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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9917 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4442/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4442/2025 tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NE AN;
- ATTORE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: l'attore ha concluso per la pronuncia del divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/02/2025, ha domandato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con il 13/09/1980 in Napoli, deducendo: Controparte_1
- che da detto vincolo nasceva un figlio, nato a [...] il [...]; Per_1
pagina 1 di 3 - che con sentenza n. 12665/1991 nel procedimento recante il n.r.g. 4628/1987, il Tribunale di Napoli, I Sezione Civile, riunito in camera di Consiglio pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- che dal momento della loro separazione non hanno più convissuto;
- che l convive stabilmente con un'altra donna da quasi 25 anni;
Parte_1
- che il figlio è oramai maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1
- che non appare dunque in alcun modo possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, i cui rapporti oramai sono interrotti da anni.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 12665/1991 dell'11/11/1991 (passata in giudicato).
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di domanda relativa al mero status
e avendo chiesto l'attore la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 13/09/1980 tra
(nt. il 24/06/1956 a Napoli) e (nt. il Parte_1 Controparte_1
27/02/1961 a Napoli) (atto n. 134, p. 1, sez. Z, anno 1980);
2) dichiara le spese di lite irripetibili;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli, dopo il passaggio in giudicato, per le annotazioni di legge.
pagina 2 di 3 Napoli, 17/10/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfè
Il Presidente
dott. Raffaele Sdino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4442/2025 tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
NE AN;
- ATTORE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: l'attore ha concluso per la pronuncia del divorzio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/02/2025, ha domandato lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con il 13/09/1980 in Napoli, deducendo: Controparte_1
- che da detto vincolo nasceva un figlio, nato a [...] il [...]; Per_1
pagina 1 di 3 - che con sentenza n. 12665/1991 nel procedimento recante il n.r.g. 4628/1987, il Tribunale di Napoli, I Sezione Civile, riunito in camera di Consiglio pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- che dal momento della loro separazione non hanno più convissuto;
- che l convive stabilmente con un'altra donna da quasi 25 anni;
Parte_1
- che il figlio è oramai maggiorenne ed autosufficiente;
Per_1
- che non appare dunque in alcun modo possibile ricostruire l'unione spirituale e materiale dei due coniugi, i cui rapporti oramai sono interrotti da anni.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 12665/1991 dell'11/11/1991 (passata in giudicato).
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di domanda relativa al mero status
e avendo chiesto l'attore la condanna alle spese solo in caso di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Napoli il 13/09/1980 tra
(nt. il 24/06/1956 a Napoli) e (nt. il Parte_1 Controparte_1
27/02/1961 a Napoli) (atto n. 134, p. 1, sez. Z, anno 1980);
2) dichiara le spese di lite irripetibili;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli, dopo il passaggio in giudicato, per le annotazioni di legge.
pagina 2 di 3 Napoli, 17/10/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfè
Il Presidente
dott. Raffaele Sdino
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