Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/11/1968, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in
Chiavari (GE), Via Nino Bixio n. 24/5, presso lo studio dell'Avv. Marco Silvio Gogioso, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]5, elettivamente domiciliata in Genova (GE),
Piazza Leonardo da Vinci n. 2/3, presso lo studio dell'Avv. Camilla Dolcini, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 19/11/2024.
Con ricorso depositato in data 27/06/2024, il SI. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Genova (GE) in data
28/05/2009, con la SI.ra la quale nel costituirsi in giudizio non si è Controparte_1
opposta ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile.
All'udienza del 19/11/2024, le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo, sicché la causa
è stata rimessa al Collegio per l'omologa delle stesse.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 28/05/2009 a Genova (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 261 Parte
II Serie A Anno 2009, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale non sono nati figli ma i coniugi hanno adottato il minore
[...]
portatore di handicap, nato a [...] in data [...]; Persona_1
i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale del 11/05/2023 omologato dal Tribunale di Genova in data 26/05/2023 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione.
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che corrispondenti al superiore interesse della prole;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
28/05/2009 a Genova (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al
N. 261 Parte II Serie A Anno 2009 dai conchiudenti e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
1. il figlio minore nato a [...] il [...], viene Persona_1
affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, ai quali competerà la responsabilità genitoriale nei periodi di rispettiva frequentazione, con collocazione privilegiata e prevalente presso la madre, in Rossiglione (GE), Via Roma n. 50/5, già abitazione coniugale, che resta assegnata alla SI.ra , esclusiva proprietaria, con ogni bene ed arredo in Controparte_1
esso contenuto.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le principali decisioni riguardanti il figlio minore in campo educativo, sanitario, di istruzione e pratica di sport.
3. chiamerà telefonicamente l'altro genitore tutte le sere alle ore 20,30 o anche in altri Per_1
momenti della giornata se lo vorrà.
4. Per quanto concerne le visite padre-figlio ed i periodi di vacanza si prevede quanto segue:
A) nelle giornate infrasettimanali, il padre prenderà presso l'abitazione della madre Per_1
il martedì mattina alle ore 8:00 e lo riporterà presso detta abitazione il martedì sera indicativamente ore alle 17:30. Nella giornata di martedì il padre provvederà ad accompagnare al percorso riabilitativo presso il Centro “La Nostra Famiglia” di Per_1
Varazze. La giornata del martedì viene concordata in funzione del percorso riabilitativo seguito da e potrà pertanto essere variata su richiesta del Centro e/o previo accordo Per_1
congiunto dei genitori. In caso di sospensione del percorso riabilitativo di Varazze, il padre terrà infrasettimanalmente il figlio sempre nella giornata di martedì salvo diverso accordo di volta in volta tra i genitori.
B) per i fine settimana, un weekend al mese, dalle ore 17:30 del venerdì alle ore 19:00 della domenica, da concordarsi all'inizio del mese precedente in base agli impegni lavorativi del padre.
C) Per le ferie estive: i genitori trascorreranno con due settimane non consecutive e Per_1
alternate a partire dal 1° sabato di agosto, con il criterio dell'alternanza annuale. Nel 2025 la prima settimana dal 2 al 9 agosto starà con il padre, dal 9 al 16 agosto con la madre, Per_1
dal 16 al 23 agosto con il padre e dal 23 al 30 agosto con la madre. Negli altri periodi di vacanze scolastiche estive i genitori concorderanno la frequentazione di a centri estivi. Per_1
D) Durante il periodo invernale e, possibilmente durante il periodo di sospensione didattica di ogni anno, in cui non vi è l'obbligo di frequenza scolastica, starà esclusivamente Per_1
con il padre per una intera settimana dal venerdì alle ore 17:30 alle ore 17:30 del venerdì successivo. Detta settimana verrà stabilita non appena sarà reso noto il calendario scolastico. Nella suddetta settimana sarà compreso il weekend di competenza del padre.
Correlativamente, nel periodo dal 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno, starà Per_1
esclusivamente con la madre per una intera settimana (dal lunedì alla domenica), da stabilirsi con preavviso di almeno un mese, esclusa ovviamente la settimana di fermo didattico in cui starà con il padre. Durante la settimana di sua competenza la madre Per_1
si impegna ad accompagnare al percorso riabilitativo presso il Centro “La Nostra Per_1
Famiglia” di Varazze.
E) Il giorno del compleanno di (31 Dicembre) verrà trascorso dal minore alternando Per_1 il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. trascorrerà poi la notte di Capodanno Per_1
con il genitore con cui avrà cenato.
F) Sarà garantita l'alternanza annuale tra la festività di Natale e quella di Pasqua. Quindi verrà mantenuta l'usuale alternanza, dal 25 mattina al 31 dicembre dopo pranzo (ore 14:00) con un genitore e dal 31 dicembre (ore 14:00) al 6 gennaio (ore 19:00) con l'altro. Con la precisione per il periodo natalizio, che la settimana di competenza del padre non deve intendersi sostitutiva relativo weekend mensile. Allo stesso modo verrà diviso il periodo di vacanza scolastica pasquale dal giovedì (ore 17:30) alla domenica di Pasqua dopo pranzo
(ore 14:00) e dalla domenica di Pasqua (ore 14:00) al martedì sera (ore 19:00).
G) Per eventuali ponti in occasione di altre festività, seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, ed in particolare trascorrerà il 25 aprile, il 2 giugno e l'8 dicembre negli anni Per_1
dispari con il padre e negli anni pari con la madre, il 1° maggio ed il 1° novembre negli anni pari con il padre ed in quelli dispari con la madre.
H) Nei rispettivi tempi di competenza ciascun genitore dovrà accudire il figlio in totale autonomia, curando anche di accompagnare a tutte le attività extrascolastiche Per_1
concordate e a far fronte a tutti gli impegni e necessità. Si precisa che, qualora il giorno deputato per il percorso riabilitativo cada durante il periodo di competenza esclusiva della madre, costei dovrà anche provvedere ad accompagnare presso il Centro “La Nostra Per_1
Famiglia” di Varazze.
I) Eventuali viaggi in Paesi esterni alla UE con dovranno essere espressamente Per_1
concordati tra i genitori.
5. Per quanto riguarda invece i rapporti economici si dispone quanto segue:
A) Il padre verserà con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 alla madre, quale contributo al mantenimento di , la somma mensile di Euro 485,00 rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici Istat;
B) L'indennità corrisposta dall'INPS in favore di dovrà essere gestita congiuntamente Per_1
dai genitori;
dal conto acceso a nome del minore dovrà essere prelevato –previa esibizione della relativa pezza giustificativa (fiscale) –solo quanto necessario per le finalità educative di (ovvero per altre ragioni di volta in volta concordate dai genitori), restando in ogni Per_1
caso escluso il prelevamento di somme da impiegare per il mantenimento di e Per_1
tantomeno per finalità estranee al minore;
C) L'assegno unico di famiglia andrà diviso al 50% tra i genitori;
D) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di saranno carico dei genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno ove ricorrano le condizioni stabilite nel verbale di riunione della quarta sezione del Tribunale di Genova in data 15/09/2016.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver risolto ogni altra questione patrimoniale fra gli stessi.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini