TAR Pescara, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 76
TAR
Ordinanza cautelare 3 febbraio 2021
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Violazione della L. 633/2003 per non avere la Sovrintendenza considerato che le domande di condono avevano ad oggetto interventi riconducibili alla tipologia di abusi 5 e 6 della legge 633/2003

    La qualificazione come abusi di Tipo 1 è stata effettuata dal Comune e non dalla Soprintendenza. La Soprintendenza ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per valutare la domanda di nulla osta, trattandosi di interventi non soggetti a sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune nel 2000. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta e difetto di motivazione

    Il motivo si appunta su un lato del fabbricato che non è quello oggetto della domanda di condono, la quale riguarda ampliamenti sui lati sud e ovest.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed irrazionalità manifesta, per non avere la Sovrintendenza valutato le controdeduzioni del ricorrente tese a chiarire che l’abuso di cui ai 3 condoni era riconducibile alla mera modifica interna

    Gli ampliamenti sono menzionati nella relazione tecnica allegata alla domanda di condono, e non riguardano il lato del fabbricato su cui il ricorrente si sofferma nelle sue osservazioni.

  • Rigettato
    Violazione del Dpr. 380/2001. Eccesso di potere per incompetenza. Per avere la Sovrintendenza proceduto alla valutazione della natura degli abusi commessi dal ricorrente in luogo del comune di Pescara

    La Soprintendenza si è limitata a rilevare, sulla base della classificazione degli abusi operata dall'ente locale, l'insussistenza dei presupposti per valutare la domanda di nulla osta, trattandosi di interventi non soggetti a sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Omissione della applicazione della c.d. “clausola di salvezza”

    Attesa la tipologia di abuso (di tipo 1), la previsione di cui all’art. 32, co. 26, lett. a) della legge 326/2003 non poteva trovare applicazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge. Errore sul concetto di “inedificabilità”

    La censura introduce un argomento che non ha costituito oggetto della decisione, la quale si è limitata a valutare la domanda di condono ai sensi della normativa applicabile. Gli interventi riguardavano ampliamenti in zona vincolata non assoggettabili al condono.

  • Rigettato
    Violazione per irrazionalità manifesta e difetto di motivazione in ordine all’obbligo della amministrazione di fornire il parere previsto dalla legge

    La Soprintendenza ha legittimamente omesso la valutazione della compatibilità paesaggistica avendo riscontrato l’inammissibilità dell’istanza in quanto relativa ad interventi non ammessi a sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione del Dpr del 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

    La normativa richiamata attiene ad autorizzazioni ante intervento e non alla sanatoria di abusi edilizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 76
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 76
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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