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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 686/2025
Nella causa civile promossa
Da
nato il [...] a [...]F. (Messico), codice fiscale Parte_1 calcolato , , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
Federal (Messico), codice fiscale calcolato , C.F._2 Parte_3
, nato il [...] a [...] – Distrito Federal (Messico), codice fiscale
[...] calcolato;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in C.F._3 calce al ricorso, dall'Avv. Belkis Espinal Ceballos (C.F. ), con C.F._4 studio in Viale delle Milizie 76, Scala V, Int. 6 - 00192 Roma, presso cui i ricorrenti sono anche elettivamente domiciliati (indirizzo di posta elettronica certificata numero di fax 06.68585258) Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
), dom.to in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (CF:
80022790226 pec: Email_2
Resistente
nonché
PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege (cod. fisc. ) P.IVA_2 Resistenti
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 21 marzo 2025, i ricorrenti hanno agito nei confronti del (nonché del Pubblico Controparte_1
Ministero, interveniente ex lege) al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
-che il loro ascendente era il Sig. nato a [...] il [...], il quale era Parte_1 emigrato in Messico nell'anno 1893, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-che dall'unione del Sig. con la Sig.ra celebrata il 22-8- Parte_1 Persona_1
1891 a BI, era nato, a Ciudad de Mexico (Messico) il 29-12-1902, il Sig.
[...]
il quale si era coniugato, poi, con la Sig.ra Parte_4 Controparte_2
-che, dalla loro unione, nasceva il Sig. (nato a [...] Persona_2
Mexico il giorno 22-5-1928) e, dall'unione di quest'ultimo con la Sig.ra
[...] era nato, il 29.03.1967 a D.F. (Messico), il Sig. Persona_3 Parte_1
[...]
Pag. 2 di 11 -che quest'ultimo si era coniugato, a VA MO (Messico) il 25-2-1995, con la Sig.ra (nata a [...]- Messico il 26.11.1967) e Controparte_3 dalla loro unione erano nati i Sigg. (nata il [...] a [...] Parte_2
Federal (Messico), e (nato il [...] a [...] – Distrito Parte_3
Federal (Messico);
-che i predetti, in quanto discendenti da cittadini italiani, avrebbero dovuto, allora, considerarsi a loro volta cittadini italiani, per trasmissione, iure sanguinis dello status civitatis, non avendo il Sig. mai perso la cittadinanza italiana e avendola Parte_1 trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva trasmessa, a sua Parte_4 volta, ai discendenti sino agli odierni ricorrenti;
-che, tuttavia, l'atto di nascita-battesimo del Sig. era andato perduto a Parte_1 causa della Prima guerra mondiale, come da dichiarazione, allegata al ricorso, rilasciata dalla Parrocchia di San Biagio in BI certificante la sua esistenza;
-che, sul punto, era intervenuta la sentenza n. 14194 del 22-5-2024, con cui la Corte di cassazione aveva ampliato le prove per dimostrare la cittadinanza italiana per diritto di sangue nel caso di assenza di un certificato di nascita, come nel caso di specie;
- che la prospettata linea di discendenza iure sanguinis era paterna e, in quanto tale, postulava la mera applicazione della legge vigente in tema di cittadinanza e, pertanto, dal riconoscimento dello status civitatis incombeva sul;
Controparte_1
-che essi avrebbero potuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Messico, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario;
-che, tuttavia, erano impossibilitati all'accesso in via amministrativa a causa dell'assenza dell'atto di nascita/battesimo dell'avo italiano, erroneamente considerato dalla P.A. documento essenziale per dimostrare la filiazione e ottenere la cittadinanza italiana, seppur argomento ormai superato dalla predetta giurisprudenza di legittimità;
Pag. 3 di 11 -che, a ciò, si andava ad aggiungere l'abnorme mole di richieste in lavorazione pregresse presso la competente autorità consolare in Messico, sicché ad oggi la richiesta di appuntamento non poteva essere considerata ed esaudita, avendo l'Ufficio diplomatico consolare competente in Messico interrotto per molto tempo la ricezione delle domande per l'abnorme mole di richieste in lavorazione, dipoi affidando contra legem la gestione degli appuntamenti, in ordine al riconoscimento della cittadinanza de qua, ad una società di servizi privata messicana, la “VFS”, rendendo impossibile l'evasione della richiesta di cittadinanza dei ricorrenti presso il;
Parte_5
-che siffatte circostanze giustificavano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, non potendo i ricorrenti percorrere la via amministrativa per i motivi anzidetti né potendo ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 19-8-2025, il il quale Controparte_1 ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, inoltre, ricordato che il Trattato di S. RM, all'articolo 72, prevedeva, per i residenti all'estero già pertinenti dei territori ceduti all'Italia alla fine della Prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà (schema procedurale confermato, poi, nei Trattati di Parigi del 1947 e di Osimo del 1975), indi per cui ha specificato la pendenza dell'onere della prova sui ricorrenti di dimostrare che l'avo avesse optato per la cittadinanza italiana a seguito del Trattato di S.
Pag. 4 di 11 RM oppure che i suoi discendenti avessero chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana entro il termine previsto dalla l.n.379/2000, non potendo, in mancanza di ciò, la domanda trovare accoglimento.
Ha, poi, osservato che l'avo dei ricorrenti, il Sig. era nato a [...] nel Parte_1
1865 ed era successivamente emigrato in Messico nel 1893 e che BI e tutto il
Trentino era divenuta italiana solo dal 16 luglio 1920, ovverosia quando il sig. , Pt_1 per quanto affermato dagli stessi ricorrenti, non viveva più in Trentino da quasi trent'anni.
Ha, in ogni caso, per completezza e in linea più generale, rilevato – con riguardo alla domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza paterna – che lo status richiesto potrebbe esser riconosciuto soltanto previo accertamento della presenza di tuti i presupposti di fatto e diritto necessari a questo fine, con onere della dimostrazione a carico dei ricorrenti, secondo i normali principi in materia di prova.
Con riferimento, inoltre, all'affermazione dei ricorrenti della non necessarietà di una preventiva domanda in via amministrativa al competente generale, ha Parte_5 sottolineato l'inquadramento della controversia nel complesso contesto caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992, rappresentando, altresì, la necessità di tenersi conto del recente intervento del legislatore italiano (d.l. 28 marzo 2025, n. 36, modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74), occorso proprio per risolvere tale situazione.
Da ultimo, ha rilevato l'inammissibilità/infondatezza delle domande proposte ex adverso, osservando, in particolare, che la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda non potrebbe esser supplita in corso di giudizio, subordinando l'art. 281-duodecies c.p.c. eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione). Pertanto, ha rappresentato l'evidenza per cui non sarebbe questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe, invece, a consentire alla controparte di porre rimedio
Pag. 5 di 11 ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Ha, infine, per tutte le predette ragioni, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso siccome inammissibile o comunque infondato qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 9-10-2025, i ricorrenti, nelle note di trattazione scritta del 07.10.2025, hanno ribadito di essere titolari, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana, poiché, appunto, discendenti del sig. il cui atto di nascita-battesimo era Parte_1 andato perduto a causa della Prima guerra mondiale, come da dichiarazione rilasciata dalla Parrocchia di San Biagio in BI. Riguardo, poi, alle ulteriori contestazioni sollevate da parte resistente, hanno precisato che — avo italiano dante Parte_1 causa — pur avendo inizialmente lasciato il territorio nazionale in epoca antecedente all'entrata in vigore del menzionato Trattato, ebbe a far rientro in Italia, per poi emigrare nuovamente in Messico nel 1926, ossia sei anni dopo l'entrata in vigore del
Trattato stesso. Circostanza quest'ultima comprovata dal documento d'identità rilasciato in data 3 novembre 1926 dal a Parigi, depositato in atti (doc. 3), Parte_6 dal quale emergerebbe che il medesimo risultava, a quella data, di nazionalità italiana
(testualmente “nacionalidad actual italiana”). Hanno, dunque, chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione con accoglimento delle domande dai medesimi proposte.
Nelle note di trattazione scritta del 01 ottobre 2025, parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti. Il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
……………
Pag. 6 di 11 Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint RM, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del
Trentino e di altri territori al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Ragione per cui l'avo dei ricorrenti, il Sig. essendo nato a [...] Parte_1
(Trento) il 4-12-1865, ovvero prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto di essere emigrato all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrato prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del
Pag. 7 di 11 riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma
1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma è altresì presente, in atti, la prova contraria, ovverosia che l'avo de qua è emigrato in Messico già nell'anno
1893 (come emergente dal documento d'identità, sub allegato n. 3 e come affermato dagli stessi ricorrenti), dunque ben prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia
(avvenuta, per l'appunto, nel 1920).
Peraltro, a conferma di un tanto, risulta pure che, dall'unione matrimoniale tra il predetto e la Sig.ra è nato, in data 29-12-1902, sempre in Messico, il Persona_1 figlio (documento 5). Ragione per cui vi è motivo di ritenere Parte_4 che, già a quella data, lo stesso fosse emigrato in Messico. Ciò con conseguente maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero di avere reso, il di loro avo, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in
Messico, non era cittadino italiano;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San
Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei
Pag. 8 di 11 cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'avo degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadino dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacchè essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui
“ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per
l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati
Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Pag. 9 di 11 Né ancora, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può assumere rilevanza il dato per cui l'avo non si è mai naturalizzato , in quanto ciò vale a dire semplicemente Parte_6 che il predetto avo - uomo non di origini italiane, ma nato sotto l'impero di un altro
Stato - non ha acquistato la cittadinanza messicana;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dello stesso, non qualificabili, appunto, come “discendenti di cittadini italiani di origine straniera” (cfr: Sentenza della Corte d'Appello di Trento del
16.07.2024, depositata in data 20.08.2024).
Come, infatti, osservato dallo stesso Tribunale di Roma, con sentenza del 27-07-2018, la legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data di dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, sicché un'applicazione analogica di principi tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis sarebbe giuridicamente infondata.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è dato discutere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, in quanto la documentazione versata agli atti non dimostra affatto la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti e, al contrario, comprova il trasferimento dell'avo in data anteriore al 16 luglio 1920, da territorio, quindi, appartenente all'impero Austro-Ungarico. Dal che, dunque, l'inconferenza degli interventi giurisprudenziali richiamati.
Né, da ultimo, appare dirimente l'indicazione, nel documento d'identità rilasciato in data 3 novembre 1926 dal a Parigi, depositato in atti (doc. 3), Parte_6 della nazionalità italiana (testualmente “nacionalidad actual italiana”) di Parte_1
, non potendo una carta d'identità, rilasciata dal consolato messicano, essere prova
[...] della nazionalità italiana del richiedente e ciò anche in considerazione del fatto che, in tale atto, il predetto viene pure indicato quale soggetto nato in [...], circostanza, tuttavia, non corrispondente all'effettiva appartenenza all'epoca (1865) del comune di
BI al territorio italiano. Per altro, come sopra già precisato, in tale carta di identità si afferma che il predetto è entrato in Messico nell'anno 1893 ed, ancora, si rileva che agli atti non è presente la prova del momento di successivo rientro in Italia di quest'ultimo prima dell'asserita nuova emigrazione nel 1926.
Pag. 10 di 11 Per tutto quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro
26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in poche udienze, nel finale importo di euro 849,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 849,00 per onorario, oltre a rimb. forf. CP_1 nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
AU Di RD
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 686/2025
Nella causa civile promossa
Da
nato il [...] a [...]F. (Messico), codice fiscale Parte_1 calcolato , , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
Federal (Messico), codice fiscale calcolato , C.F._2 Parte_3
, nato il [...] a [...] – Distrito Federal (Messico), codice fiscale
[...] calcolato;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in C.F._3 calce al ricorso, dall'Avv. Belkis Espinal Ceballos (C.F. ), con C.F._4 studio in Viale delle Milizie 76, Scala V, Int. 6 - 00192 Roma, presso cui i ricorrenti sono anche elettivamente domiciliati (indirizzo di posta elettronica certificata numero di fax 06.68585258) Email_1
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore (cod. fisc. Controparte_1
), dom.to in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (CF:
80022790226 pec: Email_2
Resistente
nonché
PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege (cod. fisc. ) P.IVA_2 Resistenti
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 21 marzo 2025, i ricorrenti hanno agito nei confronti del (nonché del Pubblico Controparte_1
Ministero, interveniente ex lege) al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
-che il loro ascendente era il Sig. nato a [...] il [...], il quale era Parte_1 emigrato in Messico nell'anno 1893, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-che dall'unione del Sig. con la Sig.ra celebrata il 22-8- Parte_1 Persona_1
1891 a BI, era nato, a Ciudad de Mexico (Messico) il 29-12-1902, il Sig.
[...]
il quale si era coniugato, poi, con la Sig.ra Parte_4 Controparte_2
-che, dalla loro unione, nasceva il Sig. (nato a [...] Persona_2
Mexico il giorno 22-5-1928) e, dall'unione di quest'ultimo con la Sig.ra
[...] era nato, il 29.03.1967 a D.F. (Messico), il Sig. Persona_3 Parte_1
[...]
Pag. 2 di 11 -che quest'ultimo si era coniugato, a VA MO (Messico) il 25-2-1995, con la Sig.ra (nata a [...]- Messico il 26.11.1967) e Controparte_3 dalla loro unione erano nati i Sigg. (nata il [...] a [...] Parte_2
Federal (Messico), e (nato il [...] a [...] – Distrito Parte_3
Federal (Messico);
-che i predetti, in quanto discendenti da cittadini italiani, avrebbero dovuto, allora, considerarsi a loro volta cittadini italiani, per trasmissione, iure sanguinis dello status civitatis, non avendo il Sig. mai perso la cittadinanza italiana e avendola Parte_1 trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva trasmessa, a sua Parte_4 volta, ai discendenti sino agli odierni ricorrenti;
-che, tuttavia, l'atto di nascita-battesimo del Sig. era andato perduto a Parte_1 causa della Prima guerra mondiale, come da dichiarazione, allegata al ricorso, rilasciata dalla Parrocchia di San Biagio in BI certificante la sua esistenza;
-che, sul punto, era intervenuta la sentenza n. 14194 del 22-5-2024, con cui la Corte di cassazione aveva ampliato le prove per dimostrare la cittadinanza italiana per diritto di sangue nel caso di assenza di un certificato di nascita, come nel caso di specie;
- che la prospettata linea di discendenza iure sanguinis era paterna e, in quanto tale, postulava la mera applicazione della legge vigente in tema di cittadinanza e, pertanto, dal riconoscimento dello status civitatis incombeva sul;
Controparte_1
-che essi avrebbero potuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Messico, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario;
-che, tuttavia, erano impossibilitati all'accesso in via amministrativa a causa dell'assenza dell'atto di nascita/battesimo dell'avo italiano, erroneamente considerato dalla P.A. documento essenziale per dimostrare la filiazione e ottenere la cittadinanza italiana, seppur argomento ormai superato dalla predetta giurisprudenza di legittimità;
Pag. 3 di 11 -che, a ciò, si andava ad aggiungere l'abnorme mole di richieste in lavorazione pregresse presso la competente autorità consolare in Messico, sicché ad oggi la richiesta di appuntamento non poteva essere considerata ed esaudita, avendo l'Ufficio diplomatico consolare competente in Messico interrotto per molto tempo la ricezione delle domande per l'abnorme mole di richieste in lavorazione, dipoi affidando contra legem la gestione degli appuntamenti, in ordine al riconoscimento della cittadinanza de qua, ad una società di servizi privata messicana, la “VFS”, rendendo impossibile l'evasione della richiesta di cittadinanza dei ricorrenti presso il;
Parte_5
-che siffatte circostanze giustificavano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale, non potendo i ricorrenti percorrere la via amministrativa per i motivi anzidetti né potendo ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 19-8-2025, il il quale Controparte_1 ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Ha, inoltre, ricordato che il Trattato di S. RM, all'articolo 72, prevedeva, per i residenti all'estero già pertinenti dei territori ceduti all'Italia alla fine della Prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà (schema procedurale confermato, poi, nei Trattati di Parigi del 1947 e di Osimo del 1975), indi per cui ha specificato la pendenza dell'onere della prova sui ricorrenti di dimostrare che l'avo avesse optato per la cittadinanza italiana a seguito del Trattato di S.
Pag. 4 di 11 RM oppure che i suoi discendenti avessero chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana entro il termine previsto dalla l.n.379/2000, non potendo, in mancanza di ciò, la domanda trovare accoglimento.
Ha, poi, osservato che l'avo dei ricorrenti, il Sig. era nato a [...] nel Parte_1
1865 ed era successivamente emigrato in Messico nel 1893 e che BI e tutto il
Trentino era divenuta italiana solo dal 16 luglio 1920, ovverosia quando il sig. , Pt_1 per quanto affermato dagli stessi ricorrenti, non viveva più in Trentino da quasi trent'anni.
Ha, in ogni caso, per completezza e in linea più generale, rilevato – con riguardo alla domanda di riconoscimento della cittadinanza per discendenza paterna – che lo status richiesto potrebbe esser riconosciuto soltanto previo accertamento della presenza di tuti i presupposti di fatto e diritto necessari a questo fine, con onere della dimostrazione a carico dei ricorrenti, secondo i normali principi in materia di prova.
Con riferimento, inoltre, all'affermazione dei ricorrenti della non necessarietà di una preventiva domanda in via amministrativa al competente generale, ha Parte_5 sottolineato l'inquadramento della controversia nel complesso contesto caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992, rappresentando, altresì, la necessità di tenersi conto del recente intervento del legislatore italiano (d.l. 28 marzo 2025, n. 36, modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74), occorso proprio per risolvere tale situazione.
Da ultimo, ha rilevato l'inammissibilità/infondatezza delle domande proposte ex adverso, osservando, in particolare, che la mancata, tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda non potrebbe esser supplita in corso di giudizio, subordinando l'art. 281-duodecies c.p.c. eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito ed a causa delle difese di controparte (nel caso specifico, dell'Amministrazione). Pertanto, ha rappresentato l'evidenza per cui non sarebbe questo il caso di specie, in cui la concessione di un termine per il deposito servirebbe, invece, a consentire alla controparte di porre rimedio
Pag. 5 di 11 ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova senza i quali - visti il petitum e la causa petendi della domanda – l'onere probatorio non può dirsi assolto (art. 2697 c.c.).
Ha, infine, per tutte le predette ragioni, rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso siccome inammissibile o comunque infondato qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 9-10-2025, i ricorrenti, nelle note di trattazione scritta del 07.10.2025, hanno ribadito di essere titolari, sin dalla nascita, della cittadinanza italiana, poiché, appunto, discendenti del sig. il cui atto di nascita-battesimo era Parte_1 andato perduto a causa della Prima guerra mondiale, come da dichiarazione rilasciata dalla Parrocchia di San Biagio in BI. Riguardo, poi, alle ulteriori contestazioni sollevate da parte resistente, hanno precisato che — avo italiano dante Parte_1 causa — pur avendo inizialmente lasciato il territorio nazionale in epoca antecedente all'entrata in vigore del menzionato Trattato, ebbe a far rientro in Italia, per poi emigrare nuovamente in Messico nel 1926, ossia sei anni dopo l'entrata in vigore del
Trattato stesso. Circostanza quest'ultima comprovata dal documento d'identità rilasciato in data 3 novembre 1926 dal a Parigi, depositato in atti (doc. 3), Parte_6 dal quale emergerebbe che il medesimo risultava, a quella data, di nazionalità italiana
(testualmente “nacionalidad actual italiana”). Hanno, dunque, chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione con accoglimento delle domande dai medesimi proposte.
Nelle note di trattazione scritta del 01 ottobre 2025, parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti. Il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
……………
Pag. 6 di 11 Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro-ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint RM, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo 1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del
Trentino e di altri territori al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Ragione per cui l'avo dei ricorrenti, il Sig. essendo nato a [...] Parte_1
(Trento) il 4-12-1865, ovvero prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto di essere emigrato all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrato prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del
Pag. 7 di 11 riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma
1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma è altresì presente, in atti, la prova contraria, ovverosia che l'avo de qua è emigrato in Messico già nell'anno
1893 (come emergente dal documento d'identità, sub allegato n. 3 e come affermato dagli stessi ricorrenti), dunque ben prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia
(avvenuta, per l'appunto, nel 1920).
Peraltro, a conferma di un tanto, risulta pure che, dall'unione matrimoniale tra il predetto e la Sig.ra è nato, in data 29-12-1902, sempre in Messico, il Persona_1 figlio (documento 5). Ragione per cui vi è motivo di ritenere Parte_4 che, già a quella data, lo stesso fosse emigrato in Messico. Ciò con conseguente maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero di avere reso, il di loro avo, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in
Messico, non era cittadino italiano;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San
Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei
Pag. 8 di 11 cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'avo degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadino dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacchè essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui
“ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per
l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati
Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
Pag. 9 di 11 Né ancora, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può assumere rilevanza il dato per cui l'avo non si è mai naturalizzato , in quanto ciò vale a dire semplicemente Parte_6 che il predetto avo - uomo non di origini italiane, ma nato sotto l'impero di un altro
Stato - non ha acquistato la cittadinanza messicana;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dello stesso, non qualificabili, appunto, come “discendenti di cittadini italiani di origine straniera” (cfr: Sentenza della Corte d'Appello di Trento del
16.07.2024, depositata in data 20.08.2024).
Come, infatti, osservato dallo stesso Tribunale di Roma, con sentenza del 27-07-2018, la legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data di dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, sicché un'applicazione analogica di principi tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis sarebbe giuridicamente infondata.
Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è dato discutere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, in quanto la documentazione versata agli atti non dimostra affatto la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti e, al contrario, comprova il trasferimento dell'avo in data anteriore al 16 luglio 1920, da territorio, quindi, appartenente all'impero Austro-Ungarico. Dal che, dunque, l'inconferenza degli interventi giurisprudenziali richiamati.
Né, da ultimo, appare dirimente l'indicazione, nel documento d'identità rilasciato in data 3 novembre 1926 dal a Parigi, depositato in atti (doc. 3), Parte_6 della nazionalità italiana (testualmente “nacionalidad actual italiana”) di Parte_1
, non potendo una carta d'identità, rilasciata dal consolato messicano, essere prova
[...] della nazionalità italiana del richiedente e ciò anche in considerazione del fatto che, in tale atto, il predetto viene pure indicato quale soggetto nato in [...], circostanza, tuttavia, non corrispondente all'effettiva appartenenza all'epoca (1865) del comune di
BI al territorio italiano. Per altro, come sopra già precisato, in tale carta di identità si afferma che il predetto è entrato in Messico nell'anno 1893 ed, ancora, si rileva che agli atti non è presente la prova del momento di successivo rientro in Italia di quest'ultimo prima dell'asserita nuova emigrazione nel 1926.
Pag. 10 di 11 Per tutto quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro
26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in poche udienze, nel finale importo di euro 849,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 849,00 per onorario, oltre a rimb. forf. CP_1 nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
AU Di RD
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