CASS
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 40762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40762 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CA TO Sent. n. sez. 1477/2025 UP - 26/11/2025 R.G.N. 28853/2025 IO MO ha pronunciato la seguente SENTENZA DR DR, nato a [...] il [...] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udite le conclusioni rassegnate in udienza dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi BIRRITTERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dal difensore, Avv. Gian Paolo COLOSIMO, che ne ha chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. AN ZZ e DR DR, a mezzo dei propri difensori, impugnano la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini - che aveva condannato gli odierni ricorrenti e la coimputata LE RE per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione a beni dal valore complessivo di 184.719 euro - ha riqualificato una parte della condotta in contestazione (per il valore di 91.707 euro) come integrativa del reato di bancarotta preferenziale, dichiarandone l’estinzione per prescrizione, ed ha confermato, per la somma restante, la condanna per bancarotta fraudolenta di AN ZZ ed DR DR, assolvendo invece la coimputata LE RE. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40762 Anno 2025 Presidente: TO CA Relatore: MO IO Data Udienza: 26/11/2025 Sulla base di tali premesse, veniva esclusa la penale responsabilità dell’originaria coimputata LE RE, amministratrice della società fallita al momento della cessione di parte dei beni alla Edil S.a.v. S.r.l., mentre veniva affermata quella del legale rappresentante della “Nuova C.B.F. s.r.l.” in carica al momento della mancata esazione del pagamento (DR DR) e quella di AN ZZ, legale rappresentante della Edil S.a.v. S.r.l., che si era giovato della mancata riscossione del prezzo della cessione.
2. Il ricorso presentato nell’interesse di AN ZZ si articola in tre motivi, i primi due dei quali sono comuni a quelli proposti da DR DR. Insussistente sarebbe di conseguenza il dolo dei due imputati, in quanto la consapevolezza e la volontà di sottrarre i beni alla garanzia delle obbligazioni contratte avrebbero dovuto essere valutate ex ante, al momento della condotta asseritamente distrattiva. Viene altresì lamentata l’assenza di valutazione in ordine alla “potenziale” plusvalenza che la società fallita avrebbe potuto ottenere dalla cessione dei beni strumentali secondo il valore stanziato in bilancio. I primi due motivi di ricorso, comuni agli imputati, devono essere esaminati - tra la società fallita (legalmente rappresentata prima dalla RE e poi da DR DR) e la Edil S.a.v. S.r.l., legalmente rappresentata dal ZZ, vi erano continui rapporti commerciali che prevedevano anche il trasferimento di beni dall’una all’altra società, con posizioni debitorie regolate attraverso compensazioni o pagamenti differiti entro un termine massimo di 120 giorni;
- la cessione, in sé, sebbene posta in essere in una situazione di squilibrio finanziario, poteva inserirsi nel fisiologico rapporto commerciale tra le due società, mentre ciò che era certamente qualificabile come distrattiva era la successiva mancata richiesta di pagamento di quanto dovuto per la cessione, detratta la somma di 91.000 euro che la “Edil S.a.v. S.r.l.” aveva opposto in compensazione (e che infatti aveva determinato la parziale riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale); Orbene, con riferimento alla posizione di AN ZZ, il ragionamento seguito dalla Corte di appello di Bologna presenta effettivamente delle contraddizioni sul piano della ricostruzione logico giuridica della responsabilità del ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale possa essere integrata anche dalla mancata riscossione di un credito, in quanto l’oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio complessivo della società, comprensivo sia di beni materiali che di entità immateriali, quali le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (v. tra le tante, Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743-01). Senonché, non può sfuggire che, essendo il debitore un terzo estraneo rispetto alla società dichiarata fallita, lo stesso può rispondere del Il debitore, infatti, diversamente dall’imprenditore, non è tenuto ad attivarsi per preservare il patrimonio della società in decozione a tutela delle ragioni della massa dei creditori ed il mancato pagamento di quanto dovuto costituisce, di per sé, un mero inadempimento, privo di qualsiasi rilievo penalistico, fino a che non sia fornita dimostrazione dell’esistenza di un concerto criminoso tra lo stesso ed il fallito, ricavabile anche da elementi sintomatici, quali ad esempio: la sistematicità di concessione di crediti senza controprestazione, la loro collocazione temporale in un momento di crisi della società, l’esistenza di rapporti di commistione tra creditore e debitore, la continuazione dell’attività di impresa della fallita da parte della società debitrice, ecc. Vi è dunque una vistosa carenza motivazionale a cui dovrà essere posto rimedio in sede di giudizio di rinvio, fermo restando il principio secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nell’ipotesi di mancata riscossione di un credito da parte della società fallita, la responsabilità del debitore, terzo estraneo rispetto al la società in decozione, non può essere ricavata dal mero inadempimento della propria obbligazione ma richiede la prova che tale condotta costituisca il frutto di un accordo, originario o sopravvenuto, con il fallito o quantomeno di fornire un contributo al disegno di quest’ultimo di attentare al patrimonio della fallita.
3. Diversa è invece la posizione di DR DR, subentrato nella carica di amministratore della società fallita, come emerge dal provvedimento impugnato, in data 10 marzo 2013. Dalla sentenza impugnata, viceversa, emerge che, in assenza di qualsiasi giustificazione e nonostante l’entità significativa del credito vantato ed il notevole lasso temporale trascorso dall’emissione delle fatture relative alle cessioni delle rimanenze di magazzino e degli automezzi, la società venditrice non aveva mai preteso il corrispettivo dalla cessionaria, neanche in modo informale (come ricavabile dall’esame della corrispondenza tra le società), il che, tra l’altro, rende del tutto irrilevante il fatto che in relazione ai beni strumentali fosse stato concordato un prezzo astrattamente adeguato ai valori indicati in bilancio. Da tali elementi, la Corte di appello di Bologna ha coerentemente ricavato la consapevolezza dell’imputato di contribuire con la propria condotta, sia attiva che passiva, al depauperamento della società. Non vi sono dunque illogicità in relazione all’affermazione della responsabilità di DR DR, il cui ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di DR DR e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore IO MO
udite le conclusioni rassegnate in udienza dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi BIRRITTERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dal difensore, Avv. Gian Paolo COLOSIMO, che ne ha chiesto l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. AN ZZ e DR DR, a mezzo dei propri difensori, impugnano la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini - che aveva condannato gli odierni ricorrenti e la coimputata LE RE per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione a beni dal valore complessivo di 184.719 euro - ha riqualificato una parte della condotta in contestazione (per il valore di 91.707 euro) come integrativa del reato di bancarotta preferenziale, dichiarandone l’estinzione per prescrizione, ed ha confermato, per la somma restante, la condanna per bancarotta fraudolenta di AN ZZ ed DR DR, assolvendo invece la coimputata LE RE. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40762 Anno 2025 Presidente: TO CA Relatore: MO IO Data Udienza: 26/11/2025 Sulla base di tali premesse, veniva esclusa la penale responsabilità dell’originaria coimputata LE RE, amministratrice della società fallita al momento della cessione di parte dei beni alla Edil S.a.v. S.r.l., mentre veniva affermata quella del legale rappresentante della “Nuova C.B.F. s.r.l.” in carica al momento della mancata esazione del pagamento (DR DR) e quella di AN ZZ, legale rappresentante della Edil S.a.v. S.r.l., che si era giovato della mancata riscossione del prezzo della cessione.
2. Il ricorso presentato nell’interesse di AN ZZ si articola in tre motivi, i primi due dei quali sono comuni a quelli proposti da DR DR. Insussistente sarebbe di conseguenza il dolo dei due imputati, in quanto la consapevolezza e la volontà di sottrarre i beni alla garanzia delle obbligazioni contratte avrebbero dovuto essere valutate ex ante, al momento della condotta asseritamente distrattiva. Viene altresì lamentata l’assenza di valutazione in ordine alla “potenziale” plusvalenza che la società fallita avrebbe potuto ottenere dalla cessione dei beni strumentali secondo il valore stanziato in bilancio. I primi due motivi di ricorso, comuni agli imputati, devono essere esaminati - tra la società fallita (legalmente rappresentata prima dalla RE e poi da DR DR) e la Edil S.a.v. S.r.l., legalmente rappresentata dal ZZ, vi erano continui rapporti commerciali che prevedevano anche il trasferimento di beni dall’una all’altra società, con posizioni debitorie regolate attraverso compensazioni o pagamenti differiti entro un termine massimo di 120 giorni;
- la cessione, in sé, sebbene posta in essere in una situazione di squilibrio finanziario, poteva inserirsi nel fisiologico rapporto commerciale tra le due società, mentre ciò che era certamente qualificabile come distrattiva era la successiva mancata richiesta di pagamento di quanto dovuto per la cessione, detratta la somma di 91.000 euro che la “Edil S.a.v. S.r.l.” aveva opposto in compensazione (e che infatti aveva determinato la parziale riqualificazione della condotta in bancarotta preferenziale); Orbene, con riferimento alla posizione di AN ZZ, il ragionamento seguito dalla Corte di appello di Bologna presenta effettivamente delle contraddizioni sul piano della ricostruzione logico giuridica della responsabilità del ricorrente. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale possa essere integrata anche dalla mancata riscossione di un credito, in quanto l’oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio complessivo della società, comprensivo sia di beni materiali che di entità immateriali, quali le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (v. tra le tante, Sez. 5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743-01). Senonché, non può sfuggire che, essendo il debitore un terzo estraneo rispetto alla società dichiarata fallita, lo stesso può rispondere del Il debitore, infatti, diversamente dall’imprenditore, non è tenuto ad attivarsi per preservare il patrimonio della società in decozione a tutela delle ragioni della massa dei creditori ed il mancato pagamento di quanto dovuto costituisce, di per sé, un mero inadempimento, privo di qualsiasi rilievo penalistico, fino a che non sia fornita dimostrazione dell’esistenza di un concerto criminoso tra lo stesso ed il fallito, ricavabile anche da elementi sintomatici, quali ad esempio: la sistematicità di concessione di crediti senza controprestazione, la loro collocazione temporale in un momento di crisi della società, l’esistenza di rapporti di commistione tra creditore e debitore, la continuazione dell’attività di impresa della fallita da parte della società debitrice, ecc. Vi è dunque una vistosa carenza motivazionale a cui dovrà essere posto rimedio in sede di giudizio di rinvio, fermo restando il principio secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nell’ipotesi di mancata riscossione di un credito da parte della società fallita, la responsabilità del debitore, terzo estraneo rispetto al la società in decozione, non può essere ricavata dal mero inadempimento della propria obbligazione ma richiede la prova che tale condotta costituisca il frutto di un accordo, originario o sopravvenuto, con il fallito o quantomeno di fornire un contributo al disegno di quest’ultimo di attentare al patrimonio della fallita.
3. Diversa è invece la posizione di DR DR, subentrato nella carica di amministratore della società fallita, come emerge dal provvedimento impugnato, in data 10 marzo 2013. Dalla sentenza impugnata, viceversa, emerge che, in assenza di qualsiasi giustificazione e nonostante l’entità significativa del credito vantato ed il notevole lasso temporale trascorso dall’emissione delle fatture relative alle cessioni delle rimanenze di magazzino e degli automezzi, la società venditrice non aveva mai preteso il corrispettivo dalla cessionaria, neanche in modo informale (come ricavabile dall’esame della corrispondenza tra le società), il che, tra l’altro, rende del tutto irrilevante il fatto che in relazione ai beni strumentali fosse stato concordato un prezzo astrattamente adeguato ai valori indicati in bilancio. Da tali elementi, la Corte di appello di Bologna ha coerentemente ricavato la consapevolezza dell’imputato di contribuire con la propria condotta, sia attiva che passiva, al depauperamento della società. Non vi sono dunque illogicità in relazione all’affermazione della responsabilità di DR DR, il cui ricorso deve pertanto essere rigettato con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di DR DR e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore IO MO