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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4163/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SS - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240003995111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7506/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4163/2025 l'Avv. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 17755/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n. 01220240003995111000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018 pari ad € 260,85, notificata a mezzo pec in data 06.03.2024.
A sostegno del ricorso di I grado, il contribuente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione del credito.
Il Giudice di primo grado:
.- ha respinto l'eccezione del ricorrente riguardante la notifica tramite PEC inviata a un indirizzo che, sebbene non iscritto nei pubblici registri fino al 2022, è stato successivamente attestato come ufficialmente registrato nell'elenco IPA dal 2022. Pertanto, la notifica così effettuata si ritiene valida e opponibile;
.- ha sottolineato che, alla luce del nuovo art. 14 del DLgs 546/1992, per i giudizi instaurati dal 4 gennaio
2024 in poi, quando si eccepiscono vizi di notifica di un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, occorre evocare in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso, sia l'Ente impositore sia il Concessionario della riscossione come litisconsorzi necessari;
.- ha evidenziato che la notifica dell'avviso di accertamento, anche se contestata dal ricorrente, risulta essere stata effettuata regolarmente secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia tributaria, in particolare con procedura semplificata e tramite posta raccomandata, conformemente all'art. 14 della legge
890/1982.
2.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- violazione del diritto di difesa per tardiva costituzione dell'Ente impositore e per mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per il deposito documentale;
.- nullità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto del 18.10.2021 e conseguente prescrizione del credito;
.- erronea valutazione del litisconsorzio necessario ex art. 14, co.
6-bis, D.lgs. 546/1992;
.- illegittimità della condanna alle spese. Si è costituita in giudizio l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- E' destituita di fondamento la dedotta violazione del diritto di difesa e sulla rimessione in termini.
L'appellante ha dedotto che la costituzione della Regione sarebbe avvenuta oltre il termine ex art. 23 D.lgs.
546/1992, con conseguente impossibilità di replicare alle produzioni documentali.
L'assunto non può essere condiviso.
Dal fascicolo telematico risulta che la costituzione è avvenuta entro il termine processuale stabilito dal giudice per il deposito di memorie e documenti prima dell'udienza.
La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che la tardiva costituzione della parte resistente non comporta nullità del processo né determina automaticamente rimessione in termini dell'altra parte, occorrendo una specifica prova dell'impedimento assoluto (Cass. civ., sez. trib., n. 34511/2019; Cass. civ.
n. 27230/2020).
Nel caso di specie, l'appellante, non ha dimostrato l'esistenza di un impedimento non imputabile che abbia reso impossibile la produzione tempestiva del documento (art. 153 c.p.c.);
Ha comunque depositato il documento in sede di memoria illustrativa, sul quale la Corte di primo grado ha motivatamente statuito.
Quanto alla lamentata omissione di pronuncia, la sentenza impugnata contiene una motivazione espressa in ordine all'inammissibilità del documento, sicché non ricorre il vizio ex art. 112 c.p.c..
Ne consegue il rigetto del motivo.
2.- Non merita accoglimento neanche la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico e fa piena prova della consegna e dell'identificazione del consegnatario fino a querela di falso (Cass. civ. n. 5077/2021; Cass. civ. n.
21558/2019);
Non è necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario, né l'ufficiale postale è tenuto a verificare rapporti di parentela o convivenza (Cass. civ. n. 2625/2020);
La notifica postale si perfeziona con la consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, anche se la qualità dichiarata risulti solo dalla firma sull'AR (Cass. civ. n. 15587/2017). Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge:
.- la consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario;
.-la firma di un soggetto identificato dall'agente postale come “familiare”.
Tale attestazione è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., superabile solo con querela di falso, non proposta.
3.- Circa la presunta inesistenza della convivenza, l'appellante ha prodotto certificati anagrafici per dimostrare l'assenza di convivenza.
Anche tale motivo è infondato.
La convivenza non coincide necessariamente con la residenza anagrafica (Cass. civ. n. 13476/2019).
L'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto con il consegnatario è sì ammesso (Cass. civ. n. 10543/2019), ma tale prova deve essere puntuale e riferita al momento della consegna, non potendo fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra civici o sullo stato di famiglia, che è documento dinamico.
I certificati anagrafici, riferiti a date successive e non dimostrativi del fatto storico al momento della notifica, non sono idonei a superare la fede privilegiata dell'AR.
4.- Quanto alla pretesa violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.lgs. 546/1992, si osserva che la mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessario non comporta l'inammissibilità del ricorso, bensì l'ordine del giudice di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. (Cass. civ. n. 27337/2018); qualora l'Ente si costituisca volontariamente, la pretesa violazione del litisconsorzio deve ritenersi sanata (Cass. civ. n.
2270/2020).
Nel caso di specie l'Ente impositore si è costituito per cui la doglianza deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
TT L'PP E NN L'APPELLANTE ALLE SPESE DEL GRADO CHE DETERMINA IN
EURO 200,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI CON ATTRIBUZIONE.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, LA
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4163/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SS - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 17755/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
24 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240003995111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7506/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4163/2025 l'Avv. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 17755/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto proposto dallo stesso avverso la cartella di pagamento n. 01220240003995111000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018 pari ad € 260,85, notificata a mezzo pec in data 06.03.2024.
A sostegno del ricorso di I grado, il contribuente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione del credito.
Il Giudice di primo grado:
.- ha respinto l'eccezione del ricorrente riguardante la notifica tramite PEC inviata a un indirizzo che, sebbene non iscritto nei pubblici registri fino al 2022, è stato successivamente attestato come ufficialmente registrato nell'elenco IPA dal 2022. Pertanto, la notifica così effettuata si ritiene valida e opponibile;
.- ha sottolineato che, alla luce del nuovo art. 14 del DLgs 546/1992, per i giudizi instaurati dal 4 gennaio
2024 in poi, quando si eccepiscono vizi di notifica di un atto presupposto emesso da soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, occorre evocare in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso, sia l'Ente impositore sia il Concessionario della riscossione come litisconsorzi necessari;
.- ha evidenziato che la notifica dell'avviso di accertamento, anche se contestata dal ricorrente, risulta essere stata effettuata regolarmente secondo le modalità previste dalle norme di legge in materia tributaria, in particolare con procedura semplificata e tramite posta raccomandata, conformemente all'art. 14 della legge
890/1982.
2.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi:
.- violazione del diritto di difesa per tardiva costituzione dell'Ente impositore e per mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in termini per il deposito documentale;
.- nullità della notificazione dell'avviso di accertamento presupposto del 18.10.2021 e conseguente prescrizione del credito;
.- erronea valutazione del litisconsorzio necessario ex art. 14, co.
6-bis, D.lgs. 546/1992;
.- illegittimità della condanna alle spese. Si è costituita in giudizio l'AdER chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va respinto.
1.- E' destituita di fondamento la dedotta violazione del diritto di difesa e sulla rimessione in termini.
L'appellante ha dedotto che la costituzione della Regione sarebbe avvenuta oltre il termine ex art. 23 D.lgs.
546/1992, con conseguente impossibilità di replicare alle produzioni documentali.
L'assunto non può essere condiviso.
Dal fascicolo telematico risulta che la costituzione è avvenuta entro il termine processuale stabilito dal giudice per il deposito di memorie e documenti prima dell'udienza.
La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che la tardiva costituzione della parte resistente non comporta nullità del processo né determina automaticamente rimessione in termini dell'altra parte, occorrendo una specifica prova dell'impedimento assoluto (Cass. civ., sez. trib., n. 34511/2019; Cass. civ.
n. 27230/2020).
Nel caso di specie, l'appellante, non ha dimostrato l'esistenza di un impedimento non imputabile che abbia reso impossibile la produzione tempestiva del documento (art. 153 c.p.c.);
Ha comunque depositato il documento in sede di memoria illustrativa, sul quale la Corte di primo grado ha motivatamente statuito.
Quanto alla lamentata omissione di pronuncia, la sentenza impugnata contiene una motivazione espressa in ordine all'inammissibilità del documento, sicché non ricorre il vizio ex art. 112 c.p.c..
Ne consegue il rigetto del motivo.
2.- Non merita accoglimento neanche la nullità della notifica dell'avviso di accertamento.
L'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico e fa piena prova della consegna e dell'identificazione del consegnatario fino a querela di falso (Cass. civ. n. 5077/2021; Cass. civ. n.
21558/2019);
Non è necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario, né l'ufficiale postale è tenuto a verificare rapporti di parentela o convivenza (Cass. civ. n. 2625/2020);
La notifica postale si perfeziona con la consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, anche se la qualità dichiarata risulti solo dalla firma sull'AR (Cass. civ. n. 15587/2017). Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge:
.- la consegna dell'atto presso l'indirizzo del destinatario;
.-la firma di un soggetto identificato dall'agente postale come “familiare”.
Tale attestazione è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., superabile solo con querela di falso, non proposta.
3.- Circa la presunta inesistenza della convivenza, l'appellante ha prodotto certificati anagrafici per dimostrare l'assenza di convivenza.
Anche tale motivo è infondato.
La convivenza non coincide necessariamente con la residenza anagrafica (Cass. civ. n. 13476/2019).
L'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto con il consegnatario è sì ammesso (Cass. civ. n. 10543/2019), ma tale prova deve essere puntuale e riferita al momento della consegna, non potendo fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra civici o sullo stato di famiglia, che è documento dinamico.
I certificati anagrafici, riferiti a date successive e non dimostrativi del fatto storico al momento della notifica, non sono idonei a superare la fede privilegiata dell'AR.
4.- Quanto alla pretesa violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.lgs. 546/1992, si osserva che la mancata evocazione in giudizio del litisconsorte necessario non comporta l'inammissibilità del ricorso, bensì l'ordine del giudice di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. (Cass. civ. n. 27337/2018); qualora l'Ente si costituisca volontariamente, la pretesa violazione del litisconsorzio deve ritenersi sanata (Cass. civ. n.
2270/2020).
Nel caso di specie l'Ente impositore si è costituito per cui la doglianza deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
TT L'PP E NN L'APPELLANTE ALLE SPESE DEL GRADO CHE DETERMINA IN
EURO 200,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI CON ATTRIBUZIONE.