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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2820 / 25, introdotta con ricorso congiunto da:
-C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
BR (Germania) il 12.01.1973 e residente in [...], Via Padre Pio,
1 e da -C.F. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
NO (LO) il 09.10.1969 e residente in [...], Vicolo del Ruscello
n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pasquale presso cui sono domiciliati.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_2
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio tra loro contratto il 25/10/2008; matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio al n. 13, anno 2008, Parte II, Serie A e successivamente nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgo San Giovanni al n.
3, anno 2008, Parte II, Serie B.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, è nata il [...] la figlia Persona_1
[...]
Pag. 1 I coniugi si sono separati in via consensuale con decreto di questo Ufficio, n. CRON.
4436/2017 nel procedimento N.R.G. 4757/2016, depositato in Cancelleria in data
31/03/2017
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e a Lodi Vecchio (LO), il 25.10.2008; Parte_2 Parte_1
e ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3 CP_1
1. La casa coniugale sita in Borgo San Giovanni, Via Padre Pio n. 1, intestata ad entrambi i coniugi, rimane assegnata con l'arredo che la dota (di proprietà di entrambi i coniugi) alla RA , che ivi Parte_1 vivrà con la figlia minorenne;
2. La figlia minore imane affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre con la quale vive;
3. Le frequentazioni padre- figlia saranno liberamente concordate tra le parti compatibilmente con le esigenze e gli impegni di nonché Per_1 soprattutto in ragione delle condizioni di salute del sig. in ogni Parte_2
Pag. 2 caso nello specifico, e salvo miglior accordo con l'altro genitore, il padre potrà vedere la figlia minore: i. -a week end alternati nella giornata di sabato o di domenica, ii. -uno/due pomeriggi/sera infrasettimanali in orari da definirsi con la figlia, iii. -durante le vacanze natalizie e pasquali: il giorno di Natale o di Santo Stefano e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, iv. -durante le vacanze estive in periodo e modalità da definirsi di anno in anno in ragione anche della volontà della ragazza e dello stato di salute del padre.
4. Il signor e la RA si impegnano ad una Parte_2 Pt_1 condivisione responsabile delle scelte educative, informandosi reciprocamente e consultandosi costantemente in merito alle scelte formative, all'andamento scolastico della figlia e agli impegni/attività extrascolastiche della medesima, mantenendo un atteggiamento sereno, corretto e rispettoso l'uno nei confronti dell'altro;
5. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi con preavviso gli spostamenti che faranno con la figlia che comporteranno il pernottamento fuori casa della minore. Gli stessi dovranno altresì concordare eventuali pernotti di a sola presso terzi;
Per_1
6. Il signor verserà mensilmente alla RA Parte_2 [...]
, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore Parte_1 l'importo di Euro 500,00. Il pagamento avverrà in via anticipata entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese a mezzo accredito in c/c bancario. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'emanazione della sentenza di divorzio in relazione alle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT;
7. L'AUU erogato mensilmente da Inps per la minore sarà percepito per intero dalla sola RA;
Parte_1
8. Le detrazioni per la figlia a carico saranno suddivise al 50% tra le parti;
9. Le spese straordinarie sostenende per la minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 60% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, secondo la individuazione del Protocollo in uso al Tribunale di Lodi che si allega(doc.23), con l'impegno da parte del genitore non anticipatario al rimborso della quota di spettanza in favore dell'altro coniuge entro la fine del mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata e rendicontata all'altro genitore. Tali spese dovranno essere tempestivamente comunicate e necessariamente documentate (nonché concordate tra i genitori laddove prescritto);
10. Le Parti sono economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'una dall'altra.
11. I coniugi prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore
• PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni 12. Il signor verserà alla RA , a mezzo Parte_2 Pt_1 accredito in cc bancario, la somma di Euro 5.000,00 a saldo della omessa rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento sino alla data odierna e di ogni rapporto dare- avere tra le parti. Tale importo sarà corrisposto con le
Pag. 3 seguenti modalità Euro 2.500,00 entro giorni 5 dal deposito del presente ricorso ed Euro 2.500,00 entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
13. I ricorrenti fermo l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 12, dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi intercorsi e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa.
14. Le spese del presente procedimento saranno per intero a carico del signor Parte_4
[...]
all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di
[...] legge;
DISPONE sulle spese come da accordo dei coniugi sopra trascritto;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2820 / 25, introdotta con ricorso congiunto da:
-C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
BR (Germania) il 12.01.1973 e residente in [...], Via Padre Pio,
1 e da -C.F. nato a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
NO (LO) il 09.10.1969 e residente in [...], Vicolo del Ruscello
n. 12, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pasquale presso cui sono domiciliati.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_2
hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio tra loro contratto il 25/10/2008; matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio al n. 13, anno 2008, Parte II, Serie A e successivamente nei Registri dello Stato Civile del Comune di Borgo San Giovanni al n.
3, anno 2008, Parte II, Serie B.
In particolare, risulta che, dall'unione coniugale, è nata il [...] la figlia Persona_1
[...]
Pag. 1 I coniugi si sono separati in via consensuale con decreto di questo Ufficio, n. CRON.
4436/2017 nel procedimento N.R.G. 4757/2016, depositato in Cancelleria in data
31/03/2017
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico- patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e a Lodi Vecchio (LO), il 25.10.2008; Parte_2 Parte_1
e ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti: Pt_3 CP_1
1. La casa coniugale sita in Borgo San Giovanni, Via Padre Pio n. 1, intestata ad entrambi i coniugi, rimane assegnata con l'arredo che la dota (di proprietà di entrambi i coniugi) alla RA , che ivi Parte_1 vivrà con la figlia minorenne;
2. La figlia minore imane affidata ad entrambi i genitori, i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, e avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre con la quale vive;
3. Le frequentazioni padre- figlia saranno liberamente concordate tra le parti compatibilmente con le esigenze e gli impegni di nonché Per_1 soprattutto in ragione delle condizioni di salute del sig. in ogni Parte_2
Pag. 2 caso nello specifico, e salvo miglior accordo con l'altro genitore, il padre potrà vedere la figlia minore: i. -a week end alternati nella giornata di sabato o di domenica, ii. -uno/due pomeriggi/sera infrasettimanali in orari da definirsi con la figlia, iii. -durante le vacanze natalizie e pasquali: il giorno di Natale o di Santo Stefano e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, iv. -durante le vacanze estive in periodo e modalità da definirsi di anno in anno in ragione anche della volontà della ragazza e dello stato di salute del padre.
4. Il signor e la RA si impegnano ad una Parte_2 Pt_1 condivisione responsabile delle scelte educative, informandosi reciprocamente e consultandosi costantemente in merito alle scelte formative, all'andamento scolastico della figlia e agli impegni/attività extrascolastiche della medesima, mantenendo un atteggiamento sereno, corretto e rispettoso l'uno nei confronti dell'altro;
5. Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi con preavviso gli spostamenti che faranno con la figlia che comporteranno il pernottamento fuori casa della minore. Gli stessi dovranno altresì concordare eventuali pernotti di a sola presso terzi;
Per_1
6. Il signor verserà mensilmente alla RA Parte_2 [...]
, a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore Parte_1 l'importo di Euro 500,00. Il pagamento avverrà in via anticipata entro il Per_1 giorno 10 di ogni mese a mezzo accredito in c/c bancario. L'assegno di mantenimento sarà rivalutato ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'emanazione della sentenza di divorzio in relazione alle variazioni dei prezzi accertate dall'ISTAT;
7. L'AUU erogato mensilmente da Inps per la minore sarà percepito per intero dalla sola RA;
Parte_1
8. Le detrazioni per la figlia a carico saranno suddivise al 50% tra le parti;
9. Le spese straordinarie sostenende per la minore saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 60% in capo al padre e del 40% in capo alla madre, secondo la individuazione del Protocollo in uso al Tribunale di Lodi che si allega(doc.23), con l'impegno da parte del genitore non anticipatario al rimborso della quota di spettanza in favore dell'altro coniuge entro la fine del mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata e rendicontata all'altro genitore. Tali spese dovranno essere tempestivamente comunicate e necessariamente documentate (nonché concordate tra i genitori laddove prescritto);
10. Le Parti sono economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'una dall'altra.
11. I coniugi prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per la figlia minore
• PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni 12. Il signor verserà alla RA , a mezzo Parte_2 Pt_1 accredito in cc bancario, la somma di Euro 5.000,00 a saldo della omessa rivalutazione ISTAT sull'assegno di mantenimento sino alla data odierna e di ogni rapporto dare- avere tra le parti. Tale importo sarà corrisposto con le
Pag. 3 seguenti modalità Euro 2.500,00 entro giorni 5 dal deposito del presente ricorso ed Euro 2.500,00 entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
13. I ricorrenti fermo l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 12, dichiarano di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi intercorsi e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia ragione e/o causa.
14. Le spese del presente procedimento saranno per intero a carico del signor Parte_4
[...]
all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di
[...] legge;
DISPONE sulle spese come da accordo dei coniugi sopra trascritto;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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