ricorrente tempestivamente impugnato l'intimazione ad essa indirizzata e regolarmente notificata, sono ormai precluse le contestazioni di merito che avrebbe potuto e dovuto far valere con la tempestiva impugnazione della intimazione n. 6099/2024, ivi compresa la contestazione relativa alla omessa regolare notifica degli atti presupposti alla stessa e alla eventuale prescrizione anteriormente maturata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Tenuto conto della natura delle questioni trattate sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 3660/2025
proposto da
NT ED Di Gallo OR - CF_NT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Via Santagata 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_4 Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. Difensore_6 TARI 2016 proposto da
NT ED Di Gallo OR - CF_NT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Carmina Difensore_5 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2020/1109 TARI
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/2648 TARI
- INTIMAZIONE n. 2022/141 TARI
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/9401836 TARI
- INGIUNZIONE n. 2022/939 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: copme da ricorso;
Resistente: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Villa di Briano e alla concessionaria SOGERT S.p.A. in data 3.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 1.9.2025, la parte ricorrente NT , quale erede di OR , impugnava il pignoramento presso terzi per euro 1.662,23 fondato, tra l'altro, su intimazione ad adempiere n. 6099/2024, notificata alla ricorrente in data 29.03.2024.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per inesistenza del titolo esecutivo perché notificato a persona deceduta , OR.
Si costituiva in giudizio che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28.1.2026 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha introdotto il presente giudizio a seguito del provvedimento del giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Napoli Nord del 4.6.2025 ( allegato agli atti) che ha dichiarato non luogo a provvedere sull' istanza di sospensione dell'esecuzione, per inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis
DPR 602/1973 per omesso pagamento del terzo nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 72 cit., e ha fissato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito , ed in particolare, innanzi al G.O. in funzione di G.E. per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e innanzi al giudice tributario per l'opposizione di natura sostanziale, deducendosi l'illegittimità del titolo esecutivo relativo a tributi
Orbene, va rilevato che i tributi riportati nell'intimazione ad adempiere n. 6099/2024 posta a fondamento dell'atto di pignoramento sono la TARI – TARES relativa agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 riportata nei seguenti titoli esecutivi:
- per l'anno 2013: ingiunzione numero atto 2020/1109, notificato il 06.10.2020;
- per l'anno 2015: accertamento esecutivo numero atto 2020/2648 notificato il
20.03.2021 e Intimazione n. 2022/141 notificata il 19.10.2022;
- per l'anno 2016: accertamento esecutivo n. 2020/9401836 notificato il
10.02.2021 e intimazione n. 2022/14 notificata il 19.10.2022;
- per l'anno 2014: ingiunzione n. 2022/939 notificata il 20.05.2022.
La ricorrente ha dedotto che gli atti sopra riportati (che costituiscono il titolo su cui si fonda il pignoramento di cui si discorre) sono stati emessi ed indirizzati nei confronti del deceduto OR, in epoca successiva al decesso avvenuto in data 28.10.2016.
Va tuttavia rilevato che la SOGERT ha provato di aver regolarmente notificato dopo tali atti contestati,
l'intimazione n. 6099/2024 che è stata regolarmente indirizzata a NT, allegando la relata di notifica della intimazione effettuata a familiare convivente il 29.3.2024.
Orbene non avendo la ricorrente tempestivamente impugnato l'intimazione ad essa indirizzata e regolarmente notificata, sono ormai precluse le contestazioni di merito che avrebbe potuto e dovuto far valere con la tempestiva impugnazione della intimazione n. 6099/2024, ivi compresa la contestazione relativa alla omessa regolare notifica degli atti presupposti alla stessa e alla eventuale prescrizione anteriormente maturata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Tenuto conto della natura delle questioni trattate sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.