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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/09/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile nella persona del giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 629/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ravini, (C.F. )ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Milano, P.zza De Angeli, n.9 .
Attore
contro
(CF. Controparte_1 C.F._3
Convenuto contumace
Contro
P&C. , con sede in CP_2 Parte_2 Milano, via Mercanti n. 12 (P. I.V.A. ), in persona del Procuratore, dott. P.IVA_1 ( CP_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cattaneo ( ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Restelli n. 5,
Convenuta
E contro
Controparte_4 Controparte_5
(DE323468956) con sede in Rue Albert Borschette n. 2°, Controparte_6 RG (Granducato di RG) e sede secondaria in Arabellastrasse n.
pagina 1 di 9 30, D-81925 Monaco (Germania), in persona della procuratrice speciale dott.ssa
(C.F. ), Controparte_7 C.F._6
Rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cattaneo ( ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Restelli n. 5,
Intervenuta volontaria
Oggetto: risarcimento danni per incidente stradale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva nanti il Parte_1 Tribunale Civile di Pavia e Controparte_8 Controparte_1 esponendo quanto segue:
1. In data 31 marzo 2022 alle ore 12.30 circa,l'attore percorreva a piedi la via Casimiro Ottone a Vigevano (PV).
2. In prossimità del civico n. 3 veniva investito dall'autovettura Hyundai Tucson tg. FZ230RY di proprietà e condotta dal signor -assicurato con la compagnia Controparte_1 (P. polizza n. PRP 608629991 - che in Controparte_8 PartitaIVA_2 manovra di parcheggio, procedeva in retromarcia per accostarsi al marciapiede.
3. Giova precisare che in prossimità del punto ove è avvenuto l'investimento non erano presenti strisce pedonali: il primo passaggio pedonale si trova infatti nella prosecuzione della medesima via oltre il successivo incrocio come documentato dal verbale di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Vigevano (doc. all. 1).
4. L'attore ha riportato lesioni per le quali è stato necessario l'intervento di autolettiga del 118 che ha prelevato l'infortunato e lo ha trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Vigevano ove in esito agli accertamenti, è stata posta diagnosi di frattura-lussazione spalla sx, cui è seguito iniziale tentativo di riduzione della testa omerale ed indicazione di ricovero. (doc. all. 2) 5. Il successivo esame TAC del 31.03 ha rilevato: “frattura pluriframmentaria ingranata e scomposta di testa e collo chirurgico di omero sinistro. Lussazione della testa omerale, scivolata verso l'avanti e verso il basso ad eccezione del trochite, che invece è diastasato e pagina 2 di 9 dislocato posteriormente e lateralmente. Piccola frattura composta del profilo antero- inferiore della glena omerale”.
6. Il signor è stato quindi ricoverato dal 31.03 al 06.04.22 presso la UO di Parte_1 Ortopedia dell'OC di Vigevano con diagnosi di “Frattura pluriframmentaria omero prossimale sinistro”. È stato quindi sottoposto ad intervento chirurgico di posizionamento di protesi di spalla inversa. Non complicanze post- chirurgiche documentate. Alla dimissione indicazione a mantenere la tasca reggibraccio per 20 gg.
7. È seguito in data 11.04 controllo ambulatoriale ortopedico: “attualmente deve mantenere riposo del braccio in tasca reggibraccio che indossa. Non dolore. Mano sinistra edematosa, muove bene sia la mano che il polso mentre il gomito è impastato con modesta rigidità elastica in flessione. Ipotrofia del braccio e spalla. Può iniziare cinesiterapia in regime di MAC”.
8. Dal 19.04 al 03.06.2022 ha effettuato numero 30 sedute di fisioterapia riabilitativa spalla sinistra in regime MAC presso il Dipartimento di Riabilitazione Specialistica ASST di Pavia. Condizioni clinico-funzionali descritte alla dimissione:
“discreto recupero articolare, muscolare funzionale locale con ancora limitazione della rotazione ed elevazione massimale del braccio oltre la linea della spalla con compenso della scapolo toracica. Controllo della sintomatologia dolorosa.deficit di forza complessiva del braccio. Consigli dimissioni.ausili consigliati: nessuno;
indicazioni dei bisogni assistenziali infermieristici: nessuno;
altre indicazioni terapeutiche riabilitative: prosegue a domicilio gli esercizi appresi. Controllo fisiatrico al bisogno”. (doc. all.3)
9. Al fine di valutare le conseguenze delle lezioni riportate in esito al sinistro il signor si è sottoposto a visita medico-legale presso lo studio dello specialista dott. Parte_1
(doc. all. 3) , il quale ha concluso valutando a carico del paziente un danno Persona_1 quantificabile come segue: • inabilità temporanea totale per gg. 6 594,00 • inabilità temporanea parziale al 75% per gg. 60 4.455,00 • inabilità temporanea parziale al 50% per gg. 30 1.485,00 • inabilità temporanea parziale al 25% per gg. 30 742,50 • danno biologico del 23-24% (anni 64) 81.744,00 • Spese mediche (doc. all.4) 1.325,55 Per un danno psico- fisico complessivo pari ad 90.346,05.
10. Al danno psico-fisico deve aggiungersi anche quello patrimoniale derivante dall'interruzione dell'attività in proprio del signor dal 31.03.22 al 16.04.22 Parte_1 quantificabile in 14.434,00. La somma è ricavabile dal raffronto delle entrate 2021-2022 come da documenti contabili che si producono (doc. all. 5) che rivelano una perdita pari all'ammontare indicato.
11.Per la trattazione stragiudiziale del sinistro il signor si è rivolto allo Parte_1 CP_9
di Vigevano che ha inviato rituale richiesta danni alla compagnia
[...] CP_10 (doc. all. 6) - cui seguiva un primo riscontro in data 22.04.22 da parte di
[...] [...] in qualità di delegata alla gestione stragiudiziale dalla IA che Controparte_11 rileva la responsabilità civile del veicolo convenuto con richiesta di ulteriori approfondimenti. (doc. all. 7). Seguiva comunicazione del 05.08.22 (doc. all.8) con invito a visita medico-legale in esito alla quale la IA ha formulato offerta per 27.500,00 trattenuta dal signor a titolo di acconto sul maggior danno (doc. all. 9). 12.Lo Parte_1 ha emesso fattura per il proprio intervento in favore del signor Parte_3 Pt_1
(doc. all. 10).
[...]
pagina 3 di 9 13.Va rilevato che, seppur le valutazioni medico-legali delle rispettive parti fossero piuttosto vicine, la compagnia ha proceduto all'offerta sulla base di una presunta corresponsabilità al 50% addebitata al signor per aver effettuato Parte_1 l'attraversamento in senso obliquo rispetto alla carreggiata. Lungi dal convenire sul punto per le ragioni che di seguito meglio si espliciteranno, il signor per il tramite Parte_1 dello studio ha proposto reclamo all'AS (doc. all. 11). CP_9
14.La IA , ricevuta la segnalazione IVASS, ha comunque ritenuto di non CP_2 voler procedere ad ulteriore risarcimento. (doc. all. 12). 15.Al signor rimaneva Parte_1 quindi la sola possibilità dell'azione giudiziale per il recupero della differenza tra quanto versato e quanto realmente aveva diritto di percepire in assenza di qualsiasi sua responsabilità nella determinazione dell'evento. 16.Il diritto al risarcimento integrale del danno in favore del signor appariva Parte_1 incontrovertibile considerata la dinamica e tenuto conto delle le circostanze del fatto, peraltro contestate da parte della compagnia solo nel limite di una corresponsabilità paritaria. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni come in atti meglio specificato al netto delle somme già ricevute dalla IA di Assicurazioni. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Si costituiva Controparte_4 Parte_2
,eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto
[...] non titolare della polizza assicurativa che faceva capo a . CP_4 [...]
, nel merito ritendo satisfattiva la somma Controparte_5 già versata in ragione della corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Interveniva volontariamente Controparte_4 Controparte_5
contestando gli assunti avversari in ragione della ritenuta
[...] corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e della somma già ricevuta ed in particolare evidenziando quanto segue:
come emergeva dal rapporto delle Autorità (doc. 11), attraversava la strada da Parte_1 destra verso sinistra in modo obliquo fuori dalle strisce pedonali, nonostante le stesse fossero visibili e poste a meno di 100 metri di distanza, mentre il veicolo di JA stava effettuando un parcheggio in retromarcia.Il pedone veniva sanzionato ex art. 190/2 C.d.S. dalle Autorità. Ciò determinava corresponsabilità al 50% del pedone. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
Interrogato formalmente ,espletata CTU medico legale sulla persona Controparte_1 dell'attore affidata alla dott.ssa Alessandra Currò ,scambiate le memorie di rito,la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti precisate
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4 posto che risulta documentalmente Parte_2 provata la titolarità della polizza assicurativa del veicolo coinvolto in capo a
[...]
CP_4 Controparte_5
Le domande dell'attore nei confronti di e di . Controparte_1 CP_4
vanno accolte nei limiti di Controparte_5 seguito evidenziati: sussiste la responsabilità del conducente che in manovra di retromarcia per sua natura particolarmente pericolosa in quanto contraria al senso di circolazione della carreggiata avrebbe dovuto operare con particolare cautela e invece non ha neppure segnalato con sufficiente anticipo l'intenzione di invertire il senso di marcia venendo pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 154 ,1 c. CDS dagli operanti appartenenti alla Polizia Locale di Vigevano .
Il Giudice si richiama a Cass.. Pen. Quarta sezione sentenza 19944/23 che conferma l'orientamento giurisprudenziale in base al quale di regola è sempre responsabile l'automobilista che investe e per di più in retromarcia un pedone ,anche se questi non attraversa la strada sulle strisce pedonali.
Per escludere la responsabilità del conducente l'attraversamento da parte del pedone deve essere improvviso ed imprevedibile: tale non può essere considerato l'attraversamento posto in essere dall'attore,avvenuto in pieno giorno e quindi con la luce naturale ,mentre l'automobile compiva una manovra a esse per parcheggiare accostandosi al marciapiede,ovvero al luogo deputato al transito dei pedoni .
Nel caso di specie tuttavia l'attore ,contravvenendo all'art. 190 ,secondo comma CDS,ha attraversato la strada non solo al di fuori dell'attraversamento pedonale presente a distanza inferiore ai 100 metri ma soprattutto ,come dallo stesso dichiarato agli operanti (doc. 12 parte convenuta , Controparte_4 Controparte_5 lo ha fatto in modo obliquo e non perpendicolare venendo quindi colpito da CP_5 tergo senza accorgersi della manovra di retromarcia del veicolo investitore che non avvistava.
pagina 5 di 9 E' ragionevole ritenere che se l'attore avesse attraversato la strada in senso perpendicolare non avrebbe dato le spalle all'automobile cui era tenuto a dare la precedenza dal momento che si trovava fuori dalle strisce pedonali e inquadrando il veicolo nel proprio campo visivo doverosamente girandosi lo sguardo a destra e sinistra prima di procedere avrebbe evitato il sinistro o perlomeno ne avrebbe attenuato le conseguenze.
Emerge pertanto una corresponsabilità fra e Parte_1 Controparte_1
Tenuto conto della maggior gravità dell'infrazione commessa dall'automobilista che con la manovra di retromarcia non tempestivamente segnalata ha originato una situazione di estremo pericolo senza prestare la dovuta attenzione rispetto alla mancata osservanza dell'obbligo di precedenza da parte del pedone che ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali in modo obliquo e volgendo le spalle all'automobile e quindi anch'egli senza prestare la dovuta attenzione appare giusto quantificare rispettivamente nella misura del 20% e dell'80% il contributo causale di e Parte_1 [...] alla verificazione dell'evento. CP_1
e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 devono pertanto essere condannati in solido a versare all'attore l'80% dei
[...] danni come di seguito determinati in base alla documentazione in atti ed alla CTU medico- legale non contestata della dott.ssa Alessandra Currò da cui risulta quanto segue: nell'evento del 31.03.2022, riportò un trauma contusivo-distorsivo Parte_1 della spalla destra produttivo di frattura pluriframmentaria ingranata e scomposta di testa e collo chirurgico dell'omero di sinistra con lussazione antero-inferiore della testa omerale, diastasi e dislocazione postero laterale del trochite e piccola frattura composta del profilo antero-inferiore della glena omerale. Per tale motivo è stato necessario ricovero ospedaliero, intervento di protesi inversa di spalla sinistra e seguente periodo di immobilizzazione e di successivo recupero funzionale.
Il decorso della malattia traumatica fu pertanto contraddistinto da un periodo di ospedalizzazione e di immobilizzazione della spalla sinistra con tasca reggibraccio, seguito da un periodo di recupero funzionale. Si stima pertanto in 6 giorni (sei) la durata della inabilità temporanea assoluta, in 30 giorni (trenta) la durata della inabilità temporanea pagina 6 di 9 parziale al 75%, in 30 giorni (trenta) la durata della inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori 30 giorni (trenta) la durata della inabilità temporanea parziale al 25%.
Per ciò che concerne le attività di vita quotidiana, si ritiene che il Sig. Parte_1 abbia presentato una limitazione nell'utilizzo dell'arto superiore sinistro a motivo della frattura omerale e del successivo intervento di protesi inversa seguita da immobilizzazione.
E' pertanto stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica, di 3/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale temporanea: iter clinico sino a 6 mesi, analgesici maggiori per os, tutore elastico per grandi articolazioni, chirurgia ospedaliera in anestesia generale, rinunce quotidiane medio-alte) “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , . • L'attuale Per_2 Persona_3 Persona_4 allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto.
Attualmente residuano una ipomiotrofia della muscolatura dell'arto superiore sinistro, limitazione algica dei movimenti specie in elevazione anteriore, abduzione e retroposizione, ipostenia alle prese e ai movimenti contro resistenza. Tali esiti di carattere permanente sono da ritenersi stabilizzati. Si ritiene pertanto che sussistano postumi permanenti rappresentati da un danno biologico, a seguito dell'evento lesivo del 31.03.2022, stimabili nella misura del 21-22% (ventuno-ventidue) (“Linee Guida” SIMLA;
Ronchi –Mastroroberto ed Altri
“Guida alla valutazione Medicolegale dell'Invalidità Permanente”). • E' stimabile un grado di sofferenza psicofisica permanente, di 1/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale permanente: occasionale supporto da parte di terzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza della menomazione occasionalmente percepita da terzi, minimi patemi per 8 le rinunce nella vita) “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , Per_2 Persona_3 [...]
. • Spese mediche congrue agli atti per un ammontare di 70,95€. Per_4
In base alla CTU vengono pertanto riconosciute per danno biologico e non patrimoniale in conformità alla tabella unica nazionale di cui al DPR 13/01/2925 nel presente caso pagina 7 di 9 applicata in via equitativa in ragione della data del sinistro anteriore al 5 marzo 2025,data di entrata in vigore della legge: danno biologico permanente: 22 %, con sofferenza morale 1 su 5 (minima ) : € 83.833,20;
• inabilità temporanea biologica, con sofferenza morale 3 su 5 (media): • 6 giorni al 100% :
€480,59 ; •30 giorni al 75%: € 1802,21; • 30 giorni al 50%: € 1201,47; • 30 giorni al 25%:
€ 600,74. Totale I.T.T.:€4.85,00.
Totale danno permanente +I.T.T. €87.918,20.
Esclusa la ulteriore personalizzazione ed il danno lavorativo in quanto non provati.
La dott. Currò ha altresì riconosciuto la sussistenza di spese mediche per un importo complessivo pari a € 70,95€.
Non vengono riconosciute le spese per le perizie medico legali stragiudiziali ritenute non necessarie.
L'80% di€87.918,20. risulta pari ad €70.334,56 da cui va detratto l'acconto ricevuto di €
27.500,00 non rivalutabile posto che si tratta di liquidazione in via equitativa.
e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_5 devono pertanto essere condannati in solido a pagare la somma di
[...]
€42.834,56 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese fra l'attore e e di . Controparte_1 CP_4 CP_5 seguono la soccombenza e vengono liquidate Controparte_5 Controparte_5 come da dispositivo,a favore della parte attrice.
Le spese di CTU nella misura in atti liquidate vengono poste in via definitiva a carico di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 in solido.
[...]
Ritenuta la scusabilità dell'errore,trattandosi di società appartenenti allo stesso complesso gruppo assicurativo, vengono compensate le spese di lite fra e Parte_1 [...]
. CP_4 Parte_2
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA
Per la causale di cui in motivazione la carenza di legittimazione passiva di CP_4
[...] Parte_2 Parte_2
COMPENSA
Le spese di giudizio fra l'attore e Controparte_4 Parte_2 [...]
Parte_2
DICHIARA
Tenute per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
DA
e . Controparte_1 CP_4 Controparte_5
in solido a risarcire a l'80% dei danni per il sinistro
[...] Parte_1 stradale per cui è causa calcolati come da parte motiva in €42.834,56 oltre interessi dal dovuto al saldo per danno biologico con sofferenza morale già tenuto conto dell'acconto ricevuto oltre ad € 70,95 per spese mediche riconosciute.
Oltre interessi dal dovuto al saldo
DA
e . Controparte_1 CP_4 Controparte_5 in solido a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in €786,00
[...] per spese €7616,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
PONE
In via definitiva le spese di CTU,come in atti liquidate, a carico di e Controparte_1 per la in Controparte_4 Controparte_5 CP_5 solido
Pavia,13 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione III Civile nella persona del giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 629/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ravini, (C.F. )ed C.F._2 elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Milano, P.zza De Angeli, n.9 .
Attore
contro
(CF. Controparte_1 C.F._3
Convenuto contumace
Contro
P&C. , con sede in CP_2 Parte_2 Milano, via Mercanti n. 12 (P. I.V.A. ), in persona del Procuratore, dott. P.IVA_1 ( CP_3 C.F._4
rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cattaneo ( ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Restelli n. 5,
Convenuta
E contro
Controparte_4 Controparte_5
(DE323468956) con sede in Rue Albert Borschette n. 2°, Controparte_6 RG (Granducato di RG) e sede secondaria in Arabellastrasse n.
pagina 1 di 9 30, D-81925 Monaco (Germania), in persona della procuratrice speciale dott.ssa
(C.F. ), Controparte_7 C.F._6
Rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cattaneo ( ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Restelli n. 5,
Intervenuta volontaria
Oggetto: risarcimento danni per incidente stradale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva nanti il Parte_1 Tribunale Civile di Pavia e Controparte_8 Controparte_1 esponendo quanto segue:
1. In data 31 marzo 2022 alle ore 12.30 circa,l'attore percorreva a piedi la via Casimiro Ottone a Vigevano (PV).
2. In prossimità del civico n. 3 veniva investito dall'autovettura Hyundai Tucson tg. FZ230RY di proprietà e condotta dal signor -assicurato con la compagnia Controparte_1 (P. polizza n. PRP 608629991 - che in Controparte_8 PartitaIVA_2 manovra di parcheggio, procedeva in retromarcia per accostarsi al marciapiede.
3. Giova precisare che in prossimità del punto ove è avvenuto l'investimento non erano presenti strisce pedonali: il primo passaggio pedonale si trova infatti nella prosecuzione della medesima via oltre il successivo incrocio come documentato dal verbale di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Vigevano (doc. all. 1).
4. L'attore ha riportato lesioni per le quali è stato necessario l'intervento di autolettiga del 118 che ha prelevato l'infortunato e lo ha trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Vigevano ove in esito agli accertamenti, è stata posta diagnosi di frattura-lussazione spalla sx, cui è seguito iniziale tentativo di riduzione della testa omerale ed indicazione di ricovero. (doc. all. 2) 5. Il successivo esame TAC del 31.03 ha rilevato: “frattura pluriframmentaria ingranata e scomposta di testa e collo chirurgico di omero sinistro. Lussazione della testa omerale, scivolata verso l'avanti e verso il basso ad eccezione del trochite, che invece è diastasato e pagina 2 di 9 dislocato posteriormente e lateralmente. Piccola frattura composta del profilo antero- inferiore della glena omerale”.
6. Il signor è stato quindi ricoverato dal 31.03 al 06.04.22 presso la UO di Parte_1 Ortopedia dell'OC di Vigevano con diagnosi di “Frattura pluriframmentaria omero prossimale sinistro”. È stato quindi sottoposto ad intervento chirurgico di posizionamento di protesi di spalla inversa. Non complicanze post- chirurgiche documentate. Alla dimissione indicazione a mantenere la tasca reggibraccio per 20 gg.
7. È seguito in data 11.04 controllo ambulatoriale ortopedico: “attualmente deve mantenere riposo del braccio in tasca reggibraccio che indossa. Non dolore. Mano sinistra edematosa, muove bene sia la mano che il polso mentre il gomito è impastato con modesta rigidità elastica in flessione. Ipotrofia del braccio e spalla. Può iniziare cinesiterapia in regime di MAC”.
8. Dal 19.04 al 03.06.2022 ha effettuato numero 30 sedute di fisioterapia riabilitativa spalla sinistra in regime MAC presso il Dipartimento di Riabilitazione Specialistica ASST di Pavia. Condizioni clinico-funzionali descritte alla dimissione:
“discreto recupero articolare, muscolare funzionale locale con ancora limitazione della rotazione ed elevazione massimale del braccio oltre la linea della spalla con compenso della scapolo toracica. Controllo della sintomatologia dolorosa.deficit di forza complessiva del braccio. Consigli dimissioni.ausili consigliati: nessuno;
indicazioni dei bisogni assistenziali infermieristici: nessuno;
altre indicazioni terapeutiche riabilitative: prosegue a domicilio gli esercizi appresi. Controllo fisiatrico al bisogno”. (doc. all.3)
9. Al fine di valutare le conseguenze delle lezioni riportate in esito al sinistro il signor si è sottoposto a visita medico-legale presso lo studio dello specialista dott. Parte_1
(doc. all. 3) , il quale ha concluso valutando a carico del paziente un danno Persona_1 quantificabile come segue: • inabilità temporanea totale per gg. 6 594,00 • inabilità temporanea parziale al 75% per gg. 60 4.455,00 • inabilità temporanea parziale al 50% per gg. 30 1.485,00 • inabilità temporanea parziale al 25% per gg. 30 742,50 • danno biologico del 23-24% (anni 64) 81.744,00 • Spese mediche (doc. all.4) 1.325,55 Per un danno psico- fisico complessivo pari ad 90.346,05.
10. Al danno psico-fisico deve aggiungersi anche quello patrimoniale derivante dall'interruzione dell'attività in proprio del signor dal 31.03.22 al 16.04.22 Parte_1 quantificabile in 14.434,00. La somma è ricavabile dal raffronto delle entrate 2021-2022 come da documenti contabili che si producono (doc. all. 5) che rivelano una perdita pari all'ammontare indicato.
11.Per la trattazione stragiudiziale del sinistro il signor si è rivolto allo Parte_1 CP_9
di Vigevano che ha inviato rituale richiesta danni alla compagnia
[...] CP_10 (doc. all. 6) - cui seguiva un primo riscontro in data 22.04.22 da parte di
[...] [...] in qualità di delegata alla gestione stragiudiziale dalla IA che Controparte_11 rileva la responsabilità civile del veicolo convenuto con richiesta di ulteriori approfondimenti. (doc. all. 7). Seguiva comunicazione del 05.08.22 (doc. all.8) con invito a visita medico-legale in esito alla quale la IA ha formulato offerta per 27.500,00 trattenuta dal signor a titolo di acconto sul maggior danno (doc. all. 9). 12.Lo Parte_1 ha emesso fattura per il proprio intervento in favore del signor Parte_3 Pt_1
(doc. all. 10).
[...]
pagina 3 di 9 13.Va rilevato che, seppur le valutazioni medico-legali delle rispettive parti fossero piuttosto vicine, la compagnia ha proceduto all'offerta sulla base di una presunta corresponsabilità al 50% addebitata al signor per aver effettuato Parte_1 l'attraversamento in senso obliquo rispetto alla carreggiata. Lungi dal convenire sul punto per le ragioni che di seguito meglio si espliciteranno, il signor per il tramite Parte_1 dello studio ha proposto reclamo all'AS (doc. all. 11). CP_9
14.La IA , ricevuta la segnalazione IVASS, ha comunque ritenuto di non CP_2 voler procedere ad ulteriore risarcimento. (doc. all. 12). 15.Al signor rimaneva Parte_1 quindi la sola possibilità dell'azione giudiziale per il recupero della differenza tra quanto versato e quanto realmente aveva diritto di percepire in assenza di qualsiasi sua responsabilità nella determinazione dell'evento. 16.Il diritto al risarcimento integrale del danno in favore del signor appariva Parte_1 incontrovertibile considerata la dinamica e tenuto conto delle le circostanze del fatto, peraltro contestate da parte della compagnia solo nel limite di una corresponsabilità paritaria. Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni come in atti meglio specificato al netto delle somme già ricevute dalla IA di Assicurazioni. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
Si costituiva Controparte_4 Parte_2
,eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto
[...] non titolare della polizza assicurativa che faceva capo a . CP_4 [...]
, nel merito ritendo satisfattiva la somma Controparte_5 già versata in ragione della corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Interveniva volontariamente Controparte_4 Controparte_5
contestando gli assunti avversari in ragione della ritenuta
[...] corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e della somma già ricevuta ed in particolare evidenziando quanto segue:
come emergeva dal rapporto delle Autorità (doc. 11), attraversava la strada da Parte_1 destra verso sinistra in modo obliquo fuori dalle strisce pedonali, nonostante le stesse fossero visibili e poste a meno di 100 metri di distanza, mentre il veicolo di JA stava effettuando un parcheggio in retromarcia.Il pedone veniva sanzionato ex art. 190/2 C.d.S. dalle Autorità. Ciò determinava corresponsabilità al 50% del pedone. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande avversarie.
Interrogato formalmente ,espletata CTU medico legale sulla persona Controparte_1 dell'attore affidata alla dott.ssa Alessandra Currò ,scambiate le memorie di rito,la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in atti precisate
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4 posto che risulta documentalmente Parte_2 provata la titolarità della polizza assicurativa del veicolo coinvolto in capo a
[...]
CP_4 Controparte_5
Le domande dell'attore nei confronti di e di . Controparte_1 CP_4
vanno accolte nei limiti di Controparte_5 seguito evidenziati: sussiste la responsabilità del conducente che in manovra di retromarcia per sua natura particolarmente pericolosa in quanto contraria al senso di circolazione della carreggiata avrebbe dovuto operare con particolare cautela e invece non ha neppure segnalato con sufficiente anticipo l'intenzione di invertire il senso di marcia venendo pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 154 ,1 c. CDS dagli operanti appartenenti alla Polizia Locale di Vigevano .
Il Giudice si richiama a Cass.. Pen. Quarta sezione sentenza 19944/23 che conferma l'orientamento giurisprudenziale in base al quale di regola è sempre responsabile l'automobilista che investe e per di più in retromarcia un pedone ,anche se questi non attraversa la strada sulle strisce pedonali.
Per escludere la responsabilità del conducente l'attraversamento da parte del pedone deve essere improvviso ed imprevedibile: tale non può essere considerato l'attraversamento posto in essere dall'attore,avvenuto in pieno giorno e quindi con la luce naturale ,mentre l'automobile compiva una manovra a esse per parcheggiare accostandosi al marciapiede,ovvero al luogo deputato al transito dei pedoni .
Nel caso di specie tuttavia l'attore ,contravvenendo all'art. 190 ,secondo comma CDS,ha attraversato la strada non solo al di fuori dell'attraversamento pedonale presente a distanza inferiore ai 100 metri ma soprattutto ,come dallo stesso dichiarato agli operanti (doc. 12 parte convenuta , Controparte_4 Controparte_5 lo ha fatto in modo obliquo e non perpendicolare venendo quindi colpito da CP_5 tergo senza accorgersi della manovra di retromarcia del veicolo investitore che non avvistava.
pagina 5 di 9 E' ragionevole ritenere che se l'attore avesse attraversato la strada in senso perpendicolare non avrebbe dato le spalle all'automobile cui era tenuto a dare la precedenza dal momento che si trovava fuori dalle strisce pedonali e inquadrando il veicolo nel proprio campo visivo doverosamente girandosi lo sguardo a destra e sinistra prima di procedere avrebbe evitato il sinistro o perlomeno ne avrebbe attenuato le conseguenze.
Emerge pertanto una corresponsabilità fra e Parte_1 Controparte_1
Tenuto conto della maggior gravità dell'infrazione commessa dall'automobilista che con la manovra di retromarcia non tempestivamente segnalata ha originato una situazione di estremo pericolo senza prestare la dovuta attenzione rispetto alla mancata osservanza dell'obbligo di precedenza da parte del pedone che ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali in modo obliquo e volgendo le spalle all'automobile e quindi anch'egli senza prestare la dovuta attenzione appare giusto quantificare rispettivamente nella misura del 20% e dell'80% il contributo causale di e Parte_1 [...] alla verificazione dell'evento. CP_1
e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 devono pertanto essere condannati in solido a versare all'attore l'80% dei
[...] danni come di seguito determinati in base alla documentazione in atti ed alla CTU medico- legale non contestata della dott.ssa Alessandra Currò da cui risulta quanto segue: nell'evento del 31.03.2022, riportò un trauma contusivo-distorsivo Parte_1 della spalla destra produttivo di frattura pluriframmentaria ingranata e scomposta di testa e collo chirurgico dell'omero di sinistra con lussazione antero-inferiore della testa omerale, diastasi e dislocazione postero laterale del trochite e piccola frattura composta del profilo antero-inferiore della glena omerale. Per tale motivo è stato necessario ricovero ospedaliero, intervento di protesi inversa di spalla sinistra e seguente periodo di immobilizzazione e di successivo recupero funzionale.
Il decorso della malattia traumatica fu pertanto contraddistinto da un periodo di ospedalizzazione e di immobilizzazione della spalla sinistra con tasca reggibraccio, seguito da un periodo di recupero funzionale. Si stima pertanto in 6 giorni (sei) la durata della inabilità temporanea assoluta, in 30 giorni (trenta) la durata della inabilità temporanea pagina 6 di 9 parziale al 75%, in 30 giorni (trenta) la durata della inabilità temporanea parziale al 50% e in ulteriori 30 giorni (trenta) la durata della inabilità temporanea parziale al 25%.
Per ciò che concerne le attività di vita quotidiana, si ritiene che il Sig. Parte_1 abbia presentato una limitazione nell'utilizzo dell'arto superiore sinistro a motivo della frattura omerale e del successivo intervento di protesi inversa seguita da immobilizzazione.
E' pertanto stimabile un consequenziale grado di sofferenza psicofisica, di 3/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale temporanea: iter clinico sino a 6 mesi, analgesici maggiori per os, tutore elastico per grandi articolazioni, chirurgia ospedaliera in anestesia generale, rinunce quotidiane medio-alte) “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , . • L'attuale Per_2 Persona_3 Persona_4 allegata soggettività, ampiamente suffragata dai sopracitati accertamenti diagnostici, con gli evidenti sostanziati equivalenti funzionali, stante l'obiettività riscontrata, trova relazione causale con l'evento in oggetto.
Attualmente residuano una ipomiotrofia della muscolatura dell'arto superiore sinistro, limitazione algica dei movimenti specie in elevazione anteriore, abduzione e retroposizione, ipostenia alle prese e ai movimenti contro resistenza. Tali esiti di carattere permanente sono da ritenersi stabilizzati. Si ritiene pertanto che sussistano postumi permanenti rappresentati da un danno biologico, a seguito dell'evento lesivo del 31.03.2022, stimabili nella misura del 21-22% (ventuno-ventidue) (“Linee Guida” SIMLA;
Ronchi –Mastroroberto ed Altri
“Guida alla valutazione Medicolegale dell'Invalidità Permanente”). • E' stimabile un grado di sofferenza psicofisica permanente, di 1/5 in una scala da 1 a 5 (Tabella sofferenza morale permanente: occasionale supporto da parte di terzi per le AVQ, sporadica terapia analgesica, nessuna necessità di presidi sanitari, evidenza della menomazione occasionalmente percepita da terzi, minimi patemi per 8 le rinunce nella vita) “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” di , Per_2 Persona_3 [...]
. • Spese mediche congrue agli atti per un ammontare di 70,95€. Per_4
In base alla CTU vengono pertanto riconosciute per danno biologico e non patrimoniale in conformità alla tabella unica nazionale di cui al DPR 13/01/2925 nel presente caso pagina 7 di 9 applicata in via equitativa in ragione della data del sinistro anteriore al 5 marzo 2025,data di entrata in vigore della legge: danno biologico permanente: 22 %, con sofferenza morale 1 su 5 (minima ) : € 83.833,20;
• inabilità temporanea biologica, con sofferenza morale 3 su 5 (media): • 6 giorni al 100% :
€480,59 ; •30 giorni al 75%: € 1802,21; • 30 giorni al 50%: € 1201,47; • 30 giorni al 25%:
€ 600,74. Totale I.T.T.:€4.85,00.
Totale danno permanente +I.T.T. €87.918,20.
Esclusa la ulteriore personalizzazione ed il danno lavorativo in quanto non provati.
La dott. Currò ha altresì riconosciuto la sussistenza di spese mediche per un importo complessivo pari a € 70,95€.
Non vengono riconosciute le spese per le perizie medico legali stragiudiziali ritenute non necessarie.
L'80% di€87.918,20. risulta pari ad €70.334,56 da cui va detratto l'acconto ricevuto di €
27.500,00 non rivalutabile posto che si tratta di liquidazione in via equitativa.
e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_5 devono pertanto essere condannati in solido a pagare la somma di
[...]
€42.834,56 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese fra l'attore e e di . Controparte_1 CP_4 CP_5 seguono la soccombenza e vengono liquidate Controparte_5 Controparte_5 come da dispositivo,a favore della parte attrice.
Le spese di CTU nella misura in atti liquidate vengono poste in via definitiva a carico di e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 in solido.
[...]
Ritenuta la scusabilità dell'errore,trattandosi di società appartenenti allo stesso complesso gruppo assicurativo, vengono compensate le spese di lite fra e Parte_1 [...]
. CP_4 Parte_2
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA
Per la causale di cui in motivazione la carenza di legittimazione passiva di CP_4
[...] Parte_2 Parte_2
COMPENSA
Le spese di giudizio fra l'attore e Controparte_4 Parte_2 [...]
Parte_2
DICHIARA
Tenute per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
DA
e . Controparte_1 CP_4 Controparte_5
in solido a risarcire a l'80% dei danni per il sinistro
[...] Parte_1 stradale per cui è causa calcolati come da parte motiva in €42.834,56 oltre interessi dal dovuto al saldo per danno biologico con sofferenza morale già tenuto conto dell'acconto ricevuto oltre ad € 70,95 per spese mediche riconosciute.
Oltre interessi dal dovuto al saldo
DA
e . Controparte_1 CP_4 Controparte_5 in solido a rifondere al ricorrente le spese di giudizio che liquida in €786,00
[...] per spese €7616,00 per competenze oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA.
PONE
In via definitiva le spese di CTU,come in atti liquidate, a carico di e Controparte_1 per la in Controparte_4 Controparte_5 CP_5 solido
Pavia,13 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
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