Decreto cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza breve 16 dicembre 2025
Decreto cautelare 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 16/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Filardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cariati, via Fausto Gullo, Snc;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del decreto n. prot. -OMISSIS- del 28/07/2025 notificato in data 14/10/2025 con il quale la Questura di Ancona respingeva la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- di ogni altro atto precedente, coevo, successivo, presupposto, comunque connesso e correlato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. VA UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino bangladese al quale in precedente è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugna il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, richiesta a seguito di detta revoca. Il diniego è basato sulla circostanza che, in data 1 ottobre 2024, è stata emessa bei suoi confronti la sentenza ex artt. 444-445 c.p,p. Per i reati di cui agli artt 572 e 582 cp (fatti sono stati consumati e accertati in data dal 2021 al 4 luglio 2022), con cui è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente censura, con un unico motivo di ricorso, il diniego impugnato per violazione dell’art 9, comma 4 del D.Lgs. 286/1998, ed eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per illogicità, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta. Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sarebbe infatti del tutto immotivato, non tenendo conto del suo radicamento lavorativo e familiare.
Con successiva memoria del 3 novembre 2025, qualificata anche come motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene l’errata applicazione del concetto di pericolosità sociale, affermando che il relativo giudizio sarebbe stato la mera automatica applicazione della condanna “ostativa” da lui riportata, senza alcuna valutazione concreta con riguardo al suo inserimento sociale, familiare (convive con i genitori, bisognosi di assistenza) e lavorativo.
Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 il ricorso, sussistendone presupposti è stato trattenuto per la decisione ex articolo 60 cpa.
1 Il ricorso è infondato.
1.1 Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti possono essere trattati unitariamente, riguardando sostanzialmente la contestazione del giudizio di pericolosità sociale effettuato dalla Questura nei confronti del ricorrente.
1.2 Va premesso che, in precedenza, al ricorrente è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il diniego oggetto della presente impugnazione cita infatti la sentenza n. 32/2024 di questo Tar con la quale è stato rigettato il ricorso avverso detta revoca , nella quale il Tribunale ha rilevato “la natura e la frequenza dei maltrattamenti verso il coniuge”, ritenendo legittimo il giudizio di pericolosità effettuato all’epoca dalla Questura.
1.3 Il provvedimento impugnato poi osserva che, nell’ambito della revoca del Permesso di lungo periodo, è stata data la facoltà ricorrente di richiedere il rilascio permesso di soggiorno di minore durata - nello specifico, per motivi di lavoro- in applicazione dell'art 9 co. 9 del D.lgs 286/1998.
1.4 Nelle more del procedimento è intervenuta, in data 1 ottobre 2024 la sentenza ex art 444-445, c.p.p per i reati di cui agli artt 572 e 582 c.p, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero.
1.5 Seguiva l’impugnato diniego alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2 In primo luogo, il provvedimento impugnato nota come l'effettivo radicamento del ricorrente nel tessuto sociale e culturale italiano non possa limitarsi a quello lavorativo, in quanto l'invocata integrazione deve attingere anche ai valori sociali e culturali del paese ospitante, con inclusione dei rapporti coniugali (e sentimentali).
2.1 Nel diniego impugnato è quindi presente un pur sommario giudizio di comparazione tra radicamento del ricorrente e la sua pericolosità, che va rapportata alla natura del reato commesso. Peraltro, il provvedimento è anche motivato, rispetto alla precedente possibilità per il ricorrente di richiedere un permesso di soggiorno di breve durata, con la sopravvenienza della sentenza di condanna, sia pure con applicazione della pena su richiesta delle parti, per un reato di particolare allarme sociale. Inoltre il provvedimento segnala che il provvedimento che disponeva in precedenza misure cautelari (2022) aveva segnalato anche il pericolo di reiterazione del reato.
2.2 Come giustamente ricordato nel ricorso introduttivo e nella memoria-motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (così come riformulato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.202 del 2013), nei confronti dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, o che comunque abbia legami familiari che darebbero titolo al ricongiungimento, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale l’esistenza delle specifiche condanne penali per i reati richiamati dall’art. 4 del D.lgs. n. 286/1998), ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare, dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Ciò che il legislatore chiede all’Amministrazione competente è, pertanto, una comparazione tra tali interessi e quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso e, anche se la presenza in Italia del nucleo familiare del cittadino straniero non può rappresentare elemento che, nella valutazione discrezionale richiesta all'Amministrazione, debba in ogni caso prevalere rispetto alla necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l’Amministrazione è tenuta ad esercitare il proprio potere discrezionale tenendo conto di tutti gli elementi richiamati dell’art.5 comma 5 (cfr. Corte Costituzionale Sent. n.202 del 2013, dove si legge che “In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari”).
2.3 Detto ciò, per costante giurisprudenza, l’effettiva eccezione all’automaticità delle cause ostative di cui sopra è costituita, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998 dall'eventuale sussistenza di legami familiari rilevanti ai sensi dell’art. 29, co. 1 del d.lgs. n. 286/1998: si tratta in particolare del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni (lett. a), dei figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (lett. b), dei figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (lett. c) ed infine genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (lett. d) (Tar Lazio Roma del 3 febbraio 2025 n. 2488).
2.4 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dato prova della presenza delle citate fattispecie. In particolare, lo stesso ovviamente non convive con la coniuge e, con riguardo ai genitori, documenta la convivenza e lo stato di salute, ma non vi è ulteriore documentazione sul fatto che siano a suo carico, sul suo dichiarato ruolo di “caregiver” e sull’assenza di altri soggetti tenuti all’assistenza. Per quanto sopra, i legami familiari richiamati dal ricorrente non possono dar luogo alla tutela c.d. rafforzata (Cons. Stato III, 19 febbraio 2019, n. 1166).
2.5 Del resto, la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, dato che nel caso di specie, le condotte illecite si sono svolte proprio nel contesto familiare (Cons. Stato III 23 agosto 2022 n. 7401).
2.6 Infine, l’art. 9, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998,per il quale “allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l’espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico” prevede, per l’amministrazione, una mera facoltà. Il rilascio del titolo temporaneo è subordinato all’accertamento della sussistenza dei presupposti a tal fine previsti dalla legge circostanza (tra cui l’assenza di pericolosità sociale) che, nella specie, la Questura ha ritenuto di non poter ravvisare in ragione dell’accertata pericolosità del ricorrente propendendo, invece, per l’avvio delle procedure espulsive.
3 Per quanto sopra, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
3.1 In considerazione della natura degli interessi oggetto del ricorso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM GR, Presidente
VA UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA UI | Renata EM GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.