Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 15/04/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai Magistrati:
dott. EL RI Presidente dott. IA de FA Giudice rel.
Dott. Gabriele Pepe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in riassunzione ad istanza di parte, ai sensi dell’art. 172, lett. d) c.g.c.,
iscritto al n. 74612 R.G., promosso da:
Provincia di Caserta, in persona del presidente ff. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Testa (C.F. [...]), giusta procura speciale allegata, con contestuale elezione di domicilio in Napoli, alla via Dei Mille, n°47, PEC: avv.testa@pecgiuffre.it;
nei confronti di Comune di Ruviano, in persona del Sindaco p.t.,
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è elett.te dom.ta n Napoli, alla via A. Diaz n.11;
e con l’intervento della Procura Regionale presso la Corte dei conti;
uditi, all’udienza del 10.02.2026, con l'assistenza del segretario dott. Alessandra Polese, i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott.
RO Senatore;
Ritenuto in
FATTO
SENTENZA - 99/2026 pag. 2 Con ricorso ad istanza di parte, depositato in data 3/2/2025, la Provincia di Caserta provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti del Comune di Ruviano e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seguito della sentenza n. 1376/2024, con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia de qua in favore della Corte dei conti.
Esponeva parte attrice che, con ordinanza-ingiunzione di pagamento, emessa in data 28/12/2018, ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639/1910, da essa Provincia di Caserta, era stato richiesto al Comune il pagamento di euro 40.560,54, per omesso riversamento della quota SU-TIA di competenza provinciale per il triennio 2010/2012, oltre interessi.
Precisava successivamente che, essendo nelle more intervenuti ulteriori accertamenti, il debito residuo ammontava in realtà ad euro 25.615,33, di cui instava per il pagamento.
Precisava parte attrice che avverso l’ordinanza-ingiunzione non era stata proposta alcuna opposizione dal Comune di Ruviano che, tuttavia, nonostante i reiterati solleciti, non aveva provveduto a saldare il debito.
Deduceva l’opponente in punto di diritto che la SU e la TIA, per gli anni 20102012, erano state determinate sulla base di due distinti costi, uno stabilito dalle province in relazione agli oneri di propria competenza, ed uno elaborato dai comuni e che, per i medesimi tre anni, i soggetti incaricati della riscossione avrebbero dovuto emettere, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, provvedendo, entro e non oltre venti giorni dall’incasso, a trasferire gli importi su due distinti conti dedicati, di cui uno intestato all’amministrazione comunale, ed un altro a quella provinciale.
La pretesa creditoria della Provincia di Caserta si assumeva quindi fondata sulla mancata adozione di iniziative, da parte del Comune di Ruviano, finalizzate a gapag. 3 rantire la copertura integrale dei costi della SU-TIA (e quindi ad incassare e trasferire alla Provincia le somme di sua spettanza, ai sensi dell’art. 11, comma 5-bis d.l. 195/2009, convertito dalla legge n. 26 del 2009), e sul mancato assolvimento da parte del Comune degli obblighi di cui al comma 5-ter del medesimo articolo (ovvero per il mancato versamento degli importi a titolo di SU-TIA spettanti alla Provincia).
In subordine, proponeva azione di ingiustificato arricchimento.
Instauratosi il contraddittorio con la sola Agenzia delle Entrate, quest’ultima chiedeva il rigetto della domanda.
In data 17.2.2025 la Procura depositava in giudizio una memoria conclusionale nella quale, ritenuta l’ammissibilità della domanda in quanto non fondata su una pretesa risarcitoria, richiamava la pregressa giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “non può restare a carico del solo Comune il rischio del mancato incasso della SU per l’anno di riferimento, dovendosi ritenere che le conseguenze del mancato incasso del tributo debbano gravare su entrambi gli enti coinvolti nella gestione dei rifiuti”.
All’odierna udienza, dichiarata la contumacia del Comune di Ruviano, all’esito della discussione la causa veniva riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
2. Il credito della Provincia di Caserta, oggetto del presente giudizio, ha titolo nell’addizionale provinciale relativa al tributo SU-TIA, dovuta dal Comune quale corrispettivo per le attività espletate dalla Provincia, per conto del Comune di Ruviano, relativamente allo smaltimento dei rifiuti conferiti dall’ente comunale.
3. In punto di diritto, va rilevato che la normativa in materia è rappresentata dall’art. 11, commi 5 bis e 5 ter della legge 26/2010, che ha espressamente affidato pag. 4 al Comune (comma 5 bis) il compito di procedere al calcolo della SU e della TIA sulla base di due distinti costi -uno elaborato dalle province ed uno elaborato dai comuni- con conseguente determinazione degli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.
Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal detto comma, le amministrazioni comunali provvedono a emettere, entro il termine perentorio del 30 settembre 2012, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Il comma 5 ter ha affidato al soggetto “incaricato della riscossione”, il compito di emettere nei confronti dei contribuenti il titolo di pagamento e di trasferire, non oltre venti giorni dall’incasso, gli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali su due distinti conti dedicati, di cui uno intestato all’amministrazione comunale e l’altro a quella provinciale.
4. Per quanto concerne il credito oggetto del presente giudizio, lo stesso trova titolo nell’ordinanza-ingiunzione n. 76 del 28.12.2018, con la quale la Provincia di Caserta ha ingiunto al Comune di Brusciano il pagamento dell’importo di euro 40.560,54.
L’ordinanza-ingiunzione non è stata opposta dal Comune, sicché la stessa è passata in giudicato e ha acquisito autorità di titolo esecutivo.
A seguito di successivi riversamenti, effettuati dall’Ente comunale, il debito è pervenuto al minore importo di euro 25.615,33, per il cui pagamento la Provincia ha adito il Giudice Ordinario -dichiaratosi privo di giurisdizione- chiamando altresì in causa l’Agenzia delle Entrate, pure convenuta nell’odierno contenzioso, nella qualità di soggetto incaricato della riscossione.
Il debito è pertanto incontestato nell’an e nel quantum.
5. Ne consegue che i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Provincia di Caserta, della somma di euro 25.615,33, somma comprensiva degli interessi dovuti sino al momento dell’emissione del provvedimento pag. 5 ingiuntivo, oltre ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendosi a carico solidale dei convenuti per comunanza di causa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, definitivamente pronunziando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Provincia di Caserta, della somma di euro 25.615,33, somma comprensiva degli interessi dovuti sino al momento dell’emissione del provvedimento ingiuntivo, oltre ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Provincia di Caserta, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7.04.2026.
L'Estensore Il Presidente IA de FA EL RI
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il Il Direttore della Segreteria
(RI LL)
(firma digitale)
15/04/2026 Per
Il funzionario dott. Francesco Fiordoro
(firma digitale)