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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, sezione seconda civile, nella persona del Giudice dott.ssa AN RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8095 ruolo degli affari contenziosi civili di questo Tribunale, promossa con atto di citazione notificato in data 2.11.2021 da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Venezia – Mestre Parte_1 C.F._1
(VE), via Vespucci n. 39, presso lo Studio dell'avv. Enrico NE
( , il quale lo rappresenta e difende, giusta procura allegata Email_1 telematicamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio;
attore contro
Avv. FARAON LUCIANO (C.F. ), in proprio, con domicilio eletto presso C.F._2 lo Studio in Spinea (VE), via Francesco De Sanctis n. 1 (pec: ) Email_2 convenuto
e contro
Avv. ANDREA FARAON (C.F. ), in proprio (pec C.F._3
; Email_3
convenuti con la chiamata in causa di
– già – (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Venezia – Mestre (VE), Piazza Ferretto 4 presso lo Studio P.IVA_1 dell'avv. Camilla Mastrangelo, e rappresentata e difesa degli avvocati Claudio Paolo Cambieri (pec e Furio De Palma (pec Email_4
per procura allegata telematicamente alla comparsa di Email_5 costituzione e risposta;
terza chiamata
1 e con la chiamata in causa di
(C.F. e P.I. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata in Venezia – Mestre (VE), Piazza Ferretto n. 4, presso lo Studio dell'avv. Paolo Maria
Chersevani, il quale la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“accertato l'inadempimento degli avv.ti Faraon al dovere
- di informare il cliente dei rischi connessi ad un'azione avventata
- e di adempiere agli oneri di allegazione necessari per una corretta impostazione della causa, dimostrando imprudenza ed imperizia e violazione degli artt. 14 e 15 del codice disciplinare forense, risolversi per inadempimento essenziale degli avv.ti
Faraon i contratti d'opera intercorsi tra le parti condannando i convenuti
- alla restituzione dei compensi ricevuti (ns. doc. 10),
- al mancato conseguimento delle spese di soccombenza,
- ed al risarcimento del danno nella misura che sarà dimostrata in corso di causa previo esperimento di CTU contabile sulla base dei criteri indicati in narrativa quale differenza tra il risultato conseguito e quello conseguibile. Interessi e danni dal fatto (data della sentenza di lavoro nel primo grado) al saldo e rivalutazione monetaria con interessi calcolati sul capitale e via via rivalutati.
Vittoria di spese”
Per l'avv. IA Faraon: “IN VIA PRINCIPALE
1) Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità professionale dell'Avv. IA Faraon, per i motivi tutti di cui in narrativa;
2) Voglia conseguentemente rigettare le richieste formulate da parte attrice in punto responsabilità professionale del convenuto;
3) Voglia conseguentemente rigettare le richieste risarcitorie formulate da parte attrice nei confronti del convenuto, per i motivi di cui in narrativa, ed in ogni caso rigettare ogni domanda formulata da parte attrice;
4) Voglia dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle voci di danno.
IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze principali, dichiararsi che la compagnia terza chiamata è tenuta a manlevare il convenuto di ogni somma che Controparte_3 venisse determinata in corso di causa a favore di parte attrice, oltre alle spese di lite, ex art. 1917 III comma c.c., stante la
2 costituzione in giudizio dell'Avv. IA Faraon.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertarsi e dichiararsi che l'attore è debitore del convenuto per la somma di € 5.791,04 dovuta per l'assistenza ricevuta nelle seguenti pratiche:
5) somma residua dovuta in forza al riconoscimento del debito sottoscritto pari ad € 2.226,03 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28/01/2021 (10 giorni dopo l'ultima rata pagata in data 18/01/2021 come indicato al punto 3 del suddetto atto) al saldo;
6) somma dovuta, in solido con il sig. per l'assistenza professionale prestata in sede penale nel Parte_2 procedimento n. 2518/16 RGNR pari ad € 1.496,81 dando atto che in precedenza il sig. riconoscendo Parte_1 il suo debito aveva provveduto al pagamento della somma di € 500,00;
7) somma dovuta, in solido con la sig.ra , per l'assistenza professionale prestata nella causa di divorzio Parte_3 iscritta al Tribunale di Treviso col n. 7321/18 R.G., pari ad € 2.068,20.
Conseguentemente, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare l'attore al pagamento in favore del convenuto dell'importo di
€ 5.791,04 o di altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Voglia il Tribunale adito, riscontrata la grave responsabilità di parte attrice ex art. 96 condannare la stessa al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
Si insiste sulla richiesta di ordinanza ex art. 186 cpc formulata in sede di prima memoria ex art. 183 cpc.“.
Per l'avv. AN Faraon: “NEL MERITO
Rigettarsi la domanda attorea perché nulla per indeterminatezza nonché infondata in fatto ed in diritto. Rigettarsi in ogni caso la domanda di restituzione per carenza di presupposti
IN SUBORDINE Cont In caso di accoglimento della domanda attorea condannare la compagnia a manlevare il convenuto AN Faraon da ogni conseguenza, fermi i limiti di polizza e di franchigia”.
Per la terza chiamata : “NEL MERITO Controparte_1
- rigettare le domande formulate dal Sig. nei confronti dell'Avv. AN Faraon poiché nulle, improponibili, Pt_1 infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa d'atti e, per l'effetto - mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. AN Faraon nei suoi Controparte_2 confronti.
IN VIA SUBORDINATA
In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Avv. AN Faraon - accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza attivata dall'Assicurato, stipulata con , per tutti i motivi esposti CP_1 in narrativa d'atti, e conseguentemente, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'Avv. AN Faraon nei confronti della scrivente.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
Limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. AN Faraon nei confronti della
3 scrivente Compagnia secondo quanto emerso nel presente procedimento, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, con particolare riferimento all'Avv. IA
Faraon, e solo per la sua quota, detratto in ogni caso, l'importo previsto a titolo di franchigia (€ 250,00) e nei limiti del massimale.
Con il favore delle spese processuali.”.
Per la terza chiamata : “In via preliminare: dichiarare Controparte_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito in Legge 164/2014.
Nel merito: respingere, per i motivi dedotti, le domande formulate dall'attore, sig. nei confronti dell' avv. Parte_1
IA Faraon, poiché infondate, in fatto ed in diritto, eccessive e non provate, e per gli effetti respingere la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti di . Controparte_3
Nel merito in via subordinata: in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia formulata dall'avv. IA Faraon, visto l'art. 1298 c.c. ed i mandati congiuntamente rilasciati agli avv.ti IA Faraon e AN Faraon dall'attore, sig.
porre a carico le sole somme dovute in relazione alla responsabilità dell'avv. Parte_1 Controparte_3
IA Faraon, con esclusione di qualsiasi vincolo di solidarietà con l'altro obbligato solidale, avv. AN Faraon.
In ogni caso, dichiarare tenuta , a tenere indenne il proprio assicurato, avv. IA Faraon, Controparte_3 entro i limiti di polizza contrattualmente previsti.
In ogni caso: compensi, spese imponibili, anticipazioni esenti, spese forfettarie 15%, IVA e CPA rifuse.
In via istruttoria: …”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha promosso il presente giudizio nei confronti degli avvocati AN e Parte_1
IA Faraon al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità dei medesimi per inadempimento professionale relativo a procedimento instaurato con il loro patrocinio dinnanzi al
Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con conseguente condanna alla restituzione dei compensi ricevuti, al mancato conseguimento delle spese di soccombenza ed al risarcimento dei danni subiti, da accertarsi previo esperimento di CTU contabile, quale differenza tra il risultato conseguito e quello conseguibile.
A fondamento delle proprie domande, l'attore ha riferito che, unitamente ad un collega ( , che Pt_2 aveva analoga pretesa), aveva dato incarico agli avv.ti AN e IA Faraon di agire nei confronti della per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente prestato dal Controparte_4 signor a partire dal 2011 e chiedere copertura previdenziale e differenze retributive. Pt_1
Il ricorso introduttivo veniva depositato dinanzi al G.L. del Tribunale di Venezia nel gennaio 2016.
4 Il rapporto di lavoro in questione era sempre stato trattato come autonomo con emissione di fatture da parte del signor pur essendo l'attività continua ed esclusiva in favore di Parte_4 Controparte_4 quest'ultima.
Il rapporto di lavoro dipendente avrebbe dovuto essere dichiarato dal G.L. ai sensi del combinato disposto del comma 26 dell'art. 1 della Legge 92/12 e dell'art.
2 -d. lgs. n. 81/2015, se fossero state allegate dai difensori le seguenti circostanze, rese loro note dal cliente, e contemplate dalla norma:
a) che l'attività era stata esclusivamente personale senza collaboratori e senza sostituzione;
b) che l'attività lavorativa era sempre stata e continuava ad essere continuativa;
c) che, pur svolgendo il signor un lavoro esterno rispetto agli uffici dell'azienda, senza orari di Pt_1 lavoro prestabiliti, egli usufruiva di una postazione fissa presso il committente;
d) che era ripetitiva dovendo essere i contratti promossi uniformati a modulistica e listini predisposti dalla committente;
e) onde operava la presunzione di subordinazione di cui alle norme sopra richiamate per la quale sussistevano:
e.1) sia i requisiti di durata;
e.2) che di fatturato per oltre due anni consecutivi;
e.3) e il riferimento costante all'azienda committente per la ricezione degli incarichi con incontri che avvenivano tutti i lunedì.
Tali circostanze erano state rese note agli avvocati Faraon e, in particolare, all'avv. IA Faraon, i quali disponevano della relativa documentazione e, comunque, avrebbero potuto avere riscontro con i clienti.
Viceversa, il ricorso introduttivo fu basato sull'allegazione che il signor sarebbe stato soggetto Pt_1 ad eterodirezione nello svolgimento dell'attività ed era argomentata la domanda di riconoscimento di lavoro dipendente sulla base di tale assunto.
Non essendo stato dimostrato, né dimostrabile, perché falso, l'assunto allegato, né essendo state viceversa allegate le circostanze sopra evidenziate, la domanda era stata rigettata in primo grado.
Su consiglio dei difensori, il signor sottoscrisse a loro mani l'ulteriore convenzione 10.10.2019, Pt_1 il cui testo non gli era stato nemmeno restituito controfirmato dagli avvocati essendogli stata data solo la minuta di quello che aveva firmato lui, con la quale egli si impegnava al pagamento di un compenso per l'arretrato, che versò in parte come da conteggio allegato.
L'appello fu rigettato anch'esso, non essendo stata (così come non poteva esserlo) modificata l'impostazione della causa petendi, e non contemplando i requisiti di analiticità previsti dal 1° comma dell'art. 431.
5 L'unico risultato che fu ottenuto in quella sede, con parziale modifica della sentenza impugnata, fu la condanna al pagamento delle fatture rimaste impagate da parte di controparte quale retribuzione pattuita.
Il signor , con lettera pec 23.7.21, aveva anche proposto agli avv.ti Faraon di avviare una Pt_1 negoziazione assistita sulle tematiche di cui è oggi causa, ma la lettera era rimasta priva di riscontro.
In diritto, l'attore ha lamentato che gli avvocati violarono la norma di correttezza, sancita tra l'altro dall'art. 14 del c.d.f., di non avventurare il cliente in un contenzioso ictu oculi infondato.
Ha ribadito che la tesi da sostenere dopo il giugno 2015 per far riconoscere un rapporto di lavoro dipendente era quella della “presunzione di subordinazione” per la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:
1. durata: collaborazione presso lo stesso committente superiore a 8 mesi per due anni consecutivi;
2. fatturato: per due anni consecutivi l'80% dei compensi del collaboratore sono derivati dallo stesso committente;
3. luogo: il collaboratore usufruisce di postazione fissa presso il committente.
Tale presunzione trovava la sua prima formulazione al comma 26 dell'art. 1 della L. 92/122 che stabiliva tre condizioni per far presumere la coordinazione continuata e continuativa del titolare di partita Iva.
Al verificarsi di almeno due delle suddette condizioni, salva la prova contraria da fornirsi da parte del committente, la legge ritiene presunta la collaborazione continuata e continuativa, cui poi l'art. 2 D.Lgs.
n. 81/2015 attribuisce dal 1° gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò anche tenendo conto che:
1) l'attività di collaborazione oggetto del rapporto di lavoro non era prevista dai ccnl vigenti,
2) che il signor non era iscritto ad albo professionale, Pt_1
3) non era un organo della società committente,
4) e non vi era alcuna certificazione presso le commissioni di certificazioni istituite dall'art. 76 del
Decreto Legislativo n. 276/03.
E, quindi, la mancata esposizione dei fatti reali e l'omessa allegazione dei suddetti principi giuridici, così come previsti dalla normativa già all'epoca vigente, aveva impedito di ottenere l'accoglimento della domanda, determinando una perdita di chances di buona riuscita della causa da parte del signor , Pt_1 il quale non aveva neppure potuto impugnare il licenziamento, frattanto intercorso.
Quanto alla legittimazione passiva dei convenuti, ha dedotto che tra il cliente e gli avvocati Faraon non era intervenuto un contratto ai sensi dell'art. 2233 c.c., salvo quanto stipulato per l'appello con la scrittura 10.10.2019, in cui peraltro non era specificato il contenuto di quanto sarebbe stato dedotto in appello a rettifica ovvero conferma degli assunti di 1° grado, precisando, peraltro, in ogni caso che il contratto d'opera è di forma libera.
6 Ha riferito che l'avv. IA Faraon ha studio in Roma, Foro al cui albo è iscritto.
Ha un recapito a Spinea presso lo Studio dell'avv. AN Faraon ed ivi ha ricevuto sia che Pt_1
. Pt_2
La procura è stata rilasciata agli avv.ti IA e AN Faraon.
Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dell'organizzazione dello Studio è stato propria dell'avv.
IA Faraon, che ha sottoscritto gli atti.
I due professionisti, in ogni caso, avevano agito come creditori solidali con ricorso per ingiunzione nei confronti del , il quale aveva una posizione assolutamente identica a quella del signor . Pt_2 Pt_1
Il mancato adempimento all'art. 2233 o, comunque, la mancata redazione di un contratto d'opera scritto, faceva, poi, sì che anche ai sensi dell'art. 39 del codice del consumo dovesse ritenersi che entrambi gli avvocati erano stati soggetti del contratto d'opera, sul presupposto delle procure che sono state fatte sottoscrivere al signor a favore di IA e di AN Faraon nello Studio di Pt_1 quest'ultimo in Spinea, determinando quindi in tal senso l'affidamento del cliente circa la soggettivazione del rapporto professionale.
Nel richiamare quanto sopra in ordine all'applicabilità del 2 D.Lgs. n. 81/2015 in assenza di eterodirezione, ha ribadito che gli avvocati convenuti avrebbero dovuto informare il signor Pt_1 che, in assenza di una effettiva subordinazione cioè di un intervento gerarchico diretto del datore di lavoro nelle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, la pattuizione della forma autonoma di svolgimento della stessa non dava la possibilità di dimostrare che essa era un'attività dipendente ai sensi dell'art. 2094 c.c. L'inadempimento era stato, poi, reiterato in sede di appello, ove erano state semplicemente ribadite le allegazioni di primo grado.
Quanto al danno subito, nel richiamare l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha dedotto come non si trattasse di una perdita di chances, ma di un semplice certo danno retributivo e contributivo importante.
Pur nella sua condizione di assoluta autonomia operativa, il avrebbe infatti avuto il diritto, non Pt_1 solo al riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente, ma all'inquadramento retributivo sulla base del contratto collettivo del terziario con una classificazione di secondo livello, con diritto conseguente alle differenze retributive, al pagamento delle ferie, alla tredicesima e quattordicesima ed all'indennità di mancato preavviso ed al trattamento di fine rapporto.
Inoltre, il signor avrebbe potuto essere tenuto indenne delle spese di causa che viceversa ha Pt_1 affrontato pagando l'avv. Faraon come da fatture che si producono e senza averne il ristoro dalla controparte e, questo, per entrambi i gradi di giudizio.
L'inadempimento non era rimediato neppure per la condanna ottenuta solo in appello all'importo pacifico delle fatture arretrate, richiamando al riguardo la perizia contabile fatta elaborare dagli avv.ti
Faraon sulle differenze retributive al 3° livello rivendicate, seppure l'autonomia operativa del FO,
7 così come del , avrebbe dovuto comportare il loro inquadramento in secondo livello. Ha Pt_2 chiesto espletarsi CTU al fine di determinare il danno subito, sull'assunto di un inquadramento nel secondo livello.
***
Si è costituito in giudizio l'avv. LUCIANO FARAON, contestando le asserite negligenze e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente.
In primo luogo, ha dedotto di avere seguito personalmente tutta la causa e che l'indicazione negli atti dell'Avv. AN Faraon rispondeva solo ad una situazione organizzativa interna e di collaborazione in caso di impedimento temporaneo. La stessa parte attrice, del resto, aveva riconosciuto che l'attività professionale era stata svolta solamente dall'avv. IA Faraon.
La mancata comparizione in sede di negoziazione assistita non era, poi, a lui imputabile ma alla temporanea sospensione del difensore di parte attrice.
Ha, poi, contestato la ricostruzione attorea laddove si addebita all'odierno convenuto di non aver sostenuto la posizione di dipendente in quanto non vi era la necessità, nella causa di lavoro, di richiamare una specifica norma di diritto al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di dipendenza, essendo rimessa alla valutazione del giudice.
La causa, come risultava dalla lettura del ricorso introduttivo, era stata impostata sulla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per una dipendenza totale del lavoratore dalla società in tutta l'attività lavorativa del medesimo, ivi compreso l'obbligo imposto dal Controparte_4 datore di lavoro di alloggiare durante la trasferta in un appartamento con altri dipendenti.
In tale contesto, ha riferito come fosse stata proposta parallela azione penale proposta avanti alla
Procura della Repubblica di Venezia, dato che il sig. ed il collega di lavoro Parte_1 Parte_2
avevano esposto una grave situazione di evasione fiscale ed anche di aver subito estorsione.
[...]
L'azione penale di cui all'allegata denuncia era stata seguita con la massima diligenza, ma la Guardia di
Finanza non aveva riscontrato quanto affermato dai suddetti nella denuncia medesima e il Pubblico
Ministero aveva ritenuto inesistenti le ipotesi di reato indicate nell'atto di denuncia.
Sentiti a SIT, infatti, sia il sig. sia il sig. non erano stati nelle condizioni di far emergere Pt_1 Pt_2 le intimidazioni riferite al difensore ed esposte nella denuncia.
In ogni caso, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, il Pubblico Ministero, nella richiesta di archiviazione del 15 settembre 2017, aveva rilevato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e non autonomo, così precisando: “Ritenuto infatti che le” imposizioni” e “le pretese” cui si fa cenno in querela non possono atteggiarsi quali e veri e propri episodi di violenza o minaccia penalmente rilevanti poiché incidono sulla capacità di autodeterminazione dei querelanti bensì sulla dinamica del rapporto di lavoro, pur qualificato in termini impropri come autonomo e non subordinato come sopra indicato risultando perciò sindacabili in sede giuslavoristica più azionata dai querelanti”.
8 Il riconoscimento in sede penale che la posizione del sig. era quella di lavoratore Parte_1 dipendente e non di lavoratore autonomo, avrebbe avuto rilevanza in sede di eventuale ricorso per cassazione per contrasto di pronunce;
impugnazione che, però, parte attrice non aveva voluto coltivare.
Quindi, non solo era stata difesa la globale situazione personale del sig. avendo ottenuto Parte_1 in sede fiscale e penale la qualificazione del rapporto di lavoro come dipendente, ma era stata correttamente seguita la causa anche avanti al giudice del lavoro, i cui atti erano stati verificati alla virgola con la parte prima di essere depositati.
A riprova della correttezza del proprio operato, l'avv. Faraon ha poi richiamato testualmente parte del ricorso presentato ex art. 414 c.p.c.
L'odierna azione, pertanto, era infondata sia perché i giudici di merito avevano deciso sulla base delle prove prodotte e richieste, concordate con l'odierno attore ed il collega , sia perché avendo Pt_2 parte attrice rinunciato a presentare ricorso per cassazione, era stata persa l'opportunità di definire in sede di legittimità quale fosse la reale natura del rapporto di lavoro intercorso con Controparte_4
Ne conseguiva che nessuna responsabilità era contestabile all'Avv. IA Faraon, né tantomeno all'Avv. AN Faraon, per l'esito della causa.
In ogni caso, non poteva essere contestato il mancato richiamo specifico alle norme indicate nell'atto di citazione atteso che le circostanze dell'effettivo rapporto di dipendenza non solo erano state tutte indicate nel ricorso introduttivo avanti al Giudice del lavoro, ma sulle stesse erano state anche assunte prove testimoniali.
In ogni caso, ha osservato che il D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 non introduce alcuna norma procedurale che obblighi la parte a richiamare tale norma in sede di causa, né l'art. 414 c.p.c. pone l'obbligo di citare le singole norme di riferimento né di allegazione, il quale concerne solamente i fatti e non le norme.
L'avv. Faraon ha quindi dedotto di aver dato una copertura globale della situazione, non potendosi scindere la complessità della situazione della causa di lavoro dagli aspetti penali e tributari.
Aspetti che potevano portare il sig. a dover rispondere, in concorso con il datore di lavoro, Pt_1 sulla rilevante evasione fiscale atteso che il medesimo ed il suo collega si erano resi Parte_2 corresponsabili con la società di un coordinato sistema di evasione fiscale, a cominciare Controparte_4 dall'incasso in nero di somme relative alle forniture eseguite.
L'avv. Faraon ha anche precisato di avere esposto chiaramente quali erano i rischi connessi al modus operandi attuato dagli stessi a sostegno e copertura della sistematica evasione fiscale attuata dalla
[...]
e che, quindi, potevano essere chiamati a rispondere anche personalmente sia a livello CP_4 fiscale che penale.
9 In termini oggettivi, un simile comportamento può aver portato il Giudice del Lavoro ad escludere la sussistenza di un rapporto di dipendenza dato che la connivenza attuata a favore della Controparte_4 ben poteva coincidere con il rischio d'impresa del lavoratore autonomo.
Quindi, in tale contesto, risultava rilevante il fatto che fosse stata respinta la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di e per l'ipotesi di concorrenza sleale. Pt_1 Pt_2
Il giudizio di correttezza dell'assistenza non poteva, quindi, essere riferito ad un singolo settore della vertenza, ma doveva essere valutato nel contesto globale della medesima.
Sotto altro profilo, da valutarsi anche ex art, 96 c.p.c., l'avv. IA Faraon ha rilevato come sia infondato il fatto che al sig. non sia stata consegnata copia della convenzione di pagamento Pt_1 sottoscritta, atto che lo stesso ha firmato all'interno dello studio dello scrivente, così come avviene con tutti i clienti ai quali viene consegnata contestualmente la copia di competenza, sottoscritta in duplice originale.
Il sig. aveva voluto una copia in bianco per valutare l'atto predisposto dallo studio dello Pt_1 scrivente avvocato assieme a . Pt_2
Il convenuto ha, altresì, precisato di non aver consigliato la parte attrice di sottoscrivere alcunché, ma di avere preso solamente un accordo con il medesimo per agevolarlo nel pagamento della parcella, visto che aveva chiesto una dilazione per personali difficoltà economiche.
Ad ulteriore conferma del riconoscimento del debito, deponeva il fatto che, per il periodo di 16 mesi, il aveva provveduto al versamento della rata concordata nella convenzione, senza nulla Pt_1 contestare.
Nel ricordare il legame personale e professionale che legava il al Faraon, che aveva seguito la Pt_1 moglie del primo in un complesso procedimento penale, l'avv. IA Faraon ha proposto domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento delle somme maturate a titolo di compenso per Pt_1 prestazioni professionali eseguite in favore dello stesso, mai onorate dall'attore.
In primo luogo, ha chiesto il riconoscimento del compenso maturato rispetto alle prestazioni professionali riconosciute con la scrittura privata del 10 ottobre 2019, in quanto, come sopra precisato, dopo il pagamento delle prime 16 rate, i successivi versamenti erano stati sospesi dal sig. . Pt_1
Aveva chiesto, pertanto, pronunciarsi anche ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cpc per la somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo pari ad € 2.226,03, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal 28/01/2021 (10 giorni dopo l'ultima rata pagata in data 18/01/2021 come indicato al punto 3 del suddetto atto) al saldo.
In secondo luogo, ha chiesto, sempre in via riconvenzionale, il riconoscimento del compenso maturato per l'assistenza legale prestata nel procedimento penale parallelo alla causa di lavoro n. 2518/16 RGNR da pagarsi in solido con il collega . Pt_2
10 Ha evidenziato essere stata azione di rilevante impegno atteso che, da un lato, andava messa in evidenza la responsabilità penale del datore di lavoro, dall'altro era necessario che la Guardia di Finanza prima e il P.M. dopo accertassero l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e non di un lavoro autonomo per evitare corresponsabilità nella rilevante evasione fiscale riscontrata, come dianzi specificato.
Il credito, di fatto, era stato riconosciuto ed era confermato dal fatto che l'odierno attore, in data
1/12/2017, aveva versato un acconto di € 500,00 di cui alla fattura n. 310/2017.
La somma residua, globalmente dovuta dal sig. in solido con il sig. , era pertanto pari Pt_1 Pt_2 ad € 1.496,81 come da preavviso di parcella allegato, salvo pagamento da parte del coobbligato.
In terzo luogo, l'avv. IA Faraon ha dedotto in avere seguito il signor anche Parte_1 relativamente alla causa di divorzio consensuale con la sig.ra iscritta al Tribunale di Parte_3
Treviso col n. 7321/18 R.G., lamentando che, né il sig. né la sig.ra avevano Parte_1 Parte_3 provveduto al pagamento della parcella relativa alla suddetta prestazione professionale.
Anche in questa fattispecie, si trattava di obbligazione solidale e, atteso il venir meno del rapporto fiduciario con il sig. , ha chiesto il pagamento della somma di € 2.068,20 come da preavviso di Pt_1 parcella allegato.
Il convenuto ha, poi, chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo
[...] allo scopo di essere manlevato, in caso di condanna, al risarcimento del danno in Controparte_3 favore di parte attrice, avendo in corso di validità al momento del sinistro la polizza RC
1/64643/122/162981128.
Infine, ha eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita a causa della temporanea perdita dello jus postulandi dell'Avv. Enrico NE, difensore di parte attrice, il quale dapprima aveva provveduto a notificare invito alla negoziazione, e che poi, una volta tornato ad esercitare la professione, non aveva provveduto a riproporre prima di procedere alla notifica dell'atto di citazione.
***
Si è costituito, altresì, l'avv. ANDREA FARAON, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il primo luogo, ha dedotto di esercitare l'attività professionale di avvocato penalista in condivisione dei locali con il proprio padre, avv. IA Faraon, il quale opera anche su Roma.
Ai fine di meglio organizzare il lavoro di quest'ultimo, essendo spesso lontano da studio e non di giovane età (classe 1945), con le conseguenti possibili problematiche di salute, vi era la prassi di condividere formalmente i mandati anche su cause che lo scrivente non ha mai seguito, in modo che eventuali problemi che potessero colpire il dominus non andassero a danneggiare i clienti.
Ha, poi, precisato che il sig. è stato cliente per quasi vent'anni dell'Avv. IA Faraon e ciò Pt_1 per svariate pratiche: solo a lui si rivolse con il collega per una causa di lavoro di cui nulla l'avv. Pt_2
AN Faraon aveva praticamente appreso, per le ragioni sopra indicate.
11 Durante tutta la causa, l'Avv. AN Faraon aveva inviato solo una nota di conclusioni scritte in appello nel novembre 2020, dove si era limitato ad un “copia incolla” delle conclusioni, causa temporaneo impedimento dell'Avv. IA Faraon, impedimento che non rendeva necessaria la rinuncia al mandato. Naturalmente, non essendo ferrato nella materia giuslavoristica, fece esaminare prima il fascicolo da una collega di studio più avvezza alla materia.
In primo grado, su richiesta del padre, aveva eseguito alcune notifiche di intimazione a teste a mezzo posta.
All'esito del giudizio di appello entrambi i clienti, e , avevano cessato di pagare le Pt_2 Pt_1 somme concordate, per cui vi era stata un'azione per decreto ingiuntivo nei confronti del e un Pt_2 tentativo di bonaria composizione nei confronti del , per il quale vi erano anche altre posizioni Pt_1 aperte, oltre che un cordiale rapporto che durava da anni.
L'azione per decreto ingiuntivo contro fu proposta anche a nome dell'avv. AN Faraon solo Pt_2 perché si voleva prevenire un'eccezione di dimidiazione del credito, ma di fatto il dovuto spettava solo all'Avv. IA Faraon.
A fine maggio 2021 l'Avv. NE inviava un primo invito alla negoziazione assistita per il FO a cui si rispose che il rapporto sostanziale si doveva riferire solo a IA Faraon.
Successivamente, a ridosso del periodo feriale, l'Avv. NE invitava a stipulare un accordo di negoziazione assistita, cui si era intenzionati a rispondere con un'adesione condizionata al coinvolgimento della propria compagnia assicurativa (ciò per vincoli di polizza, che vietano qualsiasi ammissione di responsabilità non autorizzata dalla compagnia).
In data 6 agosto, peraltro, l'Avv. NE veniva sospeso in via disciplinare dalla professione per mesi due e quindi la procedura di negoziazione si estingueva per mancato intervento di nuovo difensore nel termine indicato, non operando in materia la sospensione feriale dei termini.
Per spirito di colleganza si attendeva che l'Avv. NE espiasse la breve sanzione e comunicasse nuovo invito. Al contrario, nascondendo tale circostanza, il NE notificava gli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per in quel di Milano, e per risoluzione del contratto in quel Pt_2 di Venezia per conto del . Pt_1
Anche l'avv. AN Faraon, in ogni caso, ha richiesto di essere autorizzato al differimento della prima Con udienza per chiamata in causa della propria compagnia assicurativa , trattandosi di polizza tipo
“Claim Maid” per la quale il sinistro si era manifestato in vigenza della stessa risultando la contestazione del danno nel corso dell'anno 2021.
Ha, quindi, eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita, il quale si era interrotto a causa della perdita di ius postulandi del patrocinio di parte attrice e non è stato rinnovato prima della notifica dell'atto di citazione.
12 Ha poi eccepito la nullità della domanda di risarcimento per indeterminatezza, posto che il quantum avrebbe dovuto essere oggetto di analitica determinazione e non poteva essere devoluto ad una semplice CTU da esperirsi in corso di causa, a maggior ragione nel momento in cui controparte aveva contestato i conteggi utilizzati nella causa di lavoro come non significativi. In particolare, avrebbero dovuto essere compiutamente indicati gli elementi che avrebbero giustificato l'applicazione del secondo livello retributivo in luogo del terzo azionato.
Ha stigmatizzato il tono censorio duro (con accuse di falsità) con richiami al codice deontologico, riservando in corso di causa eventuale domanda di cancellazione e risarcimento e di temerarietà della lite.
Ha contestato che la mera sottoscrizione del mandato determini responsabilità paritaria tra i due convenuti: le censure formulate riguardano la fase di studio e scelta della strategia, anteriore alla rappresentanza processuale. Se quindi formalmente si era davanti ad un mandato processuale congiunto, il mandato sostanziale era evidentemente disgiunto, anzi, orale e unicamente rilasciato all'Avv. IA Faraon.
Il richiamo all'art. 69 bis del D.Lgs 263/2003 come fonte di responsabilità dei convenuti era poi una forzatura in quanto contempla una mera presunzione che non vieta di sostenere la domanda con altre prove.
Contraddittorio era, poi, che l'attore affermasse con durezza che comunque i presupposti per l'azione non esistessero, salvo poi avanzare la richiesta di risarcimento danno per un inquadramento addirittura maggiore.
In ogni caso, nel merito, ha evidenziato che le motivazioni del rigetto contenute sia in primo grado che nella sentenza d'appello non contenevano deduzioni riferibili alle censure formulate in citazione, bensì valutazioni sulle risultanze istruttorie, in particolari le prove orali, non certamente nella disponibilità del patrocinatore.
In punto domanda di risoluzione per inadempimento, ha evidenziato che l'istituto evocato prevede che non si tratti di un inadempimento qualsiasi, bensì di un grave inadempimento.
Nel caso, in esame, invece, nella sentenza di primo grado vi fu il rigetto della domanda riconvenzionale di parte datoriale e, nel procedimento d'appello, una riforma parziale.
In punto domanda di restituzione formulata solidalmente contro entrambe in convenuti, ha dedotto di non avere incassato nulla, essendo tutti gli incassi fatturati dal reale dominus, Avv. IA Faraon e sul punto l'attore doveva considerarsi irrimediabilmente soccombente.
***
Autorizzata la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si è costituita
[...] contestando la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in Controparte_3
13 fatto ed in diritto, eccessiva e non provata, richiamando sul punto le difese già rassegnate dall'assicurato, avv. IA Faraon.
In via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, posto che l'avv. NE, difensore di parte attrice, dopo aver notificato invito alla negoziazione assistita in data 23.7.2021, è stato sospeso dalla professione a far data dal 7.8.2021 fino al 7.10.2021 e, successivamente a detto periodo, non ha provveduto a riproporre il procedimento - automaticamente interrotto a causa della perdita dello ius postulando del difensore attoreo - limitandosi a notificare atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Ha, poi, precisato che la polizza operante nel caso de quo è contraddistinta dal n.
1/64643/122/162981128 e denominata “Polizza Multirischi del Professionista” richiamando le clausole relative all'oggetto della copertura assicurativa, al massimale e alla franchigia, oltre che alle ipotesi di responsabilità solidale deducendo che, solamente nell'ambito di questi limiti, la domanda di garanzia formulata avrebbe potuto essere valutata e decisa.
Tanto premesso, ha evidenziato che nei procedimenti oggetto del presente giudizio - procedimento
R.G. 43/2016 Tribunale di Venezia -Sezione Lavoro e procedimento R.G. 258/2018 Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro - il mandato alle liti è stato conferito ad entrambi gli odierni convenuti, avvocati IA Faraon e AN Faraon.
Al di là delle attività concretamente svolte dall'uno o dall'altro difensore, era incontrovertibile, anche alla luce di quanto affermato dallo stesso avv. AN Faraon, che quest'ultimo ha svolto una propria attività professionale, tanto da aver provveduto direttamente all'intimazione a testi e al deposito di atti in giudizio.
Ha, quindi, invocato l'applicazione dell'art 1716, II° comma c.c. in materia di mandati congiunti laddove si dispone che “se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante”.
In forza di quanto disposto dall'art. 1298 c.c., salvo diversa pattuizione, le quote di responsabilità dei singoli coobbligati solidali dovevano ritenersi uguali, con la conseguenza che, salva prova contraria,
l'asserita responsabilità dell'avv. IA Faraon dovrà essere equamente ripartita con l'altro mandatario avv. AN Faraon.
Nel merito, ha contestato la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'avv. IA Faraon associandosi alle difese svolte da quest'ultimo.
Ha evidenziato, in particolare, la contraddittorietà delle domande svolte dall'attore il quale, da un lato, ha chiesto la risoluzione per inadempimento dei contratti d'opera intercorsi tra le parti e, dall'altro, ha chiesto la condanna dei convenuti al risultato che avrebbe ottenuto se le cause incardinate fossero risultate vittoriose.
14 E, quindi, se l'azione fosse stata effettivamente infondata, nessun risarcimento sarebbe dovuto al sig.
, posto che non sarebbe comunque stato possibile conseguire alcun risultato, non avendo Pt_1
l'attore subito alcun danno.
Ha, quindi, evidenziato che l'esperimento di un'azione di risarcimento danni nei riguardi di un professionista, nella specie avvocato, è condizionata all'accertamento dell'esistenza di una sua responsabilità riconducibile a negligenza (ovvero mancanza di quella preparazione professionale e di quella preparazione media che debbono informare l'esercizio della professione), ad imperizia (ossia mancanza di tutte quelle cognizioni tecniche che vengono acquisite, sia attraverso lo studio che tramite l'esperienza e che consentono di eseguire la prestazione secondo le regole dell'arte), ad imprudenza
(definita dalla giurisprudenza come superficialità e disinteresse per i beni che il cliente affida alle cure del legale), nonché all'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, o discipline.
Appurata con certezza la responsabilità del professionista, l'azione risarcitoria presuppone poi la prova dell'esistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalità tra questo e la condotta dell'agente.
L'onere della prova di tali elementi, gravante sul cliente, non era invece stato in alcun modo assolto dal
. Pt_1
Ugualmente infondata era l'asserita violazione degli articoli 14 (Dovere di competenza) e 15 (Dovere di aggiornamento professionale e formazione continua) del codice deontologico forense.
Invero, in relazione alle doglianze del sig. , ha evidenziato quanto segue: Pt_1
- non vi è alcun obbligo del difensore di richiamare negli atti di causa una specifica norma, e ciò in forza del generale principio iura novit curia e ciò anche alla luce della previsione di cui all'art. 421 c.p.c.
Nel caso di specie, nessuna indicazione è stata fornita dal Giudicante alla parte e, in ogni caso, la sentenza n. 517/2017 è stata pronunciata sulla base delle prove documentali e testimoniali assunte;
dunque, la domanda proposta dal sig. non è certamente stata rigettata per la mancata specifica Pt_1 indicazione delle norme di riferimento applicabili al caso de quo.
A riprova dell'infondatezza degli assunti attorei, ha osservato che l'art. 2 del D. Lgs 81/2015 prevede espressamente che la normativa ivi indicata trova applicazione “ a far data dal 1° gennaio 2016”, dunque successivamente alla data di recesso del rapporto di lavoro da parte del sig. , Pt_1 formalizzato con raccomandata a/r del 2.3.2015, ricevuta dal datore di lavoro in data 5.3.2015 (cfr. pag.
5 doc. 3 convenuto IA Faraon).
Priva di fondamento era, altresì, la censura secondo la quale gli odierni convenuti non avrebbero dedotto in primo grado, “i fatti reali” che avrebbero determinato l'accoglimento della pretesa del sig.
e, in grado di appello, di aver sostanzialmente ripetuto le deduzioni di primo grado senza Pt_1 assolvere all'onere di specificità dei motivi di impugnazione.
Sul punto, era infatti sufficiente esaminare il ricorso ex art. 414 c.p.c. del giudizio R.G. 43/2016 avanti il
Tribunale di Venezia-Sezione Lavoro, per rendersi conto che la causa era stata totalmente impostata
15 sulla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro, valorizzando l'effettiva dipendenza dell'attore dalla società per tutta l'attività lavorativa svolta continuativamente dal medesimo, Controparte_4 evidenziando inoltre che tra il giugno 2011 e il 1.5.2015 il sig. aveva emesso fatture Pt_1 esclusivamente nei confronti di detta società, nonché l'obbligo imposto dalla stessa di alloggiare durante la trasferta in un appartamento con altri dipendenti.
Su tutte le circostanze dedotte erano state formulate e assunte prove testimoniali.
La difesa dell'odierno attore, anche in grado di appello, era stata dunque svolta con la massima diligenza, stante anche la stretta connessione tra la causa di lavoro e l'azione proposta in sede penale.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, sin dal giudizio di primo grado gli odierni convenuti avevano correttamente richiesto ex art. 423 comma 2 c.p.c., l'emissione di ordinanza di pagamento delle somme di cui alla fattura n. 2/2015 emessa il 1.3.2015, pari ad € 18.016,96.
Ha, poi, evidenziato che il giudizio di prime cure si è concluso con la compensazione delle spese di lite tra le parti e con l'integrale rigetto delle domande riconvenzionali promosse dalla società Controparte_4
Ancora, in sede di appello, a seguito di accoglimento parziale dell'impugnazione proposta, la Corte ha condannato al pagamento a favore di della somma di € 18.016,96, oltre Controparte_4 Parte_1 agli intessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione al saldo, compensando per 4/5 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannando al pagamento di 1/5 residuo in favore del Controparte_4 sig. , frazione liquidata quanto al primo grado in € 2.050,00 e quanto al grado d'appello Parte_1 in € 1.863,00 oltre accessori di legge.
La fondatezza dell'azione proposta trovava anche conferma da quanto emerso in sede penale, in relazione all'atto di denuncia-querela presentato dai sig.ri e avanti alla Procura della Pt_2 Pt_1
Repubblica di Venezia, laddove il Pubblico Ministero, all'esito delle indagini preliminari, in data
15.9.2017 aveva rilevato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Altrettanto infondata e non provata era l'asserita circostanza che all'attore non fosse stata consegnata copia della convenzione di pagamento datata 10.10.2019, sottoscritta dagli avv.ti Faraon e dal sig.
, nella quale al punto 6) si legge “che la presente convenzione è stata redatta in duplice Parte_1 copia, riempita in tutte le sue parti, sottoscritta in calce e che una copia della stessa viene consegnata al cliente”.
In ordine all'inquadramento contrattuale del sig. in relazione alle mansioni dallo stesso Pt_1 effettivamente svolte, si ribadisce che il CCNL Commercio assegna alla figura del venditore, ruolo effettivamente svolto dall'attore, l'inquadramento al Livello 3°.
Il sig. svolgeva infatti a tutti gli effetti la vendita del prodotto commercializzato dalla resistente, Pt_1
e non solo la proposta commerciale, in quanto si occupava anche degli aspetti strettamente tecnici: curando i rilievi in loco ai fini dell'installazione del prodotto, affrontando e risolvendo eventuali
16 problematiche tecniche che sorgevano al momento dell'installazione, curando il post vendita in ipotesi di contestazioni da parte degli acquirenti.
La mansione del ricorrente, pertanto, si connotava non solo per l'utilizzo delle proprie conoscenze puramente commerciali, utili alla finalizzazione delle vendita, ma altresì per l'applicazione di nozioni tecniche strettamente connesse al prodotto commercializzato.
Non da ultimo, la mansione svolta dal ricorrente presentava altresì aspetti relativi al coordinamento di altro personale, nella specie i montatori.
Pertanto, gli odierni conventi hanno correttamente inquadramento la mansione svolta dal sig. Pt_1 classificandola di livello 3° del CCNL Commercio, ai fini del calcolo delle differenze retributive e nessuna responsabilità era loro imputabile.
In punto quantum debeatur, ha rilevato la genericità della richieste attoree, tale da rendere impossibile una precisa e puntuale contestazione, posto che il difensore attoreo non solo non aveva quantificato il danno subito, ma neppure aveva fornito adeguata prova dello stesso, limitandosi a chiedere una perizia contabile d'ufficio, rilevando però che i conteggi utilizzati nella causa di lavoro non sono significativi
(cfr. pag. 11 atto di citazione) e che, in ogni caso, il danno subito dal sig. corrisponde al Pt_1 mancato inquadramento di lavoro dipendente dal 2° livello CCNL Commercio.
Dunque, in mancanza di tali prove, la richiesta di CTU contabile era da ritenersi esplorativa e avrebbe dovuto essere rigettata.
***
Autorizzata la chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si è costituita altresì Controparte_1 evocata in giudizio dall'avv. AN Faraon, contestando integralmente le deduzioni e le allegazioni dell'attore in quanto genericamente formulate e contraddittorie, oltre che sfornite di prova.
Risultava, altresì, mancante il nesso di causa tra condotta del professionista e danno, il quale non poteva ritenersi sussistente in forza del solo rigetto delle domande formulate nei due gradi di giudizio, dovendo l'attore provare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Ha, poi richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale l'imperizia del difensore si configura se quest'ultimo ignori o violi disposizioni di legge, oppure qualora risolva erroneamente questioni giuridiche prive di opinabilità; al contrario, la scelta di una determinata strategia processuale può fare insorgere responsabilità, qualora l'inidoneità al conseguimento del risultato finale, sia valutata dal giudice di merito “ex ante” e non “ex post”, sulla base dell'esito del giudizio (Cassazione civile, sez II, ordinanza 01.10.2018, n. 23740).
Ha contestato, inoltre, l'esistenza, nonché la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'attore.
Dai documenti prodotti in giudizio dall'attore non v'era prova alcuna né degli esborsi effettuati né dei danni subiti, i quali non erano stati neanche allegati, specificati o quantificati.
17 Ulteriormente, non risultava nemmeno che l'assicurato fosse responsabile di quanto lamentato dal sig.
, non solo perché non era provato alcun profilo di negligenza e/o imperizia professionale, ma Pt_1 anche perché l'inadempimento genericamente allegato dall'attore presupponeva l'esistenza di un mandato sostanziale (contratto di patrocinio), in realtà inesistente.
Richiamata la distinzione tra procura e contratto di patrocinio, ha evidenziato come, nella fattispecie in esame, il rapporto di patrocinio si fosse instaurato soltanto tra il signor e l'avv. IA Faraon Pt_1
i soli, tra l'altro, ad intrattenere rapporti e ad interfacciarsi, sia di persona che per via cartolare.
In ogni caso, ha aderito a tutte le difese svolte nel merito dal proprio assicurato.
In via subordinata, ha eccepito l'inoperatività della polizza assicurativa, in quanto, al momento della sottoscrizione, l'avv. AN Faraon non aveva informato la compagnia di essere a conoscenza di circostanze che avrebbero potuto determinare l'insorgenza di richieste di risarcimento danni.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, risultava infatti che con la sentenza n. 517/2017, pubblicata Con in data 13/09/2017 - ovverosia in data antecedente la stipula della prima polizza con – il
Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda formulata dal Sig. , circostanza nota all'avv. Pt_1
AN Faraon ma da questi non segnalata alla compagnia unitamente alla sospensione del pagamento delle competenze da parte del cliente.
Ha sottolineato, in ogni caso, come la franchigia contrattualmente prevista ammonti ad € 250 per sinistro.
Ha rilevato, in ultimo, che la Polizza, riguardante la responsabilità professionale, copre e garantisce soltanto riguardo i danni derivanti da negligenza e imperizia, escluse, pertanto, eventuali multe, sanzioni, restituzioni di danaro e compensi professionali.
***
All'udienza del 14.07.2022, venivano assegnati termini per dedurre in ordine all'eccepito conflitto di interesse tra il difensore attoreo e lo stesso signor e sulle ulteriori questioni preliminari. Pt_1
All'esito, con ordinanza 6.10.2022, “considerato, rispetto all'eccezione di nullità del mandato difensivo per conflitto di interessi, che l'art. 24, III co. del Codice Deontologico Forense, come da ultimo modificato alla seduta amministrativa del CNF del 23.2.2018 e pubblicata in GU n. 86 del 13.4.2018, stabilisce che la situazione di conflitto di interesse dell'avvocato con il cliente “sussiste anche nel caso in cui …l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico”; ritenuto che nel caso di specie, pur emergendo per tabulas che l'avv. E. NE in data 24.9.2021 abbia ottenuto la visibilità del fascicolo della causa n. 258/2018 pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia (doc. n. 7 parte convenuta) sino alle 24:00 del 6.5.2021, salvo costituirsi nel medesimo procedimento in data 29.3.2022, già definito con sentenza depositata alle ore 8:49 del 6.5.2021, ottenendo mandato professionale per la proposizione di ricorso per cassazione in data 24.3.2022, quando era ampiamente decorso il termine “lungo” per la proposizione del medesimo in
18 data 7.12.2021, non vi siano elementi per affermare che in questo giudizio sia limitata l'indipendenza dell'avv. NE
a causa del precedente incarico svolto in favore dell'odierno attore;
osservato, infatti, che il presente giudizio è stato iscritto a ruolo in data 8.11.2021 quando il difensore attoreo – avv. E.
NE – era ancora in termini (fino al 7.12.2021) per la proposizione del ricorso per Cassazione sopra richiamato, di talché non vi sono elementi per affermare che quando gli fu conferito il mandato nel presente giudizio egli si trovasse di fatto già in una condizione di inadempimento nello svolgimento del precedente incarico professionale idonea a fondarne la responsabilità professionale, atta a integrare il paventato conflitto d'interessi; ritenuta dunque l'infondatezza dell'eccezione di nullità della procura ad litem attorea sollevata dai convenuti;
rilevato, quanto alla loro eccezione di improcedibilità della domanda, che in data 30.6.2021 gli odierni convenuti dichiaravano di voler aderire all'invito alla negoziazione assistita, la quale pur iniziata (con inoltro della proposta di negoziazione in data 23.7.2021 quando ancora non era stata disposta la sospensione disciplinare dell'avv. E. NE: doc. 4 conv.) non si è tuttavia conclusa per mancata risposta alla risposta (e non anche all'invito)”, ha rinviato a udienza successiva, invitando le parti nel periodo intermedio a concludere la procedura negoziata, dandone prova mediante deposito telematico nella presenta causa almeno cinque giorni prima.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma, VI, c.p.c., esaminate le quali, la causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione già versata in atti.
E 'stata altresì rigettata l'istanza di pronuncia di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. proposta dall'avv.
IA Faraon, stanti i più ampi complessi rapporti di dare e avere oggetto delle domande reciprocamente formulate dalle parti.
All'ultima udienza, la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, alle quali sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così ricostruiti le allegazioni delle parti e lo svolgimento del processo, in via preliminare, va dato atto che già in corso di causa, il giudice istruttore ha esaminato e risolto le questioni sollevate inerenti al conflitto di interesse tra il difensore dell'attore e il proprio assistito e al mancato completamento della procedura di negoziazione assistita, il cui invito è stato rinnovato nel termine assegnato.
Nel merito, la domanda attorea risulta infondata e va rigettata per i seguenti motivi in diritto ed in fatto.
Appare opportuno ricordare che la prestazione di un avvocato si configura, di regola, come un'obbligazione di mezzi e non di risultato, secondo la classica distinzione, ancora attuale, in materia di prestazione d'opera professionale. Nella prestazione d'opera intellettuale, infatti, il professionista – debitore si impegna a svolgere l'attività necessaria e utile al raggiungimento del risultato auspicato dal cliente-creditore ma non si obbliga a conseguirlo (cfr. tra le molte, Cass. n. 25778/2019).
19 Nelle controversie in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza precisa, inoltre, come il cliente non possa limitarsi ad affermare il non corretto adempimento dell'attività professionale da parte dell'avvocato ma sia tenuto a provare, altresì, il pregiudizio effettivamente subito ed, infine, tramite criteri probabilistici, che avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni se l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass.
n. 2836/2002, Cass. 15032/2021 e Cass. n. 33442/2022).
Ciò premesso in linea generale e venendo specificatamente alla vicenda oggetto di causa, deve richiamarsi la pronuncia già resa dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2061/2024, pubblicata il
27.02.2024, confermata anche in sede di appello (v. allegati dell'avv. AN Faraon alle note di precisazione delle conclusioni), laddove, nel decidere sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore degli avv.ti Faraon avente ad oggetto il credito professionale maturato dai medesimi nei confronti di altro lavoratore ( ), ricorrente unitamente al signor nella medesima Pt_2 Pt_1 causa di lavoro patrocinata dagli odierni convenuti rispetto alla quale si invoca, anche in questo giudizio, la responsabilità professionale dei difensori, ha già avuto modo di esaminare, rigettandole, le medesime questioni sollevate da parte del lavoratore, riproposte anche in questo giudizio dal . Pt_1
Anche il Tribunale di Milano, la cui motivazione si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., ha ricordato il costante orientamento della Suprema Corte per il quale l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio;
diversamente, nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave: trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione l'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ex art. 2236 c.c.).
Nel richiamare la surrichiamata giurisprudenza sul riparto degli oneri probatori, ha osservato come l'atto di citazione fosse del tutto carente in ordine all'identificazione del danno asseritamente subito e alla quantificazione dello stesso, carenza che non è stata colmata neppure in fase istruttoria. Tale notazione, a ben vedere, si attaglia anche all'odierno giudizio, posto che anche in questo caso l'attore ha indicato in modo estremamente sintetico il danno subito indicato nel “mancato riconoscimento di un inquadramento di lavoro dipendente al 2°livello ccnl commercio” da quantificarsi a mezzo CTU, senza nulla allegare o documentare di più specifico al fine della valutazione ed eventuale quantificazione del danno asseritamente subito.
Nel merito della vicenda si condivide, poi, quanto già ritenuto dal Tribunale di Milano nel parallelo giudizio in ordine al fatto che, dall'esame delle sentenze di primo e di secondo grado rese nell'ambito
20 della causa di lavoro patrocinata dagli odierni convenuti, non emergono profili di responsabilità a carico degli avv.ti Faraon. Invero, la domanda di riconoscimento del lavoro subordinato, con le conseguenze sulla retribuzione e sulle provvigioni, è stata rigettata perché non è stata raggiunta la prova nel corso del giudizio. In particolare, il Tribunale di Venezia ha escluso il vincolo della subordinazione sulla base di quanto emerso dall'interrogatorio libero dei ricorrenti e dalle deposizioni testimoniali. Emerge, quindi, come nel corso del giudizio vi sia stata un'ampia attività istruttoria e che, proprio quanto emerso in quella sede, abbia portato alla pronuncia di rigetto. Tali elementi, però, così come allegati dal ricorrente, non possono configurare una fattispecie di inadempimento contrattuale del difensore, né integrare una qualche forma di comportamento imperito o negligente. In sostanza, la presenza di elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato è stata esclusa al termine dell'istruttoria regolarmente svolta e non può essere imputata a negligenza dei difensori, o almeno, non sussiste prova in tal senso. La stessa sentenza d'appello, che ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia, motiva che il rigetto della domanda è fondato sul mancato raggiungimento della prova, al termine dell'istruttoria, sui caratteri del rapporto tali da qualificarlo come subordinato. Inoltre, la stessa sentenza della Corte d'appello ha compensato le spese di lite tra il lavoratore e la società “tenuto conto del complessivo esito del giudizio e della controvertibilità in fatto della vicenda di causa”.
Conseguentemente, a fronte degli approfondimenti svolti in via istruttoria in ordine alla natura subordinata o meno del rapporto, il mancato riferimento in ricorso alla disciplina di cui al comma 26 dell'art. 1 della Legge 92/12 e dell'art. 2 d.lgs n. 81/2015 che il signor lamenta in questo Pt_1 giudizio quale fonte di responsabilità professionale dei legali che hanno predisposto l'atto introduttivo sia del primo grado che dell'appello, non avrebbe condotto ad esisti diversi della controversia.
Invero, l'art. 2 D.Lgs. 81/2015 ha introdotto una presunzione di subordinazione per i rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche tramite piattaforme digitali, stabilendo l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione, anche di recente (v. ad esempio, sentenza del 31 ottobre 2025 n. 28772), ha chiarito che l'art. 2 D.Lgs. 81/2015 non come un'istituzione di una nuova figura intermedia, ma come una norma di disciplina che estende le tutele del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che presentano i requisiti di personalità, continuità ed etero-organizzazione, anche se l'organizzazione riguarda solo tempi e modalità, senza necessariamente fissare luoghi rigidi.
Conseguentemente, come già bene spiegato dal Tribunale di Milano nel parallelo giudizio cui si è già fatto più volte riferimento, difetta in ogni caso il nesso causale tra condotta dei professionisti e danno.
E' infatti onere di cui colui che imputa un comportamento negligente dimostrare che, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Sul punto la Cassazione si è espressa affermando che
21 il danno derivante da condotte omissive del professionista è ravvisabile solo se, in base a criteri probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato raggiunto (Cass. 1984/16 –
Cass. 2638/13 e, anche più di recente, Sez. 3 - , Sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
E, quindi, anche laddove fosse stato corretto il rilievo del mancato riferimento alla disciplina di cui al comma 26 dell'art. 1 della Legge 92/12 e dell'art. 2 d.lgs. 81/2025, ciò non sarebbe stato sufficiente ai fini dell'accoglimento delle domande risarcitorie, stante l'esclusione della natura subordinata del rapporto intercorso ritenuta ed accertata nei due gradi di giudizio.
“Tanto più che, dai giudizi trattati avanti le Corti veneziane, è emersa una discrepanza di valutazioni tra le pronunce assunte in sede giuslavoristica e le valutazioni del P.M. … in sede penale, il quale ha collocato il rapporto di lavoro … nell'alveo della subordinazione, facendo emergere la particolarità della fattispecie trattata e la sua complessità, peraltro affermata dalla stessa Corte d'Appello di Venezia. Trattandosi, quindi, di casi opinabili, per configurare una responsabilità degli avvocati, … avrebbe dovuto provare che gli stessi hanno agito con dolo o colpa grave, come recentemente affermato dalla Cassazione (n. 5429/2021).” (v. pag. 8 sentenza Tribunale di Milano).
L'accertamento della inesistenza o, quantomeno, la mancanza di prova di responsabilità addebitabile ai convenuti, comporta il rigetto integrale delle domande attoree, sia risarcitorie che restitutorie, con assorbimento sia del profilo della concreta attività professionale svolta da ciascuno dei due difensori oltre che della domanda di manleva dispiegata nei confronti delle terze chiamate
[...]
e ed esonero, per il giudicante, dal prendere posizione sulle Controparte_3 Controparte_1 deduzioni ed eccezioni dalle stesse formulate.
***
Va, quindi, esaminata la domanda riconvenzionale svolta dall'avv. IA Faraon con cui questi ha chiesto la condanna del al pagamento della somma complessiva di € 5.791,04 a titolo di Pt_1 compenso professionale maturato per prestazioni professionali svolte in favore del medesimo.
In primo luogo, ha chiesto il pagamento della somma di € 2.226,03 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal 28/01/2021 (10 giorni dopo l'ultima rata pagata in data 18/01/2021) al saldo, quale residuo ancora dovuto in forza al riconoscimento di debito di cui alla scrittura privata del
10 ottobre 2019, con la precisazione che tale atto era stato rilasciato nell'ambito del decennale rapporto fiduciario intercorso tra le parti e non certo nelle condizioni indicate nell'atto di citazione.
Nello specifico, l'avv. Faraon ha dedotto che, dopo il pagamento delle prime 16 rate, i successivi versamenti sono stati sospesi dal sig. , tanto che il legale aveva già predisposto ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo fondato sulla suddetta scrittura privata di riconoscimento del debito il cui deposito era stato sospeso in considerazione dell'avvio della procedura di negoziazione assistita, interrotta perché il collega NE era stato sospeso.
L'avv. Faraon ha rilevato ulteriormente che, avendo il sig. ottenuto con la sentenza di Parte_1 appello il riconoscimento seppur parziale del suo credito, lo stesso si era obbligato a pagare
22 immediatamente l'intera somma, mentre, al contrario, aveva interrotto anche il pagamento rateale.
La domanda può trovare accoglimento essendo pacifica e provata dalla documentazione in atti relativa l'attività professionale svolta nei due gradi di giudizio, corroborata dal riconoscimento di debito operato dall'attore, il quale in questa sede ha contestato il credito eccependo i medesimi profili di responsabilità professionale, sopra già esaminati ed esclusi.
In secondo luogo, l'avv. Faraon ha chiesto il pagamento della somma dovuta, in solido con il sig.
, per l'assistenza professionale prestata in sede penale nel procedimento n. 2518/16 Parte_2
RGNR pari ad € 1.496,81, dando atto che in precedenza il sig. , riconoscendo il suo Parte_1 debito, aveva provveduto al pagamento della somma di € 500,00.
Anche questa domanda è fondata e può trovare accoglimento in quanto, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, l'avv. Faraon ha documentalmente provato di avere prestato attività professionale in favore del e del , obbligati in solido, nella proposizione di denuncia – querela con Pt_1 Pt_2 richiesta di provvedimenti cautelari nei confronti della e nel conseguente procedimento Controparte_4
R.G. 2518/2016 (v. anche pag 8 sentenza del Tribunale di Milano avente il medesimo oggetto emessa nei confronti del ). Pt_2
Anche in questo giudizio, l'avv. Faraon ha prodotto la denuncia – querela con richiesta di provvedimenti cautelari (doc. 4), l'atto di opposizione all'archiviazione del 3.11.2017 (doc. 5 ), oltre al preavviso di parcella (doc. 12) contenente la specifica dell'attività prestata in sede penale, attività il cui svolgimento, in ogni caso, non è stato espressamente contestato dal . Pt_1
Appare poi opportuno ribadire anche in questa sede quanto dedotto dal Tribunale di Milano in ordine al fatto che si tratta di attività non contemplate nel riconoscimento di debito del 10.10.2019, riferentesi esclusivamente ai due giudizi civili avanti svoltisi rispettivamente al Tribunale e alla Corte d'appello di
Venezia.
In terzo e ultimo luogo, l'avv. Faraon ha chiesto il pagamento della somma dovuta, in solido con la sig.ra per l'assistenza professionale prestata nella causa di divorzio iscritta al Tribunale di Parte_3
Treviso col n. 7321/18 R.G., pari ad € 2.068,20.
Anche tale voce di credito può essere riconosciuta in quanto l'avv. Faraon ha documentato anche in questo caso l'attività professionale svolta producendo il ricorso per divorzio (doc. 13) e relativo preavviso di parcella (doc.14), ove sono esposti compensi per la fase di studio e introduttiva corrispondenti ai valori minimi della tariffa professionale vigente ratione temporis di cui al DM 55/14.
L'attore va quindi condannato al pagamento della richiesta somma di € 5.791,04, sulla quale dovranno computarsi interessi ex art. 231/02 dalla costituzione in mora sino al saldo (v. anche di recente ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20049 Anno 2024)
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste integralmente a carico dell'attore e liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto del valore del risarcimento
23 richiesto nel giudizio avanti al giudice del lavoro di cui l'attore lamenta il mancato riconoscimento a causa dell'inadempimento degli avvocati convenuti, ridotte in misura corrispondente ai minimi la fase istruttoria, tenuto conto della natura documentale della controversia.
L'attore è tenuto altresì a rispondere delle spese di lite sopportate dalle terze chiamate alla luce del costante orientamento giurisprudenziale per il quale, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Si ritiene, invece, che non sussistano i presupposti per la chiesta condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. in considerazione della complessità della vicenda, nel complesso considerata.
P.Q.M.
Pronunciando in via definitiva, ogni diversa e ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1) rigetta le domande tutte proposte da nei confronti degli avv.ti Faraon AN e Parte_1
Faraon IA;
2) condanna al pagamento in favore dell'avv. IA Faraon della somma di € Parte_1
5.791,04, oltre interessi ex art. 231/02 dalla costituzione in mora sino al saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da ciascuno dei convenuti e delle Parte_1 chiamate in causa determinate in favore di ciascuno in € 11.268 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 14.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa AN RE
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