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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritto al n. 1599/23 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili dell'Anno 2023, promossa
DA
Parte_2 in atti generalizzati, Parte_1 E
rappresentati e difesi dagli Avvocati Riccardo Vitale e Valeria Peditto, giusto mandato in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, in via Conte Rosso, n.5;
-appellanti-
CONTRO
,in persona del Prefetto pro tempore, con sedeControparte_1
CP_1 Piazza della Libertà, n.14; in
E
Controparte_2 di Frosinone, sezione polizia stradale, con sede in CP_1 Via vado Tufo, n.67; -appellati contumaci-
Oggetto: Appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di CP_1 Dott.
Emilio Manganiello, del 28.12.2022, n.1279/2022, (R.G.1968/2022), in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_1 il Dott. Emilio Manganiello, con sentenza del Il Giudice di Pace di
28.12.2022, rigettava il ricorso proposto da Sig. e [...] Parte_1
, per l'annullamento della sanzione Pt_2 avverso la Controparte_1
amministrativa con cui la Polizia Stradale di CP_1 aveva contestato l'infrazione più grave ex art. 80, comma 14, c.d.s., consistente sia nel pagamento di una somma di € 1.998,00, sia nell'irrogazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per il termine di novanta giorni per il veicolo del tipo Fiat
Punto, con tg. CD202SG, di titolarità del Parte_2
Sul punto, infatti, il Giudice di prime cure rilevava che “la mancata annotazione della sospensione della circolazione del veicolo è insufficiente a provare la buona fede del ricorrente, in quanto dal libretto di circolazione emergeva con assoluta certezza l'assenza di revisione e quindi il divieto di circolare, senza alcuna necessità di un formale provvedimento e dell'annotazione dello stesso”.
I Sig.ri Parte_1 e Parte_2 proponevano ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, eccependo, in via preliminare, la nullità di quest'ultima per la mancata instaurazione del giudizio di primo grado nei confronti del e non, invece, nei confronti della Controparte_2 [...]
CP_1
Nel merito, contestavano l'illegittimità della sanzione della Polizia Stradale di in quanto l'ulteriore sanzione, in seguito alla mancata annotazione sulCP_1 libretto di circolazione della pregressa infrazione emessa nei confronti del precedente proprietario, ossia al Sig. CP_3 violerebbe l'art. 80, c.d.s.
,
Sul punto, infatti, gli agenti della stradale di CP_1 affermavano nel proprio verbale che il conducente il Sig. Parte_1 66 Circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla circolazione in data 05/04/2022 .... con verbale n. 5726
n.r. 1365 del corpo della polizia locale del comune di Cisterna di Latina.”.
Per la CP_1 e per il Controparte_2 nessuno si costituiva.
Pertanto, riscontrata la regolarità della notifica, questo Giudice con separato provvedimento del 06.02.2024 dichiarava la contumacia delle predette
Amministrazioni.
All'udienza del 15.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190, c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia infondato.
In via preliminare, si deve ritenere che l'erronea indicazione del legittimato passivo, ossia della rispetto, invece, alla corretta Controparte_1
non comporta la nullità legitimatio ad causam del Controparte_2
dell'intero giudizio, bensì la mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della
L. n.260 del 1958.
Sul punto, infatti, la normativa in questione dispone che "L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte."
Ne consegue che l'erronea indicazione dell'organo legittimato determina la nullità del giudizio di primo grado, salva la possibilità di sanatoria qualora vi sia la rinnovazione della notificazione dell'opposizione all'organo legittimato a stare in giudizio (Sezioni Unite del 14.02.2006, n. 3117).
Nel caso di specie la rinnovazione della notifica dell'atto opposto all'organo legittimato, ossia al comporta la sanatoria del vizio Controparte_2 9
denunciato.
Nel merito, si deve rilevare che la motivazione, poc'anzi esposta, del Giudice di prime cure debba ritenersi corretta.
Premessa la necessaria revisione periodica per gli autoveicoli oltre i quattro anni di vita ai sensi dell'art. 80 cds, nel caso di specie, così come documentato in atti,
l'applicazione della più grave sanzione amministrativa emessa dalla Polizia
Stradale di CP_1 di fermo scaturisce, in realtà, da una precedente sanzione emessa nei confronti del pregresso proprietario, ossia il Sig. , per CP_3
l'omessa revisione dello stesso autoveicolo irrogata dal Corpo di Polizia locale del
Comune di Cisterna di Latina.
Si deve rilevare che la finalità dell'art. 80, c.d.s., è quella di obbligare il soggetto al costante monitoraggio delle condizioni del veicolo nella circolazione stradale per la tutela di tutti, sia per chi utilizzi il mezzo, sia per gli altri consociati che usufruiscono quotidianamente del servizio stradale.
Ebbene, così come confermato dal giudice di prime cure, è obbligo di qualsiasi soggetto provvedere, prima di immettersi nella circolazione stradale, al controllo effettivo sulla corretta revisione dell'autoveicolo a prescindere, quindi, dalla mera presenza di una annotazione o di qualsiasi altro atto che possa dare contezza di una precedente sanzione, in ragione del principio della buona fede oggettiva che infonde l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 2 Cost.
Ciò comporta che le sanzioni riguardanti la mancata revisione, nel tutelare l'ordine pubblico ovvero lo stato ottimale del veicolo nella circolazione stradale, seguono sempre e solo il mezzo e non anche la persona proprietaria del veicolo. Ne consegue che l'assenza della revisione del veicolo legittima la sanzione emessa dalla Polizia Stradale di CP_1 posto che l'intento della norma è quello di provvedere alla tutela dell'ordine pubblico.
Rispetto alla contestazione circa la nullità della notifica del verbale, avvenuta con raccomandata, deve considerarsi ex se sanata in seno alla costituzione degli odierni appellanti sia nel giudizio di primo grado che nell'odierno giudizio.
A tale proposito, infatti, la finalità della notificazione degli atti può completarsi solo qualora sia raggiunta la conoscenza della stessa sanzione e la conseguente costituzione giudizio del destinatario dell'atto, determinando la sanatoria con efficacia ex tunc di qualsiasi vizio della notificazione.
In relazione alla censura mossa sulla mancata firma leggibile deve considerarsi anche quest'ultima infondata.
Sul punto, infatti, l'ambito di applicazione di cui all'art. 3 del d.g.s. del 12/02/1993 riguarda le norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. La normativa in questione fa riferimento all'
"..ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
Ebbene, da quanto depositato in atti, l'infrazione emessa dagli agenti non è stata elevata su un supporto informatico, bensì sull'ordinario verbale cartaceo in cui vengono indicati le infrazioni commesse dagli appellanti con l'apposizione leggibile delle firme degli stessi agenti accertatori, ciò comportando la stessa infondatezza del vizio mosso per evidente inapplicabilità della disciplina nel caso de quo.
Per quanto concerne la violazione dell'art. 385 del Reg. di Esecuzione e di
Attuazione del nuovo Codice della strada del D.p.r. 16/12/1992 n.495 è da considerarsi anche quest'ultima infondata, in quanto la contestazione era avvenuta immediatamente da parte degli Agenti di Polizia di CP_1 così come confermato nel verbale in cui si evince sia la data che l'orario dell'irrogazione della suddetta sanzione, ossia il 18.07.2022 alle ore 17.00. Ciò determina la stessa impossibilità di poter sollevare qualsiasi vizio rispetto sia all'art. 385 del Reg. di
Esecuzione che all'art. 200, comma 4 del c.d.s.
Da' atto della sussistenza dei requisiti per il pagamento del contributo nella misura del doppio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Rigetta l'appello proposto.
Da' atto della sussistenza dei requisiti per il pagamento del contributo nella misura del doppio. Parte_1 e Parte_2Condanna gli appellanti, i sig.ri alla rifusione delle spese di lite, che liquida nel giudizio di primo grado € 125,00 per spese, e €
913,00 per compensi professionali e sia per le spese del secondo grado di giudizio in € 174,00 per spese, e € 1701,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge se dovute. Frosinone, 28/02/25
Alla redazione della presente sentenza ha persona del dott. Lorenzo Campoli.
Il
Giudice
Dott.
Stefano Troiani
contribuito l' Controparte_4 nella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritto al n. 1599/23 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili dell'Anno 2023, promossa
DA
Parte_2 in atti generalizzati, Parte_1 E
rappresentati e difesi dagli Avvocati Riccardo Vitale e Valeria Peditto, giusto mandato in calce all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, in via Conte Rosso, n.5;
-appellanti-
CONTRO
,in persona del Prefetto pro tempore, con sedeControparte_1
CP_1 Piazza della Libertà, n.14; in
E
Controparte_2 di Frosinone, sezione polizia stradale, con sede in CP_1 Via vado Tufo, n.67; -appellati contumaci-
Oggetto: Appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di CP_1 Dott.
Emilio Manganiello, del 28.12.2022, n.1279/2022, (R.G.1968/2022), in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_1 il Dott. Emilio Manganiello, con sentenza del Il Giudice di Pace di
28.12.2022, rigettava il ricorso proposto da Sig. e [...] Parte_1
, per l'annullamento della sanzione Pt_2 avverso la Controparte_1
amministrativa con cui la Polizia Stradale di CP_1 aveva contestato l'infrazione più grave ex art. 80, comma 14, c.d.s., consistente sia nel pagamento di una somma di € 1.998,00, sia nell'irrogazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per il termine di novanta giorni per il veicolo del tipo Fiat
Punto, con tg. CD202SG, di titolarità del Parte_2
Sul punto, infatti, il Giudice di prime cure rilevava che “la mancata annotazione della sospensione della circolazione del veicolo è insufficiente a provare la buona fede del ricorrente, in quanto dal libretto di circolazione emergeva con assoluta certezza l'assenza di revisione e quindi il divieto di circolare, senza alcuna necessità di un formale provvedimento e dell'annotazione dello stesso”.
I Sig.ri Parte_1 e Parte_2 proponevano ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, eccependo, in via preliminare, la nullità di quest'ultima per la mancata instaurazione del giudizio di primo grado nei confronti del e non, invece, nei confronti della Controparte_2 [...]
CP_1
Nel merito, contestavano l'illegittimità della sanzione della Polizia Stradale di in quanto l'ulteriore sanzione, in seguito alla mancata annotazione sulCP_1 libretto di circolazione della pregressa infrazione emessa nei confronti del precedente proprietario, ossia al Sig. CP_3 violerebbe l'art. 80, c.d.s.
,
Sul punto, infatti, gli agenti della stradale di CP_1 affermavano nel proprio verbale che il conducente il Sig. Parte_1 66 Circolava con il veicolo sopra indicato sospeso dalla circolazione in data 05/04/2022 .... con verbale n. 5726
n.r. 1365 del corpo della polizia locale del comune di Cisterna di Latina.”.
Per la CP_1 e per il Controparte_2 nessuno si costituiva.
Pertanto, riscontrata la regolarità della notifica, questo Giudice con separato provvedimento del 06.02.2024 dichiarava la contumacia delle predette
Amministrazioni.
All'udienza del 15.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini 190, c.p.c.
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia infondato.
In via preliminare, si deve ritenere che l'erronea indicazione del legittimato passivo, ossia della rispetto, invece, alla corretta Controparte_1
non comporta la nullità legitimatio ad causam del Controparte_2
dell'intero giudizio, bensì la mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della
L. n.260 del 1958.
Sul punto, infatti, la normativa in questione dispone che "L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte."
Ne consegue che l'erronea indicazione dell'organo legittimato determina la nullità del giudizio di primo grado, salva la possibilità di sanatoria qualora vi sia la rinnovazione della notificazione dell'opposizione all'organo legittimato a stare in giudizio (Sezioni Unite del 14.02.2006, n. 3117).
Nel caso di specie la rinnovazione della notifica dell'atto opposto all'organo legittimato, ossia al comporta la sanatoria del vizio Controparte_2 9
denunciato.
Nel merito, si deve rilevare che la motivazione, poc'anzi esposta, del Giudice di prime cure debba ritenersi corretta.
Premessa la necessaria revisione periodica per gli autoveicoli oltre i quattro anni di vita ai sensi dell'art. 80 cds, nel caso di specie, così come documentato in atti,
l'applicazione della più grave sanzione amministrativa emessa dalla Polizia
Stradale di CP_1 di fermo scaturisce, in realtà, da una precedente sanzione emessa nei confronti del pregresso proprietario, ossia il Sig. , per CP_3
l'omessa revisione dello stesso autoveicolo irrogata dal Corpo di Polizia locale del
Comune di Cisterna di Latina.
Si deve rilevare che la finalità dell'art. 80, c.d.s., è quella di obbligare il soggetto al costante monitoraggio delle condizioni del veicolo nella circolazione stradale per la tutela di tutti, sia per chi utilizzi il mezzo, sia per gli altri consociati che usufruiscono quotidianamente del servizio stradale.
Ebbene, così come confermato dal giudice di prime cure, è obbligo di qualsiasi soggetto provvedere, prima di immettersi nella circolazione stradale, al controllo effettivo sulla corretta revisione dell'autoveicolo a prescindere, quindi, dalla mera presenza di una annotazione o di qualsiasi altro atto che possa dare contezza di una precedente sanzione, in ragione del principio della buona fede oggettiva che infonde l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 2 Cost.
Ciò comporta che le sanzioni riguardanti la mancata revisione, nel tutelare l'ordine pubblico ovvero lo stato ottimale del veicolo nella circolazione stradale, seguono sempre e solo il mezzo e non anche la persona proprietaria del veicolo. Ne consegue che l'assenza della revisione del veicolo legittima la sanzione emessa dalla Polizia Stradale di CP_1 posto che l'intento della norma è quello di provvedere alla tutela dell'ordine pubblico.
Rispetto alla contestazione circa la nullità della notifica del verbale, avvenuta con raccomandata, deve considerarsi ex se sanata in seno alla costituzione degli odierni appellanti sia nel giudizio di primo grado che nell'odierno giudizio.
A tale proposito, infatti, la finalità della notificazione degli atti può completarsi solo qualora sia raggiunta la conoscenza della stessa sanzione e la conseguente costituzione giudizio del destinatario dell'atto, determinando la sanatoria con efficacia ex tunc di qualsiasi vizio della notificazione.
In relazione alla censura mossa sulla mancata firma leggibile deve considerarsi anche quest'ultima infondata.
Sul punto, infatti, l'ambito di applicazione di cui all'art. 3 del d.g.s. del 12/02/1993 riguarda le norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche. La normativa in questione fa riferimento all'
"..ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
Ebbene, da quanto depositato in atti, l'infrazione emessa dagli agenti non è stata elevata su un supporto informatico, bensì sull'ordinario verbale cartaceo in cui vengono indicati le infrazioni commesse dagli appellanti con l'apposizione leggibile delle firme degli stessi agenti accertatori, ciò comportando la stessa infondatezza del vizio mosso per evidente inapplicabilità della disciplina nel caso de quo.
Per quanto concerne la violazione dell'art. 385 del Reg. di Esecuzione e di
Attuazione del nuovo Codice della strada del D.p.r. 16/12/1992 n.495 è da considerarsi anche quest'ultima infondata, in quanto la contestazione era avvenuta immediatamente da parte degli Agenti di Polizia di CP_1 così come confermato nel verbale in cui si evince sia la data che l'orario dell'irrogazione della suddetta sanzione, ossia il 18.07.2022 alle ore 17.00. Ciò determina la stessa impossibilità di poter sollevare qualsiasi vizio rispetto sia all'art. 385 del Reg. di
Esecuzione che all'art. 200, comma 4 del c.d.s.
Da' atto della sussistenza dei requisiti per il pagamento del contributo nella misura del doppio.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Rigetta l'appello proposto.
Da' atto della sussistenza dei requisiti per il pagamento del contributo nella misura del doppio. Parte_1 e Parte_2Condanna gli appellanti, i sig.ri alla rifusione delle spese di lite, che liquida nel giudizio di primo grado € 125,00 per spese, e €
913,00 per compensi professionali e sia per le spese del secondo grado di giudizio in € 174,00 per spese, e € 1701,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge se dovute. Frosinone, 28/02/25
Alla redazione della presente sentenza ha persona del dott. Lorenzo Campoli.
Il
Giudice
Dott.
Stefano Troiani
contribuito l' Controparte_4 nella