Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2025, proposto da
Centro Culturale Islamico Darus Salaam, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di Monfalcone n. 13 del 26.2.2025, pubblicata il 3.3.2025, avente ad oggetto “ Interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC ”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro culturale ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio comunale di Monfalcone n. 13 del 26.2.2025, avente ad oggetto “ Interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC”.
2. Rappresenta di essere proprietario di un bene immobile, acquisito con atto di compravendita dd 12.12.2013, sito in Monfalcone via Duca d’Aosta n. 28/30, F.M. 21, p.c. 1700 del C.C. di Monfalcone, P.T. 693, c.t. 1 Monfalcone. Enti condominiali, sub 34 (ex 15) a destinazione commerciale e sub 35 (ex 28, 29) a destinazione direzionale, edificio inserito in zona B1.
3. Formula i seguenti motivi di diritto:
“ 1) Violazione dell’art. 63 sexies LR 5/2007. Violazione del principio di legalità e dei principi di tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo”, deducendo che il Comune intimato non si sarebbe limitato ad una interpretazione autentica dell’art. 7 comma 2 NTA del PRGC, ponendo in essere una vera e propria variante allo strumento urbanistico, senza rispettare il procedimento previsto dalla legge urbanistica regionale.
“ 2) Eccesso di potere per sviamento. Violazione del giusto procedimento ”, deducendo che non sarebbe dato comprendere quale sia l’interesse pubblico perseguito, né la ragione per cui, nel contesto della predisposizione ad una variante generale al PRGC, sarebbe risultato necessario fornire una chiara e inequivocabile interpretazione dell’art. 7 in commento. L’Amministrazione comunale, nell’esercizio del proprio potere di governo del territorio, avrebbe inoltre omesso di adottare il corretto procedimento, al fine di consentire l’esplicazione delle istanze partecipative dei soggetti interessati.
4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio producendo ampia memoria difensiva in cui ha preliminarmente sollevato eccezioni in rito, concludendo comunque per l’infondatezza del gravame e la sua reiezione.
5. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno prodotto memorie e repliche, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. All’udienza pubblica del 24.2.2026 il Presidente, come da sintesi a verbale, ha rilevato ex art. 73 comma 3 c.p.a. la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di immediata lesività della deliberazione impugnata.
A seguito della discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Rileva il Collegio che, come anticipato ai difensori delle parti in sede di udienza pubblica, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
8. La delibera di Consiglio comunale impugnata:
- ha premesso che “ è in corso di predisposizione una Variante generale al Piano Regolatore e di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale” e che “in tale contesto, risulta necessario fornire una chiara e inequivocabile interpretazione in ordine a quanto previsto dall’articolo 7 comma 2 delle Norme Tecniche di attuazione”;
- ha riprodotto il contenuto dell’art. 7 comma 2 delle NTA, secondo cui “ 2. Le destinazioni d’uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie elencate all’articolo 5 della LR 19/2009 e successive modifiche e integrazioni: a. residenziale; b. servizi; c. alberghiera; d. ricettivo-complementare; e. direzionale, a sua volta suddivisa nelle seguenti attività: 1) ricreativa 2) sanitaria e assistenziale 3) istruzione 4) ricerca tecnico scientifica; f. commerciale al dettaglio; g. commerciale all’ingrosso; h. trasporto di persone e merci; i. artigianale; j. industriale; k. agricola, e residenziale agricola; l. artigianale agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all’assistenza delle macchine agricole; m. commerciale agricola in zona agricola; n. allevamento industriale in zona agricola; o. servizi e attrezzature collettive”;
- ha precisato che “ la definizione di servizi e attrezzature collettive (così come richiamata all’articolo 7 comma 2 delle NTA) è esplicitata all’articolo 5, comma 1 della legge regionale 19/2009: o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie” e che “la destinazione d’uso elencata all’articolo 7 delle NTA viene richiamata ai successivi articoli 13 e 21 delle medesime NTA”;
- ha precisato altresì che “Preso atto della definizione contenuta all’art. 5 comma 1 della legge regionale 19/2009, la valutazione dell’interesse pubblico delle opere eseguite, emerge dall’esame concreto delle singole fattispecie al fine di riconoscere un interesse qualificato rispondente ai fini perseguiti dall’Amministrazione Comunale”;
- ha deliberato infine “ di far proprie le premesse del presente atto stabilendo che, ove risulti ammessa la destinazione d’uso di cui all’articolo 7 comma 2 delle NTA, ^lettera o – servizi e attrezzature collettive^, nonché ai successivi articoli 13 e 21 delle medesime NTA, come disciplinata dall’articolo 5, comma 1, L.R. 19/2009, questa deve intendersi attuabile solo mediante progetto approvato dall’Amministrazione Comunale che ne riconosca un interesse qualificato”, dando atto “che quanto sopra fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 7 delle NTA, conforme alla norma di riferimento e alla ratio della stessa e che, dunque, non viene introdotta alcuna modifica alla originaria disciplina urbanistica”.
9. Dalla piana lettura dell’atto deliberativo in questione emerge che la disposizione censurata ha oggettivamente un contenuto non innovativo ma interpretativo e, per quanto qui rileva, comunque riveste natura generale e astratta, suscettibile di ripetuta applicazione, priva di immediata lesività in assenza di un provvedimento applicativo, che renda attuale e certo il pregiudizio all’interesse protetto.
Il ricorrente si è limitato infatti a rappresentare di essere proprietario di un immobile sito in zona B1 in Comune di Monfalcone, senza l’indicazione, imprescindibile ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.) di quale sia l’interesse a ricorrere, caratterizzato dalla “ prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (v. Cons. St., Ad. plen. n. 4/2018, al punto 16.8)” (Ad Plen n. 22/2021).
10. Non risultando agli atti del giudizio l’avvenuta presentazione all’Amministrazione comunale intimata di un progetto, così come indicato nella delibera gravata ai fini della valutazione della sussistenza di un interesse qualificato, e la mancata approvazione dello stesso , l’impugnazione della sola delibera consiliare, per le ragioni sopra esposte, comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, che andrà dichiarata ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a..
Le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della controversia esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IA CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CE | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO