Decreto cautelare 21 luglio 2022
Ordinanza cautelare 7 settembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 8473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8473 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03529/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3529 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Immacolata Ilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale (ASL) 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento.
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
degli atti relativi alla procedura concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente ingegnere/architetto - ruolo professionale indetto da Asl Napoli 2 Nord, meglio in ricorso individuati;
2) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
della deliberazione n. 1406 del 4 agosto 2022 con cui si approva la graduatoria finale del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente Ingegnere/Architetto - ruolo professionale indetto dall'Asl Napoli 2 Nord.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 107 - Napoli 2 Nord e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti il decreto cautelare n. 1418 del 21 luglio 2022 e l’ordinanza cautelare n. 1538 del 7 settembre 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. AN GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- -Con l’odierno ricorso introduttivo, -OMISSIS- ha impugnato il risultato della prova teorico pratica ed il conseguente elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per titolo e esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere/architetto – ruolo professionale, indetto dall’ASL Napoli 2 Nord.
Dall’elenco degli idonei è emerso che il ricorrente non è stato ammesso.
Con ricorso per motivi aggiunti, -OMISSIS- ha impugnato la deliberazione n. 1406 del 4 agosto 2022, di presa d’atto e approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice e, pertanto, della graduatoria definitiva del Concorso pubblico di cui sopra.
Il ricorrente ha riportato il punteggio di 16/30 come tale insufficiente a raggiungere la soglia minima di sbarramento, pari ad almeno 21/30 punti.
Il ricorrente censura che la prova teorico pratica assegnata ai candidati è consistita non nella richiesta di un esame e parere su di un progetto o impianto, come previsto dall’art. 4-bis dell’avviso pubblico, bensì nella progettazione definitiva di un HOSPICE con tecnologia NZEB, ovvero nella realizzazione di un progetto definitivo, peraltro già oggetto della prima prova concorsuale.
L’illegittimità per contraddittorietà della procedura concorsuale e quindi dei provvedimenti impugnati emergerebbe dalla circostanza che, essendo stata somministrata ai concorrenti, sia nella prova scritta del 25 marzo 2022 sia in quella teorico pratica del 29 giugno 2022, la medesima tipologia di quesito, ovvero una progettazione definitiva, la Commissione ha valutato col giudizio di insufficiente il secondo elaborato del ricorrente, nonostante questo fosse dello stesso tenore del primo, valutato col punteggio di 24/30.
Il ricorrente lamenta altresì l’incertezza circa l’inizio e la fine delle operazioni di correzione degli elaborati, per assenza di indicazioni nel verbale della seduta della commissione; il difetto di motivazione per indicazione del solo voto numerico; l’illegittimità per rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati.
2.- L’ASL Napoli 2 Nord si è costituita in giudizio con atto depositato il 29 agosto 2022, per chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si sono costituiti anche i controinteressati -OMISSIS- per resistere al ricorso.
Con decreto presidenziale n. 1418 del 21 luglio 2022 e con ordinanza n. 1538 del 7 settembre 2022 è stata respinta la richiesta di misure cautelari., è stata respinta l’istanza cautelare.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza straordinaria dell’11 dicembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
4.- In prossimità dell’udienza, parte ricorrente, con memoria depositata il 21 ottobre 2025, ha fatto presente che: <<Con nota prot. 36903/u del 9 settembre 2025, l’ASL Napoli 2 Nord ha attestato l’intervenuta scadenza della contestata graduatoria alla data del 3 agosto 2025, precisando che “l’ultimo candidato immesso in servizio, mediante richiesta di utilizzo di graduatoria pervenuta dall’Azienda Asl Napoli 3 Sud, riguarda la candidata alla posizione n. 12, ossia -OMISSIS-, datata 22.04.2025, giusta nota prot. 0102678/u”. Orbene, la intervenuta scadenza della graduatoria impugnata, in uno con il provvedimento di esclusione dal concorso, ha determinato una insanabile carenza di interesse del ricorrente al presente giudizio, perché l’esito favorevole non avrebbe e non ha più alcuna utilità pratica per il ricorrente.>>.
È principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa sia trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso.
In quest’ultimo caso il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato improcedibile.
5.- In relazione alla pronuncia in rito, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, salvo il contributo unificato che rimane a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
AN GG, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GG | PA RI |
IL SEGRETARIO