Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Decreto presidenziale 18 settembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/12/2025, n. 22306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22306 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22306/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4849 del 2025, proposto da
RT GL, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento m_pi. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0002054.17-01 2025.h.09:40 con il quale il MIM ha rigettato, a conclusione del procedimento amministrativo sull'istanza prot. n. 22220 del 07 luglio 2023 formulata da RT GL, la domanda volta al riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Romania ritenuto valido in Italia per l'insegnamento su materia, classe di concorso A046 “scienze giuridico-economiche”;
- del preavviso di diniego del 28.10.2024, atto presupposto con cui si avvisa il ricorrente che sussistono/sussistevano carenze documentali con riferimento alla richiesta di riconoscimento per la classe di concorso A046;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o a qualunque titolo collegato al diniego suddetto che possa pregiudicare gli interessi del ricorrente anche incidentalmente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa CA DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero per la classe di concorso A046.
2. In data 24 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto di stile.
3. Con ordinanza n. 2409 adottata all’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Premesso che il diniego di riconoscimento della formazione professionale si fonda sulla rilevata mancanza della Attestazione del competente “Ministero della Pubblica Istruzione della Romania” (“Adeverinta”), recante l’indicazione della disciplina che può essere insegnata e della fascia di età degli alunni, oltre che sul fatto che i titoli e i certificati allegati alla domanda fossero privi di apostille, necessarie per conferire loro valore legale; Considerato che il rigetto impugnato, basato su carenze di tipo formale, non appare prima facie conforme ai principi dettati in materia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (in particolare sentenza n. 18/2022), posta la necessità di una verifica in concreto dei livelli di competenza professionale sottesi ai certificati e ai diplomi conseguiti, allegati dall’istante (cfr. TAR Lazio, IV-bis, nn. 7304 e 89/2024 e ord. n. 1144/2024); Considerato altresì che la richiesta di integrazione documentale è stata formalizzata dal Ministero intimato, per la prima volta, a distanza di molti mesi dalla presentazione dell’istanza, oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE, la quale peraltro non menziona espressamente alcuna necessità di apostille, dichiarazioni di valore o altre specifiche formalità (pur non ostando a forme di verifica ex post dell’autenticità dei documenti); Ritenuto che ad una delibazione sommaria tipica di questa fase processuale – fermo ogni ulteriore approfondimento nel merito – nel bilanciamento degli interessi coinvolti sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante alla ricorrente dal diniego impugnato, in quanto suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi; Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento con cui il Ministero intimato ha rigettato l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente acquisita all’estero ”.
4. In data 10 novembre 2025, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il decreto n. 3367 del 6 novembre 2025, che ha accolto l’istanza del ricorrente riconoscendo il titolo abilitativo per la classe di concorso richiesta subordinatamente al superamento di misure compensative.
5. Con nota depositata in data 28 novembre 2025, parte ricorrente ha dato atto di avere optato, quale misura compensativa, per il tirocinio di adattamento.
6. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, il Collegio ha formulato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Ritiene il Collegio che dall’intervenuta adozione del sopra citato decreto di accoglimento sia derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, avendo la parte ricorrente ottenuto il bene della vita al quale aspirava, con conseguente inutilità della prosecuzione del processo per la sua definizione nel merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma1, lettera c), c.p.a.
8. La natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL TT, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
CA DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA DE BA | AL TT |
IL SEGRETARIO