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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1447/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Clelia Ferrara, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante p.t., e per essa - giusta procura in data
09.12.2020, per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. Persona_1
42351 - Racc. n. 15678, la mandataria Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), già denominata P.IVA_2 P.IVA_1 CP_3 (cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
[...]
14.12.2020, Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Marco Pesenti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.02.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2022,
intimantegli il pagamento di euro 5.384,69, per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto n. 10023740391473 di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi anche mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), stipulato con la società
, per l'acquisto di elettrodomestici presso Controparte_4
il punto vendita “Expert” della Controparte_5
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, considerato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ancora in via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , in virtù Controparte_1
dell'omessa comunicazione dell'avvenuta cessione del credito da parte di
. Controparte_4
Nel merito, parte opponente disconosceva il contratto di finanziamento e ne eccepiva la nullità per mancanza di forma scritta, ex art. 117 TUB.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e contestava l'omessa produzione degli estratti conto da parte dell'opposta.
Infine, la sig.ra eccepiva la nullità del contratto di Parte_1
finanziamento per la mancata indicazione del TAEG e per il superamento del tasso soglia e lo sconfinamento del tasso applicato sul
TEGM vigente.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito. In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, in quanto il procedimento di mediazione risulta regolarmente esperito (cfr. verbale del 28.09.2022 con esito negativo - prod. opposta).
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione di
[...]
. Controparte_1
Parte opponente rileva, in particolare, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dalla sig.ra
[...]
Parte_1
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti è depositata una raccomandata A/R con data 20.10.2015, ove è comunicato che in data
25.09.2015, ha ceduto a il Controparte_4 CP_6
credito nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari a euro
5.384,69.
Tale raccomandata risulta inviata presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico all'uopo estratto (doc. 5, 6,7 fascicolo monitorio) ma, in ogni caso, per la Suprema Corte: “La notificazione della
cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto
a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata
titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso
del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., sez. III, 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Parte opponente sostiene che il contratto prodotto in copia fotostatica da controparte presenterebbe una serie di “anomalie e discrasie”, per cui ne disconosce la conformità al presunto originale, ai sensi degli artt. 214 e
215 c.p.c.
Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del 2021; conf.
Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del
2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
In particolare, va rilevato che parte opposta ha prodotto una folta documentazione, che prova pienamente il credito vantato, sia con riguardo all' an che al quantum (cfr. fascicolo monitorio):
- copia del contratto di finanziamento;
- estratto conto analitico certificato ex art. 50 TUB;
- contratto di cessione del credito;
- missiva avente a oggetto la comunicazione della cessione del credito.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, il contratto depositato è
valido, in quanto nello stesso emergono chiaramente le condizioni accettate dalle parti.
Con particolare riferimento alla carta di credito revolving, l'opponente dichiarava: “chiedo a l'apertura di una linea di credito OFFERTA CP_4
B” (cfr. pag.2, doc. 3 fascicolo monitorio, colonna a destra).
Nel contratto l'opponente firmava anche la seguente dichiarazione: “mi
venga concessa una linea di credito utilizzabile mediante carta alle condizioni di cui al prospetto a margine”. E ancora: “Importo massimo autorizzato euro 2.000”,
“TAN 16,68% TAEG: 18.01%” (cfr. pag.2, doc. 3 fascicolo monitorio). L'opponente ha accettato, dunque, che la gli concedesse CP_4
l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetica e ha scelto di utilizzare tale metodo di pagamento,
provvedendo, anche se solo in parte, al rimborso di quanto dovuto, come risulta dall'estratto conto depositato (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Di conseguenza, sono da considerarsi al pari infondate le contestazioni di parte opponente in ordine alla presunta nullità per mancanza di forma scritta del contratto, poiché, come detto, dalla documentazione versata in atti, risulta pienamente rispettato l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, anche con riferimento alla concessione della linea di credito da utilizzare a mezzo carta di credito.
Quanto alla prescrizione del credito eccepita dall'opponente, per giurisprudenza costante, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento e per questo motivo non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, ordinanza 10.02.2023, n. 4232).
Come stabilito dalla Cassazione, dunque, il termine di prescrizione delle rate del finanziamento è decennale e non quinquennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Invero, ha inoltre specificato la Cassazione che: “Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi
previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non
opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare
il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla
previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi
sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione
principale che di quella degli interessi” (Cass. civ., sez. III, ordinanza
10.02.2023, n. 4232).
Il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 23.12.2007, l'ultimo pagamento effettuato in relazione alla carta di credito risale al 18.06.2013
(addebito in conto corrente di euro 160,00: cfr. pag. 9, doc. 8 fascicolo monitorio) e l'ultimo utilizzo della carta risale al 19.12.2012 (prelievo circuito internazionale di euro 10,00: cfr. pag. 8, doc. 8 fascicolo monitorio). Di conseguenza, il credito per cui è causa avrebbe potuto prescriversi solo a far data dal 18.06.2023.
Va tuttavia evidenziato che la prescrizione è stata interrotta con la diffida inviata da nel 2015 (cfr. doc. 5, 6 e 7 fascicolo monitorio), nonché – CP_1
da ultimo – con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data
12.01.2022.
Per tutti i motivi sopra esposti, in ogni caso, il termine di prescrizione decennale non può essere considerato spirato.
Quanto alle censure sollevate da parte opponente in ordine all'omessa presentazione degli estratti conto, anche queste devono essere considerate priva di pregio, in quanto in atti l'estratto conto risulta regolarmente depositato (doc. 8 fascicolo monitorio).
Sul punto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito a più riprese che l'estratto conto, che nella fase monitoria è prova idonea a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. nell'ipotesi in cui le contestazioni dell'opponente siano del tutto generiche (cfr. di recente
Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare la certezza del credito vantato e l'estrema genericità della contestazione, così sollevata,
non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla Cassazione, nei termini sopra indicati.
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo al presunto superamento del tasso soglia in violazione della norma che sancisce il divieto di applicare interessi anatocistici.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, l'opponente ha omesso l'indicazione di qualsivoglia elemento specifico volto a fondare la propria contestazione, come, ad esempio, la misura del superamento degli interessi convenuti rispetto alla soglia legale. Inoltre, l'opponente ha genericamente eccepito che, dalla documentazione versata in atti, non sarebbe possibile verificare le condizioni applicate, con particolare riferimento al TAEG.
Come già ribadito in precedenza, tuttavia, queste indicazioni sono puntualmente effettuate nel contratto, dalla cui lettura è possibile evincere l'ammontare degli interessi praticati.
Conseguentemente, va rigettata, in quanto infondata, la richiesta di rideterminazione del dare/avere tra le parti, con connessa domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla opposta e di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da parte opponente.
Come ampiamente chiarito, invero, il credito richiesto dall'opposta risulta pienamente provato e certo sia nell' an che nel quantum.
Inoltre, sulla base di quanto emerge dalla documentazione depositata, le condizioni contrattuali praticate sono chiaramente intellegibili e, di conseguenza, alcun addebito può essere formulato nei confronti dell'opposta.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 46/2022 emesso dal Tribunale di
Nola in data 07.01.2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1447/2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 46/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 07.01.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, la sig.ra al pagamento in Parte_1
favore dell'opposta, la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 1447/2022 di R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Clelia Ferrara, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante p.t., e per essa - giusta procura in data
09.12.2020, per atto Notaio di Venezia-Mestre, Rep. n. Persona_1
42351 - Racc. n. 15678, la mandataria Controparte_2
(C.F. e P. IVA ), già denominata P.IVA_2 P.IVA_1 CP_3 (cambio di denominazione avvenuto per assemblea in data
[...]
14.12.2020, Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Marco Pesenti, domiciliata come in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.02.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la , Controparte_1
proponendo rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 46/2022,
intimantegli il pagamento di euro 5.384,69, per la mancata corresponsione delle rate relative al contratto n. 10023740391473 di apertura di credito a tempo indeterminato da utilizzarsi anche mediante carta di credito ad uso rotativo (cd. revolving), stipulato con la società
, per l'acquisto di elettrodomestici presso Controparte_4
il punto vendita “Expert” della Controparte_5
In via preliminare, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, considerato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ancora in via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di , in virtù Controparte_1
dell'omessa comunicazione dell'avvenuta cessione del credito da parte di
. Controparte_4
Nel merito, parte opponente disconosceva il contratto di finanziamento e ne eccepiva la nullità per mancanza di forma scritta, ex art. 117 TUB.
L'opponente eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e contestava l'omessa produzione degli estratti conto da parte dell'opposta.
Infine, la sig.ra eccepiva la nullità del contratto di Parte_1
finanziamento per la mancata indicazione del TAEG e per il superamento del tasso soglia e lo sconfinamento del tasso applicato sul
TEGM vigente.
, costituitasi in giudizio, contestava Controparte_1
l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che verranno esposti di seguito. In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, in quanto il procedimento di mediazione risulta regolarmente esperito (cfr. verbale del 28.09.2022 con esito negativo - prod. opposta).
Ancora in via preliminare, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa al difetto di legittimazione di
[...]
. Controparte_1
Parte opponente rileva, in particolare, che la cessione del credito non sarebbe stata comunicata, né tantomeno accettata dalla sig.ra
[...]
Parte_1
Tali censure sono prive di pregio, in quanto in atti è depositata una raccomandata A/R con data 20.10.2015, ove è comunicato che in data
25.09.2015, ha ceduto a il Controparte_4 CP_6
credito nei suoi confronti, per un ammontare complessivo pari a euro
5.384,69.
Tale raccomandata risulta inviata presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico all'uopo estratto (doc. 5, 6,7 fascicolo monitorio) ma, in ogni caso, per la Suprema Corte: “La notificazione della
cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., costituisce atto
a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata
titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso
del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., sez. III, 28.01.2014, n. 1770).
Per tutti questi motivi, la comunicazione della cessione al debitore deve considerarsi certamente avvenuta.
Parte opponente sostiene che il contratto prodotto in copia fotostatica da controparte presenterebbe una serie di “anomalie e discrasie”, per cui ne disconosce la conformità al presunto originale, ai sensi degli artt. 214 e
215 c.p.c.
Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento, in quanto, in omaggio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione sul punto, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, in maniera circostanziata (cfr., tra le tante, Cass. n. 3227 del 2021; conf.
Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del
2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017).
Non può ritenersi efficace, dunque, il disconoscimento effettuato da una parte in maniera del tutto generica, laddove sussistano, come nel caso di specie, tutti gli elementi che facciano propendere per la veridicità dei documenti prodotti da parte opposta.
Di conseguenza, va ritenuto inefficace il disconoscimento effettuato dall'opponente, in quanto fondato su argomentazioni apodittiche, che non possono essere ritenute valide dal punto di vista processuale.
In particolare, va rilevato che parte opposta ha prodotto una folta documentazione, che prova pienamente il credito vantato, sia con riguardo all' an che al quantum (cfr. fascicolo monitorio):
- copia del contratto di finanziamento;
- estratto conto analitico certificato ex art. 50 TUB;
- contratto di cessione del credito;
- missiva avente a oggetto la comunicazione della cessione del credito.
Al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, il contratto depositato è
valido, in quanto nello stesso emergono chiaramente le condizioni accettate dalle parti.
Con particolare riferimento alla carta di credito revolving, l'opponente dichiarava: “chiedo a l'apertura di una linea di credito OFFERTA CP_4
B” (cfr. pag.2, doc. 3 fascicolo monitorio, colonna a destra).
Nel contratto l'opponente firmava anche la seguente dichiarazione: “mi
venga concessa una linea di credito utilizzabile mediante carta alle condizioni di cui al prospetto a margine”. E ancora: “Importo massimo autorizzato euro 2.000”,
“TAN 16,68% TAEG: 18.01%” (cfr. pag.2, doc. 3 fascicolo monitorio). L'opponente ha accettato, dunque, che la gli concedesse CP_4
l'apertura di una linea di credito mediante l'utilizzo di una carta magnetica e ha scelto di utilizzare tale metodo di pagamento,
provvedendo, anche se solo in parte, al rimborso di quanto dovuto, come risulta dall'estratto conto depositato (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio).
Di conseguenza, sono da considerarsi al pari infondate le contestazioni di parte opponente in ordine alla presunta nullità per mancanza di forma scritta del contratto, poiché, come detto, dalla documentazione versata in atti, risulta pienamente rispettato l'obbligo di forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, anche con riferimento alla concessione della linea di credito da utilizzare a mezzo carta di credito.
Quanto alla prescrizione del credito eccepita dall'opponente, per giurisprudenza costante, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di finanziamento e per questo motivo non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. III, ordinanza 10.02.2023, n. 4232).
Come stabilito dalla Cassazione, dunque, il termine di prescrizione delle rate del finanziamento è decennale e non quinquennale e decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Invero, ha inoltre specificato la Cassazione che: “Inoltre, l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi
previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo,
o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non
opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Infatti, il criterio informatore di tale ultima disposizione normativa è quello di liberare
il debitore dalle prestazioni scadute, quando esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, dalla
previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi
sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione
principale che di quella degli interessi” (Cass. civ., sez. III, ordinanza
10.02.2023, n. 4232).
Il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 23.12.2007, l'ultimo pagamento effettuato in relazione alla carta di credito risale al 18.06.2013
(addebito in conto corrente di euro 160,00: cfr. pag. 9, doc. 8 fascicolo monitorio) e l'ultimo utilizzo della carta risale al 19.12.2012 (prelievo circuito internazionale di euro 10,00: cfr. pag. 8, doc. 8 fascicolo monitorio). Di conseguenza, il credito per cui è causa avrebbe potuto prescriversi solo a far data dal 18.06.2023.
Va tuttavia evidenziato che la prescrizione è stata interrotta con la diffida inviata da nel 2015 (cfr. doc. 5, 6 e 7 fascicolo monitorio), nonché – CP_1
da ultimo – con la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data
12.01.2022.
Per tutti i motivi sopra esposti, in ogni caso, il termine di prescrizione decennale non può essere considerato spirato.
Quanto alle censure sollevate da parte opponente in ordine all'omessa presentazione degli estratti conto, anche queste devono essere considerate priva di pregio, in quanto in atti l'estratto conto risulta regolarmente depositato (doc. 8 fascicolo monitorio).
Sul punto, va evidenziato che la Cassazione ha stabilito a più riprese che l'estratto conto, che nella fase monitoria è prova idonea a fondare l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. nell'ipotesi in cui le contestazioni dell'opponente siano del tutto generiche (cfr. di recente
Cass. civ. ord., 10.05.2024, n. 12818).
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare la certezza del credito vantato e l'estrema genericità della contestazione, così sollevata,
non può essere considerata fondata, in accordo con quanto statuito espressamente dalla Cassazione, nei termini sopra indicati.
Estremamente generiche sono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente con riguardo al presunto superamento del tasso soglia in violazione della norma che sancisce il divieto di applicare interessi anatocistici.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che
“Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori,
l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli
altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. civ.,
sez. un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, l'opponente ha omesso l'indicazione di qualsivoglia elemento specifico volto a fondare la propria contestazione, come, ad esempio, la misura del superamento degli interessi convenuti rispetto alla soglia legale. Inoltre, l'opponente ha genericamente eccepito che, dalla documentazione versata in atti, non sarebbe possibile verificare le condizioni applicate, con particolare riferimento al TAEG.
Come già ribadito in precedenza, tuttavia, queste indicazioni sono puntualmente effettuate nel contratto, dalla cui lettura è possibile evincere l'ammontare degli interessi praticati.
Conseguentemente, va rigettata, in quanto infondata, la richiesta di rideterminazione del dare/avere tra le parti, con connessa domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla opposta e di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali formulata da parte opponente.
Come ampiamente chiarito, invero, il credito richiesto dall'opposta risulta pienamente provato e certo sia nell' an che nel quantum.
Inoltre, sulla base di quanto emerge dalla documentazione depositata, le condizioni contrattuali praticate sono chiaramente intellegibili e, di conseguenza, alcun addebito può essere formulato nei confronti dell'opposta.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata e va confermato il decreto ingiuntivo n. 46/2022 emesso dal Tribunale di
Nola in data 07.01.2022. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 1447/2022, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 46/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 07.01.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente, la sig.ra al pagamento in Parte_1
favore dell'opposta, la , in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., delle spese processuali del presente giudizio che liquida come da motivazione in € 1.955,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge, se dovute, e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 07.05.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura