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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2762/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16650/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sullo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250090346654000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2825/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/accoglimento del ricorso
Resistenti /rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo la prescrizione del tributo richiesto.
Si costituivano l'Agente della Riscossione e la Regione Campania eccependo che a seguito di notifica dell'avviso di accertamento non era maturata alcuna prescrizione.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel costituirsi la Regione Campania ha dato prova di aver notificato l'avviso di accertamento direttamente, tramite il servizio postale, e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il
22.7.2023 decorsi dieci giorni dall'avvenuta consegna dell'avviso al contribuente. Pertanto nessuna prescrizione si è verificata.
Stante il complessivo comportamento delle parti sussistono giustificati motivi per dichiarare integralemnte compensate tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO . COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16650/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sullo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250090346654000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2825/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/accoglimento del ricorso
Resistenti /rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento di cui all'epigrafe chiedendone l'annullamento eccependo la prescrizione del tributo richiesto.
Si costituivano l'Agente della Riscossione e la Regione Campania eccependo che a seguito di notifica dell'avviso di accertamento non era maturata alcuna prescrizione.
Sulle conclusioni di cui al verbale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nel costituirsi la Regione Campania ha dato prova di aver notificato l'avviso di accertamento direttamente, tramite il servizio postale, e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il
22.7.2023 decorsi dieci giorni dall'avvenuta consegna dell'avviso al contribuente. Pertanto nessuna prescrizione si è verificata.
Stante il complessivo comportamento delle parti sussistono giustificati motivi per dichiarare integralemnte compensate tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO . COMPENSA LE SPESE.