Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
Il fermo di indiziato di delitto previsto dall'art. 77 D.Lgs. n. 159 del 2011 richiede quali presupposti i medesimi di cui al fermo ex art. 384 cod. proc. pen., e cioè i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2012, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
1 746 / 1 3 46 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da SENT. n. sez. 1616 NC Serpico - Presidente - Arturo Cortese CC 23/11/2012 NI Conti R.G.N. 13596/12 Giorgio Fidelbo Relatore - Pierluigi Di Stefano ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, avverso l'ordinanza del 24 marzo 2012 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di LE LA, RA LA, NC D'CO, TE SO, OL SO, AT ND, OM NT, CA LE, NZ CI, LE RG, CO CI, MA CI, TE ET, RO CI, IU SI, PA AC e NI RO;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del sostituto procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe indicata il G.i.p. del Tribunale di Foggia non ha convalidato il fermo di LE LA, RA LA, NC D'CO, TE SO, OL SO, AT ND, OM NT, CA LE, NZ CI, LE RG, CO CI, MA CI, TE ET, RO CI, IU SI, PA AC e NI RO disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari per una serie di reati di estorsione aggravata e di favoreggiamento della latitanza di IU CI, ritenendo insussistente il pericolo di fuga, quanto presupposto necessario anche per l'ipotesi di fermo eseguito ai sensi dell'art. 77 d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4 d.lgs. cit., come nel caso degli indagati in questione. Contro questo provvedimento ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 77 d.lgs. n. 159/2011. In particolare, sostiene che la disciplina del fermo di indiziato di delitto prevista dall'art. 77 cit. non prevede il requisito del pericolo di fuga e desume tale deroga al regime ordinario del fermo dall'espressione "anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 384 c.p.p." contenuta nella norma indicata. Secondo la parte ricorrente il legislatore avrebbe derogato non solo ai limiti edittali, ma a tutti i limiti applicativi del fermo di cui all'art. 384 c.p.p., compreso il pericolo di fuga, ponendo come unico requisito che si tratti di reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza. A sostegno di questa tesi cita l'art. 76 d.lgs. cit., che consente nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4 l'arresto anche fuori dai casi di flagranza, in presenza di talune violazioni alla misura di prevenzione. Il ricorso è infondato. La Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare con la sentenza n. 29911, resa dalla Sez. IV in data 17 luglio 2012 (ricorrente Gancitano), che anche per l'ipotesi di fermo di indiziato di delitto previsto dall'art. 77 d.lgs. n. 159 del 2011, sono necessari i presupposti codicistici dei gravi indizi di 2 colpevolezza e del pericolo di fuga, decisione che questo Collegio condivide pienamente, richiamandone la motivazione. Deve escludersi che la disciplina del fermo prevista dall'art. 77 cit., derogando al regime ordinario di cui all'art. 384 c.p.p., consenta di prescindere dal requisito del pericolo di fuga, come sostenuto nel ricorso. Si osserva che il riferimento contenuto nella disposizione in esame al superamento "dei limiti di cui all'art. 384 c.p.p." deve essere inteso come riferito ai soli limiti di pena previsti per le diverse fattispecie contemplate dalla norma, non alle condizioni o presupposti di applicabilità del fermo. Diversamente, si realizzerebbe un forte ampliamento del potere di fermo, consentendo "la privazione della libertà di un soggetto (...) solo sulla base della sussistenza di gravi indizi di un qualsivoglia reato da parte di un soggetto che rientri nelle categorie di cui all'artt. 1 e 4 della legge", senza richiedere la presenza di altri requisiti e introducendo così una nuova ipotesi di arresto facoltativo fuori della flagranza. Peraltro, come rilevato nella sentenza citata, l'introduzione di un istituto del tutto nuovo, che prescinda dal presupposto del pericolo di fuga, non troverebbe neppure giustificazione nelle direttive di delega dell'art. 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, attuato con il d.lgs. n. 159/2011, in quanto non è rinvenibile alcun principio di delega in tal senso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 23 novembre 2012 Mesuente Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo NC Serpico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2013 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P P O ZI Piet Esposito O N E