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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 615 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
AR che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. MITTONI ENRICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2018 ha impugnato la Parte_1 comunicazione del 07.09.2017 con cui l' ha richiesto la restituzione CP_1 CP_2 di € 2.023,48 quale indebito relativo alla disoccupazione agricola per l'anno 2011, assumendo “mancata iscrizione/cancellazione” dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Il ricorrente deduce di avere lavorato nel 2011 per 102 giornate alle dipendenze del , di essere stato regolarmente iscritto negli CP_3 elenchi anagrafici e di non avere mai ricevuto un formale provvedimento di cancellazione;
chiede, pertanto, l'annullamento della nota e il ripristino CP_1 delle 102 giornate in ARLA/estratto contributivo, con restituzione di eventuali trattenute.
L' si è costituito eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 e CP_1 sostenendo la legittimità della richiesta di ripetizione, richiamando la pubblicazione telematica degli elenchi/variazioni ai sensi dell'art. 12-bis r.d. n.
1949/1940 (come introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98/2011) e la variazione trimestrale
2014.
La difesa del ricorrente, con note ex art. 127-ter c.p.c., ha evidenziato che, proprio dall'elenco di variazione prodotto dall' , per il 2011 il lavoratore CP_1 risulta ancora iscritto per 102 giornate, sicché nessun onere di impugnazione gravava su di lui.
DIRITTO
1) Sull'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970
L'eccezione non è fondata.
È principio consolidato che il termine decadenziale di cui all'art. 22 d.l. n.
7/1970 decorra dalla conoscenza del provvedimento definitivo lesivo in materia di iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli. Tuttavia, ove manca un provvedimento formale di cancellazione riferito all'annualità controversa, la decadenza non decorre. Nel caso in esame l' ha richiamato la terza CP_1 variazione 2014, ma dagli atti risulta che per l'anno 2011 le 102 giornate sono state confermate;
l'asserita cancellazione riguarda, al più, annualità diverse e irrilevanti ai fini della DS 2011. Tale ricostruzione è pienamente coerente con l'indirizzo già affermato in casi analoghi trattati presso questo Ufficio e con la motivazione della sentenza n. 1823/2022 (Giud. Arena), che – su fattispecie sovrapponibile del – ha escluso la decadenza proprio perché CP_3
l'elenco trimestrale non recava cancellazioni per il 2011.
Ne consegue che il ricorrente non era tenuto a proporre ricorso amministrativo/giudiziale avverso una pubblicazione che lo manteneva iscritto per l'anno 2011; in difetto di un valido atto di cancellazione per tale annualità,
l'eccezione di decadenza va rigettata.
2) Sulla legittimità della richiesta di ripetizione d'indebito La nota del 07.09.2017 richiama genericamente “mancata iscrizione/cancellazione”. Ma, come detto, per il 2011 non è dimostrato alcun provvedimento di cancellazione idoneo a travolgere l'iscrizione e, quindi, il presupposto della prestazione. In assenza di un valido titolo amministrativo che modifichi l'iscrizione proprio per l'anno 2011, difetta il fondamento della ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola per tale annualità. La pretesa restitutoria va, dunque, annullata, con conseguente ordine di ripristino delle 102 giornate sull'ARLA e sull'estratto contributivo, conformemente all'indirizzo già seguito nella citata decisione resa in caso analogo.
3) Sui mezzi istruttori
L'accertamento è documentale: poiché difetta un provvedimento di cancellazione riferito al 2011 e l'elenco prodotto conferma le 102 giornate, ogni ulteriore istruttoria sulla effettività del rapporto sarebbe sovrabbondante ed assorbita (v. anche la logica probatoria valorizzata nella sentenza 1823/2022).
Le spese seguono la soccombenza (D.M. n. 55/2014), avuto riguardo al valore indeterminabile e alla trattazione documentale, con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie il ricorso di;
Parte_1
2. Annulla la comunicazione del 07.09.2017 relativa alla richiesta di CP_1 ripetizione per l'anno 2011;
3. Ordina all' di ripristinare sugli estratti ARLA e contributivi del CP_1 ricorrente le 102 giornate per l'anno 2011;
4. Inibisce all' il recupero delle somme riferite alla disoccupazione CP_1 agricola 2011 e condanna l' a restituire al ricorrente quanto CP_1 eventualmente trattenuto in esecuzione della nota impugnata, con interessi legali dalla domanda al saldo;
5. Condanna l' al pagamento, in favore di , delle spese di CP_1 Parte_1 lite, che liquida in € 1.900,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 26/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo