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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 296
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 296/2016 promossa da:
nato il [...] a [...] V. C. (CT), C. F. Parte_1 [...]
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Bresso (MI) via C.F._1
S. Francesco, n. 6, presso l'avv. Tiziana Barbara Rotondo, che lo rappresenta e difende;
-Attore-
CONTRO
on sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2 in persona Controparte_1 del legale rappresentante, difesa dall'Avv. Giuseppe La Rosa Monaco;
Convenuta
E nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro - tempore, con Controparte_2 sede legale in Palermo via Don Orione, 35
Convenuta contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del 16.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie finali.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 5.3.2016, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società assicurativa nonché la Controparte_1 [...]
avanzando domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in CP_3
data 21.10.2014 lungo la SS 514 al bivio di Vizzini in c/da Santa Domenica.
L'attore, infatti, rappresentava che, dopo essersi fermato prima di svoltare a sinistra dell'incrocio per dare regolare precedenza al veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta, era stato improvvisamente e violentemente tamponato dall'autocarro IVECO di proprietà della CP_2
e condotto dal sig. , veicolo assicurato con la Persona_1 Controparte_1
evidenziando che la causa del tamponamento era stata determinata dalla elevata velocità del mezzo condotto dal , ben superiore ai limiti previsti. Per_1
A seguito del violento impatto, il sig. veniva trasportato d'urgenza in elisoccorso presso Pt_1
l'ospedale “S.Elia” di Caltanissetta riportando diversi “politraumi”, venendo in seguito trasferito all'ospedale “Cannizzaro” di Catania, ove si dovette sottoporre a vari interventi chirurgici a causa delle diverse fratture riportate.
Il sig. riferiva quindi in sede di citazione di aver riportato danni fisici macropermanenti, Pt_1
valutati dal proprio CTP, dott. , nella misura del 38 % , quale danno biologico Persona_2
permanente, inabilità temporanea assoluta di giorni 45 al 100%, inabilità temporanea parziale di giorni 45 al 75%, inabilità temporanea parziale di giorni 60 al 50%, oltreché danni morali e patrimoniali.
In considerazione di ciò, riferendo tuttavia di aver già avuto dalla Assicurazione convenuta l'importo di euro 4.060,00 in data 11.12.2015, importo trattenuto in acconto rispetto ai maggiori danni subiti, avanzava quindi richiesta di risarcimento alla Assicurazione per l'importo complessivo pari ad euro
275.433,75.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_1
evidenziava di aver già corrisposto all'attore la complessiva somma di euro 52.281,00, di cui euro
4.060 in data 10.12.2015 (così come esposto anche dall'attore) e ulteriori euro 48.221,00, successivamente alla notifica della citazione, ovverosia in data 25.2.2016, con tale somma dovendosi ritenere integralmente soddisfatta ogni pretesa risarcitoria del sig. , atteso che in ogni caso Pt_1
doveva valutarsi la incidenza di un concorso di colpa del predetto nella causazione del sinistro, per omesso uso delle cinture di sicurezza, applicandosi dunque la proporzionale riduzione del quantum eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.
2 D'altra parte, secondo la tesi difensiva della convenuta, il corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte del avrebbe verosimilmente escluso ovvero comunque fortemente ridotto le lesioni Pt_1
riportate dalla vittima.
Contestava in ogni caso la quantificazione dei danni operata dal ctp dell'attore, ritenendola del tutto sproporzionata ed evidenziando che, in ogni caso, nessun elemento era emerso a sostegno del riconosciuto aumento a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale, affidata al dott. nonché Persona_3
a mezzo di acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti (referti medici e rapporto di polizia stradale in merito all'incidente).
Infine, esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione in data 16.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Il complessivo esito degli accertamenti istruttori effettuati nel corso del giudizio consente di ritenere fondata la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, pur riducendone la quantificazione rispetto alla domanda del , per le seguenti considerazioni. Pt_1
Sull'an della domanda
In primo luogo occorre rilevare che la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore, deve ritenersi provata dalla documentazione in atti, ossia dal rapporto della Polizia stradale, ivi comprese le dichiarazioni rese dai testimoni, non essendo emerse circostanze concrete tali da far ritenere operante la presunzione di pari responsabilità in materia di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., evocata in termini per il vero del tutto generici, da parte convenuta.
Vale la pena rammentare, peraltro, che tale presunzione opera comunque in via sussidiaria, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Va detto in primo luogo che la circostanza che l'autocarro assicurato con la compagnia odierna convenuta, condotto dal sig. , procedesse a velocità elevata, non è stata neppure di Persona_1 per sé contestata e d'altra parte la violenza dell'impatto è ampiamente desumibile anche dalla completa distruzione “in ogni sua parte” del veicolo condotto dall'attore che invece si trovava fermo all'incrocio, così come attestato dal verbale redatto dalla Polizia stradale di Ragusa, posto che a seguito del tamponamento, l'autovettura condotta dal veniva proiettata sulla opposta corsia Pt_1
3 di marcia, ove stava nel frattempo transitando altra autovettura, condotta dal sig.
[...]
, il quale nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto. Controparte_4
La ricostruzione fornita dall'attore è sostanzialmente coerente anche con quanto attestato dal testimone sig. presente al momento del sinistro poiché anche lui transitava sul posto, Testimone_1 il quale nella immediatezza così riferiva alla Polizia Stradale “mi trovavo sulla mia corsia, vedevo una autovettura di colore nero ferma al centro della strada con le luci di indicazione sinistra accesa ed aspettava di svoltare” rammentando parimenti di aver poi visto un “camion sterzare bruscamente
a destra e poi a sinistra sollevando parecchia polvere e fumo e “supponendo” poi “che il camion andasse molto veloce”.
Nessun elemento, a ben vedere, è emerso a sostegno di una ipotetica inosservanza da parte del Pt_1 di regole di comune diligenza che avrebbero potuto evitare l'impatto né può sopperire a tale carenza la mera evocazione da parte della convenuta della presunzione del concorso di colpa fissata, lo si ripete comunque in via sussidiaria, dall'art. 2054 c.c.
Come si evince dalle cartelle cliniche del sig. e dal certificato di dimissioni dell'Ospedale di Pt_1
Caltanissetta, precedente al successivo ricovero presso l'ospedale “Cannizzaro” di Catania, l'attore aveva riportato una serie di fratture e in particolare, per come si legge: “Frattura esposta femore destro stabilizzata in urgenza con FE assiale (MONOTUBE). Frattura I metatarso e scafoide tarsale piede destro. Frattura del collo e della diafisi omero sinistro in Desault. Distacco osseo canto superiore soma L5. Trauma craniofacciale con FLC labbro, fronte e zigomo destro”.
Nessun dubbio può esservi in ordine alla diretta conseguenzialità tra dette lesioni e il sinistro stradale, come chiarito senza esitazioni anche dal CTU, dott. che ha così affermato: “alla luce Per_3
della consueta criteriologia medico-legale posta alla base dell'accertamento del nesso causale, risultano rispettati tutti i classici criteri di giudizio presi in esame, segnatamente il principio della causalità efficiente, comprovato dalla adeguata estrinsecazione modale qualitativa e quantitativa della vis traumatica legata al valido meccanismo traumatico che coinvolgeva il conducente dell'autovettura che finiva la sua corsa senza più il controllo cosciente del , con estrinsecazione Pt_1
di vettori lesivi a carico del mesopiede destro, della diafisi distale ed intercondiloidea del femore destro e rispettivamente della estremità prossimale dell'omero sinistro, riportando anche flc al viso;
il principio topografico e fenomenico basato sulla assoluta corrispondenza tra le sede anatomiche interessate dalla vis traumatica ed il corteo sintomatologico, clinico ed il quadro anatomo radiologico riscontrato in stretta sequenza temporale con il medesimo evento traumatico, attestato dalla documentazione sanitaria fin qui esaminata;
nonché quello di dipendenza etiopatogenetica con la perturbata integrità fisica del danneggiato, avvalorata dai dati dell'evidenza clinica che 4 testimoniano la corretta sequenza fenomenica tra l'evento traumatico iniziale e lesioni riscontrate a carico dei diversi distretti anatomici coinvolti dal traumatismo. Infine, per quanto attiene il principio di esclusione da altre cause, occorre precisare che a carico dei distretti traumatizzati in acuto non sono ravvisabili preesistenze patologiche che abbiano potuto influenzare o modificare il decorso clinico delle lesioni traumatiche originarie.”
Ciò posto, a ben vedere, il fulcro delle difese di parte convenuta si è incentrato sulla circostanza dell'asserito mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dell'attore e, dunque, sulla incidenza causale di tale fattore sulla stessa verificazione delle lesioni riportate o, comunque, sulla loro portata, nel senso che, secondo la società assicuratrice, l'uso corretto delle cinture avrebbe verosimilmente escluso gli esiti traumatici riportati dal ovvero, comunque, ne avrebbe fortemente Pt_1
ridimensionato la portata, con ciò dunque ritenendo integrato un concorso di colpa del danneggiato e la conseguente operatività della proporzionale riduzione risarcitoria di cui all'art. 1227 comma 1 c.c.
Ebbene, quanto alla circostanza fattuale del mancato uso della cintura di sicurezza, va detto che non sono emersi elementi univoci nel corso del giudizio, tali da far ritenere provata tale omissione.
Invero, nel verbale di accertamento urgente redatto dalla Polizia Stradale di Ragusa intervenuta sul posto, alla descrizione del veicolo dell'attore (veicolo “B”) la voce relativa all'uso cinture di sicurezza non è barrata né sulla risposta positiva né su quella negativa (al contrario di quella relativa alla attivazione dell'air-bag che invece è stata positivamente riscontrata).
Vero è che all'attore veniva inizialmente irrogata la sanzione amministrativa per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Tuttavia, così come documentato dall'attore, tale sanzione è stata poi annullata con sentenza del Giudice di Pace del 7.7.2016 in quanto “gli organi accertatori sono intervenuti in un momento successivo ovvero quando, dopo il verificarsi dell'incidente i veicoli erano fermi senza pertanto accertare se, l'odierno ricorrente avesse al momento della guida le cinture di sicurezza allacciate”.
La pronuncia del Giudice di Pace costituisce un documento liberamente valutabile dal Giudice quale ulteriore elemento di prova, poiché se è vero che non consente di affermare che il avesse Pt_1
sicuramente indossato la cintura di sicurezza, parimenti afferma che non è emersa prova obiettiva della ipotesi contraria.
E, d'altra parte, tale conclusione è anche quella che può ricavarsi dalla risposta del CTU al quesito formulato in merito, ovverosia di “precisare sulla base delle lesioni riportate se esse sono compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza e, in caso negativo, se l'entità delle lesioni subite sarebbe stata minore e ragionevolmente di che entità". Orbene, il CTU sul punto ha di fatto evidenziato che
5 non era possibile fornire una risposta univoca poiché in verità alcune lesioni riportate dall'attore sarebbero compatibili proprio con l'uso delle cinture di sicurezza, mentre altre potrebbero al contrario deporre per un loro mancato utilizzo.
Afferma, infatti, il dott. “trattasi di un sinistro a cinetica maggiore e, come tale, Per_3 sottoposto all'azione di più vettori lesivi pluridirezionali, fattore che rende difficile una ricostruzione medico-legale basata su elementi di certezza od elevata probabilità in ordine al quesito postomi.
Tuttavia si può opinare che il trauma facciale con flc al labbro, alla regione frontale destra (ferita sopraccigliare frontale destra), la ferita lacero contusa profonda di coscia destra, la frattura esposta scomposta della regione sovracondiloidea e della epifisi distale del femore destro, nonché la frattura bifocale (collo e diafisi) dell'omero sinistro, sono tutte lesioni a sfavore dell'uso della cintura di sicurezza”. Per altro verso, tuttavia, “occorre fare osservare, anche, che l'assenza di un traumatismo cranico con lesioni cranio encefaliche documentate, di lesioni toraco addominali, sia a carico dello scheletro costale che degli organi interni, rappresenta, diversamente, un fattore compatibile con
l'uso di cintura di sicurezza. Come è possibile osservare non è si può essere sicuri dell'una o dell'altra ipotesi, ed anche per tale ragione non è possibile stabilire, se non su basi puramente empiriche e non oggettive, piuttosto che su basi che richiamano il criterio o principio della probabilità qualificata da dati di riproducibilità statistica, di quanto sarebbe stata minore la entità delle lesioni subite se fosse certo che, nelle circostanze in cui si è verificato il sinistro in questione, il
Sig. non faceva uso o corretto uso della cintura di sicurezza.” Parte_1
Orbene, a parere di questo Giudice allora, è opportuno evidenziare che nessun reale riscontro è emerso a sostegno del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attore; al contrario il complessivo esito della documentazione (ivi compreso l'annullamento della sanzione da parte del
Giudice di Pace) appare maggiormente coerente con l'utilizzo della cintura.
Ma in ogni caso, ciò che rileva nel presente caso ed a prescindere quindi dalla circostanza fattuale in sé, attiene alla concreta incidenza causale di tale fattore sulla verificazione delle lesioni riportate.
Più specificamente, si deve evidenziare che, quand'anche si volesse ritenere provata la tesi della convenuta secondo cui il non aveva allacciato le cinture di sicurezza del veicolo, in ogni caso Pt_1
non è stata fornita prova obiettiva circa il fatto che tale omissione abbia influito se non in maniera esclusiva, comunque in maniera preponderante, sulla entità delle lesioni e dunque tale comportamento colposo del danneggiato-creditore debba essere considerato ai fini della riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
6 Occorre allora rammentare i principi che regolano il generale riparto degli oneri di prova in casi come quello in esame.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza [ovvero, nel caso del presente giudizio, la prova che era in potere dell'attore di evitare l'esito negativo“deve essere fornita dal debitore-danneggiante
[ovvero dalla sua compagnia assicuratrice] che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. Se non vi sono elementi per accertare l'esistenza di un apporto causale ad opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato … non rimane che l'incidenza causale del comportamento del danneggiante” (ex plurimis,Cass. Civ.
3.4.2014 n. 7777).
Con riguardo alla circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del quivi Pt_1
invocata dall'Assicurazione, non v'è dubbio che essa possa valere ad integrare concorso di colpa del danneggiato stesso;
tuttavia occorre che sia data prova dalla Compagnia convenuta sia della ricorrenza della circostanza in sé, sia della incidenza che essa abbia avuto nel determinismo del danno di cui si tratta, onere che invece non si ritiene essere stato minimamente assolto dalla
[...]
CP_1
In conclusione sul punto, allora, deve ritenersi provata nell'an la domanda risarcitoria spiegata dall'attore, dovendosi allora procedere alla quantificazione del risarcimento.
Sul quantum
Per quanto attiene alla concreta quantificazione del risarcimento, si deve in primo luogo osservare che è incontestato che la compagnia convenuta abbia già corrisposto al sig. , l'importo di euro Pt_1
52.281,00 che andrà dunque in ogni caso scomputato dalla somma complessiva in questa sede liquidata a titolo di risarcimento.
Tanto premesso, in ordine alla precisa quantificazione si reputa del tutto condivisibile la valutazione espressa dal CTU, il quale ha riscontrato la sussistenza di postumi di natura permanente in misura percentuale complessiva del 26% avendo riscontrato “esiti stabilizzati a discreta implicazione funzionale a carico dell'arto superiore sinistro, dell'arto inferiore destro compreso il piede omolaterale, nonché per un residuale lievissimo pregiudizio estetico al viso”.
7 Per quanto invece attiene al pregiudizio alla salute c.d. “temporaneo”, il CTU ha accertato che “sulla base della qualità e durata dei trattamenti posti in essere e della evoluzione della lesione primitiva è possibile stabilire l'effettiva durata del realizzato danno biologico temporaneo, che, nella fattispecie, risulta di complessivi giorni centoquattro (104), ripartiti in giorni quarantaquattro (44) di invalidità temporanea biologica assoluta;
in giorni venti (20) di invalidità temporanea biologica al tasso del
75% e in ulteriori giorni quaranta (40) di invalidità temporanea biologica al tasso del 50%.”
Tali valutazioni si ritengono condivisibili e non si ritiene pertanto di doversene discostare, anche perché congruamente motivate dal CTU sul piano logico-scientifico.
Parimenti condivisibile è anche la esclusione della c.d. personalizzazione del danno biologico, invece invocata dall'attore, quale titolo per un ulteriore aumento del danno da liquidare.
Come noto, infatti, per la liquidazione del danno non patrimoniale (di cui il danno biologico costituisce una voce), spetta al giudice far emergere e valorizzare le specifiche circostanze di fatto emerse nel processo, peculiari al caso sottoposto ad esame, tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari. In termini generali, una lesione alla salute può comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi.
Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto da quel singolo danneggiato nel caso specifico, che potrà giustificare un aumento percentuale del risarcimento di base del danno biologico.
Di per sé, infatti, i criteri di liquidazione tabellari considerano già la maggior parte degli aspetti dinamico relazionali che vengono inficiati da pregiudizi fisici sicché nella quantificazione del danno biologico sono ricomprese le conseguenze ordinarie dell'illecito: spetta, quindi, al danneggiato allegare e provare le ulteriori conseguenze eccezionali che i punteggi tabellari potrebbero non aver preso in considerazione, circostanze tuttavia che non sono state adeguatamente e specificamente provate dall'attore nel caso di specie.
In definitiva, ritiene questo Giudice che l'attore abbia diritto a ottenere il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza del sinistro nella misura che accertata dal CTU, sub specie di danno biologico temporaneo e permanente e senza alcuna personalizzazione, tenuto conto che il danno biologico già comunque ricomprende anche gli aspetti dinamico-relazionali, evocati dal sig. . Pt_1
8 Facendo dunque applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano, così come ritenuti dal
CTU, si perviene alla seguente liquidazione complessiva:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 26%
Punto danno biologico € 4.528,16
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 42%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 44
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 87.122,00
Invalidità temporanea totale € 5.060,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.085,00
TOTALE GENERALE: € 96.207,00
All'importo sopra fissato deve tuttavia essere detratta la somma già versata dalla Assicurazione convenuta (così come anche riconosciuto dallo stesso attore) pari a complessivi euro 52.281,00.
Ne consegue, in definitiva, che l'ammontare della somma di cui l'attore ancora può vantare il risarcimento è pari a euro 43.926,00.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data della presente pronuncia, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato 9 della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839)
e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre
1991, n. 13508).
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta, nell'importo indicato in dispositivo tenuto conto dei parametri (minimi-medi) di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, del valore della controversia così come accertato sulla base dell'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento e delle attività effettivamente svolte.
Si ritiene di poter invece porre a carico di entrambe le parti in solido il costo della CTU, in quanto tale accertamento si è rivelato comunque indispensabile ai fini dell'accertamento della verità e della esatta quantificazione del risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che il sinistro di cui è stato vittima l'attore sig. Parte_1
è da imputare esclusivamente al conducente dell'autocarro Iveco, targato ER655AZ,
[...]
assicurato con la odierna convenuta;
Controparte_1
2. CONDANNA, per l'effetto, la società convenuta a pagare all'attore, sig. Parte_1
già decurtata da tale importo la somma di euro 52.281,00, il residuo importo di euro:
[...]
43.926,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, come specificato in parte motiva;
3. CONDANNA la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in: euro 5.562,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
euro 786,00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge, importi da distrarre a favore del procuratore di parte attrice, che si è dichiarato antistatario;
10 4. PONE a carico di entrambe le parti in solido il costo della CTU, liquidato con separato decreto.
Caltagirone, 25.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 296/2016 promossa da:
nato il [...] a [...] V. C. (CT), C. F. Parte_1 [...]
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Bresso (MI) via C.F._1
S. Francesco, n. 6, presso l'avv. Tiziana Barbara Rotondo, che lo rappresenta e difende;
-Attore-
CONTRO
on sede in Milano Via Ignazio Gardella n. 2 in persona Controparte_1 del legale rappresentante, difesa dall'Avv. Giuseppe La Rosa Monaco;
Convenuta
E nei confronti di: in persona del legale rappresentante pro - tempore, con Controparte_2 sede legale in Palermo via Don Orione, 35
Convenuta contumace
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni con note tempestivamente depositate per l'udienza del 16.10.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie finali.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 5.3.2016, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società assicurativa nonché la Controparte_1 [...]
avanzando domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi in CP_3
data 21.10.2014 lungo la SS 514 al bivio di Vizzini in c/da Santa Domenica.
L'attore, infatti, rappresentava che, dopo essersi fermato prima di svoltare a sinistra dell'incrocio per dare regolare precedenza al veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta, era stato improvvisamente e violentemente tamponato dall'autocarro IVECO di proprietà della CP_2
e condotto dal sig. , veicolo assicurato con la Persona_1 Controparte_1
evidenziando che la causa del tamponamento era stata determinata dalla elevata velocità del mezzo condotto dal , ben superiore ai limiti previsti. Per_1
A seguito del violento impatto, il sig. veniva trasportato d'urgenza in elisoccorso presso Pt_1
l'ospedale “S.Elia” di Caltanissetta riportando diversi “politraumi”, venendo in seguito trasferito all'ospedale “Cannizzaro” di Catania, ove si dovette sottoporre a vari interventi chirurgici a causa delle diverse fratture riportate.
Il sig. riferiva quindi in sede di citazione di aver riportato danni fisici macropermanenti, Pt_1
valutati dal proprio CTP, dott. , nella misura del 38 % , quale danno biologico Persona_2
permanente, inabilità temporanea assoluta di giorni 45 al 100%, inabilità temporanea parziale di giorni 45 al 75%, inabilità temporanea parziale di giorni 60 al 50%, oltreché danni morali e patrimoniali.
In considerazione di ciò, riferendo tuttavia di aver già avuto dalla Assicurazione convenuta l'importo di euro 4.060,00 in data 11.12.2015, importo trattenuto in acconto rispetto ai maggiori danni subiti, avanzava quindi richiesta di risarcimento alla Assicurazione per l'importo complessivo pari ad euro
275.433,75.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, Controparte_1
evidenziava di aver già corrisposto all'attore la complessiva somma di euro 52.281,00, di cui euro
4.060 in data 10.12.2015 (così come esposto anche dall'attore) e ulteriori euro 48.221,00, successivamente alla notifica della citazione, ovverosia in data 25.2.2016, con tale somma dovendosi ritenere integralmente soddisfatta ogni pretesa risarcitoria del sig. , atteso che in ogni caso Pt_1
doveva valutarsi la incidenza di un concorso di colpa del predetto nella causazione del sinistro, per omesso uso delle cinture di sicurezza, applicandosi dunque la proporzionale riduzione del quantum eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.
2 D'altra parte, secondo la tesi difensiva della convenuta, il corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte del avrebbe verosimilmente escluso ovvero comunque fortemente ridotto le lesioni Pt_1
riportate dalla vittima.
Contestava in ogni caso la quantificazione dei danni operata dal ctp dell'attore, ritenendola del tutto sproporzionata ed evidenziando che, in ogni caso, nessun elemento era emerso a sostegno del riconosciuto aumento a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale, affidata al dott. nonché Persona_3
a mezzo di acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti (referti medici e rapporto di polizia stradale in merito all'incidente).
Infine, esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione in data 16.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Il complessivo esito degli accertamenti istruttori effettuati nel corso del giudizio consente di ritenere fondata la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, pur riducendone la quantificazione rispetto alla domanda del , per le seguenti considerazioni. Pt_1
Sull'an della domanda
In primo luogo occorre rilevare che la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore, deve ritenersi provata dalla documentazione in atti, ossia dal rapporto della Polizia stradale, ivi comprese le dichiarazioni rese dai testimoni, non essendo emerse circostanze concrete tali da far ritenere operante la presunzione di pari responsabilità in materia di scontro tra veicoli, di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., evocata in termini per il vero del tutto generici, da parte convenuta.
Vale la pena rammentare, peraltro, che tale presunzione opera comunque in via sussidiaria, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Va detto in primo luogo che la circostanza che l'autocarro assicurato con la compagnia odierna convenuta, condotto dal sig. , procedesse a velocità elevata, non è stata neppure di Persona_1 per sé contestata e d'altra parte la violenza dell'impatto è ampiamente desumibile anche dalla completa distruzione “in ogni sua parte” del veicolo condotto dall'attore che invece si trovava fermo all'incrocio, così come attestato dal verbale redatto dalla Polizia stradale di Ragusa, posto che a seguito del tamponamento, l'autovettura condotta dal veniva proiettata sulla opposta corsia Pt_1
3 di marcia, ove stava nel frattempo transitando altra autovettura, condotta dal sig.
[...]
, il quale nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto. Controparte_4
La ricostruzione fornita dall'attore è sostanzialmente coerente anche con quanto attestato dal testimone sig. presente al momento del sinistro poiché anche lui transitava sul posto, Testimone_1 il quale nella immediatezza così riferiva alla Polizia Stradale “mi trovavo sulla mia corsia, vedevo una autovettura di colore nero ferma al centro della strada con le luci di indicazione sinistra accesa ed aspettava di svoltare” rammentando parimenti di aver poi visto un “camion sterzare bruscamente
a destra e poi a sinistra sollevando parecchia polvere e fumo e “supponendo” poi “che il camion andasse molto veloce”.
Nessun elemento, a ben vedere, è emerso a sostegno di una ipotetica inosservanza da parte del Pt_1 di regole di comune diligenza che avrebbero potuto evitare l'impatto né può sopperire a tale carenza la mera evocazione da parte della convenuta della presunzione del concorso di colpa fissata, lo si ripete comunque in via sussidiaria, dall'art. 2054 c.c.
Come si evince dalle cartelle cliniche del sig. e dal certificato di dimissioni dell'Ospedale di Pt_1
Caltanissetta, precedente al successivo ricovero presso l'ospedale “Cannizzaro” di Catania, l'attore aveva riportato una serie di fratture e in particolare, per come si legge: “Frattura esposta femore destro stabilizzata in urgenza con FE assiale (MONOTUBE). Frattura I metatarso e scafoide tarsale piede destro. Frattura del collo e della diafisi omero sinistro in Desault. Distacco osseo canto superiore soma L5. Trauma craniofacciale con FLC labbro, fronte e zigomo destro”.
Nessun dubbio può esservi in ordine alla diretta conseguenzialità tra dette lesioni e il sinistro stradale, come chiarito senza esitazioni anche dal CTU, dott. che ha così affermato: “alla luce Per_3
della consueta criteriologia medico-legale posta alla base dell'accertamento del nesso causale, risultano rispettati tutti i classici criteri di giudizio presi in esame, segnatamente il principio della causalità efficiente, comprovato dalla adeguata estrinsecazione modale qualitativa e quantitativa della vis traumatica legata al valido meccanismo traumatico che coinvolgeva il conducente dell'autovettura che finiva la sua corsa senza più il controllo cosciente del , con estrinsecazione Pt_1
di vettori lesivi a carico del mesopiede destro, della diafisi distale ed intercondiloidea del femore destro e rispettivamente della estremità prossimale dell'omero sinistro, riportando anche flc al viso;
il principio topografico e fenomenico basato sulla assoluta corrispondenza tra le sede anatomiche interessate dalla vis traumatica ed il corteo sintomatologico, clinico ed il quadro anatomo radiologico riscontrato in stretta sequenza temporale con il medesimo evento traumatico, attestato dalla documentazione sanitaria fin qui esaminata;
nonché quello di dipendenza etiopatogenetica con la perturbata integrità fisica del danneggiato, avvalorata dai dati dell'evidenza clinica che 4 testimoniano la corretta sequenza fenomenica tra l'evento traumatico iniziale e lesioni riscontrate a carico dei diversi distretti anatomici coinvolti dal traumatismo. Infine, per quanto attiene il principio di esclusione da altre cause, occorre precisare che a carico dei distretti traumatizzati in acuto non sono ravvisabili preesistenze patologiche che abbiano potuto influenzare o modificare il decorso clinico delle lesioni traumatiche originarie.”
Ciò posto, a ben vedere, il fulcro delle difese di parte convenuta si è incentrato sulla circostanza dell'asserito mancato uso delle cinture di sicurezza da parte dell'attore e, dunque, sulla incidenza causale di tale fattore sulla stessa verificazione delle lesioni riportate o, comunque, sulla loro portata, nel senso che, secondo la società assicuratrice, l'uso corretto delle cinture avrebbe verosimilmente escluso gli esiti traumatici riportati dal ovvero, comunque, ne avrebbe fortemente Pt_1
ridimensionato la portata, con ciò dunque ritenendo integrato un concorso di colpa del danneggiato e la conseguente operatività della proporzionale riduzione risarcitoria di cui all'art. 1227 comma 1 c.c.
Ebbene, quanto alla circostanza fattuale del mancato uso della cintura di sicurezza, va detto che non sono emersi elementi univoci nel corso del giudizio, tali da far ritenere provata tale omissione.
Invero, nel verbale di accertamento urgente redatto dalla Polizia Stradale di Ragusa intervenuta sul posto, alla descrizione del veicolo dell'attore (veicolo “B”) la voce relativa all'uso cinture di sicurezza non è barrata né sulla risposta positiva né su quella negativa (al contrario di quella relativa alla attivazione dell'air-bag che invece è stata positivamente riscontrata).
Vero è che all'attore veniva inizialmente irrogata la sanzione amministrativa per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Tuttavia, così come documentato dall'attore, tale sanzione è stata poi annullata con sentenza del Giudice di Pace del 7.7.2016 in quanto “gli organi accertatori sono intervenuti in un momento successivo ovvero quando, dopo il verificarsi dell'incidente i veicoli erano fermi senza pertanto accertare se, l'odierno ricorrente avesse al momento della guida le cinture di sicurezza allacciate”.
La pronuncia del Giudice di Pace costituisce un documento liberamente valutabile dal Giudice quale ulteriore elemento di prova, poiché se è vero che non consente di affermare che il avesse Pt_1
sicuramente indossato la cintura di sicurezza, parimenti afferma che non è emersa prova obiettiva della ipotesi contraria.
E, d'altra parte, tale conclusione è anche quella che può ricavarsi dalla risposta del CTU al quesito formulato in merito, ovverosia di “precisare sulla base delle lesioni riportate se esse sono compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza e, in caso negativo, se l'entità delle lesioni subite sarebbe stata minore e ragionevolmente di che entità". Orbene, il CTU sul punto ha di fatto evidenziato che
5 non era possibile fornire una risposta univoca poiché in verità alcune lesioni riportate dall'attore sarebbero compatibili proprio con l'uso delle cinture di sicurezza, mentre altre potrebbero al contrario deporre per un loro mancato utilizzo.
Afferma, infatti, il dott. “trattasi di un sinistro a cinetica maggiore e, come tale, Per_3 sottoposto all'azione di più vettori lesivi pluridirezionali, fattore che rende difficile una ricostruzione medico-legale basata su elementi di certezza od elevata probabilità in ordine al quesito postomi.
Tuttavia si può opinare che il trauma facciale con flc al labbro, alla regione frontale destra (ferita sopraccigliare frontale destra), la ferita lacero contusa profonda di coscia destra, la frattura esposta scomposta della regione sovracondiloidea e della epifisi distale del femore destro, nonché la frattura bifocale (collo e diafisi) dell'omero sinistro, sono tutte lesioni a sfavore dell'uso della cintura di sicurezza”. Per altro verso, tuttavia, “occorre fare osservare, anche, che l'assenza di un traumatismo cranico con lesioni cranio encefaliche documentate, di lesioni toraco addominali, sia a carico dello scheletro costale che degli organi interni, rappresenta, diversamente, un fattore compatibile con
l'uso di cintura di sicurezza. Come è possibile osservare non è si può essere sicuri dell'una o dell'altra ipotesi, ed anche per tale ragione non è possibile stabilire, se non su basi puramente empiriche e non oggettive, piuttosto che su basi che richiamano il criterio o principio della probabilità qualificata da dati di riproducibilità statistica, di quanto sarebbe stata minore la entità delle lesioni subite se fosse certo che, nelle circostanze in cui si è verificato il sinistro in questione, il
Sig. non faceva uso o corretto uso della cintura di sicurezza.” Parte_1
Orbene, a parere di questo Giudice allora, è opportuno evidenziare che nessun reale riscontro è emerso a sostegno del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attore; al contrario il complessivo esito della documentazione (ivi compreso l'annullamento della sanzione da parte del
Giudice di Pace) appare maggiormente coerente con l'utilizzo della cintura.
Ma in ogni caso, ciò che rileva nel presente caso ed a prescindere quindi dalla circostanza fattuale in sé, attiene alla concreta incidenza causale di tale fattore sulla verificazione delle lesioni riportate.
Più specificamente, si deve evidenziare che, quand'anche si volesse ritenere provata la tesi della convenuta secondo cui il non aveva allacciato le cinture di sicurezza del veicolo, in ogni caso Pt_1
non è stata fornita prova obiettiva circa il fatto che tale omissione abbia influito se non in maniera esclusiva, comunque in maniera preponderante, sulla entità delle lesioni e dunque tale comportamento colposo del danneggiato-creditore debba essere considerato ai fini della riduzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
6 Occorre allora rammentare i principi che regolano il generale riparto degli oneri di prova in casi come quello in esame.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza [ovvero, nel caso del presente giudizio, la prova che era in potere dell'attore di evitare l'esito negativo“deve essere fornita dal debitore-danneggiante
[ovvero dalla sua compagnia assicuratrice] che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. Se non vi sono elementi per accertare l'esistenza di un apporto causale ad opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato … non rimane che l'incidenza causale del comportamento del danneggiante” (ex plurimis,Cass. Civ.
3.4.2014 n. 7777).
Con riguardo alla circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del quivi Pt_1
invocata dall'Assicurazione, non v'è dubbio che essa possa valere ad integrare concorso di colpa del danneggiato stesso;
tuttavia occorre che sia data prova dalla Compagnia convenuta sia della ricorrenza della circostanza in sé, sia della incidenza che essa abbia avuto nel determinismo del danno di cui si tratta, onere che invece non si ritiene essere stato minimamente assolto dalla
[...]
CP_1
In conclusione sul punto, allora, deve ritenersi provata nell'an la domanda risarcitoria spiegata dall'attore, dovendosi allora procedere alla quantificazione del risarcimento.
Sul quantum
Per quanto attiene alla concreta quantificazione del risarcimento, si deve in primo luogo osservare che è incontestato che la compagnia convenuta abbia già corrisposto al sig. , l'importo di euro Pt_1
52.281,00 che andrà dunque in ogni caso scomputato dalla somma complessiva in questa sede liquidata a titolo di risarcimento.
Tanto premesso, in ordine alla precisa quantificazione si reputa del tutto condivisibile la valutazione espressa dal CTU, il quale ha riscontrato la sussistenza di postumi di natura permanente in misura percentuale complessiva del 26% avendo riscontrato “esiti stabilizzati a discreta implicazione funzionale a carico dell'arto superiore sinistro, dell'arto inferiore destro compreso il piede omolaterale, nonché per un residuale lievissimo pregiudizio estetico al viso”.
7 Per quanto invece attiene al pregiudizio alla salute c.d. “temporaneo”, il CTU ha accertato che “sulla base della qualità e durata dei trattamenti posti in essere e della evoluzione della lesione primitiva è possibile stabilire l'effettiva durata del realizzato danno biologico temporaneo, che, nella fattispecie, risulta di complessivi giorni centoquattro (104), ripartiti in giorni quarantaquattro (44) di invalidità temporanea biologica assoluta;
in giorni venti (20) di invalidità temporanea biologica al tasso del
75% e in ulteriori giorni quaranta (40) di invalidità temporanea biologica al tasso del 50%.”
Tali valutazioni si ritengono condivisibili e non si ritiene pertanto di doversene discostare, anche perché congruamente motivate dal CTU sul piano logico-scientifico.
Parimenti condivisibile è anche la esclusione della c.d. personalizzazione del danno biologico, invece invocata dall'attore, quale titolo per un ulteriore aumento del danno da liquidare.
Come noto, infatti, per la liquidazione del danno non patrimoniale (di cui il danno biologico costituisce una voce), spetta al giudice far emergere e valorizzare le specifiche circostanze di fatto emerse nel processo, peculiari al caso sottoposto ad esame, tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari. In termini generali, una lesione alla salute può comportare conseguenze diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due fattispecie: conseguenze comuni a tutte le persone che hanno patìto quel tipo di lesione e conseguenze peculiari, che hanno provocato un danno diverso e maggiore rispetto alla normalità dei casi.
Entrambe le ipotesi rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la semplice prova del danno, le seconde esigono la dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto da quel singolo danneggiato nel caso specifico, che potrà giustificare un aumento percentuale del risarcimento di base del danno biologico.
Di per sé, infatti, i criteri di liquidazione tabellari considerano già la maggior parte degli aspetti dinamico relazionali che vengono inficiati da pregiudizi fisici sicché nella quantificazione del danno biologico sono ricomprese le conseguenze ordinarie dell'illecito: spetta, quindi, al danneggiato allegare e provare le ulteriori conseguenze eccezionali che i punteggi tabellari potrebbero non aver preso in considerazione, circostanze tuttavia che non sono state adeguatamente e specificamente provate dall'attore nel caso di specie.
In definitiva, ritiene questo Giudice che l'attore abbia diritto a ottenere il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza del sinistro nella misura che accertata dal CTU, sub specie di danno biologico temporaneo e permanente e senza alcuna personalizzazione, tenuto conto che il danno biologico già comunque ricomprende anche gli aspetti dinamico-relazionali, evocati dal sig. . Pt_1
8 Facendo dunque applicazione dei parametri indicati dalle Tabelle di Milano, così come ritenuti dal
CTU, si perviene alla seguente liquidazione complessiva:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 26%
Punto danno biologico € 4.528,16
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 42%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 44
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 87.122,00
Invalidità temporanea totale € 5.060,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 9.085,00
TOTALE GENERALE: € 96.207,00
All'importo sopra fissato deve tuttavia essere detratta la somma già versata dalla Assicurazione convenuta (così come anche riconosciuto dallo stesso attore) pari a complessivi euro 52.281,00.
Ne consegue, in definitiva, che l'ammontare della somma di cui l'attore ancora può vantare il risarcimento è pari a euro 43.926,00.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, la somma liquidata a titolo di danno biologico dovrà essere devalutata e su tale somma andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data della presente pronuncia, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato 9 della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839)
e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un 'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre
1991, n. 13508).
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta, nell'importo indicato in dispositivo tenuto conto dei parametri (minimi-medi) di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, del valore della controversia così come accertato sulla base dell'importo riconosciuto all'attore a titolo di risarcimento e delle attività effettivamente svolte.
Si ritiene di poter invece porre a carico di entrambe le parti in solido il costo della CTU, in quanto tale accertamento si è rivelato comunque indispensabile ai fini dell'accertamento della verità e della esatta quantificazione del risarcimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA che il sinistro di cui è stato vittima l'attore sig. Parte_1
è da imputare esclusivamente al conducente dell'autocarro Iveco, targato ER655AZ,
[...]
assicurato con la odierna convenuta;
Controparte_1
2. CONDANNA, per l'effetto, la società convenuta a pagare all'attore, sig. Parte_1
già decurtata da tale importo la somma di euro 52.281,00, il residuo importo di euro:
[...]
43.926,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione, come specificato in parte motiva;
3. CONDANNA la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in: euro 5.562,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
euro 786,00 per spese specifiche;
IVA e CPA come per legge, importi da distrarre a favore del procuratore di parte attrice, che si è dichiarato antistatario;
10 4. PONE a carico di entrambe le parti in solido il costo della CTU, liquidato con separato decreto.
Caltagirone, 25.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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