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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14765/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE Parte_1 C.F._1
POLSIA, elettivamente domiciliato in VIA ELEONORA DUSE, 11/D 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. CICCONE POLSIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE POLSIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA ELEONORA DUSE, 11/D 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. CICCONE POLSIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di divorzio, con conseguente scioglimento del matrimonio, proposta con ricorso depositato in data 29.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.06.2013 a Zola Predosa (BO), in regime di comunione dei beni;
il matrimonio veniva trascritto presso il Registro dello Stato Civile di
Zola Predosa (BO) dell'anno 2013, atto n. 6, parte 2, serie A;
rilevato, altresì, che dalla loro non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione n. 583/2024 del 21.02.2024;
pagina 1 di 3 rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
14.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che le parti hanno modificato l'accordo congiuntamente nelle note, in punto di assegno divorzile: di fronte ad un accordo liberamente concluso dalle parti, questo non deve essere disatteso in quanto si verte pur sempre in tema di diritti disponibili (di contenuto prettamente patrimoniale) rispetto ai quali vige il principio della libertà negoziale degli interessati. rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata ad [...] il [...] CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 15.06.2013 a Zola Predosa (BO), in regime di comunione dei beni;
il matrimonio veniva trascritto presso il Registro dello Stato Civile di Zola Predosa (BO) dell'anno 2013, atto n. 6, parte 2, serie A ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto i coniugi IG. e IG.ra vivranno separati e nel Parte_1 CP_1 reciproco rispetto;
dà atto che la IG.ra ha trasferito altrove la propria residenza portando con sé tutti i CP_1 propri effetti personali;
il IG. rimarrà nella casa coniugale, che continuerà ad Parte_1 essere di sua esclusiva proprietà, comprensiva di arredi;
dà atto che, a parziale modifica di quanto indicato nel ricorso congiunto circa le modalità di corresponsione, il IG. verserà alla IG.ra un assegno di Parte_1 CP_1 divorzio una tantum di € 30.000,00, con pagamento dilazionato nel modo seguente: € 10.200,00 da versare entro il 20.12.2024; la restante somma di € 19.800,00 da versare in n. 4 rate mensili, le prime tre di € 5.000,00 ciascuna da gennaio 2025 a marzo 2025, e l'ultima di € 4.800,00 ad aprile 2025, entro il giorno 20 di ogni mese;
alla data di scadenza di ogni pagamento la somma dovuta dovrà risultare accreditata sul c/c della IG.ra , pena la decadenza, anche con un solo giorno di ritardo, CP_1 dalla rateizzazione;
dà atto che, ricevuto per intero da parte del IG. l'importo dell'assegno di divorzio una Pt_1 tantum, la IG.ra non potrà più formulare a nessun titolo alcuna domanda di contributo CP_1 economico né per altri diritti connessi, tra cui diritti sul TFR del IG. o su eventuale Pt_1 pensione di reversibilità, a cui, con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra CP_1
pagina 2 di 3 espressamente rinuncia;
dà atto che la cagnolina resterà presso la IG.ra e il IG. Pt_2 CP_1 Parte_1 potrà andarla a visitare in qualsiasi momento, previo accordo con la IG.ra ; le spese CP_1 straordinarie per il mantenimento del cane saranno a carico di entrambi al 50% ciascuno;
dà atto che il IG. ha già corrisposto alla IG.ra la somma di € Parte_1 CP_1
21.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute dalla IG.ra per arredamento e CP_1 manutenzione straordinaria dell'ultima casa coniugale e di altra precedente;
dà atto che gli immobili siti in Anzola dell'Emilia (BO), alla Via Baiesi n. 112C e alla Via
Risorgimento n. 38, i primi in proprietà e gli altri in nuda proprietà al IG. , Parte_1 rimarranno nella sua esclusiva titolarità, così come la titolarità dei diritti derivanti dal contratto di locazione relativo agli immobili siti in Anzola dell'Emilia (BO), alla Via Baiesi n. 112C; dà atto che la IG.ra rimarrà esclusiva proprietaria e titolare dei diritti già esistenti CP_1 sugli immobili siti in Naro (AG), alla Via Croce n. 1-2, in Naro (AG), Contrada Rinelle snc, di n. 5 terreni siti in Naro (AG), pari ad 1/3, nonché rimarrà esclusiva titolare del diritto di enfiteusi pari a
333/1000 sull'immobile sito in Naro (AG), Contrada Mintina snc;
la IG.ra rimarrà CP_1 altresì proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Bologna, alla Via Marco Celio n. 10; dà atto che il IG. rimarrà esclusivo proprietario della vettura Dacia Duster, Parte_1 targata GA011GB; dà atto che il IG. rimarrà esclusivo titolare del conto corrente n. 000420465106 Parte_1 presso banca Unicredit e delle somme ivi presenti;
resterà altresì esclusivo titolare del libretto di risparmio n. 061426301 presso Coop e delle somme ivi contenute;
dà atto che la IG.ra rimarrà esclusiva titolare dei conti correnti n. 0214071 presso CP_1 banca ING- Conto Arancio e n. 0000102974115 presso banca Unicredit, quest'ultimo cointestato con la madre IG.ra e delle somme ivi presenti, nonché rimarrà esclusiva titolare del conto Persona_1 deposito n. 318102084 presso ING-Conto Arancio e delle somme ivi contenute;
dà atto che il conto corrente n. 0430015 presso banca ING-Conto Arancio, cointestato al 50% tra i
IG.ri e è già stato chiuso e le somme ivi presenti sono già Parte_1 CP_1 state divise al 50% tra i cointestatari;
dà atto che rispettate le condizioni del presente accordo, i coniugi non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro rispetto a quanto qui previsto;
dà atto che le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del IG. . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14765/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE Parte_1 C.F._1
POLSIA, elettivamente domiciliato in VIA ELEONORA DUSE, 11/D 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. CICCONE POLSIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCONE POLSIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in VIA ELEONORA DUSE, 11/D 40127 BOLOGNA presso il difensore avv. CICCONE POLSIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di divorzio, con conseguente scioglimento del matrimonio, proposta con ricorso depositato in data 29.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15.06.2013 a Zola Predosa (BO), in regime di comunione dei beni;
il matrimonio veniva trascritto presso il Registro dello Stato Civile di
Zola Predosa (BO) dell'anno 2013, atto n. 6, parte 2, serie A;
rilevato, altresì, che dalla loro non sono nati figli;
vista la sentenza di separazione n. 583/2024 del 21.02.2024;
pagina 1 di 3 rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
14.03.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che le parti hanno modificato l'accordo congiuntamente nelle note, in punto di assegno divorzile: di fronte ad un accordo liberamente concluso dalle parti, questo non deve essere disatteso in quanto si verte pur sempre in tema di diritti disponibili (di contenuto prettamente patrimoniale) rispetto ai quali vige il principio della libertà negoziale degli interessati. rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata ad [...] il [...] CP_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 15.06.2013 a Zola Predosa (BO), in regime di comunione dei beni;
il matrimonio veniva trascritto presso il Registro dello Stato Civile di Zola Predosa (BO) dell'anno 2013, atto n. 6, parte 2, serie A ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto i coniugi IG. e IG.ra vivranno separati e nel Parte_1 CP_1 reciproco rispetto;
dà atto che la IG.ra ha trasferito altrove la propria residenza portando con sé tutti i CP_1 propri effetti personali;
il IG. rimarrà nella casa coniugale, che continuerà ad Parte_1 essere di sua esclusiva proprietà, comprensiva di arredi;
dà atto che, a parziale modifica di quanto indicato nel ricorso congiunto circa le modalità di corresponsione, il IG. verserà alla IG.ra un assegno di Parte_1 CP_1 divorzio una tantum di € 30.000,00, con pagamento dilazionato nel modo seguente: € 10.200,00 da versare entro il 20.12.2024; la restante somma di € 19.800,00 da versare in n. 4 rate mensili, le prime tre di € 5.000,00 ciascuna da gennaio 2025 a marzo 2025, e l'ultima di € 4.800,00 ad aprile 2025, entro il giorno 20 di ogni mese;
alla data di scadenza di ogni pagamento la somma dovuta dovrà risultare accreditata sul c/c della IG.ra , pena la decadenza, anche con un solo giorno di ritardo, CP_1 dalla rateizzazione;
dà atto che, ricevuto per intero da parte del IG. l'importo dell'assegno di divorzio una Pt_1 tantum, la IG.ra non potrà più formulare a nessun titolo alcuna domanda di contributo CP_1 economico né per altri diritti connessi, tra cui diritti sul TFR del IG. o su eventuale Pt_1 pensione di reversibilità, a cui, con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra CP_1
pagina 2 di 3 espressamente rinuncia;
dà atto che la cagnolina resterà presso la IG.ra e il IG. Pt_2 CP_1 Parte_1 potrà andarla a visitare in qualsiasi momento, previo accordo con la IG.ra ; le spese CP_1 straordinarie per il mantenimento del cane saranno a carico di entrambi al 50% ciascuno;
dà atto che il IG. ha già corrisposto alla IG.ra la somma di € Parte_1 CP_1
21.000,00 a titolo di rimborso per le spese sostenute dalla IG.ra per arredamento e CP_1 manutenzione straordinaria dell'ultima casa coniugale e di altra precedente;
dà atto che gli immobili siti in Anzola dell'Emilia (BO), alla Via Baiesi n. 112C e alla Via
Risorgimento n. 38, i primi in proprietà e gli altri in nuda proprietà al IG. , Parte_1 rimarranno nella sua esclusiva titolarità, così come la titolarità dei diritti derivanti dal contratto di locazione relativo agli immobili siti in Anzola dell'Emilia (BO), alla Via Baiesi n. 112C; dà atto che la IG.ra rimarrà esclusiva proprietaria e titolare dei diritti già esistenti CP_1 sugli immobili siti in Naro (AG), alla Via Croce n. 1-2, in Naro (AG), Contrada Rinelle snc, di n. 5 terreni siti in Naro (AG), pari ad 1/3, nonché rimarrà esclusiva titolare del diritto di enfiteusi pari a
333/1000 sull'immobile sito in Naro (AG), Contrada Mintina snc;
la IG.ra rimarrà CP_1 altresì proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Bologna, alla Via Marco Celio n. 10; dà atto che il IG. rimarrà esclusivo proprietario della vettura Dacia Duster, Parte_1 targata GA011GB; dà atto che il IG. rimarrà esclusivo titolare del conto corrente n. 000420465106 Parte_1 presso banca Unicredit e delle somme ivi presenti;
resterà altresì esclusivo titolare del libretto di risparmio n. 061426301 presso Coop e delle somme ivi contenute;
dà atto che la IG.ra rimarrà esclusiva titolare dei conti correnti n. 0214071 presso CP_1 banca ING- Conto Arancio e n. 0000102974115 presso banca Unicredit, quest'ultimo cointestato con la madre IG.ra e delle somme ivi presenti, nonché rimarrà esclusiva titolare del conto Persona_1 deposito n. 318102084 presso ING-Conto Arancio e delle somme ivi contenute;
dà atto che il conto corrente n. 0430015 presso banca ING-Conto Arancio, cointestato al 50% tra i
IG.ri e è già stato chiuso e le somme ivi presenti sono già Parte_1 CP_1 state divise al 50% tra i cointestatari;
dà atto che rispettate le condizioni del presente accordo, i coniugi non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro rispetto a quanto qui previsto;
dà atto che le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del IG. . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 07.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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