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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il IC del Tribunale di SA in funzione di IC del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisisone ha emesso la seguente sentenza
Sentenza nella causa iscritta al n. 367/2015 R.G., promossa da p.iva con sede in Solarino ( SR) via Garibaldi n. Parte_1 P.IVA_1
85 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_2
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariagrazia Caruso e Fabio
Burgio con il quale è elettivamente domiciliato in Solarino (SR), via Cavour n.85, giusta procura in atti ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_2
CP_ in SA Corso Gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv.
AN RC , giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt.22 e ss L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 16.02.2015 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n°598 20140002154421000, del 09 dicembre 2014, notificato il
28.01.2015, con cui l' di SA, intimava alla opponente il CP_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 4.507,21, chiedendo di 1)accertare e dichiarare nullo, annullare e/o, con qualsivoglia statuizione, porre nel nulla l'impugnato provvedimento per vizi propri;
2) accertare l'insussistenza del debito per contributi e/o somme aggiuntive per gli CP_1 importi esposti nell'avviso di addebito n. 598 2014 00021544 21 000 formato il 9.12.2014 e notificato il 28.1.2015 e la illegittimità della relativa iscrizione a ruolo, con vittoria di spese e compensi. Gli importi oggetto dell'avviso impugnato si riferivano a contributi omessi, nonché alle connesse sanzioni civili e interessi, per presunto impiego di manodopera irregolare nel periodo febbraio 2012 – agosto 2012. Tali addebiti traevano origine dal verbale unico di accertamento notificato alla società in data 21 dicembre 2012, a seguito di Parte_1 accesso ispettivo del 15.06.2012. Con tale verbale erano state contestate alla società:
(a) la violazione della L. 23 aprile 2002 n. 73 e successive modifiche, per avere impiegato personale subordinato senza previa instaurazione del rapporto di lavoro, con riferimento alle lavoratrici e;
(b) la violazione del d.lgs. 21 aprile 2000 n. Parte_3 Parte_4
181 e ss.mm.ii., per non avere consegnato alle predette dipendenti copia della comunicazione di avvio del rapporto ovvero del contratto individuale di lavoro;
(c) la mancata registrazione delle stesse lavoratrici sul Libro unico del lavoro.
In particolare, gli ispettori avevano ritenuto che la lavoratrice fosse stata occupata Parte_3 irregolarmente dal 2 gennaio 2012 al 26 marzo 2012, con orario pari a 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, per complessive 44 ore settimanali. Quanto alla lavoratrice l'asserita irregolarità era riferita all'11 giugno 2012, senza ulteriori elementi descrittivi. Pt_4
Secondo il verbale, inoltre, dall'incrocio tra le dichiarazioni assunte in sede di verifica e la documentazione aziendale sarebbe emerso che, nel periodo gennaio – giugno 2012, le dipendenti e avevano prestato attività lavorativa per 44 ore CP_2 Controparte_3 settimanali, a fronte delle 40 registrate nel Libro unico del lavoro. Veniva altresì contestata, con riferimento alla lavoratrice , la mancata fruizione dei riposi spettanti nel primo CP_3 anno di vita del figlio, per il periodo 13 marzo 2012 – giugno 2012.
Con ordinanza dell'11 giugno 2015, il IC del lavoro disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito e ordinava l'acquisizione del processo verbale n.
12/671 del 3 dicembre 2012 presso l'Ispettorato del Lavoro di SA.
Pagina 2 Si costituiva l' eccependo l'infondatezza del ricorso sia in punto di rito, sia nel merito CP_1 deducendo la mancata allegazione e la conseguente prova, a carico del ricorrente, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del debito contributivo.
La causa veniva istruita mediante prova documentale e prova per testi e veniva posta in decisione all'esito della camera di consiglio disposta in data odierna.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione circa i vizi formali dell'avviso di addebito. Come CP_ correttamente assunto dall' infatti, l'avviso di addebito si è formato in ossequio alla normativa vigente.
Nel merito in il ricorso, parimenti , infondato e deve essere, rigettato per i seguenti motivi.
Nel caso di specie, l' ha versato in atti un articolato corredo documentale a supporto CP_1 della legittimità del provvedimento impugnato, costituito dal verbale ispettivo versato in atti e dalla documentazione ivi allegata, Se è pur vero, da un lato , che soltanto i fatti di cui gli ispettori hanno avuto percezione diretta fanno piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.,dall'altro, è altresì vero che le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'attività ispettiva possono essere validamente utilizzate in giudizio come elemento probatorio, conservando, sebbene non godano di piena prova legale, un grado di attendibilità rilevante. Tali dichiarazioni, quindi, possono essere valorizzate dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori, purché non vengano smentite da prova contraria (Cass. Sez. Lav.,
n. 405/2004; Cass. Sez. Lav., n. 7168/1998; Cass. Sez. Lav. n. 27754/2019).).
Orbene, nel caso di specie, assumono rilievo determinante le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai soggetti escussi in sede ispettiva, le quali – proprio in forza della contestualità temporale con gli accertamenti – risultano fisiologicamente maggiormente attendibili, immuni da possibili ricostruzioni postume o da condizioni soggettive idonee a incidere sulla linearità della narrazione.
Le dichiarazioni rese in giudizio dai testi, essendo intervenute a notevole distanza temporale dagli eventi e in un contesto potenzialmente condizionato dalla posizione della parte che le ha dedotte, devono essere valutate con maggiore prudenza.
Pertanto, nella comparazione tra le dichiarazioni rese in sede amministrativa e quelle successivamente rese nel corso del giudizio, deve attribuirsi prevalente forza probatoria alle prime, in quanto maggiormente coerenti con il contesto immediato dell'accertamento e maggiormente idonee a rappresentare fedelmente la situazione di fatto esistente al momento
Pagina 3 dell'intervento ispettivo. Tale criterio valutativo risponde ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la spontaneità, l'assenza di preordinazione e la prossimità temporale all'evento costituiscono elementi che rafforzano l'attendibilità della dichiarazione stragiudiziale e ne legittimano la prevalenza su dichiarazioni rese a distanza di tempo in sede contenziosa.
Quindi, in assenza di prove documentale o testimoniali idonee a sovvertire le risultanze dell'accertamento ispettivo, deve , confermarsi la piena legittimità dell'operato dell'ente previdenziale resistente.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo, tendendo conto del valore della causa, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale, in funzione del IC del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Rigetta il ricorso.
2) NA ., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento delle spese di lite di euro 1312,00 oltre iva, spese generali e C.P.A , come per legge in favore dell' CP_1
3) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
SA Il IC
Dott. Paolo Marescalco
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