Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1972, n. 908
Articolo 2
Versione
4 febbraio 1973
Art. 3.
All'onere di lire 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1971 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
A quello di lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 febbraio 1973