Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
Le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro penale introdotte con il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il compenso sia stato già liquidato, ancorchè con provvedimento non ancora divenuto definitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2008, n. 30052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30052 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1344
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 026554/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IC LA;
avverso ORDINANZA del 05/05/2005 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
IC NI ha proposto ricorso avverso il decreto/ordinanza del tribunale di Milano del 5.5.05 relativo alla opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso perla sua attività di custode del ciclomotore marca Piaggio affidatogli in data 5.5.1992 dal Comando di Vigilanza Urbana del Comune di Buccignasco in quanto a fronte della sua richiesta di Euro 6.465,70 gli era stata riconosciuta la somma di Euro 1000,00; somma confermata in sede di opposizione attraverso il rigetto della medesima.
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, contestando il ricorso all'equità operato dal giudice e la mancata applicazione delle tariffe esistenti presso la Prefettura, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art.276 che rispettano per altro principi di equità, differenziando il compenso a seconda delle modalità della custodia, delle dimensioni e peso del veicolo e della durata dell'attività di custodia. Operando in modo contrario si verrebbe a violare principi costituzionali e ad operare un risparmio per lo stato - operazione questa commendevole - ma a carico di un operatore privato senza una palese e logica giustificazione.
Con memoria difensiva depositata il 27 maggio 2008 il ricorrente richiama il D.M. n. 265 del 2006 che ha colmato la lacuna presente nel citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59 , approvando le tabelle per la determinazione dell'attività di custodia, che prevedono una riduzione percentuale del compenso in relazione allo stato di conservazione del bene ed il contemperamento con la natura pubblicistica dell'incarico.
Conseguentemente ne chiede l'applicazione e, pur dando atto che il decreto stesso nelle disposizioni finali prevede l'applicazione delle medesime solo nel caso in cui non sia intervenuto decreto di liquidazione suggerisce una interpretazione diversa della normativa;
inoltre fa presente che in base a dette tariffe il suo compenso dovrebbe essere liquidato nella somma complessiva di Euro 2.087,05, I.V.A. inclusa.
Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente si duole che il giudice abbia operato una liquidazione equitativa delle sue spettanze.
Tuttavia questa Corte, a Sezioni Unite con sentenza del 24.4.2002, Fabrizi, ha affermato che legittimamente il giudice, quando non ritenga le tariffe vigenti e gli usi locali adeguati e corrispondenti all'attività svolta dal custode, può ricorrere alla liquidazione equitativa, ancorandola alla qualità e quantità dell'impegno del custode.
L'ordinanza impugnata spiega le ragioni per le quali le tariffe, che rappresentano il parametro massimo di riferimento, non potevano essere applicato nel caso di specie in cui il lungo tempo della custodia non aveva comportato particolare attività di vigilanza e di manutenzione;
richiama le plurime decisioni di questa Corte in ordine al ricorso al criterio equitativo e forfetario al fine di adeguare il compenso al custode alle circostanze di tempo, modo e finalità della custodia, natura e consistenza del bene;
sottolinea sotto quest'ultimo profilo che la richiesta del DA sopravanzava di gran lunga il valore del bene sottoposto a custodia;
che era compito del custode far presente anche l'antieconomicità della medesima, suggerendo la demolizione del bene. Pertanto ben lungi dal mancare di motivazione il provvedimento impugnato fa ricorso a principi più volte condivisi da questa Corte e ne spiega l'applicazione al caso concreto, per cui il motivo di gravame risulta essere assolutamente infondato.
Quanto all'applicazione delle nuove tariffe approvate con D.M. n. 265 del 2006 le stesse norme transitorie prevedono l'inapplicabilità del decreto al caso di specie, posto che il giudice ha già provveduto alla liquidazione. Per altro non è condivisibile che nonostante l'emissione del decreto di liquidazione le tariffe possano essere applicate allorché questo sia sottoposto a gravame. Interpretare in questo senso la disposizione finale renderebbe incongrua e superflua la medesima, essendo pacifico che i provvedimenti definitivi non potrebbero essere interessati dalle nuove disposizioni. Perché detta disposizione conservi un significato giuridico non resta che seguirne la dizione letterale che esclude l'applicabilità della tariffa alle richieste di pagamento sulle quali il giudice ha già provveduto.
L'applicazione delle tariffe per attività svolte dal custode in precedenza e non ancora liquidate non presuppone l'irrevocabilità del decreto di liquidazione, ma semplicemente la sua emissione che naturalmente essendo precedente al decreto ministeriale non può averne tenuto conto.
Per le situazioni in cui, invece il giudice non abbia operato la liquidazione, in base al disposto delle norme finali la liquidazione andrà effettuata tenendo conto delle nuove tabelle e dei criteri contenuti nel citato provvedimento ministeriale.
Ciò premesso, l'assoluta infondatezza delle questioni proposte comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare in Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende, non delineandosi cause che escludano la colpa nella proposizione del ricorso medesimo, alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 186/200 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2008